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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2551 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
04/07/2025, vertente
TRA
- ( ) quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3 tempore;
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 50 C.C.I.I..
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “annullare il decreto del Tribunale di Viterbo in composizione collegiale, Giudice. Est. Dott. Federico Bonato, emesso in data 07/04/2025, depositato in data 11/04/2025, all'esito del procedimento unitario
r.g. n. 1 iscritto al n. 14/2025 e, per l'effetto, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di (già (C.F./P.IVA: ) (da ora CP_1 Controparte_2 P.IVA_3 anche la “Società”), con sede in Carbognano (VT), Via Fabrica di Roma n. 69, CAP 01030 (PEC: 00599090560@impresa.italia.it), con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto reclamo contro il decreto del Tribunale di
Viterbo del 7/4/2025, con cui è stato respinto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di poiché “la ricorrente non ha provato la CP_1 titolarità sostanziale del credito azionato e la legittimazione processuale”.
Nonostante la rituale notificazione, nessuno si è costituito in giudizio per la società reclamata.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Già nel procedimento di primo grado, risulta documentata la pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. (sulla G.U. Parte Seconda n. 45 del
19/4/2022). Tale avviso contiene l'indicazione degli elementi per l'individuazione del credito (in quanto “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199)” nonché l'indicazione del link per l'accesso all'elenco dei crediti ceduti (trasposto nell'atto processuale, “essendo il credito individuato tramite NDG della Società (NDG 9820155920000) e dei rapporti ceduti - 600064005773 (mutuo) 950100000008 (soff. conto corr.)
950100000013 (soff. conto corr.) 951100000082 (soff. spese) 951100000104 (soff. spese) 951100000364 (soff. spese) 951100004986 (soff. spese) 954700006781 (IMI: fruttifero) 954800007313 (IMI: int. pre. ris.) 954900007855 (IMI: mora post. ris.)
955000008397 (IMI: contributi)”); il codice identificativo (“6768102854000 (NDG pre cessione 9820155920000)”), inoltre, risulta corrispondente a quello della comunicazione dell'intervenuta cessione, cui ha fatto seguito la diffida di r.g. n. 2 pagamento.
La creditrice, che ha già documentato anche la disponibilità dei titoli giudiziali, ha altresì depositato in questa sede la dichiarazione della cedente Intesa Sanpaolo
Spa di conferma dell'intervenuta cessione del credito.
Pertanto, le risultanze di fatto complessivamente acquisite (v. Cass.
17944/2023) consentono di ritenere -non solo la legittimazione processuale ma anche- “la titolarità sostanziale del credito azionato”; d'altro canto, non risulta esplicitata la ragione di dubbio, posta a fondamento della decisione impugnata (che, come lamentato dalla reclamante, è stata adottata senza previa “richiesta di chiarimento né qualsivoglia integrazione documentale”).
2. Come documentato dalla visura camerale in atti, la società debitrice svolge attività di impresa commerciale.
Il credito vantato dall'istante è almeno pari ad euro 1.461.055,75 oltre accessori, come da D.I. n. 238/2011 del Tribunale di Viterbo e n. 951/2011 del
Tribunale di Terni, entrambi definitivamente esecutivi: risulta quindi documentata la soglia di cui all'art. 49 u.c. C.C.I.I. e, al contempo, l'assenza dei requisiti della c.d. impresa minore di cui all'art. 2, I comma lett. d) C.C.I.I. (il cui possesso, peraltro, è onere della debitrice dimostrare).
La risalenza del credito, rimasto impagato nonostante la diffida di pagamento, fornisce riscontro della condizione di insolvenza, comprovata dall'omesso deposito dei bilanci successivamente all'esercizio del 2017 (v. visura camerale).
Per quanto premesso, ricorrono quindi i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Le spese possono essere compensate, stante il rilievo d'ufficio della questione posta a fondamento della decisione impugnata e l'assenza di espressa resistenza della debitrice all'apertura della procedura liquidatoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo contro il decreto del
Tribunale di Viterbo del 7/4/2025, depositato in data 11/4/2025, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n.
3 - in accoglimento del reclamo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( ), con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Carbognano (VT), Via Fabrica di Roma n. 69;
- dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Viterbo ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ex art. 49, V comma C.C.I.I.;
- compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Roma il giorno 10/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4