Articolo 63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 62Articolo 64
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
Art. 63.
(Aree e fabbricati di manutenzione
e di esercizio della rete viaria)
1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestivita' e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)) ((2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attivita' di esazione, di informazione , di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente