Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BR UF, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carlei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Progresso 2010 Difendiamo il Territorio e Pasquale Torchia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità:
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 1 del 13 aprile 2023, rinotificato il 21 aprile 2023, con il quale il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme ha dichiarato l’annullamento-decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 201/2017;
- del provvedimento n. 1 del 21 aprile 2023, con il quale il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta di regolarizzazione del passo carraio ubicato in via dei Ciclamini, n. 2;
- della nota, indicata nei citati provvedimenti, dell’1 marzo 2022, prot. n. 18179, con cui il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme ha assunto la qualità di responsabile del procedimento per l’adozione del provvedimento da adottarsi;
- di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto;
nonché per l’ottemperanza della sentenza n. 1078/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di annullamento: a) della ordinanza dirigenziale n. 50 del 5 febbraio 2018, con la quale il Comune di Lamezia Terme, in autotutela, ha dichiarato l’inefficacia del tacito assenso alla SCIA presentata il 14 luglio 2017 per l’adeguamento di un accesso carrabile in via dei Ciclamini n. 2 ed ha ordinato la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi; b) del provvedimento del Dirigente – Sportello Unico per l’Edilizia, prot. 17610/PROT dell’8 marzo 2018, con cui è stata rigettata l’istanza volta alla regolarizzazione dello stesso accesso carrabile;
nonché per l’annullamento del silenzio – rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, presentata in data 9 novembre 2022 e poi reiterata il 20 aprile 2023;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla sig.ra UF il 28 luglio 2023:
- del provvedimento n. 1 del 13 aprile 2023, rinotificato il 21 aprile 2023, con il quale il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme ha dichiarato l’annullamento-decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 201/2017;
- del provvedimento n. 1 del 21 aprile 2023, con il quale il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta di regolarizzazione del passo carraio ubicato in via dei Ciclamini, n. 2, del Comune di Lamezia Terme;
- della nota, indicata nei citati provvedimenti, dell’1 marzo 2022, prot. n. 18179, con cui il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme ha assunto la qualità di responsabile del procedimento per l’adozione del provvedimento da adottarsi;
- ogni altro provvedimento e/o atto presupposto;
nonché per l’ottemperanza della sentenza n. 1078/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di annullamento: a) della ordinanza dirigenziale n. 50 del 5 febbraio 2018, con la quale il Comune di Lamezia Terme, in autotutela, ha dichiarato l’inefficacia del tacito assenso alla SCIA presentata il 14 luglio 2017 per l’adeguamento di un accesso carrabile in via dei Ciclamini n. 2 ed ha ordinato la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi; b) del provvedimento del Dirigente – Sportello Unico per l’Edilizia, prot. 17610/PROT dell’8 marzo 2018, con cui è stata rigettata l’istanza volta alla regolarizzazione dello stesso accesso carrabile;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra BR UF, titolare per successione mortis causa dell’abitazione con l’accesso carraio in via dei Ciclamini n. 2 del Comune di Lamezia Terme, premette in fatto che:
- con sentenza n. 1078/2018, il TAR Catanzaro ha annullato i provvedimenti con i quali il Comune di Lamezia Terme, da un lato, annullava in autotutela la SCIA, presentata, in data 14 luglio 2017, dalla sig.ra RI CE CO (madre della ricorrente), per l’adeguamento dell’accesso carrabile in via dei Ciclamini n. 2, dall’altro, rigettava l’istanza di regolarizzazione del medesimo accesso carrabile;
- l’amministrazione comunale con gli atti impugnati, e meglio specificati in epigrafe, ha provveduto alla riedizione del potere, confermando gli esiti della precedente istruttoria.
2. Quindi, con il presente ricorso, la sig.ra BR UF ha chiesto l’annullamento/dichiarazione di nullità avverso i nuovi provvedimenti emanati in sede di riedizione del potere, deducendo:
- con il primo motivo, che il Segretario comunale avrebbe assunto i provvedimenti impugnati “ in difetto di competenza ”, avendo ecceduto i limiti del potere sostitutivo e di avocazione;
- con il secondo motivo, che il Comune di Lamezia Terme avrebbe superato i limiti delle proprie competenze, in quanto l’area, ove è posizionato l’accesso carrabile, non sarebbe mai entrata nel patrimonio di tale amministrazione;
- con il terzo motivo, che l’amministrazione comunale avrebbe annullato la SCIA e rigettato l’istanza di regolarizzazione dell’accesso carrabile, sulla base dell’illegittima qualificazione “ di strada pubblica dell’area de quo ”, per la quale, invece, avrebbe dovuto agire per il tramite dell’autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 832 c.c.;
- con il quarto motivo, che il Comune di Lamezia Terme avrebbe errato a non indire la conferenza di servizi, coinvolgendo anche l’amministrazione provinciale di Catanzaro, eventualmente titolare dell’area;
- con il quinto motivo, che l’annullamento d’ufficio della SCIA sarebbe stato esercitato oltre il termine di decadenza, previsto dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990;
- con il sesto motivo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’amministrazione muoverebbe dall’erroneo presupposto che il bene non è di proprietà della ricorrente;
- con il settimo motivo, violazione dei principii di sana amministrazione, proporzionalità ed economicità, avendo emesso un provvedimento per l’acquisizione di un bene di valore inferiore rispetto al costo dell’azione amministrativa;
- con l’ottavo motivo, che il Comune avrebbe assunto i provvedimenti impugnati in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 1078/2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’annullamento in autotutela della SCIA e del rigetto dell’istanza di regolarizzazione;
- con il nono motivo, indeterminatezza del provvedimento e dell’ordine di demolizione e ripristino ivi contenuto;
- con il decimo motivo, omessa ottemperanza alla citata sentenza n. 1078/2018, in quanto il Comune con i provvedimenti impugnati avrebbe assunto determinazioni contrarie al suo contenuto;
- con l’undicesimo motivo, illegittimità del diniego all’accesso dei documenti ritualmente richiesti relativi ai procedimenti conclusi con i provvedimenti impugnati.
3. Con il medesimo ricorso, è stata, altresì, promossa azione di ottemperanza della citata sentenza n. 1078/2018 e azione contro il silenzio-rigetto alle istanze di accesso agli atti del 9 novembre 2022 e del 20 aprile 2023.
4. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha consentito l’accesso alla documentazione richiesta, a seguito del quale parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo ulteriori motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e, in particolare:
- con il primo e secondo motivo aggiunto, difetto di istruttoria, di contraddittorio procedimentale e di motivazione, poiché il Comune non avrebbe operato alcun accertamento sulla contestata titolarità dell’area, essendosi basato su una perizia di parte, per altro errata e non contenente alcun effettivo e nuovo accertamento;
- con il terzo motivo aggiunto, violazione di giudicato, poiché la citata perizia, su cui si fondano i provvedimenti impugnati, si limiterebbe a richiamare gli accertamenti della precedente perizia la cui attendibilità sarebbe già stata confutata dalla citata sentenza n. 1078/2018.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Lamezia Terme, resistendo al ricorso.
6. Con sentenza “non definitiva” n. 726 del 3 maggio 2024, questo TAR:
- ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito dell’esibizione della documentazione richiesta;
- ha rigettato la domanda di ottemperanza e convertito il rito della controversia da camerale in ordinario per lo scrutinio della domanda di annullamento dei provvedimenti specificati in epigrafe.
7. È seguito un ulteriore scambio di memorie tra le parti.
8. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2024, la causa è stata rinviata in attesa della decisione del Tribunale di Lamezia Terme avente ad oggetto azione “ negatoria servitutis ”, con subordinata domanda di usucapione, in relazione all’area ove è posizionato l’accesso carrabile.
9. Infine, all'udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Nella vicenda in esame, come nella precedente oggetto della più volte citata sentenza n. 1078/2018, la questione senza dubbio principale (e al tempo stesso dirimente) è rappresentata dalla titolarità del suolo ove è posizionato il passo carrabile.
In particolare, la ricorrente sostiene di essere titolare della particella n. 168 – sulla quale è stata costruita l’abitazione di proprietà – e della particella n. 169 (entrambe al foglio di mappa n. 34 del Comune di Lamezia Terme), evidenziando, a sostegno di tale affermazione, di aver esercitato, sin dal 10 agosto 1967, insieme alla madre, un possesso esclusivo e continuato, tipico del proprietario, in assenza di violenza e di clandestinità.
Secondo l’amministrazione, invece, l’area sarebbe “ proprietà demaniale del reliquato stradale Pulicaro-Scinà ” e, pertanto, anche in sede riedizione del potere, ha confermato:
- l’annullamento in autotutela della SCIA n. 201/2017 relativa a “ ADEGUAMENTO, MEDIANTE ARRETRAMENTO DI UN CANCELLO METALLICO, DI UN PASSO CARRABILE IN FREGIO ALLA VIA DEI CICLAMINI, 2 DELL'EX COMUNE DI NICASTRO ”;
- il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del passo carraio ubicato in via dei Ciclamini, n. 2.
Entrambi i provvedimenti, che si fondano esclusivamente sul presupposto della proprietà comunale dell’area, ritengono che tale circostanza sia ulteriormente supportata:
- dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale - Territorio prot. n. 63914 del 21 dicembre 2020, con la quale è stata resa nota la soppressione della particella catastale n. 169, impropriamente intestata alla sig.ra CO (madre della ricorrente), in quanto reliquato stradale comunale;
- dall’acquisizione di una CTU resa in un procedimento giudiziale, che avrebbe, invece, accertato la demanialità dell’area.
Orbene, anche prescindendo da tale documentazione che non sembra in alcun modo fugare le perplessità espresse nella citata sentenza n. 1078/2018 circa la proprietà comunale dell’area, risulta dirimente la pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme che, con sentenza n. 233 del 24 marzo 2025, sia pur non definitiva, ha accertato “ l’avvenuta usucapione da parte di CO RI CE dei beni immobili indicati nell’atto di citazione, ed in particolare delle particelle n. 168 e 169 8 del foglio 34 del Comune di Lamezia Terme ”, essendo emersa dall'istruttoria effettuata “ la prova di un possesso ultra-ventennale dell’immobile indicato in premessa da parte dell’attrice, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ”.
L’accertamento della titolarità dell’area in capo alla sig.ra CO e, per successione mortis causa , alla ricorrente ha carattere dirimente e determina l’evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati (che, come detto, si fondano sul presupposto della proprietà comunale dell’area, smentito dalla sentenza), per difetto di istruttoria da parte dell’amministrazione, con assorbimento delle altre censure.
11. Il ricorso (integrato dai motivi aggiunti) va, pertanto, accolto, mentre le oggettive difficoltà nel ricostruire la titolarità dell’area giustificano la compensazione delle spese, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate, salvo il contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO