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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4031/2024 R.G.
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso la Casa Comunale e rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Pezzi, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., elettiva- Controparte_1 P.IVA_2 mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Arborea, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Parte opposta, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del
9.6.2025, ha depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si inten- dono integralmente riportate.
La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha spiegato opposi- Parte_1 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2024, emesso dal Tribunale di Foggia in data 21.6.2024
(proc. n. 2968/2024 RG), con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 12.572,82, oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente – dopo aver preliminarmente chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153, 2 co., c.p.c. per la notifica dell'atto di opposizione effettuata dopo il 31.7.2024, dedu- cendo un legittimo impedimento dell'unico difensore costituito dell' – ha rassegnato CP_2 le seguenti conclusioni:
“- in linea preliminare, rigettare, e sospendere ai sensi dell'art.649 cpc, la concessione di provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n.939 del 2024 attribuita in data 21/6/2024 ai sensi dell'art.642 cpc, per le ragioni dettagliatamente indicate nella premessa dei fatti;
- in via principale, consentire la remissione in termini ai sensi dell'art.153, comma 2, cpc, per effetto dell'infortunio accaduto all'attuale Difensore del , per le argo- Parte_1 mentazioni sopra riportate, e ravvisare, comunque, l'ammissibilità della spiegata opposizione di cui all'art.645 cpc, per non essere caducato il termine perentorio di quaranta giorni, scadente in data 3/9/2024.
- sempre in line prioritaria, e nel merito, rigettare il concesso decreto ingiuntivo n.939 del
2024, perché l'unico Soggetto debitore della ditta deve essere considerato l'Ente CP_1
Finanziario, e non certamente il , alla luce delle asserzioni giuridiche prima Parte_1 esposte.
- in ogni caso, sempre prioritariamente, revocare ed annullare, e, comunque, porre nel nul- la il provvedimento monitorio, per le deduzioni illustrate nella premessa dei fatti, ed in virtù delle argomentazioni giuridiche ampiamente dedotte nella premessa dei fatti.
- nel merito, respingere la pretesa creditoria avanzata dalla ditta e, pertanto, CP_1 dichiarare, asserire e porre nel nulla, e revocare il decreto monitorio n.939 del 2024 emesso dal
Tribunale di Foggia in data 21/6/2024 (R.G. n.2968 del 2024), perché appare plausibile poter re- putare l'integrale estraneità del verso la pretesa monitoria avanzata dalla Parte_1
Parte ricorrente, essendo, invece, unico Soggetto debitore l'Ente Finanziatore, come prima
[...]
. Pt_2
- porre la refusione delle spese di lite a danno della ditta ai sensi dell'art.91 CP_1 cpc”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2024, si è costituita in giudizio CP_1 eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termi-
[...]
2 ne di cui all'art. 641 c.p.c. e, nel merito, ha contestato il contenuto della citazione in quanto infon- dato in fatto e in diritto.
La società opposta ha, quindi, insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale e preliminare, in rito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità per improcedibilità della spiegata opposizione per il decorso dei termini perentori di cui all' art. 641 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 939/24, emesso dal Tribunale di Foggia, in data 21.06.2024. in via di mero subordine:
- rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
939/24, emesso dal Tribunale di Foggia, difettando dei suoi presupposti ex art. 649 c.p.c. nel meri- to, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 939/24 – Trib. Foggia, previa declaratoria della sua infondatezza in fatto ed in diritto per i motivi dedotti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 939/24, emesso dal Tribunale di Foggia, in data 21.06.2024.
- condannare comunque il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento, Parte_1 in favore della società opposta dei compensi professionali di lite del presente giudi- CP_1 zio di opposizione”.
II.- Rigettata con ordinanza del 13.2.2025 la richiesta di sospensione della provvisoria ese- cuzione del d.i. ex art. 49 c.p.c. e rigettata, altresì, la richiesta di rimessione in termini, la causa – stante la natura assorbente dell'eccezione preliminare sollevata da parte opposta – è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La causa è così pervenuta all'udienza del 10.7.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta della sola parte opposta, viene decisa mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, va prioritariamente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla società opposta.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Innanzitutto, va ribadito il rigetto dell'istanza di rimessioni in termini formulata dal Pt_1 opponente per tutti i motivi compiutamente esposti nell'ordinanza del 13.2.2025, da qui intendersi integralmente richiamati.
Ciò posto, deve osservarsi che la tesi dell'opponente – secondo cui il decreto ingiuntivo n.
939/2024, pur essendo stato notificato a mezzo pec il 21.06.24, è stato acclarato al protocollo n.
34454 dell'Ente solo in data 24.06.2024, sicché il dies a quo dal quale decorrerebbero i termini per
3 l'opposizione sarebbe costituito da quest'ultima data – non può essere in alcun modo condivisa da questo Tribunale per diverse ragioni:
- in primo luogo, perché, in tema di atti giudiziali, valgono le regole del codice di procedura civi- le, sicché la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dall'opponente in materia di proto- collazione degli atti è del tutto inconferente, in quanto riferita – per l'appunto – agli atti ammi- nistrativi;
- in secondo luogo, perché la decorrenza del termine previsto ex lege per proporre opposizione non può essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario dell'atto (il quale potrebbe pro- tocollare l'atto con notevole ritardo oppure non protocollarlo proprio).
Come è noto, il termine di cui all'art. 641 c.p.c. è un termine perentorio: la giurisprudenza della Su- prema Corte ha chiarito che, alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. civ. n. 15763/2006).
Tanto premesso, è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello se- condo cui la notifica via pec si ha per perfezionata con la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (cfr.
Cass. civ. n. 1615/2025; Cass. civ. n. 12134/2024; Cass. civ. n. 30159/2021), la quale costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenu- to nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. civ. n. 30532/2018; Cass. civ. n.
26773/2016).
In particolare, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina – analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c. – una presunzione di conoscenza da parte dello stesso il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico
(Cass. civ. n. 31045/2021).
Ciò che rileva, ai fini del perfezionamento della notifica via pec è, infatti, la ricevuta di av- venuta consegna che rende legalmente certa l'avvenuta conoscenza dell'atto, a prescindere dalla conoscenza effettiva o meno da parte del destinatario.
Nel caso di specie, per come documentato in atti, la notifica è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 21.6.2024.
È pacifico e documentato in atti che la notifica è stata effettuata tramite pec all'indirizzo estratto da PA (in assenza dell'indirizzo digitale nel Registro PP.AA.) ed è stata regolarmente con-
4 segnata nella casella di posta elettronica. Ne consegue che la stessa si considera conosciuta nel mo- mento in cui si perfeziona il meccanismo della consegna.
L'opponente si è limitato ad affermare che il termine per proporre impugnazione avrebbe dovuto farsi decorrere dal 24.6.2024 in virtù della successiva protocollazione dell'atto, ma non ha né allegato né dimostrato di non aver ricevuto la notificazione in data 21.6.2024, con la conseguen- za che trova ingresso il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare
l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la par- te che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizza- to” (Cass. civ. n. 6912/2022).
Mette peraltro conto rammentare che l'opponente – formulando in atto di citazione esplicita richiesta di rimessione in termini per non aver potuto notificare l'atto entro il 31.7.2024 (individua- to, quindi, quale termine ultimo per proporre opposizione) – ha implicitamente confermato di aver ricevuto la notifica via pec in data 21.6.2024.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere dichiarata inammis- sibile perché tardiva: la notifica del d.i. opposto, infatti, si è perfezionata in data 21.06.2024, con ri- cevuta di avvenuta consegna delle ore 18:53 (doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta) (a nulla rilevando la successiva protocollazione dell'atto da parte dell'Ente Comunale), mentre l'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato notificato in data 30 Agosto 2024 e, quindi, ben oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (che scadeva il 31 Luglio 2024).
Ne discende l'accoglimento dell'avanzata eccezione di inammissibilità, con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – d'ufficio – in applicazione della Tabella
n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, consi- derando come valore della causa lo scaglione sino a € 26.000, in base al valore del credito ingiunto, con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e la pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1. DICHIARA inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione spiegata dal Parte_1
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 939/2024 emesso dal Tribunale
[...] di Foggia in data 21.6.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653, 1 co.,
c.p.c.;
2. CONDANNA il a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 11.7.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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