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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2880/2025 R.G. V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Orto Sant'Agnese n. 5 int. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Baraccani, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in NZ (RA), Corso G. Garibaldi n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(FI), fraz. Popolano, Via Faentina n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Montanari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Ugo Bassi n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“ACCOGLIERE l'istanza di revisione degli obblighi contributivi al mantenimento nei confronti dei figli e conseguentemente, Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 REVOCARE l'obbligo di contributo al mantenimento ed alle spese straordinarie in capo al Sig. in favore figli e così come previsto nella Sentenza n. Parte_1 Persona_1 Persona_2
202/2022 Tribunale di Ravenna pubblicata il 08.04.2022 (R.G. n. 3067/2021).
Spese del giudizio compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/06/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto modificarsi la sentenza di divorzio n. 202/2022 dell'8/04/2022 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3067/2021, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica dei figli nata NZ (RA) il 7/09/2002 e nato a Persona_1 Persona_2
NZ (RA), il 15/10/2005, per il mantenimento dei quali il padre versava l'importo di € 300,00 mensili.
Sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, preso atto della volontà delle parti di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con ordinanza depositata il
09/10/2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 202/2022 dell'8/04/2022 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3067/2021, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2880/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza di divorzio n. 202/2022 dell'8/04/2022 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3067/2021, revocando il contributo al mantenimento dei figli e da parte di , stante la Per_1 Per_2 Parte_1 sopravvenuta indipendenza economica degli stessi;
b) spese di lite compensate, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14.10.2015. pagina 2 di 3 Il Giudice delegato relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2880/2025 R.G. V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Orto Sant'Agnese n. 5 int. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Baraccani, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in NZ (RA), Corso G. Garibaldi n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(FI), fraz. Popolano, Via Faentina n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Montanari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Ugo Bassi n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“ACCOGLIERE l'istanza di revisione degli obblighi contributivi al mantenimento nei confronti dei figli e conseguentemente, Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 REVOCARE l'obbligo di contributo al mantenimento ed alle spese straordinarie in capo al Sig. in favore figli e così come previsto nella Sentenza n. Parte_1 Persona_1 Persona_2
202/2022 Tribunale di Ravenna pubblicata il 08.04.2022 (R.G. n. 3067/2021).
Spese del giudizio compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/06/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto modificarsi la sentenza di divorzio n. 202/2022 dell'8/04/2022 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3067/2021, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica dei figli nata NZ (RA) il 7/09/2002 e nato a Persona_1 Persona_2
NZ (RA), il 15/10/2005, per il mantenimento dei quali il padre versava l'importo di € 300,00 mensili.
Sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, preso atto della volontà delle parti di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con ordinanza depositata il
09/10/2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 202/2022 dell'8/04/2022 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3067/2021, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2880/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza di divorzio n. 202/2022 dell'8/04/2022 del Tribunale civile di Ravenna, emessa nel procedimento n. R.G. 3067/2021, revocando il contributo al mantenimento dei figli e da parte di , stante la Per_1 Per_2 Parte_1 sopravvenuta indipendenza economica degli stessi;
b) spese di lite compensate, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14.10.2015. pagina 2 di 3 Il Giudice delegato relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
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