Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/03/2023, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 03690/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13734/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13734 del 2016, proposto da
Soc Metan Alpi Sestriere Riscaldamento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Metan Alpi Sestriere Riscaldamento S.r.l., non costituito in giudizio;
contro
Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento GSEWEB/7P20160112423 del 3/10/2016 denominato “valutazione tecnica preliminare” comunicato dal Gestore in data 3 ottobre 2016 con il quale è stata respinta la richiesta di valutazione avanzata da parte ricorrente, ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettono di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata GRUPPO EX 5 ORA 10 NEW, sita in Sestriere come cogenerativa ad alto rendimento (CAR);
del provvedimento GSEWEB/7P20160112424 del 3/10/2016 denominato “valutazione tecnica preliminare”, comunicato dal Gestore in data 3 ottobre 2016 con il quale è stata respinta la richiesta di valutazione avanzata da parte ricorrente, ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettono di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata GRUPPO EX 4 ORA 9 NEW, sita in Sestriere come cogenerativa ad alto rendimento (CAR);
del provvedimento GSEWEB/7P20160112425 del 3/10/2016 denominato “valutazione tecnica preliminare”, comunicato dal Gestore in data 3 ottobre 2016 con il quale è stata respinta la richiesta di valutazione avanzata da parte ricorrente, ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettono di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata GRUPPO EX 3 ORA 8 NEW, sita in Sestriere come cogenerativa ad alto rendimento (CAR);
del provvedimento GSEWEB/7P20160112427 del 3/10/2016 denominato “valutazione tecnica preliminare”, comunicato dal Gestore in data 3 ottobre 2016 con il quale è stata respinta la richiesta di valutazione avanzata da parte ricorrente, ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettono di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata GRUPPO EX 2 ORA 7 NEW, sita in Sestriere come cogenerativa ad alto rendimento (CAR);
del provvedimento GSEWEB/7P20160112429 del 3/10/2016 denominato “valutazione tecnica preliminare”, comunicato dal Gestore in data 3 ottobre 2016 con il quale è stata respinta la richiesta di valutazione avanzata da parte ricorrente, ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettono di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata GRUPPO EX 1 ORA 6 NEW, sita in Sestriere come cogenerativa ad alto rendimento (CAR);
nonché per l’accertamento,
dell’obbligo di GSE di procedere ad una nuova valutazione preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.m. 5 settembre 2011, delle Unità di Cogenerazione cui è stato opposto diniego
nonché per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso riguarda i provvedimenti assunti dal GSE, relativamente a cinque impianti, ai quali non è stata riconosciuta la qualità di unità cogenerativa ad alto rendimento (CAR).
Il GSE, in particolare, ha respinto la richiesta preventiva di tale riconoscimento CAR, per l'impossibilità di ritenere integrata una fattispecie di “ rifacimento ” e per carenze relative alle metodologie di misurazione dell’energia.
Nel dettaglio, si legge nel preavviso di rigetto che “ la configurazione dell’unità e la strumentazione di corredo non permettono di individuare le grandezze che concorrono a riconoscere l’unità di cogenerazione come CAR. In particolare: 1. la documentazione allegata alla richiesta in oggetto non consente di verificare che l'intervento rispetti i requisiti previsti dalla lettera b), comma 1, art. 2 del DM 5 settembre 2011 per il riconoscimento di "rifacimento". In particolare: • la documentazione allegata alla richiesta non consente di verificare la data di entrata in esercizio dell’unità prima dell’intervento; • non è presente documentazione relativa all’intervento di sostituzione del motore, avvenuto nell’estate del 2009, come da Voi indicato nella relazione tecnica di riconoscimento;
• la documentazione allegata alla richiesta non consente di verificare se la sostituzione del sistema di recupero termico dei gas di scarico e la sostituzione dell’alternatore siano realizzate attraverso un
unico intervento. Infatti, non è possibile escludere che l’unità in oggetto sia stata esercita e abbia
prodotto energia a seguito della sostituzione del sistema di recupero termico dei gas di scarico;
2. la documentazione allegata alla richiesta in oggetto non consente di verificare il corretto posizionamento degli strumenti utilizzati per la determinazione dell'energia di alimentazione in ingresso all'unità; 3. non è presente la descrizione dei metodi di misura e dei criteri utilizzati per la determinazione dell'energia termica utile prodotta in cogenerazione, nel funzionamento a regime ”.
Nel provvedimento di rigetto definitivo (analogo per tutti gli impianti) parimenti si legge che “ la documentazione allegata non contiene ulteriori elementi e/o documenti che permettano di verificare che l'intervento rispetti i requisiti previsti dalla lettera b), comma 1, art. 2 del DM 5 settembre 2011 per il riconoscimento di "rifacimento". In particolare: 1. la documentazione allegata alla richiesta non consente di verificare la data di entrata in esercizio dell’unità prima dell’intervento;
2. la documentazione allegata alla richiesta non consente di verificare se la sostituzione del sistema di recupero termico dei gas di scarico e la sostituzione dell’alternatore siano realizzate attraverso un unico intervento. Infatti, non è possibile escludere che l’unità in oggetto sia stata esercita e abbia prodotto energia a seguito della sostituzione del sistema di recupero termico dei gas di scarico.
Ad ogni buon conto, Vi comunichiamo che la metodologia da Voi proposta per la ripartizione dell’energia elettrica prodotta dall'unità in oggetto in energia esportata verso la rete e in energia consumata in loco non è conforme a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". In particolare: 1. l’energia elettrica consumata in loco non è il risultato di una misurazione diretta ma è valutata con un metodo indiretto, considerando il valore misurato dell'energia assorbita dai “Servizi esenti” e dai “Servizi tassati” e la produzione dei cinque motori presenti sul sito; 2. non è possibile escludere che una quota di energia elettrica non prodotta in cogenerazione sia stata erroneamente inclusa nel computo dell'energia elettrica consumata in loco ”.
Con ricorso notificato il 29 novembre 2016 e depositato il 7 dicembre 2016, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe affidandoli ai seguenti motivi di ricorso.
Primo motivo. Violazione di legge e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 2, comma, 1, lett.b) del d.m. Ministero per lo Sviluppo economico 5 settembre 2011; falsa applicazione di legge con riferimento all'art.7, commi 1 e 2, del d.m. 5 settembre 2011;violazione di legge con riferimento all'art.6 del d.lgs. n. 20/07.
Si dice, in sintesi, che i provvedimenti impugnati, tutti di identico contenuto, hanno illegittimamente respinto la domanda della società ricorrente, stante la presunta assenza di documentazione sufficiente per verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2, 1° comma, lett.b) del d.m. 5 settembre 2011, relativo al concetto di " rifacimento ", inteso come intervento tecnologico su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa, in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale costruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due componenti principali.
Ciò premesso, si deduce che il progetto presentato per ogni unità di cogenerazione, prevede oltre il montaggio della pompa di calore (che, ad avviso della ricorrente, non costituisce componente principale, ma contribuisce all'incremento dell'efficienza di produzione), la sostituzione dello scambiatore dei fumi ad alta temperatura mediante un nuovo scambiatore per abbattere la temperatura da 120° a 30° a cui si aggiunge la sostituzione dell'alternatore.
Il progetto avrebbe quindi le caratteristiche di legge previste.
Secondo motivo di ricorso. Erronea interpretazione dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 5 settembre 2011; violazione e falsa applicazione dell'art.7 del d.m. 5 settembre 2011;
eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di legittimità ed imparzialità dell'agire amministrativo. Sviamento di potere. Violazione del principio di equità e di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Si dice, in sintesi, nel motivo che l'esame preliminare che il GSE doveva compiere sulla documentazione tecnica e ammnistrativa prodotta è stato condotto, non solo in violazione di legge, come dedotto nel motivo precedente, ma anche in violazione degli obiettivi posti dal legislatore alla promozione della Cogenerazione ad alto rendimento.
La verifica, si dice che il GSE avrebbe dovuto compiere, ai sensi dell'art.7 d.m. cit., doveva appuntarsi sull'individuazione delle grandezze che concorrono a qualificare l'unità come CAR.
Esse di contro non sono mai state verificate.
Si dice ancora nel motivo, che “ l'unico elemento ostativo opposto dal GSE ai fini della verifica delle cinque unità di cogenerazione di proprietà della ricorrente è consistito nella mancata prova dell'unitarietà dell'intervento di sostituzione dei due componenti principali ”.
Si è costituito per resistere il GSE il 2 gennaio 2017, difendendosi con memorie e documenti.
Si sono costituiti, altresì, il 12 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
All’udienza in camera di consiglio del 13 gennaio 2017 la ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva.
Dopo lo scambio di memorie e repliche, all’udienza del 1° febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile (e comunque infondato) per le ragioni che seguono.
Come sopra riportato, tanto nel preavviso di rigetto quanto nei provvedimenti definitivi, il GSE ha basato il diniego su due motivazioni, una relativa al tema del “ rifacimento ” dell’unità, l’altra relativa al tema della metodologia di misurazione dell’energia.
Nei provvedimenti impugnati afferma, sotto quest’ultimo aspetto il GSE, “ Vi comunichiamo che la metodologia da Voi proposta per la ripartizione dell’energia elettrica prodotta dall'unità in oggetto in energia esportata verso la rete e in energia consumata in loco non è conforme a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011”.
Avverso tale affermazione nessuna censura è mossa nel ricorso, dove, infatti, si dice espressamente, come visto, che l'unico elemento ostativo opposto dal GSE è consistito nella mancata prova dell'unitarietà dell'intervento di sostituzione dei due componenti principali.
All’evidenza così non è.
Né può darsi rilievo, come fa in memoria la ricorrente, alla locuzione “ ad ogni buon conto ”, unica differenza formale tra preavviso di rigetto e provvedimento definitivo, che non modifica in alcun modo i termini della questione. Tale locuzione, secondo la ricorrente, varrebbe a non considerare motivo ostativo il tema dalla stessa locuzione introdotto e, quindi, immeritevole di contestazioni specifiche.
E’, viceversa, evidente, che l’atto di diniego (uguale per i cinque impianti) è atto plurimotivato, censurato solo con riferimento a una motivazione, ciò che rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso, posto che, anche se fosse fondata la censura portata avverso una delle due motivazioni, l’atto di diniego avrebbe, comunque, una sua base giustificativa sufficiente (“ occorre rammentare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "in presenza di atti pluri -motivati, ovvero fondati su una pluralità di autonomi motivi, per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni, pertanto il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento", (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403) ; "qualora l'atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto pluri-motivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto" (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2022, n. 4783), in ragione della quale il provvedimento impugnato continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta (cfr., in termini, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 32810), T.A.R. , Perugia , sez. I , 13/12/2022 , n. 929).
Incidentalmente, ad ogni modo, nel ricorso parte ricorrente mira a sostituire la propria valutazione tecnica a quella del Gestore. In disparte la quesitone della sindacabilità della discrezionalità tecnica esercitata nella specie dal GSE, va qui rilevato che anche le censure mosse sul tema del “ rifacimento ” appaiono infondate, posto che non è merso in atti da quale documentazione dovesse desumersi che la sostituzione di due elementi principali fosse avvenuta mediante un unico intervento e non diacronicamente, come sostenuto dal Gestore.
In conclusione il ricorso (ad ogni modo infondato) va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a favore del GSE, compensate le altre per la ridotta attività difensiva svolta dalle restanti Amministrazioni costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del GSE, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge; compensate le altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO