Sentenza 12 novembre 2020
Accoglimento
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/01/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2025REG.PROV.COLL.
N. 05336/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5336 del 2021, proposto da
DO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mariano Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00713/2020, resa tra le parti, ordinanza di demolizione opere edilizie n. 4407 del 25/09/215 e risarcimento del danno ingiusto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”;
Udito per le parti l’avv. Giuseppe Buscicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto del 6 settembre 2001 l’odierno appellante si è reso acquirente del diritto di superficie di alcuni locali siti in un edificio in corso di realizzazione, edificio ubicato in Comune di Avigliano, via Fortunato, originariamente assentito come fabbricato a 4 piani fuori terra e piano mansarda, oltre a tre piani interrati, di cui il primo da adibire a garage, da realizzare su fondo che il medesimo appellante aveva ceduto al costruttore.
1. In particolare, l’appellante si riservava la proprietà superficiaria di un appartamento al primo piano, 2 appartamenti al terzo piano, un appartamento nel piano sottotetto e 2 box nel primo piano sotterraneo.
2. La società costruttrice realizzava fuori terra anche i piani interrati, ragione per cui il Comune iniziava il procedimento sanzionatorio, ordinando di ripristinare gli originari piani interrati come da progetto. L’impresa presentava, allora, una istanza di sanatoria di conformità, che però non veniva accolta. Ciò nonostante l’impresa non provvedeva a ripristinare la conformità dell’edificio al progetto assentito: al contrario, presentava, il 14 febbraio 2008, una DIA che prevedeva il recupero a uso terziario e commerciale dei piani -2 e -3, mentre con riferimento al piano -1 si prevedeva una diversa distribuzione di garages e cantinole.
3. Con ordinanza del 9.2.2009, n. prot. 2696, il Comune annullava la DIA posta a base delle modifiche apportate ai piani interrati (oltre a una DIA del 31 ottobre 2007, afferente, però, modifiche ai piani superiori) e con ordinanza del 17.2.2009, n. 3702, ordinava la rimozione delle opere eseguite illegittimamente nei tre piani interrati e ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le due ordinanze venivano impugnate dalla impresa: l’impugnazione veniva respinta con sentenza del TAR per la Basilicata n. 329 del 6 giugno 2013, passata in giudicato.
5. Con ordinanza n. 4407 del 25.9.2015 il Comune di Avigliano ha reiterava nei confronti di tutti i condomini l’ordine di ripristinare le difformità rilevate rispetto all’originario titolo edilizio, alcune delle quali connesse e conseguenti alle DIA del 31 ottobre 2007 e 14 febbraio 2008, successivamente dichiarate nulle.
6. Il dott. MA ha impugnato l’indicata ordinanza nonché le due ordinanze del 2009, in qualità di proprietario di un appartamento, di un box situato nel piano -1 e di un altro subalterno posto al piano -3, assumendo di essere totalmente estraneo agli abusi commessi, che neppure interesserebbero le unità immobiliari sulle quali egli ha mantenuto la proprietà superficiaria. Ha inoltre dedotto: che nessuno degli abusi contestati potrebbe qualificarsi quale opera realizzata in assenza di titolo edilizio o in difformità essenziale; che egli non potrebbe eseguire autonomamente alcun intervento sulle singole unità immobiliari; che nessuno degli abusi contestati potrebbe essere sanzionato ai sensi degli artt.31 e 32 del D.P.R. n. 380/200; che, semmai, il Comune avrebbe dovuto applicare solo una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 o 38 del D.P.R. n. 380/2001, non essendo ad oggi tecnicamente possibile procedere all’interramento dei piani realizzati al di sotto del piano campagna.
Il dott. MA ha poi dedotto che l’unità immobiliare dallo stesso posseduta al piano -3 è totalmente interrata ed è comunque conforme alla c.e. n. 45/2000, alla variante n. 165/2002 e al permesso di costruire in sanatoria n. 4/2005, mentre l’unità posta al piano -1 sarebbe stata modificata senza il di lui consenso.
Infine l’appellante ha proposto domanda di risarcimento del danno.
7. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso.
8. Il dott. MA ha proposto appello.
9. Il Comune di Avigliano si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
10. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria del 4 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Secondo il principio giurisprudenziale della "ragione più liquida", è possibile invertire l'ordine logico-giuridico delle questioni dedotte in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo , infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.
12. Per l’indicata ragione il Collegio ritiene di poter procedere direttamente all’esame del terzo motivo d’appello, mediante il quale si contesta l’erroneità dell’appellata sentenza laddove questa ha respinto l’originario terzo motivo di ricorso.
12.1. Con tale censura il dott. MA aveva dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 817, 818, 1117, 1117 ter, 1118, 1136 del c.c., sostenendo che molti degli abusi edilizi commessi nel fabbricato condominiale afferiscono a parti comuni o a parti del condominio sui quali egli non ha alcun potere di intervento.
12.2. Il TAR ha respinto la censura sul mero rilievo che “i destinatari dell’impugnata ordinanza n. 4407 del 25settembre 2015 sono tutti i condomini dell’intero fabbricato di cui è causa”.
12.3. Come sostenuto dall’appellante, l’indicata statuizione è frutto di un fraintendimento della censura, a mezzo della quale il dott. MA faceva valere non solo il fatto che le unità immobiliari dal medesimo possedute non sarebbero interessate dagli abusi oggetto dell’ordinanza di demolizione, ma pure di non essere titolare di diritti di comproprietà sulle particelle di terreno sulle quali il condominio è stato realizzato.
12.4. Tale deduzione è essenziale. Infatti, non essendo contestata l’estraneità del dott. MA alla esecuzione materiale delle opere abusive, egli, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 può essere destinatario di una ordinanza di ripristino solo nella misura in cui vanti un titolo di proprietà o comproprietà sulle parti interessate dalla presenza di opere abusive.
12.5. Ebbene, non risulta che il Comune di Avigliano abbia verificato, prima di emettere l’ordinanza di demolizione, che i vari abusi dei quali ha ordinato la demolizione all’appellante gravino su parti di sua esclusiva proprietà (superficiaria) o su parti del condominio delle quali egli abbia la comproprietà. L’indagine, tra l’altro, avrebbe dovuto essere condotta tenendo presente che il dott. MA ha affermato in giudizio, senza essere contestato dal Comune, di essere un mero proprietario superficiario, ragione per cui egli non risulta vantare alcun diritto di comproprietà sul fondo sul quale il condominio è stato eretto e sull’area pertinenziale.
12.6. Tale ultima considerazione appare particolarmente rilevante nel caso di specie, in quanto il principale abuso commesso nello stabile condominiale consiste nella asserita realizzazione fuori terra dei piani -1, -2 e -3:, e il ripristino al progetto assentito sembrerebbe richiedere (oltre, forse, a opere interne che però incidono su proprietà esclusiva di terzi) proprio un intervento su un’area di sedime di cui il dott. MA non è comproprietario..
12.7. In definitiva, l’ordinanza di demolizione n. 4407 del 2015 è illegittima per difetto di istruttoria e genericità, non chiarendo detto provvedimento se gli abusi di cui viene ordinata la rimozione al dott. MA afferiscano, o meno, a parti di cui egli debba considerarsi comproprietario o proprietario esclusivo.
12.8. L’impugnata ordinanza va pertanto annullata, nei limiti dell’interesse del dott. MA, e il Comune di Avigliano dovrà riesaminare con la posizione dell’appellante tenendo conto del fatto che il può/deve essere coinvolto nel ripristino solo nella misura in cui gli abusi da rimuovere, o le opere necessarie per ripristinare la conformità (come il reinterro dei piani sotto strada) riguardino parti di cui egli sia proprietario esclusivo o pro-quota.
13. L’appello può quindi essere accolto nei limiti dianzi indicati, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
14. La peculiarità della fattispecie consente di disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 713 del 2020, annulla, nei limiti dell’interesse azionato, l’ordinanza del Comune di Avigliano n. 4407 del 29 maggio 2015, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO