Articolo 30 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 luglio 1964
Art. 30.
E' autorizzato il pagamento, delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964