CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle donne Consigliere rel.
Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3818 R.G.A.C. dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) , Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) E Parte_6 P.IVA_1 Parte_7
( ), RAPPRESENTATI E DIFESI, PER
[...] C.F._6
PROCURA IN ATTI, DALL'AVV. PETRILLO MARCIANO
Appellanti
E
1) CODICE FISCALE RAPPRESENTATA E Controparte_1 P.IVA_2
DIFESA, PER PROCURA IN ATTI, DAGLI AVV.TI , LAURA MAZZAROPPI E GIORGIO CAPORRO;
2) C. F. n. , e per essa la procuratrice speciale Parte_8 P.IVA_3 [...]
C. F. n. , rappresentata dalla Controparte_2 P.IVA_4 Controparte_3
C.F. n. rappresentata e difesa dagli avv. ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo P.IVA_5
Appellati
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti originarie attrici, come in epigrafe indicate, hanno proposto appello avverso la sentenza n.
467/20 con la quale il Tribunale di Velletri ha respinto le domande dalle medesime proposte ex art. 2033 C.C. e di accertamento negativo con riguardo a contratto di finanziamento, disponendo anche la condanna alle spese di lite a loro carico.
In data 21.05.2021 si costituiva in giudizio la 4 Controparte_4
In data 4.5.21 si costituiva . Controparte_1
In data 29 luglio 2024 è stata depositata rinuncia da parte degli appellanti per aver raggiunto un accordo transattivo.
In data 30 luglio 2024 la e per essa la procuratrice speciale Parte_8 [...]
rappresentata dalla ha depositato, a sua volta, nota Controparte_2 Controparte_3
deducendo di non aver interesse a proseguire il procedimento, con spese compensate tra le parti.
Fissata l'udienza cartolare odierna per la precisazione delle conclusioni, ha Controparte_1
depositato note deducendo “si fa rilevare che il non è stato parte di alcun CP_1 Controparte_1
accordo e che -pur essendo, nonostante la cessione del credito, unico legittimato passivo in ordine alle domande proposte nel presente giudizio in quanto aventi ad oggetto risarcimento del danno e ripetizione dell'indebito- la scrivente difesa non ha ricevuto alcuna comunicazione né dell'accordo né della rinuncia all'impugnazione ed agli atti”.
Ha, quindi, così concluso l'appellata: “ - per un verso il non ha interesse Controparte_1
alla prosecuzione del giudizio, essendo -per effetto della rinuncia- passata in giudicato la sentenza di primo grado che aveva visto il interamente vittorioso;
Controparte_1
- per altro verso, si chiede che -dichiarata l'estinzione del giudizio- gli appellanti siano condannati in solido al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_1
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 306 CPC con spese compensate tra le parti.
Invero, la richiesta formulata da – con riguardo al rimborso delle spese di Controparte_1
lite – non è accoglibile per svariate ragioni.
In primo luogo, è incontroverso che il credito è stato ceduto, sicchè non si comprende quale legittimazione sostanziale abbia ancora che nulla contesta, appunto, circa la Controparte_1
natura di cessionaria del credito di;
inoltre, non è dato conoscere quali siano gli Parte_8
accordi contrattuali tra cedente e cessionaria per queste vicende transattive, con la conseguenza che non è dato comprendere di cosa possa dolersi in ordine alla transazione Controparte_1
intervenuta tra la nuova titolare del credito (a seguito della cessione a titolo oneroso) e gli originari attori. In secondo luogo, la prospettazione di di legittimazione passiva Controparte_1
(evidentemente) con riguardo alle domande risarcitorie e restitutorie formulate dagli appellanti non ha alcun rilievo, visto che gli appellanti hanno esplicitamente rinunciato a tali domande e
[...]
ha chiaramente manifestato la carenza di interesse a proseguire il giudizio, condotta CP_1 processuale incompatibile anche con l'accertamento della c.d. soccombenza virtuale.
Di qui la necessità di pervenire ad una compensazione delle spese del grado proprio in ragione di detta condotta.
P.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 3818 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, così provvede: dichiara l'estinzione del processo, con spese del grado integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Roma il 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle donne Consigliere rel.
Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3818 R.G.A.C. dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) , Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) E Parte_6 P.IVA_1 Parte_7
( ), RAPPRESENTATI E DIFESI, PER
[...] C.F._6
PROCURA IN ATTI, DALL'AVV. PETRILLO MARCIANO
Appellanti
E
1) CODICE FISCALE RAPPRESENTATA E Controparte_1 P.IVA_2
DIFESA, PER PROCURA IN ATTI, DAGLI AVV.TI , LAURA MAZZAROPPI E GIORGIO CAPORRO;
2) C. F. n. , e per essa la procuratrice speciale Parte_8 P.IVA_3 [...]
C. F. n. , rappresentata dalla Controparte_2 P.IVA_4 Controparte_3
C.F. n. rappresentata e difesa dagli avv. ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo P.IVA_5
Appellati
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti originarie attrici, come in epigrafe indicate, hanno proposto appello avverso la sentenza n.
467/20 con la quale il Tribunale di Velletri ha respinto le domande dalle medesime proposte ex art. 2033 C.C. e di accertamento negativo con riguardo a contratto di finanziamento, disponendo anche la condanna alle spese di lite a loro carico.
In data 21.05.2021 si costituiva in giudizio la 4 Controparte_4
In data 4.5.21 si costituiva . Controparte_1
In data 29 luglio 2024 è stata depositata rinuncia da parte degli appellanti per aver raggiunto un accordo transattivo.
In data 30 luglio 2024 la e per essa la procuratrice speciale Parte_8 [...]
rappresentata dalla ha depositato, a sua volta, nota Controparte_2 Controparte_3
deducendo di non aver interesse a proseguire il procedimento, con spese compensate tra le parti.
Fissata l'udienza cartolare odierna per la precisazione delle conclusioni, ha Controparte_1
depositato note deducendo “si fa rilevare che il non è stato parte di alcun CP_1 Controparte_1
accordo e che -pur essendo, nonostante la cessione del credito, unico legittimato passivo in ordine alle domande proposte nel presente giudizio in quanto aventi ad oggetto risarcimento del danno e ripetizione dell'indebito- la scrivente difesa non ha ricevuto alcuna comunicazione né dell'accordo né della rinuncia all'impugnazione ed agli atti”.
Ha, quindi, così concluso l'appellata: “ - per un verso il non ha interesse Controparte_1
alla prosecuzione del giudizio, essendo -per effetto della rinuncia- passata in giudicato la sentenza di primo grado che aveva visto il interamente vittorioso;
Controparte_1
- per altro verso, si chiede che -dichiarata l'estinzione del giudizio- gli appellanti siano condannati in solido al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_1
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 306 CPC con spese compensate tra le parti.
Invero, la richiesta formulata da – con riguardo al rimborso delle spese di Controparte_1
lite – non è accoglibile per svariate ragioni.
In primo luogo, è incontroverso che il credito è stato ceduto, sicchè non si comprende quale legittimazione sostanziale abbia ancora che nulla contesta, appunto, circa la Controparte_1
natura di cessionaria del credito di;
inoltre, non è dato conoscere quali siano gli Parte_8
accordi contrattuali tra cedente e cessionaria per queste vicende transattive, con la conseguenza che non è dato comprendere di cosa possa dolersi in ordine alla transazione Controparte_1
intervenuta tra la nuova titolare del credito (a seguito della cessione a titolo oneroso) e gli originari attori. In secondo luogo, la prospettazione di di legittimazione passiva Controparte_1
(evidentemente) con riguardo alle domande risarcitorie e restitutorie formulate dagli appellanti non ha alcun rilievo, visto che gli appellanti hanno esplicitamente rinunciato a tali domande e
[...]
ha chiaramente manifestato la carenza di interesse a proseguire il giudizio, condotta CP_1 processuale incompatibile anche con l'accertamento della c.d. soccombenza virtuale.
Di qui la necessità di pervenire ad una compensazione delle spese del grado proprio in ragione di detta condotta.
P.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 3818 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, così provvede: dichiara l'estinzione del processo, con spese del grado integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Roma il 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente