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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 651/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025
da
1) Parte_1 nata in [...] il giorno 25 febbraio 1991 cittadina: italiana
Cod. Fisc: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Saliceti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...], il giorno 7 ottobre 1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Saliceti presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto in data 11 marzo 2009 matrimonio civile in Albania, trascritto successivamente, in data 10 giugno 2021 nei registri di stato civile del Comune di
Mesero (MI), atto n. 4 – Parte II, Serie C – Anno 2021
In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: nato a [...], il giorno 19 luglio 2010 e nato Persona_1 Persona_2
a Magenta (MI), il giorno 12 marzo 2017.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
● Cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
● Affidamento dei figli minori.
I minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 Per_2 prevalente presso la madre, nell'abitazione sin ora adibita a casa coniugale, sita in Mesero, Via Grandi
n. 13.
Tuttavia, il padre potrà stare con loro e tenerli con sé, secondo le modalità di seguito specificate, modalità eventualmente variabili, previo accordo tra i coniugi:
- visita infrasettimanale: i genitori si impegnano a gestire i minori ed accompagnarli ad eventuali attività ludico – sportive in base alle rispettive esigenze lavorative;
- visita nei weekend: in via alternata, i minori passeranno un weekend con la madre e un weekend con il padre.
Nei weekend in cui staranno con il sig. quest'ultimo provvederà a prelevare i figli Parte_2 venerdi pomeriggio alle ore 17.00 e provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione della sig.ra
[...] la domenica pomeriggio alle ore 18.00, salvo i minori esprimano il desiderio di dormire Pt_1 insieme al padre e sempre vi sia l'accordo della madre.
- vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo, entro il 30 aprile di ogni anno, tra i genitori in ragione degli interessi di ciascun genitore e di quelli prevalenti dei minori;
i genitori potranno concordare eventuali altre settimane di vacanze sia in estate che in altri periodi dell'anno, da trascorrere con i figli;
- festività natalizie: i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, ad anni alterni, previo accordo tra i genitori, come pure le festività di capodanno e pasquali, oltre i ponti di calendario;
Per il periodo compreso dal 26 dicembre al 6 gennaio i genitori gestiranno i minori e trascorreranno del tempo con loro in base alle esigenze degli stessi.
● Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale sita in Mesero (MI), Via Grandi n. 13 è in comproprietà tra i coniugi. pagina 2 di 5 La predetta abitazione viene assegnata alla signora Parte_1
Il signor , inoltre, si impegna, entro un mese dall'omologa della separazione Parte_2 consensuale, a cedere alla signora che accetta, a titolo gratuito, le quote di proprietà Parte_1 della casa coniugale, con tutto quanto arreda, e relative pertinenze, di seguito meglio identificate:
- appartamento ad uso abitazione sito in Mesero (MI), Via Grandi n. 13, posto al primo piano e composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere, un balcone e annesso vano di cantina al interrato cantina;
quanto sopra risulta censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Mesero come segue: foglio n. 6, mappale 68, subalterno 4, categoria A/3, classe U, vani 5, rendita catastale euro 206,58; confini in senso orario da nord dell'appartamento: cortile comune, vano scale e pianerottolo comune, appartamento al subalterno 3, e per chiudere cortile comune;
confini in senso orario da nord della cantina: cortile comune, vano scala e corridoio d'accesso comuni, cantina al subalterno 3;
- quota di proprietà dei quattro boxes ad uso autorimessa privata posti al piano terra in corpo staccato, come risultante dall'atto di compravendita allegato al presente ricorso;
confini in senso orario da nord dei boxes in unico corpo: Via Grandi, mappale 110, cortile comune su due lati.
Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale e a provvedere al cambio di residenza Parte_2 entro 60 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale.
Per l'acquisto di detta abitazione i coniugi avevano stipulato, a suo tempo, con l'Istituto di credito atto di mutuo, ad oggi ancora in essere;
a seguito del trasferimento delle quote di proprietà da parte del signor alla signora quest'ultima si impegna a comunicarlo all'Istituto Parte_2 Parte_1 di credito e a corrispondere, mensilmente, le rate residue di mutuo.
• Seconda abitazione I coniugi sono comproprietari, inoltre, di un'abitazione sita in Mesero, Via Grandi n. 13. La signora si impegna a cedere, entro un mese dall'omologa della separazione consensuale, al Pt_1 signor , che accetta, a titolo gratuito, le quote di proprietà: Parte_2
- dell'immobile sito in Mesero (MI), Via Grandi n. 13, appartamento ad uso civile abitazione posto al primo piano, composto da due locali, oltre cucina e servizi con annesso quale pertinenza un vano di cantina posto al piano seminterrato, il tutto contraddistinto nel Catasto dei Fabbricato del Comune di Mesero al foglio n. 6, mappale 68, subalterno 3, categoria
A/3, classe 1, vani 4, rendita catastale euro 165,27; coerenze in contorno, da nord in senso orario dell'appartamento: cortile comune, appartamento di terzi, disimpegno e vano scala comuni;
coerenze in contorno, da nord in senso orario del vano cantina: altro vano di cantina, disimpegno comune e altro vano di cantina e cortile comune;
- la quota di proprietà dei boxes come risultante dall'atto di compravendita allegato al presente ricorso.
• Mantenimento dei figli minori. Il sig. si impegna, a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, da accreditarsi sul conto corrente postale intestato alla sig.ra
[...]
IBAN [...], importo soggetto a rivalutazione Istat decorso un Pt_1 anno dalla data dell'udienza presidenziale.
pagina 3 di 5 Oltre a quanto appena specificato, le spese mediche non mutuabili, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, pre e posto scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione e trasporto scolastico, centro estivo ecc) e per attività extrascolastiche di ogni genere, e tutte quelle spese straordinarie documentate che si dovessero rendere necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori in ragione di metà ciascuno.
L'assegno unico familiare sarà percepito in misura del 50% da ciascun coniuge.
• Conto corrente cointestato I coniugi sono cointestatari del conto corrente n.0611/000063687880 presso Credit Agricole con un saldo contabile pari ad Euro 6.371,22, aggiornato al giorno 9 gennaio 2025.
Il saldo sarà suddiviso a metà tra i coniugi.
• Mantenimento del coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti.
Difatti, ad oggi, la signora risulta essere assunta mediante agenzia interinale;
ed in Parte_1 particolare, svolge la propria prestazione lavorativa presso Adecco Italia S.p.a. percependo un compenso mensile pari ad Euro 1.600,00.
Il signor risulta, invece, essere assunto presso percependo un Parte_2 Controparte_1 reddito mensile pari ad Euro 1.900,00.
• Finanziamento “protezione casa”. I coniugi nel momento in cui hanno acquistato la casa coniugale hanno stipulato con Credit Agricole
Assicurazione polizza assicurativa n.210040617 avente ad oggetto responsabilità civile per danni a terzi, incendio ecc al prezzo annuo pari ad Euro 239,51.
La signora si impegna a comunicare all'Istituto di credito il trasferimento in suo favore delle Pt_1 quote di proprietà del signor e a corrispondere, mensilmente, all'Istituto di Credito Parte_2 quanto dovuto.
• Autovettura Fiat punto La predetta autovettura è di proprietà del signor . Tuttavia, viene utilizzata dalla signora Parte_2
che, pertanto, provvederà al pagamento delle spese relative all'autovettura in parola. Parte_1
Il signor acconsente quindi che sia la signora ad utilizzare la suddetta Parte_2 Parte_1 autovettura.
• Autovettura Peugeot Il signor è, inoltre, proprietario dell'autovettura Peugeot, targa GC019HG. Parte_2
Il predetto bene resterà di proprietà dello stesso.
Si precisa che per l'acquisto il signor aveva stipulato un finanziamento con Agos Ducato. Pt_2
Pertanto, le rate del finanziamento ancora in essere verranno corrisposte interamente dal medesimo senza nulla a che pretendere dalla signora Pt_1
• Consenso all'espatrio. I coniugi hanno già provveduto a definire prima d'ora ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente, e prestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio per se stessi e per le minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 4 di 5 non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile trascritto in data 10 giugno 2021 nei registri di stato civile del
Comune di Mesero (MI), atto n. 4 – Parte II – Serie C – anno 2021.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesero (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 5 di 5 IL PM IL PG