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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1075/2020 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 30 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata alla parte appellante in data 5 maggio 2025, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., limitati alla sola comparsa conclusionale per la mancata costituzione di parte appellata, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. ;
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2
nato a [...] il [...], c.f. nata a [...] CodiceFiscale_3 CP_3
il 22.05.1972, c.f. ; , nato a Frattamaggiore in [...] CodiceFiscale_4 CP_4
11.11.1970, c.f. nata a [...] il [...], CodiceFiscale_5 Controparte_5
c.f. ; nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_6 CP_6 C.F._7
, nella qualità, rispettivamente, di marito, figli, genero e nipoti di ,
[...] Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 26.03.2017, rappresentati e difesi dall'Avvocato Maurizio Albachiara, c.f. , giusta procura in calce CodiceFiscale_8 all'atto di appello, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Massimo Ferraro in
Napoli al Centro Direzionale, Is. G. 8, p. 11, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , in persona del pro tempore, domiciliato ex Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
- 1 - lege in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9213/2019, resa nel giudizio di primo grado avente n. 2690/2018 di R.G., pubblicata il 18 ottobre 2019 e non notificata, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 10 marzo 2020 al , Controparte_7
iscritto a ruolo in data 11 marzo 2020, , e Maria, Parte_1 CP_1 CP_2
nonché , e hanno impugnato la sentenza n. CP_4 Controparte_5 CP_6
9213/2019, pubblicata il 18 ottobre 2019 e non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, ha accolto la loro domanda, condannando il al risarcimento, in loro Controparte_7 favore, del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza della loro congiunta, , liquidato in € 29.358,00 per in € Persona_1 Parte_1
29.043,00 ciascuno, per , e in € 4.203,50 Controparte_1 CP_3 Controparte_2 ciascuno, per e ed in € 2.904,30, per , CP_6 Controparte_5 CP_4
oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 26 marzo 2017 alla pronuncia;
oltre interessi legali su ciascuna somma via via annualmente rivalutata dal 26 marzo 2017 alla pronuncia ed oltre interessi legali su ciascuna somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
nonché al rimborso, in loro favore, della spesa della C.T.U., già liquidata in € 20,00 per spese ed in € 550,00 per onorario, oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari, e delle spese di lite, liquidate in € 560,00 per esborsi ed in € 13.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Maurizio Albachiara.
1.1 Gli appellanti, impugnando parzialmente la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha stabilito la riduzione del risarcimento loro dovuto, hanno censurato l'erroneità del ragionamento posto a fondamento di tale decisione, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe fatto mal governo dei principi generali di diritto nella parte motiva, limitando a queste parti la loro critica, essendo nel resto risultati vittoriosi.
1.2 Hanno chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca e l'annullamento della parte di statuizione che hanno
- 2 - deplorato resa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; l'accertamento e la declaratoria di responsabilità del Controparte_7
per i pregiudizi loro arrecati;
la rideterminazione del quantum delle somme dovute a titolo di danno iure proprio;
la condanna del al risarcimento di tutti i danni, Controparte_7
patrimoniali e non patrimoniali, ossia spese medicali e funerarie, danno da perdita del rapporto parentale, danno morale soggettivo, etc., subiti da ciascuno di loro in proprio, in base ai valori medi di cui alla Tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, senza l'applicazione di alcuna riduzione;
con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre IVA e c.p.a., con distrazione.
2. Con ordinanza del 1° giugno 2021, preso atto della notifica dell'atto di appello, eseguita in data 10 marzo 2020, e della mancata costituzione del , ne è stata Controparte_7 dichiarata la contumacia.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità degli atti del primo grado del giudizio sia per essere consultabile il fascicolo telematico sia in quanto parte appellante ha allegato la consulenza redatta su indicazione del Tribunale dal dott. Persona_2
Sulle conclusioni che gli appellanti hanno rassegnato per l'udienza del 30 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione del termine di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale, per la mancata costituzione dell'appellato.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1 Il 22 maggio 1976, , classe 1950, veniva ricoverata presso gli Ospedali Persona_1
Riuniti di Napoli per metrorragia in puerperio con pregresso ittero gravidico e sottoposta a terapia emotrasfusionale con sacca di sangue del gruppo B Rh + proveniente dalla Banca trasfusione dell'Ospedale Cardarelli.
In data 29 novembre 1992, l'Ospedale San NI di Dio di Frattamaggiore certificava, a carico di , un'epatopatia in soggetto con HCV +. Persona_1
Il 17 dicembre 2007, presso l'Ospedale Ascalesi di Napoli, un esame molecolare HCV-RNA compiuto sulla risultava positivo alla ricerca del virus C. Per_1
- 3 - In data 17 dicembre 2015, la veniva ricoverata presso il P.O. A. Tortora di Pagani e Per_1
dimessa con la diagnosi di carcinoma epatocellulare, cirrosi epatica, cardiopatia ischemica, diabete mellito.
Dopo un lungo aggravamento del quadro clinico, il 26 marzo 2017 a Cardito, Per_1
moriva per effetto della cirrosi epatica HCV + e del correlato epatocarcinoma HCV
[...]
+, lasciando, quali eredi, il vedovo i figli e Parte_1 Controparte_1 CP_2
Maria; quest'ultima sposata con , con il quale ha avuto i figli e CP_4 CP_6
la quale era ancora minore all'epoca della proposizione del giudizio di Controparte_5 primo grado.
Tutti costoro, con citazione notificata il 25 gennaio 2018, hanno convenuto in giudizio il
, chiedendone la declaratoria di responsabilità per la patologia post Controparte_7 trasfusionale patita da e per la conseguente morte della stessa;
nonché la Persona_1
condanna al risarcimento di tutti i danni da loro subiti, patrimoniali e non patrimoniali, ossia spese mediche e funerarie, danno da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo, etc., oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
4.2 Si è costituito in giudizio il chiedendo la declaratoria di Controparte_7
prescrizione del diritto vantato dagli attori ed il rigetto, nel merito, delle loro domande o, in subordine, la decurtazione, da quanto loro dovuto, delle somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, con vittoria, o compensazione, delle spese di lite.
4.3 Nel corso dell'istruttoria, è stata prodotta documentazione ed è stata espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio dal dott. Persona_2
5. Con la sentenza, oggi parzialmente impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda, accogliendola nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il primo giudice ha, preliminarmente, respinto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dagli attori per la morte della loro congiunta, essendo deceduta nel mese di marzo 2017, ossia meno di un anno prima dell'inizio Persona_1
del giudizio di primo grado.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il C.T.U., sulla base della documentazione medica in atti, ha accertato che fosse “più probabile che non” che avesse contratto la Persona_1
malattia epatica, che l'avrebbe, poi, portata a morte 41 anni dopo, per l'emotrasfusione
- 4 - praticatale il 22 maggio 1976 presso gli Ospedali Riuniti di Napoli e che il CP_7
convenuto non ha contestato tale accertamento.
Il Tribunale ha quindi ritenuto provato il nesso causale tra la condotta del Controparte_7
, all'epoca Ministero della Sanità, e l'evento per il quale gli attori hanno chiesto di
[...]
essere risarciti, evidenziando che, in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale dev'essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, come da giurisprudenza, richiamata sul punto.
Ha rilevato che, anche se la trasfusione venne effettuata nel 1976, quando ancora il virus dell'HCV non era conosciuto, il convenuto doveva essere considerato CP_7
responsabile dell'accaduto, gravando su di esso l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati ne fosse esente e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione nelle massime riportate nel corpo della decisione.
Ha evidenziato che, secondo il condiviso parere del C.T.U., un corretto protocollo, basato sulla conoscenza dell'epoca, per evitare o ridurre il rischio di trasmissione attraverso il sangue di patologie infettive, avrebbe dovuto prevedere la selezione dei donatori e che l'omissione di regole più rigorose da parte del convenuto non ha causato con CP_7
certezza la malattia della , ma le ha fatto perdere la chance di non ammalarsi. Per_1
Il primo giudice ha, dunque, ritenuto di liquidare il danno da perdita di chance, pur non essendo stato lo stesso espressamente richiesto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale per il quale la domanda di risarcimento di tutti i danni derivanti da un illecito aquiliano comprende ogni possibile voce di danno, estendendosi anche al lucro cessante, ossia alla perdita di occasione lavorativa, anche se in citazione non ve ne sia alcun riferimento.
Ha precisato che, pur essendo “più probabile che non” che sia morta per la Persona_1
trasfusione, la condotta del convenuto non sarebbe stata con certezza la causa CP_7
della morte, e che anche adottando le migliori procedure precauzionali disponibili all'epoca, vi sarebbe stato il 15-20%, ossia mediamente il 17,50%, di probabilità in meno di infettarsi;
che gli attori hanno perso il 17,50% di chance di non subire il danno e che, pertanto, il risarcimento loro dovuto doveva essere proporzionalmente ridotto.
Ha, infine, rilevato che non risultava provato che gli attori avessero già percepito un eventuale indennizzo.
- 5 - 6. L'atto di appello è stato regolarmente notificato in data 10 marzo 2020 al Controparte_7
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli alla via Diaz
[...]
n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Il giudizio di appello è Email_2
stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 11 marzo 2020. Il appellato è stato CP_7
convenuto per il giorno 18 giugno 2020 dinanzi a codesta Corte. La predetta udienza non si
è celebrata per la sospensione dei termini ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con un primo rinvio al 3 novembre 2020 motivato con questa espressa ragione, seguito da altro per impedimento del Consigliere assegnatario al 1° giugno 2021. Alla data stabilita dal primo rinvio dell'udienza così fissata al 3 novembre 2020, poi ulteriormente differita al 1° giugno
2021 quando è stata dichiarata la contumacia del , sono effettivi i termini a CP_7 comparire invece assenti tra l'udienza indicata nella citazione in appello per il giorno 18 giugno 2020 e la data dell'unica notifica eseguita il 10 marzo 2020 a causa della sospensione per emergenza Covid. Rispetto alla data differita dunque ogni attività - difensiva e per l'impugnazione incidentale – è stata assicurata. Nondimeno il ha preferito non CP_7
costituirsi. Né sarebbe occorsa per la data differita la rinnovazione della citazione avendo in proposito la Suprema Corte (Cassazione n. 10139 del 15 aprile 2024; Cassazione n. 27007 del
17 ottobre 2024) sostenuto che qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per parte appellata con atto di citazione) intercetti, com'è avvenuto nel caso presente, anche solamente in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza ma non anche un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, sarebbe affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.
7. Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato il 10 marzo 2020 all'appellato, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 18 ottobre 2019, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n.
69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018.
- 6 - 8. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la condotta del non Controparte_7
avrebbe causato con certezza la malattia della , ma le avrebbe fatto perdere una Per_1 chance di non ammalarsi, e che non ne sarebbe stata con certezza la causa della morte, in quanto anche adottando le migliori procedure precauzionali dell'epoca, vi sarebbe stato mediamente il 17,50% di probabilità in meno di infettarsi. A loro dire la tesi del Tribunale che ha proporzionalmente ridotto il loro diritto al ristoro nella percentuale del 17,50% di chance di non subire il danno sarebbe viziata in quanto contraria al principio per il quale il nesso causale è certo e non solo probabile. Hanno denunciato che il parametro percentualistico, attinente al nesso eziologico tra la malattia ed il corretto uso dei protocolli medici, non può essere utilizzato nel caso in cui non vi è prova di una minima attività del volta a perseguire il risultato sperato e che nel caso di totale inosservanza dei CP_7
protocolli medici, la condanna dev'essere integrale, ossia parametrata alla condotta negligente del convenuto, e non determinata in misura percentualistica. Hanno rilevato che il ragionamento del Tribunale potrebbe essere sostenibile nel caso in cui fosse stato provato in giudizio il controllo, da parte del , sulle sacche dei donatori;
ma che Controparte_7 ciò non sarebbe emerso dall'istruttoria, censurando la condotta totalmente omissiva del convenuto che avrebbe esposto la trasfusa al rischio totale di contrarre le malattie infettive e la morte. Hanno dedotto che l'omessa vigilanza dev'essere considerata causa del danno, invocando la liquidazione del danno da perdita parentale in loro favore, con l'applicazione dei valori base elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, senza la riduzione del risarcimento, che sarebbe stata illegittimamente effettuata dal Tribunale.
Hanno, dunque, chiesto il riconoscimento: in favore di della somma di € Parte_1
165.960,00, oltre al danno patrimoniale per le spese funerarie, per un totale liquidabile di €
167.760,00; in favore di ciascuno dei figli, tutti conviventi, della somma di € 165.960,00; in favore di e NI, conviventi con , della somma Controparte_5 Persona_1
di € 24.020,00 ed in favore di , genero convivente della defunta, della somma € CP_4
16.596,00.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
- 7 - Hanno dedotto che un'altra questione che emerge dalla sentenza gravata e che deve essere riformata è se la richiesta risarcitoria dei danni da perdita di chance renda necessaria una domanda specifica o se essa possa considerarsi inclusa in un generico petitum risarcitorio, evidenziando che la giurisprudenza sul punto non ha fornito una risposta univoca.
10. I motivi, passibili di trattazione congiunta in quanto connessi tra loro, sono fondati.
La questione coinvolge l'accertamento sul nesso di causalità.
Trattandosi di illecito extracontrattuale devono infatti essere sussistenti tutti i suoi elementi costitutivi indicati dall'art. 2043 c.c., ossia il danno, il nesso di causalità e il dolo o la colpa.
Nella specie tutti sono stati, senza obiezione del contumace , reputati esistenti, CP_7
avendo correttamente il giudice di prime cure appurato il danno e i termini entro cui esso possa dirsi causa dell'emotrasfusione ancorché precedente di oltre quarant'anni l'esito mortale della patologia nell'occasione contratta.
Dalla disposta consulenza medico-legale è emerso che la de cuius, durante la degenza il 22 maggio 1976 presso l'ente Ospedali Riuniti di Napoli per metrorragia in puerperio con pregresso ittero gravidico è stata sottoposta a trasfusione con una sacca di sangue del gruppo B Rh + proveniente dalla banca trasfusionale dell'Ospedale Cardarelli;
che il 17 dicembre 2007 l'esame molecolare condotto presso l'Ospedale Ascalesi di Napoli è risultato positivo per la ricerca del virus C e che il 17 dicembre 2015 le è stato diagnosticato il carcinoma epatocellulare, la cirrosi epatica, oltre alla cardiopatia ischemica e al diabete mellito che il 26 marzo 2017 ne ha procurato la morte.
Ciò premesso in punto di fatto, punto nodale della controversia appare la verifica della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione di sangue somministrata alla de cuius e la contrazione dell'epatite C per cui il Tribunale si è espresso in termini probabilistici piuttosto che di assoluta certezza, recependo le indicazioni del suo ausiliare, secondo un ragionamento contestato dagli appellanti.
Il ragionamento inferenziale che si legge in perizia è conforme a quanto indicato dalla giurisprudenza che si è occupata della questione e che anche il giudice di prime cure ha risolto positivamente applicando il principio del “più probabile che non” laddove ha accertato la responsabilità del . CP_7
Accogliendo il concetto di causalità adeguata, il Tribunale ha condiviso l'idea che il contagio con il virus era da ritenere tutt'altro che imprevedibile negli anni in cui la trasfusione fu effettuata, con conseguente necessità di adottare le necessarie misure di prevenzione,
- 8 - moderandone tuttavia le conseguenze risarcitorie in forza del concetto di regolarità statistica: lo stesso che ha portato ad escludere altre possibili cause contaminanti, quali la trasmissione per via parentale, ritenendo la pratica medica illo tempore eseguita l'unica concretamente possibile.
Le Sezioni Unite della Corte, con le due sentenze n. 582 e n. 584 dell'11 gennaio 2008, hanno affermato che in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull'attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti dimostrata l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729
c.c.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto,
o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato (il principio è ripreso anche da
Cassazione civile sez. III, 25 marzo 2016, n. 5961). In dette statuizioni è enunciato il principio per cui la presunzione assurge a dignità di piena prova ove ne ricorrano le condizioni;
pertanto, essendo la struttura sanitaria che dispone le trasfusioni responsabile delle sacche di sangue destinate a tale scopo, ne consegue che, in base al criterio della vicinanza della prova, l'incertezza sulla tracciabilità degli emoderivati non può che ricadere, in termini probatori, a carico della struttura stessa.
Tanto espresso in termini di causalità, il Tribunale non ha fatto buon governo della riduzione del ristoro in termini di possibilità di non contrarre la malattia una volta che ha accertato che essa sia stata conseguenza della condotta omissiva sul controllo del sangue infetto. Questo profilo, per altro, in mancanza di impugnazione dal non è più in CP_7
discussione e, in sostanza, non più contestato, essendolo solamente la misura della riparazione graduata della stessa misura della possibilità di escludere il contagio in caso di omessa attività di controllo e vigilanza delle sacche di sangue ve attuata. Una volta ritenuta adeguata la causalità, soddisfatta anche se le indagini del consulente hanno negato una totalità di possibilità di intercettare il virus ed impedirne il veicolo tramite la trasfusione,
l'avere ridotto a sola perdita di possibilità di esserne indenne il danno patito contrasta con gli artt. 40 e 41 c.p.. L'affermazione scritta in sentenza per la quale “mentre è «più probabile che non» che sia morta a causa della trasfusione la condotta del convenuto Persona_1 CP_7 non è stata con certezza la causa della morte” e così in quanto “anche adottando le migliori
- 9 - procedure precauzionali disponibili all'epoca vi sarebbe stato il 15 – 20%, ossia mediamente il
17,50%, di probabilità in meno di infettarsi” eleva a elemento incerto un evento (la morte per cirrosi) invece realmente verificato e innesta sul suo accadimento un dubbio sul fatto che lo avrebbe causato, senza tuttavia escluderlo (anzi avendolo accertato) e non una causa, concomitante o sopravvenuta che possa avere interferito su questo. L'accoglimento del principio del “più probabile che non” che regola la causalità nel processo civile importa, in base al combinato disposto delle citate norme, che l'evento è da considerare causato da altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Ebbene, simile accertamento è stato svolto in maniera positiva dal Tribunale e prima ancora dal suo ausiliare tecnico, per cui avere spostato sulla misura del danno quell'indicazione del dott. per la quale “è opinione diffusa e condivisibile tra gli esperti Per_2 che protocolli rigorosi basati sui test diagnostici disponibili all'epoca e di un opportuno sistema di monitoraggio e di controllo, soprattutto in relazione alla selezione delle donatorine, individuazione di quelli appartenenti a categorie a rischio di trasmissione di malattie attraverso il sangue, non escludendo del tutto il rischio di contagio avrebbe permesso una riduzione anche significativa dell'epatite C da emocomponenti (si valuta intorno al 15- 20%). Un corretto protocollo, basato sulla conoscenza dell'epoca, nella selezione dei donatori finalizzato ad evitare (quantomeno ridurre) il rischio di trasmissione attraverso il sangue di patologie infettive, e segnatamente delle epatiti non A
e non B, avrebbe dovuto prevedere la selezione del donatore” non può essere condiviso.
Nel ragionamento del consulente - dal Tribunale inteso nei contestati termini di “perdita della chance di non ammalarsi” - la emotrasfusione che ha indotto il virus, sulla base dell'opinione dichiarata diffusa e condivisa (ancorché espressa in generale e non licenziata per lo specifico caso portato al suo esame), sarebbe stata praticata verosimilmente anche se fosse stato condotto un monitoraggio sulla sacca infusa, data la qualità dei test disponibili all'epoca.
La conclusione del Tribunale echeggia la giurisprudenza sulla malpractice medica nei casi in cui una diagnosi errata o ritardata abbia confiscato al paziente delle apprezzabili chances di sopravvivenza.
Sennonché, una volta applicata la giurisprudenza per la quale “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite Controparte_7
- 10 - in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul in adempimento degli obblighi Controparte_7 specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno
1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cassazione civile sez.
III, 22 gennaio 2019, n. 1566 richiamata dalla sentenza impugnata in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile Controparte_7 in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970), la ricostruzione in termini di perdita della possibilità di non contrarre la malattia invece contratta non merita condivisione, non essendo nemmeno chiaro se le conseguenze di tale rischio - inverato dall'evento - debbano annettersi ad un fortuito causale, ad una patologia pregressa o alla condotta d'altri che il . CP_7
Se nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, in quello civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”. È esattamente ad esso che il Tribunale si è riferito allorquando ha valorizzato, nel sinergico emergere degli elementi indizianti allegati e nella consecuzione degli eventi, la possibilità che un valido controllo e monitoraggio sulle donazioni, pur senza escludere del tutto il rischio del contagio, per l'epoca dell'intervento che precede la piena conoscenza scientifica e la predisposizione di test identificativi del virus, lo avrebbe ridotto in una percentuale compresa tra il 15 e il 20%.In questi termini il Tribunale ha ritenuto riconoscibile il danno in quanto in questa stessa percentuale si sarebbe ridotto il rischio di contrarre la patologia.
Tuttavia, la patologia è stata contratta e la sola fonte del contagio è stata individuata nell'unica trasfusione cui la si è sottoposta nel corso della sua vita prima di scoprire Per_1 il suo male che l'ha condotta a morte (la causa del suo exitus è stata dal C.T.U. indicata – sulla base della storia clinica della donna ricostruita tramite la documentazione affoliata – nella cirrosi epatica HCV con epatocarcinoma HCV correlata).
Il primo giudice non ha dubitato della consecuzione tra l'attività di controllo delle sacche di sangue infette (omessa) e l'infezione virale, al cui positivo accertamento ha contribuito l'ampia ricostruzione sulla trasmissione virale che potrebbe diversamente avvenire
- 11 - solamente per via parentale, non individuando altre vie di contagio. Nondimeno, ha considerato l'incidenza della condotta “virtuosa” del invece mancata la quale CP_7
avrebbe solamente contratto ma non eliso il rischio di contagio e quanto ne è conseguito. Il
Tribunale ha infatti osservato che sussistendo in capo al (all'epoca dei Controparte_7
fatti Ministero della Sanità) anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/1990, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, l'omissione di tale attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ematico hanno costituito causa dell'esistenza della patologia virale. Ha invero aderito alla tesi giurisprudenziale per la quale nel soggetto emotrasfuso per il quale non siano noti altri fattori alternativi, l'omissione assurga a causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso la condotta del , se fosse stata CP_7 tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cassazione civile, SS.UU. sentenza n. 576 del 11 gennaio 2008). Nel 1976 la comunità scientifica, infatti, aveva già acquisito la consapevolezza dell'esistenza di un tipo di epatite non riconducibile a quelle note sino a quel momento (A e B) mentre il d.P.R. n. 1256/1971 che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto emotrasfusione idonea a trasmettere l'epatite ovvero che abbia avuto contatti con persone a rischio era già vigente.
Il Tribunale ha dunque correttamente aderito all'orientamento della Suprema Corte secondo cui in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore Controparte_7
alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento Controparte_7
degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 8 luglio 2022 n. 21695).
Pertanto, a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva (colposa) del può qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile. CP_7
- 12 - Nondimeno, il primo giudice ha valorizzato l'indicazione secondo cui anche avvalendosi delle migliori procedure precauzionali la probabilità di contrarre l'infezione sarebbe diminuita solamente del 17,5%. La diminuzione del rischio non è però causa di esclusione del danno che si è effettivamente creato, le cui conseguenze vanno poste totalmente a carico di chi le ha procurate.
Il ragionamento del Tribunale – che il non condivide – non è coerente con il Pt_2
principio, pure richiamato dallo stesso giudice, secondo il quale in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta va apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione e decisione (Cassazione civile, 11 luglio 017, n. 17084; Cassazione civile,
18 aprile 2005, n. 7997 e più recentemente Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 2025, n.
15756), le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e
HCV), mente ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica. I principi affermati dalle Sezioni
Unite relativamente all'unicità dell'evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica
(generalmente, nel caso di specie, la menomazione del fegato) a causa dell'assunzione di sangue infetto, richiedono di valutare rispetto a tale evento il dovere di vigilanza che grava sul “che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico CP_7
quanto la necessità della trasfusione”. La Suprema Corte ha in più occasioni richiamato il postulato dell'unicità dell'evento lesivo - infezione da HBV, HIV, HCV - derivato dall'emotrasfusione per ricavarne la responsabilità nell'omissione, da parte del , CP_7
dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dei più datati parametri scientifici del tempo, sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione. Inoltre, combinando il prefato principio con l'ulteriore della vicinanza della prova, ha ricordato l'onere in capo al di vincere la presunzione provando di aver adottato le condotte necessarie per CP_7 evitare la “contagiosità” in rapporto al virus trasmissibile per via ematica, purché almeno noti, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica (in argomento,
Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2015, n. 11191). La decisione impugnata invece sovrappone agli elementi relativi alla causalità, quelli riguardanti il profilo soggettivo della colpa, riferendo al primo profilo, il requisito della valutazione ex ante, che invece appartiene
- 13 - all'ambito della seconda. In particolare, la regola della prevedibilità al momento del compimento dell'azione o dell'omissione, sposta la causalità nell'ambito della colpa. La
“miglior scienza ed esperienza del momento dell'azione”, di cui pure si legge in alcune decisioni della Corte regolatrice, sposta l'attenzione sull'avvedutezza dell'agente, ma non può riguardare la tematica del nesso di causalità. Il caso di perdita di chance riguarda le occasioni perdute, quante volte l'illecito mini le speranze di raggiungere un risultato utile, non anche possibili dubbi che una pratica virtuosa per lo stato dell'arte al tempo esigibile potesse scongiurare un evento funesto invece realmente accaduto e al quale alcuna aleatorietà più è propria.
Una volta riconosciuta in base al principio della causalità adeguata l'esistenza del nesso che lega al fatto della somministrazione di sangue infetto l'evento mortale seguito alla malattia indicando la causa nella condotta omissiva del che non ha prevenuto il rischio, CP_7
non si individua alcuna altra interferenza ad elidere o a concorrere con essa. Per questo nulla può intervenire a mitigarne l'incidenza, mentre la regolarità causale impone di ritenere che se il sangue destinato alle trasfusioni fosse stato controllato (prima per il dosaggio delle transaminasi e, una volta emunto, per la ricerca dell'antigene ) il contagio della Per_3
non si sarebbe procurato. Per_1
Non è dunque condivisibile la riduzione del danno riconosciuto agli odierni appellanti i quali hanno diritto al pagamento di quanto loro spettante secondo l'invitto calcolo eseguito applicando le tabelle milanesi.
Dovendo quindi ripetere il conteggio del danno effettuato dal Tribunale senza la riduzione al 17,5%, la sentenza va riformata riconoscendo agli odierni appellanti, per il titolo già positivamente scrutinato in prime cure, i seguenti importi: ad la somma Parte_1
di € 167.760,00 inclusiva del danno patrimoniale per la sopportazione delle spese funeratizie;
in favore di ciascuno dei figli, tutti conviventi, la somma € 165.960,00; in favore di e di NI conviventi con la la somma di € Controparte_5 CP_4 Per_1
24.020,00 e in favore di la somma di € 16.596,00, con interessi e rivalutazione CP_4 secondo quanto già stabilito dalla sentenza impugnata.
In questi termini, coerenti con le conclusioni contenute nell'appello e non utilmente modificate, la sentenza va riformata.
11. Vanno regolate le spese.
- 14 - Giova rammentare che la statuizione deve essere limitata a quelle del grado, in applicazione del principio secondo cui, allorquando la riforma della sentenza di primo grado sia limitata al solo aumento dell'entità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore dell'appellante (originario attore danneggiato), e non avendo nessun appellato proposto appello incidentale sul capo concernente la regolazione delle spese operata dal primo giudice, il giudice d'appello non può modificare il regolamento delle spese di primo grado per la preclusione derivata su detta questione, in assenza di alcuna concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale
(Cassazione civile, 29 ottobre 2019, n. 27606). Esse si liquidano in applicazione del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. In tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano – infatti - applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (da ultimo, Cassazione civile sez. II, 29 maggio
2025, n. 14428).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 1.000.000,00, tenuto conto che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti con pronuncia di accoglimento parziale, il valore è pari alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cd. disputatum), non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto già attribuito e non più in discussione e considerato, altresì, che nella determinazione del valore agli effetti in esame non possono essere computati la rivalutazione e gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado. La liquidazione è effettuata in dispositivo, senza conteggiare nel calcolo la fase istruttoria che è mancata, e ne va disposta la distrazione al difensore antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli
n. 9213/2019, resa nel giudizio di primo grado avente n. 2690/2018 di R.G., pubblicata il
18 ottobre 2019 e non notificata, ridetermina la misura del risarcimento cui il CP_7
- 15 - è stato condannato in favore della parte attrice nei seguenti importi: ad Pt_1
€ 167.760,00; a e €
[...] Controparte_1 CP_3 Controparte_2
165.960,00 cadauno;
a e € 24.020,00 cadauno e a Controparte_5 CP_6
€ 16.596,00, con conferma nel resto;
CP_4
⎯ condanna il alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 777,00 CP_7
per spese ed € 18.500,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, IVA e
CPA da distrarre all'Avvocato Maurizio Albachiara che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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