TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6482/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giuseppa C.F._1
Marabello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, cod. fisc. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, sede in Messina Via Piemonte is 41 n 1 ,
resistente contumace
Avente ad oggetto: corresponsione indennità di mancato preavviso
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Oggetto del presente procedimento è l'azione di accertamento e condanna dell'Ente
[...]
al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, Controparte_1 quantificato, come si evince dall'art. 57, co. II, Ccnl della Formazione Professionale e dalle buste paga depositate, in euro 6.697,89.
A tal fine premetteva di aver lavorato per l'Ente di Formazione Professionale Parte_1
e di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data CP_1
19/03/2007, con la qualifica di formatore di V livello Ccnl e di essere stata licenziata senza preavviso contrattuale in data 13/11/2023. Rappresentava che ad oggi l' resistente non le CP_1
aveva liquidato l'indennità di mancato preavviso dovuta per contratto.
Contumace la controparte, depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Ente, avendo parte ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Ai sensi dell'art 57 del CCNL della Formazione Professionale, rubricato “Preavviso”: “Le parti possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza darne preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dall'art 59 lettera B del presente CCNL”. Comma II: “Il termine di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, è stabilito in tre mesi;
in caso di dimissioni tale termine è stabilito in 2 mesi per i dipendenti inquadrati dal I al IV Livello compreso, e in 3 mesi per i dipendenti inquadrati nei livelli superiore”.
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, dalle buste paga relative al mese di settembre ed ottobre 2022 risulta l'importo della retribuzione mensile, pari ad euro 2.232,23, sicché la ricorrente è creditrice dell'importo totale di euro 6.697,89 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di all'erogazione Parte_1
dell'indennità di mancato preavviso pari a complessivi euro 6.697,89 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore delle Controparte_1 suindicate somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in Controparte_1 favore del procuratore antistatario, che liquida in euro 2.694,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 29/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Roberta Rando