Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1676/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1676/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3042/18 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15/10/18, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti nella qualità di eredi di
[...] C.F._4 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. FORMISANO CARLO presso il cui studio sono
[...]
elettivamente domiciliati in VIA A. SCARLATTI, 126 80127 NAPOLI
APPELLANTI contro
, non in proprio ma quale procuratrice di CP_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del lrpt, e per essa la
[...] P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in VIA DEPRETIS 102 Parte_5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 04/08/2014 la ditta conveniva in Persona_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_2
al fine di sentir accertare e dichiarare l'illiceità e l'illegittimità della
[...]
condotta tenuta dalla banca MPS con riferimento al contratto di conto corrente con essa intrattenuto e per l'effetto condannare la convenuta banca alla restituzione in favore della ditta attrice di tutte le somme indebitamente percepite o al riaccredito delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse pari ad € 211.013,83. Si costituiva in giudizio la eccependo la prescrizione decennale dell'azione di Controparte_2
indebito oggettivo per tutte le rimesse antecedenti il decennio anteriore alla notifica della citazione nonché la omessa produzione in giudizio da parte della società attrice del contratto di conto corrente e di tutta la restante documentazione attinente il rapporto di cui chiedeva procedersi al ricalcolo. In particolare eccepiva la mancata produzione da parte dell'attrice degli estratti conto integrali, dall'apertura alla chiusura del conto corrente. Successivamente veniva a mancare il titolare della ditta attrice e pertanto la causa veniva riassunta dai suoi eredi, , Parte_4 Parte_3 Pt_2
e oggi appellanti.
[...] Parte_1
Con sentenza n. 3042/18 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15/10/18 così provvedeva: “a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca convenuta, in persona del lrpt, del restante 50%, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) visto il DM 30.05.2002, art 2,
pagina 2 di 15 liquida in favore del ctu dott.ssa la somma di € 4.000,00, oltre iva e Persona_2
cp come per legge, che pone integralmente a carico degli attori, in solido tra loro”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 26/03/19 Parte_1 Pt_2
, e tutti nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, impugnavano la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Persona_1
così provvedere: “ritenere valida la ricostruzione del rapporto di conto corrente oggetto di causa come effettuata dal CTU, dunque con le cd. scritture di raccordo e, per
l'effetto, accertare che, alla data dell'ultimo estratto conto esaminato del 30 settembre
2014, il saldo del conto corrente oggetto di causa è creditore per €. 169.061,50 e non debitore per €. 124.556,10, con conseguente condanna della CP_2 CP_2
al riaccredito dell'importo di €. 293.619,60 (€. 169.061,50 + €. 124.556,10) e
[...]
relativa rettifica del saldo alla data del 30 settembre 2014; in via gradata, sostituire al saldo risultante dall'estratto conto al 1° ottobre 1998 il cd. “saldo zero” e, per l'effetto, accertare che, alla data dell'ultimo estratto conto esaminato del 30 settembre 2014, il saldo del conto corrente oggetto di causa è creditore per €. 128.063,39 e non debitore per €. 124.556,10, con conseguente condanna della al CP_2 Controparte_2
riaccredito dell'importo di €. 252.619,49 (€. 128.063,39 + €. 124.556,10) e relativa rettifica del saldo alla data del 30 settembre 2014, giusto conteggio sub. 1 effettuato dal
CTP dott. ; in via ancor più gradata, partire nella ricostruzione dal Persona_3
rapporto dal saldo risultante dall'estratto conto del 1° ottobre 1998 e per l'effetto, accertare che, alla data dell'ultimo estratto conto esaminato del 30 settembre 2014, il saldo del conto corrente oggetto di causa è creditore per €. 36.793,09 e non debitore per €. 124.556,10, con conseguente condanna della al CP_2 Controparte_2
riaccredito dell'importo di €. 161.349,19 (€. 36.793,09 + €. 124.556,10) e relativa rettifica del saldo alla data del 30 settembre 2014, come da conteggio sub 2 effettuato dal CTP dott. ; in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui Persona_3
l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere di non poter prendere in esame i conteggi effettuati dal dott. sulla scorta della ricostruzione del rapporto Persona_3
pagina 3 di 15 effettuata dalla dott.ssa chiede disporsi CTU tecnico contabile al fine di Persona_2
far effettuare i richiamati due conteggi da un ausiliario dell'adita giustizia;
condannare la parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dello scrivente procuratore antistatario, ivi comprese le spese di CTU.
Si costituiva la banca MPS e chiedeva “il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di SMCV. In via subordinata, voglia disporre un nuovo ricalcolo peritale che tenga conto solo del periodo contabile per il quale parte attrice ha depositato estratti conto consecutivi, utilizzando quale saldo di partenza il saldo debitore risultante dal primo estratto conto. In tale eventuale denegato ricalcolo voglia la Corte ordinare al ctu di applicare la prescrizione decennale per tutte le rimesse anteriori al primo formale contratto di affidamento in atti”.
La Corte, all'udienza dell'11/07/2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che il gravame si fonda su un unico motivo attinente l'onere della prova che gli appellanti ritengono sia stato, contrariamente a quanto affermato dal Giudice in sentenza, regolarmente assolto in primo grado. Gli eredi deducono, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non assolto Per_1
l'onere della prova sugli stessi incombente poiché “è stato acclarato che parte attrice abbia prodotto in giudizio solo una parte degli estratti conto, come evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio, che indicava esattamente i periodi per i quali risultano mancanti i predetti estratti” (cfr.: sentenza appellata). Assume l'appellante che tale ragionamento non sarebbe condivisibile alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, della documentazione prodotta in atti e delle risultanze della ctu che aveva colmato le mancanze documentali con i c.d. saldi di raccordo.
pagina 4 di 15 L'appello risulta fondato.
Deve all'uopo rilevarsi che la parte istante, già in prime cure, aveva ampiamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la produzione degli estratti conto e della documentazione contabile esaminata compiutamente anche dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato dal medesimo Tribunale.
Il ricalcolo effettuato dal c.t.u., dott.comm. poi è stato sviluppato Persona_4
applicando correttamente gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 TUB, in luogo degli interessi ultralegali, ed escludendo sia le commissioni di massimo scoperto che la capitalizzazione degli interessi passivi (cfr.: ctu in atti).
Al riguardo, quanto alla produzione documentale suddetta, va precisato che può essere seguito il metodo di ricalcolo del c.t.u. esteso all'intero rapporto, colmando le lacune contenute nella sequenza degli estratti conto acquisiti, sulla base della seguente considerazione: il completamento delle lacune intermedie tra gli estratti conto prodotti è avvenuto correttamente calcolando la differenza tra i saldi disponibili dell'ultimo trimestre precedente e del primo trimestre successivo in modo da dare continuità contabile al rapporto, ma senza procedere ad alcuna deduzione di costi e commissioni nel periodo ricostruito in mancanza di prova delle singole movimentazioni (cfr.: ctu e supplemento). Il ragionamento seguito dal consulente risulta senza dubbio condivisibile.
Ai fini in esame occorre chiarire che l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete effettivamente ex art. 2697 c.c. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass.
2.5.2019, n. 11543). La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti pagina 5 di 15 di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza per il ricalcolo che sia concretamente affidabile e che può essere individuato nel saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile, o in quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, sono i dati più sfavorevoli al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 15/05/2023, n.13139; 12/05/2023, n.12993;
27.12.2022 n. 37800). Tale principio era già stato affermato nella sentenza della
Cassazione n. 2660/2019 (pag. 8 punto 4) che aveva cassato la decisione del giudice di merito, la quale, in una analoga fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione. La Corte, sul punto, ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il giudice d'appello, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, avrebbe, invece, dovuto sottrarre le pagina 6 di 15 somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto.
Nel caso concreto, il consulente si è attenuto a questi principi ed al criterio dei cd. “saldi di ricongiunzione” che può essere senz'altro recepito se attore è correntista e gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, perchè consiste nel sommare l'ultimo saldo rilevato prima della carenza documentale con il primo saldo contabile riportato nel successivo estratto conto resosi disponibile, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto.
I periodi in cui è mancata la continuità degli estratti conti sono piuttosto contenuti e sono stati esattamente analizzati dal consulente del Tribunale (pag. 3 della Relazione di c.t.u.
e pagina due della relazione resa a chiarimenti).
Risulta evidente che l'applicazione di tale criterio non ha determinato alcun pregiudizio per la banca ma ha solo svantaggiato parte attrice che era onerata alla produzione degli estratti conto, avendo provveduto a contabilizzare, nei periodi di assenza di documentazione, tutti quegli addebiti di cui si è accertata la nullità.
In altri termini, la mancata dimostrazione da parte degli attori di tutti gli estratti conto, quindi di tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata, non è idonea ad escludere l'accoglimento parziale della pretesa nei limiti in cui risulta comunque dimostrata la fondatezza della stessa, compatibilmente alla documentazione acquisita ed al rispetto del principio di distribuzione dell'onere probatorio.
Né può essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata nuovamente dalla CP_3
In ordine alla formulazione dell'eccezione, in particolare, si è ormai consolidata
[...]
una giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle pagina 7 di 15 specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cassazione civile 04/01/2024, n.235;
11/11/2022, n.33334; Sez. un., 13/06/2019, n.15895). In primo luogo, quanto all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, è noto che, in linea generale, i presupposti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. che devono essere provati da colui che si afferma creditore, sono: a) l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
b) la mancanza di causa giustificativa derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia (Cass. 11/02/2020, n.3314). Ed il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che sia consistito nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Corollario dei principi innanzi esposti, è che, nella materia bancaria, al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, bisogna distinguere: se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" - cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento - e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In questi casi, l'annotazione in conto di una pagina 8 di 15 posta di interessi o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma non si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi e addebiti non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. 12/05/2022, n.15256; 15/01/2013, n.798: “Il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”).
Ricapitolando, il dies a quo di prescrizione va fissato in maniera diversa a seconda che si riferisca a rimesse ripristinatorie, ossia eseguite in presenza di un affidamento, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido, o a rimesse solutorie, eseguite cioè in assenza di affidamento oppure oltre l'affidamento concesso: nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, mentre, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta (Cass. 16/03/2023, n.7721;
19/05/2020, n.9141).
pagina 9 di 15 Ciò posto, va affrontata l'ulteriore questione della prova della stipulazione di un rapporto di apertura di credito.
Sul punto, agli atti di causa risulta allegato il contratto di affidamento concluso in data
20.02.1991 accedente al conto corrente n 2923.18 (di cui dà atto anche il ctu alla pagina
5 del suo elaborato peritale) ed in cui, tra l'altro, si legge: “art. 6 le aperture di credito che l'Azienda di credito ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato il correntista è tenuto ad eseguire alle scadenze il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi…; c)
l'Azienda di credito ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura del credito…”.
In ogni caso, prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, il contratto di apertura di credito veniva considerato contratto a forma libera, perché non vigeva l'obbligo della forma scritta, e, dunque, l'esistenza dell'affidamento – come pure la trasformazione del conto in apertura di credito - non doveva necessariamente essere provata con la formale stipulazione del contratto di apertura di credito, potendosi evincere anche per facta concludentia, vale a dire risultare dal contegno tenuto dalla banca nella gestione del conto, ossia anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali "spese gestione fido" e "revisione fido" (Cass. 24/01/2024 n. 2338; 14/12/2023, n.34997; 15/12/2023,
n.35189).
Anche applicando la successiva normativa di settore, la eventuale nullità del cd. contratto bancario amorfo - come in generale le nullità previste dalle norme di trasparenza del T.U.B. - è nullità c.d. unilaterale, che può essere fatta valere solo dal cliente, ovvero anche d'ufficio dal giudice, purché ciò avvenga nell'interesse di quest'ultimo (art. 127, comma 2, TUB). Il piano probatorio è strettamente pagina 10 di 15 consequenziale, nel senso che non può sussistere a carico del cliente alcuna preclusione, nè sul piano della validità, nè conseguentemente su quello della prova
Se il cliente può chiedere l'esecuzione del contratto bancario amorfo, senza farne valere la nullità, non è evidentemente possibile negargli la possibilità di prova, applicando il limite previsto dall'art. 2725 c.c. per il contratto formale. Il testo attualmente vigente dell'art. 127 è, incidentalmente, ancora più chiaro, consentendo la rilevabilità da parte del giudice di una nullità prevista dalle norme di trasparenza, ma soltanto alla condizione che essa operi "a vantaggio del cliente", secondo il modello delle c.d. nullità di protezione che, come tali, non possono essere invocate con effetti favorevoli da chi vi ha dato causa, la banca appunto. La rilevazione officiosa di tali nullità, cioè, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo al solo “interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela"
(pt. Cass. 24/01/2024 n. 2338).
Ciò posto, in senso favorevole alla tesi dell'esistenza di un'apertura di credito di fatto per il periodo antecedente al contratto sopra riportato, nel caso che ci occupa, depongono i seguenti elementi sintomatici: a) i numerosi saldi negativi sul conto corrente e l'avere la banca consentito al cliente di usufruire di un notevole scoperto di c/c e per un ampio periodo temporale;
b) l'applicazione, indicata negli estratti conto, di una commissione di massimo scoperto;
c) la mancata richiesta della banca di un rientro del cliente dallo scoperto di c/c.
Tali circostanze convergono, effettivamente, nel ritenere provata l'esistenza di un affidamento, tenuto conto da un lato della stabilità, non occasionalità ed entità dell'esposizione a debito, dall'altro, in particolare, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, attesa la riconosciuta natura della c.m.s. di corrispettivo pagina 11 di 15 dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma di denaro.
La commissione di massimo scoperto, difatti, risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.
La conclusione appena raggiunta diventa fondamentale per risolvere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
Va precisato, in primo luogo, che l'onere di allegazione è concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo.
Orbene, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere fornita dando riscontro, anche attraverso presunzioni, della esistenza di un'apertura di credito. In questo caso, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Collegio intende dare continuità, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta e spetta alla banca, che eccepisce la prescrizione del diritto del correntista di ripetizione delle somme addebitate in conto corrente, allegare e provare le rimesse aventi, invece, natura solutoria.
Non può valere, di converso, l'obiezione che, in assenza di contratto scritto, non sarebbe possibile accertare il limite massimo dell'affidamento, in quanto la predeterminazione di tale limite massimo non costituisce elemento essenziale della causa di contratto di apertura credito in conto corrente. Inoltre, deve ritenersi che, in presenza di fido di fatto
(desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto "di fatto" consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro, gravando al pagina 12 di 15 contrario sulla banca l'onere di provare, l'esistenza, nelle forme di legge, di un fido di diverso ammontare predeterminato.
Con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento del relativo onere probatorio, individuando d'ufficio i versamenti solutori (cfr. Cass. 16/10/2024, n.26867; 16/05/2024, n.13559;
14/12/2023, n.34997; Corte appello Campobasso, 21/03/2022, n.95).
Calando tali principi alla fattispecie concreta, ne deriva che, essendo l'eccezione della del tutto priva di qualsiasi riferimento concreto a rimesse solutorie, non può CP_2
accertarsi l'esistenza di eventuali rimesse solutorie ed eliminare quelle prescritte, ossia le ipotetiche rimesse solutorie intervenute nel decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In conclusione, ritiene la Corte di dover fare propria la prima ipotesi ricostruttiva formulata dal c.t.u. nella relazione del 09.09.2016 che ha rideterminato il saldo del c/
2923.18, senza capitalizzazione nella misura di + 169.061,50 €.
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza gravata e l'accertare che, alla data dell'ultimo estratto conto esaminato del 30 settembre 2014, il saldo del conto corrente oggetto di causa è creditore per €. 169.061,50
e non debitore per €. 124.556,10, con conseguente condanna della spa CP_2 CP_2
alla relativa rettifica del saldo alla data del 30 settembre 2014.
[...]
La piena soccombenza dell'appellata giustifica la condanna di quest'ultima anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La quantificazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base dei seguenti rilievi. Possono, anzitutto, applicarsi i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base della somma oggetto di condanna (da €
52.001 ad € 260.000), dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147
pagina 13 di 15 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'impegno difensivo rispettivamente svolto, nonché dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_4 Parte_3 Parte_2 [...]
tutti quali eredi di avverso la sentenza n. 3042/18 Parte_1 Persona_1
emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15/10/18, e contro , CP_1
quale procuratrice di in persona del lrpt, e per essa Controparte_2
la così provvede: Parte_5
1) Accoglie l'appello proposto da , Parte_4 Parte_3 Pt_2
e tutti quali eredi di , e per l'effetto, in
[...] Parte_1 Persona_1
riforma della sentenza impugnata, accerta che alla data del 30 settembre 2014, il saldo del conto corrente oggetto di causa è creditore per €. 169.061,50 e condanna , CP_1
quale procuratrice di in persona del lrpt, e per essa Controparte_2
la alla relativa rettifica del saldo alla data del 30 Parte_5
settembre 2014;
2) condanna, altresì, la , quale procuratrice di CP_1 Controparte_2
in persona del lrpt, e per essa la al pagamento delle
[...] Parte_5
spese processuali del doppio grado che liquida: quanto al primo grado, in € 8.500,00 per competenze ed € 598,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, e, quanto al secondo grado, in € 9.300,00 per compensi, ed € 350,00 per spese, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. Con attribuzione in favore dell'avv. Carlo Formisano che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della Controparte_2
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/01//2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
pagina 14 di 15 dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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80100 NAPOLI presso il difensore avv. MOSCHIANO EUGENIO
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