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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 336/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 377/2024 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data
20.02.2024
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Tommaso Gallo
Appellanti
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Irace
Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio, dinanzi
[...] al Tribunale di Nocera Inferiore, e Parte_1 Parte_2 impugnando l'atto notarile del 28.11.2012 (rep. N. 99967, racc. n. 20822) con il quale , in pregiudizio delle ragioni dell'attrice, donava le Parte_1 proprie consistenze immobiliari a . Concludeva chiedendo Parte_2
“accertarsi e dichiararsi la simulazione, invalidità, nullità, annullabilità, inefficacia, inopponibilità della dismissione patrimoniale realizzata dai convenuti attraverso la stipula di un atto di donazione con tutte le conseguenze di legge e comunque posto in essere per arrecare pregiudizio alle ragioni del credito vantato dalla rispetto rispetto al quale il sig. Controparte_1 Parte_1
aveva assunto la posizione di fideiussore;
dichiararsi inefficace e
[...] revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione posto in essere dai convenuti - nella sostanza vero atto di dismissione patrimoniale - con tutte le conseguenze di legge;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da qualsivoglia responsabilità, con conseguente dichiarazione di inefficacia della trascrizione dell'atto di disposizione de quo;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della per azioni, con Controparte_1 quantificazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione il tutto entro il limite del valore dichiarato;
il tutto con riferimento all'atto notarile pubblico del
Notaio dott.ssa (Numero di repertorio 99967, Raccolta n. 20822) Persona_1 con cui il sig. donava le proprie consistenze immobiliari alla Parte_1 moglie sig.ra , di cui alla nota di trascrizione (Reg. gen. n. Parte_2
49459, Reg. part. n. 37144, presentazione n. 105), che costituisce parte integrante del presente atto”.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per omissione e/o assoluta incertezza del petitum stante la diversità ontologica tra le due azioni e contestando i presupposti per l'accoglimento della domanda di inefficacia.
Il Tribunale con la sentenza n. n. 377/2024, pubblicata il 20 febbraio 2024, così statuiva:
“1. Dichiara inefficace nei confronti della Controparte_1
l'atto di donazione stipulato in data 28/11/2012 per atto notarile pubblico del
Notaio dott.ssa (Numero di repertorio 99967, Raccolta n. 20822) Persona_1 con cui ha donato a i suoi diritti pari ad 1/2 Parte_1 Parte_2 sui seguenti immobili siti a Roccapiemonte - appartamento sito al piano quinto, identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di Roccapiemonte al foglio 3, particella 158, sub.40, ctg A/2, piano 5, scala B, piazza Amendola, n.3; - locale a uso autorimessa identificato nel Catasto fabbricati del Comune di
Roccapiemonte al foglio 3, particella 158, sub. 66, ctg C/6, piano 1S, via della
Libertà;
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, che liquida in € 5.800,00 oltre esborsi ed accessori.”
In particolare il Tribunale, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, ha ritenuto fondata la domanda di revocatoria ordinaria ritenendo sussistenti: 1) sia il credito della banca attrice nei confronti del in virtù di atto di Pt_1
fideiussione prestato a garanzia delle obbligazioni nascenti da un rapporto contrattuale di conto corrente con la società anteriore al Controparte_2 compimento dell'atto dispositivo a titolo gratuito;
2) sia l'eventus damni, avendo il Violante con detto atto disposto di tutti i propri beni e non avendo il convenuto dimostrato che il proprio patrimonio fosse sufficientemente capiente per offrire idonea garanzia per il credito di euro 946.143,02 euro vantato dall'attrice; 3) sia la scientia damni essendo “verosimile che , moglie del Parte_2 convenuto, fosse ben consapevole della finalità della donazione nonché dell'ingente esposizione debitoria del marito”.
Ritenendola errata e ingiusta, con atto di citazione regolarmente notificato,
e hanno proposto appello avverso la predetta Parte_1 Parte_2 sentenza così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
a) dichiarare la nullità della sentenza n. 377/2024, del Tribunale di Nocera
Inferiore, in persona della Dr.ssa Aurelia Cuomo, nel giudizio recante N.R.G.
3442/2016, depositata il 17 febbraio 2024 e resa pubblica il 20 febbraio 2024, in dipendenza dei motivi di gravame suesplicati;
b) per l'effetto, in riforma integrale della sentenza, rigettare la domanda della
in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, in CP_1 fatto e in diritto;
c) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% su dette ed oltre Iva e Cpa, come per Legge.” Costituitasi in giudizio, la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., ha contestato, perché infondate, le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Disposta la trattazione scritta della presente causa, la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e all'udienza del 9.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, ha rimesso la Causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo rilevando che “dalla lettura del medesimo atto è perfettamente comprensibile sia il petitum che la causa petendi, del resto parte convenuta ha spiegato difese nel merito della avversa domanda evidenziando che alcuna lesione al proprio diritto di difesa si è verificata nel caso di specie”.
In tal modo, assume l'appellante, il primo giudice ha reso una motivazione apparente omettendo la pronuncia sulla sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assoluta incertezza del petitum.
Assume che nel libello introduttivo la banca attrice “ha chiesto accertarsi e dichiararsi la simulazione, unitamente ad altre forme d'invalidità, della dismissione patrimoniale, realizzata attraverso la stipula dell'atto di donazione
e, per l'effetto, dichiararsi inefficace e revocare, ex art. 2901 cc, l'atto di donazione medesimo” così proponendo domande ontologicamente diverse.
Il motivo è infondato.
La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma IV, c.p.c., solo quando il petitum, a seguito dell'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, risulti del tutto omesso o sia assolutamente incerto (ex plurimis,
Cass.civ. 26.4.2024 n. 11201).
Nel caso in esame, appare chiara l'avvenuta impugnazione, da parte della attrice, dell'atto di donazione intercorso tra i convenuti a tutela del credito richiamato nelle premesse, sull'assunto che esso avesse determinato una menomazione del patrimonio dello stesso, con la finalità di sottrarre l'immobile oggetto dell'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale della banca e con pregiudizio delle ragioni creditorie;
l'attrice in primo grado ha pure allegato che la scientia damni del fideiussore poteva desumersi proprio dalla natura gratuita dell'atto dispositivo.
Alla luce di tale prospettazione, la circostanza che nelle conclusioni dell'atto l'attrice abbia chiesto dichiararsi, oltre che l'inefficacia ex art. 2901 c.c,. anche la simulazione o altre forme di invalidità, non ha determinato l'incertezza del petitum in quanto, alla luce dei fatti esposti, emerge con chiarezza che la sola domanda proposta dalla banca è stata quella di revocatoria dell'atto impugnato.
Tanto è vero che il giudice di primo grado tale l'ha qualificata e i convenuti hanno articolato le proprie difese in relazione solo a questa domanda, come dimostrato dagli argomenti svolti con la comparsa di costituzione in primo grado e con l'atto di appello in esame.
Si osserva, peraltro, che la pluralità di domande non comporta, di per sé sola, la nullità della citazione nella sua interezza quando è possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, determinando l'eventuale difetto di determinazione di alcune di esse, se malamente formulate nel medesimo atto, l'improponibilità solo di queste (in termini, Cass. Sez, Un, n. 8077/2012). E infine, se - come non si dubita - è consentito alla parte attrice articolare domande anche incompatibili su una scala gradata, non si vede perché non debba essergli consentito proporre diverse alternative qualificazioni col medesimo petitum mediato. Non per questo, infatti, la controparte sarebbe spiazzata, ben potendo essa proporre una propria qualificazione giuridica alternativa e incompatibile con alcuna o con tutte le qualificazioni proposte dall'attore.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la revocabilità dell'atto di donazione impugnato sulla base “di una ricostruzione non condivisibile, in quanto non sorretta, minimamente, da adeguata motivazione sotto il profilo logico/giuridico, nell'omettere, erroneamente, di valutare tutte le prove raccolte nel giudizio de quo, non ha posto, alla base del proprio convincimento, prove decisive, e, per l'effetto, ha emesso una pronuncia viziata, omettendo di pronunciare su punti decisivi della controversia” .
In particolare gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha così argomentato in merito alla sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis : “il con atto di donazione in discorso ha attuato Pt_1
una completa dismissione del patrimonio sottraendo i beni immobili all'aggressione dei creditori cedendo le proprie consistenze immobiliari alla moglie e precisamente i diritti pari a ½ nel Comune di Parte_2
Roccapiemonte in Piazza Amendola, 3, appartamento composto da tre vani ed accessori. In seguito a tale atto ha reso il proprio patrimonio incapiente per la soddisfazione del credito dell'attrice, non avendo peraltro il convenuto dimostrato fosse sufficientemente capiente per un credito complessivamente considerato ammonta ad € 946.143,02, a fronte di una garanzia prestata nei limiti di € 2.250,00. Il ha donato i beni immobili descritti nella premessa Pt_1 in fatto alla moglie e ciò successivamente all'insorgere del credito, momento che coincide con il rilascio della garanzia in favore del creditore. Appare evidente che tale atto dismissivo abbia avuto quale finalità la sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori…è allo stesso modo verosimile che la moglie del convenuto fosse ben consapevole della finalità della donazione, nonché dell'ingente esposizione debitoria del marito. La domanda va accolta e per l'effetto va dichiarata
l'inefficacia dell'atto di donazione”.
Il momento storico in cui deve essere verificata l'esistenza dell'eventus damni, deducono gli appellanti, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio, restando assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione.
Sostengono che alcuna rilevanza rivestono la successiva aspettativa di credito, formatasi con decreto ingiuntivo n. 1535/2015, reso il 6 novembre 2015 dal
Tribunale Civile di Nocera Inferiore e la dichiarazione di fallimento della società garantita, la avvenuta solo nell'anno 2017; di conseguenza, Controparte_2 all'epoca in cui è stato compiuto l'atto dispositivo impugnato non poteva danneggiare gli interessi del creditore. Soggiungono gli appellanti che è anche inverosimile “credere che l'atto di donazione sia stato posto in essere, al momento del rogito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio a questi ultimi” in quanto il ha Pt_1 donato i propri diritti, pari ad ½, alla moglie , già proprietaria Parte_2 per i restanti ½.; ciò comprova, proseguono, che “l'atto di donazione ha una portata economica inesistente sulla presunta ed indimostrata diminuzione della garanzia patrimoniale e/o sulla menomazione del diritto di credito, nonché circa la connessione eziologica tra il danno arrecato e l'atto di disposizione (il cd. eventus damni” e porta altresì ad escludere la sussistenza del cd. consilium fraudis, in quanto la crisi della società in favore della quale aveva prestato garanzia fideiussoria era emersa molti anni dopo dall'atto dispositivo.
Ad ulteriore sostegno dell'insussistenza dell'eventus damni gli appellanti deducono che in data 12 agosto 2011, successivamente alla stipula del contratto autonomo di garanzia con l'istituto di credito appellato, , Parte_1 unitamente ai germani e , con atto a rogito del Notaio Pt_3 CP_3 Per_2
(num. rep. 101.481, num. racc. 39.659), aveva acquistato da Controparte_4 le quote societarie della in possesso di quest'ultima, per un Controparte_2 corrispettivo ascendente ad € 400.000,00, per cui era divenuto proprietario, su un capitale sociale di complessivi € 2.000.000,00, di una quota societaria pari al
31%, con un importo ascendente ad € 620.000,00.
Assumono che tali circostanze avrebbero dovuto “far sì che il Giudicante caducasse le rappresentazioni di parte attrice, la quale non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla conoscibilità del pregiudizio che l'atto di donazione era in grado di produrre alla garanzia del credito (scienza damni); né circa le notevoli difficoltà di recupero del credito in ragione dell'assenza di altri beni di proprietà del garante (eventus damni); né in ordine all'intento doloso preordinato del debitore e del terzo, di pregiudicare il soddisfacimento dell'interesse del creditore
(consilium fraudis)”.
Da ultimo, osservano gli appellanti, il Tribunale nella sentenza impugnata ha precisato che in virtù del decreto ingiuntivo n. 1535/2015 (N.R.G. 5220/2015), reso il 6 novembre 2015, la dal Violante, la somma di euro Controparte_5
946.143,02, oltre interessi. Evidenziano che, a seguito di proposizione di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto, con sentenza n. 86/2024, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, il saldo del c/c n. 131/57/1073890, è stato, a seguito di ricalcolo, ridotto ad euro 487.218,61. Sottolineano che tale circostanza è dirimente
“attesa l'abnormità della richiesta formulata in sede monitoria e la possibilità di rivalersi, a tutto voler concedere, sul riparto passivo in sede fallimentare” e che
“allo stato, è credito né certo, né liquido né esigibile” per cui l'azione proposta non poteva trovare accoglimento.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è privo di fondamento e va respinto, anche se, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, la motivazione va corretta.
Va innanzitutto richiamato il consolidato principio di diritto per cui "L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (cfr. per tutte, Cass. n. 5619/2016). Cass.
SS.UU. 18.5.2004 n. 9440; Cass. 12.7.2013 n. 17257; Cass. 19.3.2006 n.
5246).
Al giudice della revocatoria non compete alcun accertamento sull'effettiva esistenza ed entità del credito perché l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul suo patrimonio.
Nella fattispecie in esame il credito addotto a supporto della proposta domanda revocatoria nei confronti del , quale garante della debitrice principale, la Pt_1 società deve ritenersi sussistente e intendersi sorto non già Controparte_2 al momento della richiesta in via monitoria, quanto, piuttosto, nel momento stesso della prestata garanzia fideiussoria, anche se anteriore alla morosità del debitore principale (Cass.n.762/2016;Cass. n. 8680/2009; Cass. n. 9349/2002).
Orbene, nella specie, sia l'apertura di credito in favore della società che la fideiussione prestata dal risalgono pacificamente ad un'epoca anteriore Pt_1
(anno 2010) all'atto di disposizione, avvenuto nell'anno 2012, per cui sono privi di pregio i rilievi degli appellanti in merito all'insorgenza di una sola “aspettativa di credito” in virtù del decreto ingiuntivo conseguito dopo il compimento dell'atto dispositivo nonché l'avvenuta riduzione della somma ingiunta a seguito dell'opposizione a detto decreto.
Premessa pertanto la sussistenza del credito, nell'accezione lata adottata dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esposto, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente l'ulteriore presupposto oggettivo dell'azione, ovvero l'atto di disposizione patrimoniale disposto dal debitore, pregiudizievole nei confronti della banca creditrice e costitutivo dell'eventus damni.
Si osserva che, in tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, non incombe sull'attore, come sostenuto dagli appellanti, bensì sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' "eventus damni" (Cass. n. 1902/2015).
In ogni caso, secondo il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, è sufficiente anche una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficoltoso o più incerto per il creditore il soddisfacimento del proprio credito.
Nella specie gli odierni appellanti non hanno dato prova che il residuo patrimonio in capo al fosse in grado di soddisfare agevolmente le obbligazioni Pt_1 contratte nei confronti della banca appellata.
Non può invero ritenersi, come sostengono gli appellanti, la sufficienza della residua consistenza patrimoniale del al momento dell'atto dispositivo, Pt_1 posto che lo stesso era a quella data titolare di una quota societaria della
[...]
poi fallita, bene che avendo un valore dipendente dall'andamento CP_2 e conseguente rischio d'impresa, non può ritenersi evidentemente tale da apportare una garanzia comparabile con quella discendente da un patrimonio immobiliare;
inoltre la mera indicazione del valore nominale della quota non è evidentemente significativa, trattandosi di quote di società a responsabilità limitata, il cui valore e la cui effettiva commerciabilità dipendono dal valore della società e, in ogni caso, sarebbe stato onere dei convenuti in primo grado fornire elementi concreti da cui desumere detto valore alla data dell'atto dispositivo e, dunque, la sufficienza della quota societaria, ove sottoposta ad esecuzione forzata, a consentire il soddisfacimento del credito.
Dati questi presupposti non è francamente contestabile che l'atto di donazione dell'unico bene immobile di cui il debitore era proprietario abbia quantomeno ridotto la garanzia patrimoniale della banca creditrice.
Del tutto priva di pregio è anche la pretesa degli appellanti di tener conto - ai fini della verifica dell'eventus damni - del patrimonio dell'obbligato principale all'epoca del compimento dell'atto dispositivo.
È noto, infatti, che la variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore debba valutarsi "nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento" (Cass. 12901/2020; Cass. 8315/2017; Cass.
11251/1990).
Quanto al presupposto soggettivo dell'azione, va precisato che, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, non rileva affatto lo stato soggettivo del donatario, come argomentato dal Tribunale, bensì esclusivamente quello del debitore.
In secondo luogo, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v., tra le tante, Cass. n. 9192 del 2/4/2021; Cass. n. 13882/2020; Cass. n. 24757/2008); sicchè i rilievi degli appellanti in merito all'insussistenza del cd. consilium fraudis del debitore e del terzo sono del tutto privi di pregio.
Nel caso concreto il , al momento della stipula dell'atto dispositivo, non Pt_1 poteva che essere consapevole del pregiudizio derivante dalla donazione che effettuava a favore della moglie dell'unico bene immobile nella sua proprietà; inoltre, in qualità di fideiussore e socio della garantita società Controparte_2
con onere contrattuale peraltro a suo carico di tenersi informato della
[...] situazione economica della debitrice (v. lett. D del contratto di fideiussione del
5.02.2010), non può dirsi ignaro della condizione economica della società garantita.
In definitiva l'appello, per tali ragioni, va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Di conseguenza gli appellanti, in applicazione del principio della soccombenza, vanno condannati in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellata; esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri ministeriali in vigore di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (Cass. n. 10089/2014).
Anche per questo giudizio va liquidata la fase di trattazione perché, come chiarito dalla Suprema Corte, detto compenso “spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, che è fase ineludibile” (così Cass.
n.8133/2024 che richiama Cass. n. 8561/2023; Cass. n. 8703/2022; Cass. n.
27056/2012).
Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), gli appellanti sono tenuti in solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: 1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata liquidando il compenso professionale in euro 11.229,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso, IVA
e CAP come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti in solido al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR
115/2002).
Così deciso in Salerno il 4 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano