Art. 30.
E' autorizzato il pagamento, delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
E' autorizzato il pagamento, delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).