Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10549 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2022, proposto da Mcs Bodoira S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Elvezio Santarelli, Tiziana Manenti e Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona 49;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. GSE/P20210034384, del 15 dicembre 2021, notificato in pari data, di annullamento in autotutela dell'ammissione alle tariffe incentivanti prot. FTV_547413 del 17/07/2012 e di risoluzione delle Convenzione n. L06I250238407;
del provvedimento, notificato via p.e.c. il 31 gennaio 2022, con cui il GSE ha richiesto al Soggetto Responsabile la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti dall'impianto fotovoltaico identificato dal n. pratica FTV 721063 per un importo complessivo di euro 218.731,95;
della comunicazione prot. GSE/P20180074783 del 30/07/2018 di avvio del procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto occorrer possa:
dell'informativa del 22 novembre 2017 del GSE avente ad oggetto “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e la c.d. “Tremonti Ambiente”;
in parte qua, del D.M. 5 maggio 2011 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;
nonché, per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a cumulare le tariffe incentivanti del D.M. 05/11/2011 (c.d. IV Conto Energia) con il regime di detassazione contemplato dall'art. 6, commi 13 -19, della L. 388/2000 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente a non dover esercitare alcuna delle opzioni indicate nella informativa GSE del 22 novembre 2017 ovvero dall'art. 36 del D.l. n. 124/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Vista la dichiarazione resa al verbale d’udienza del 23 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente C.D.M. Energy S.r.l. ha avviato il presente giudizio per richiedere l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 6784/2019 e, contestualmente, l’inefficacia e/o annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dei provvedimenti del 15 dicembre 2021 e del 31 gennaio 2022, con i quali, rispettivamente, il GSE ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle
Tanto premesso in fatto, la ricorrente, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituiti il G.S.E. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per resistere al ricorso.
Giusta ordinanza collegiale n. 202201821, del 18/03/2022, è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza di smaltimento del 23.05.2025, tenuta da remoto, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Ebbene, applicando queste regole normative al caso di specie, ne deriva che, dalla delibazione degli atti di causa, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
Invero, all’udienza di smaltimento del 23 maggio 2025, l’avv. Antonio Caputo, procuratore costituito nell’interesse di parte ricorrente, ha dichiarato che, in data 29 aprile 2024, il GSE, preso atto che è stata trasmessa la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante che la società ricorrente ha rinunciato all’agevolazione fiscale c.d. Tremonti Ambiente con conseguente restituzione dei relativi benefici fiscali, ha comunicato alla società la reviviscenza del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti.
Sulla scorta di quanto sopra, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta determinazione satisfattiva degli interessi del ricorrente.
Le spese di lite possano essere compensate atteso che l’Amministrazione si è rideterminata in autotutela sulla base di nuovi elementi emersi in sede di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO