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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 78/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 78 del ruolo generale per l'anno 2022, decisa all'udienza cartolare del 12/11/2025, vertente
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
SORA (FR) al Corso Volsci n. 111, presso lo studio dell'Avv. QUADRINI MARGHERITA, funzionario responsabile dell'Avvocatura Comunale, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nato in SORA (FR) il [...], in [...] e nella qualità di Controparte_1 titolare della ditta RSO Pubblicità, corrente in Sora (FR), Via Vicolo Alonzi 10, elettivamente domiciliato in SORA al Corso Volsci n. 122, presso lo studio dell'Avv. LA PIETRA VITTORIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 22/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 12/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/81 innanzi il Giudice di Pace di
Sora il Sig. , in proprio e nella qualità di titolare della ditta. Controparte_1 [...]
, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, rectius del Parte_2 verbale di contestazione n. C/5182 emesso il 15/2/2020 dal Corpo di Polizia Locale del Comune di
1 N. 78/2022 R.G.
Sora, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 23 comma 4, 11, 13 bis e 13 quater in relazione agli articoli 18 e 54 del Regolamento Comunale della Pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 9/12/2014 “per aver installato una struttura metallica, con larghezza di metri 3 circa ed altezza n. m. 6 circa, costituita da tubolari in ferro
(10x10) atta a ricevere la collazione di u un cartello pubblicitario, in sostituzione di un precedente cartello pubblicitario, delle dimensioni di m. 6x3, rinvenuto abbattuto, probabilmente dal vento, in data 08/02/2020, in assenza della preventiva autorizzazione rilasciata dal . Pt_1
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
Con sentenza n. 22/2021 il giudice di pace accoglieva l'opposizione, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il deducendo: 1) la nullità della Parte_1 sentenza n. 22/2021 per omessa/inesistente e insufficiente motivazione, avendo il Giudice di Pace di
Sora, in violazione di quanto previsto dall'art. 132 c.p.c e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione cpc., omesso di illustrare i motivi, in fatto ed in diritto, della sua decisione;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 L. n. 241 del 1990, dell'art. 18 del D.P.R. n. 407 del
1994, degli artt. 2, 3 e 41 Cost., dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 1992, dell'art. 53 D.P.R. n. 495 del 1992, degli articoli 18, 19, 27 e 54 del Regolamento sulla pubblicità adottato dal Comune di
Sora.
L'appellante concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo adito Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e conclusione, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ed esperite le formalità tutte intese ad assicurare il contraddittorio, annullare/revocare la sentenza di primo grado così come sopra indicata per i motivi gradatamente esposti. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, stante la difesa dell'amministrazione ad opera dell'avvocato interno iscritti all'albo speciale”.
Si costituiva l'appellato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 12/12/2025, celebrata mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente, non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello. Ed invero, l'atto di appello è adeguatamente e specificamente motivato e non appare prima facie infondato.
2 N. 78/2022 R.G.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c., rinunciata dall'appellato nelle note conclusive, essa è infondata, in quanto l'opposizione a sanzione amministrativa è sottratta alla decisione secondo equità (cfr. Cassazione civile sez. II, 5/11/2024, n.28417: “…. la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa (come nella specie) quella del Giudice di Pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. Va data continuità a
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 922 del 13/01/2022, (Rv. 663809 - 01), che ha articolato il seguente principio di diritto: "(l)a sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità”).
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
Il giudice di pace ha motivato l'accoglimento dell'opposizione evidenziando che: - per gli impianti pubblicitari dell'appellato era stata rilasciata la Autorizzazione Edilizia n. 89/01 del
Comune di Sora;
- che peraltro la ricorrente, nelle more della scadenza del termine di gg. 120 dalla data di esecutività della delibera di approvazione n. 47 del 9.12.2014, che ha previsto per coloro che hanno già installato nel territorio mezzi pubblicitari “compatibili o non compatibili” con le nuove disposizioni normative di provvedere all'adeguamento o alla rimozione degli stessi, in data
22.4.2015, richiedeva al Comune di Sora la conversione dei cartelli pubblicitari già autorizzati nel territorio allegando le autorizzazioni edilizie e la planimetria relativa al cartello oggetto di accertamento;
- che il ricorrente inoltre ottemperava a quanto disposto dallo stesso CP_2 che con nota protocollo n. 71088 del 28.06.2018 emanata a seguito dell'aggiornamento del regolamento Comunale, presentando in data 20.7.2018 al Comune di Sora - Settore III "Finanze e
Tributi" apposita richiesta di conversione seguita dai pagamenti e dalla successiva integrazione con messaggio pec del 13.9.2018, con l'allegazione delle ricevute di avvenuto pagamento;
- che il ricorrente inoltre in data 14 febbraio 2020 presentava apposita comunicazione di Inizio di Attività di
Edilizia Libera per il "ripristino posizionamento cartello per spostamento dovuto al vento" con inizio lavori in data 14.2.2020, relativo proprio alla pratica edilizia 89/01 sopra richiamata.
Orbene, tale motivazione non risulta condivisibile. Ed invero, con il verbale di contestazione impugnato veniva contestata all'odierno appellato la violazione dell'art. 23 comma 4, 11, 13 bis e
13 quater in relazione agli articoli 18 e 54 del Regolamento Comunale della Pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 9/12/2014 “per aver installato una struttura metallica, con larghezza di metri 3 circa ed altezza n. m. 6 circa, costituita da tubolari in ferro
(10x10) atta a ricevere la collazione di u un cartello pubblicitario, in sostituzione di un precedente
3 N. 78/2022 R.G.
cartello pubblicitario, delle dimensioni di m. 6x3, rinvenuto abbattuto, probabilmente dal vento, in data 08/02/2020, in assenza della preventiva autorizzazione rilasciata dal . Pt_1
Come noto, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del DPR 495/1992, Regolamento Esecuzione del
Codice della Strada, l'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ha validità triennale, rinnovabile, con provvedimento espresso. Infatti, non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata. Invero, tale istituto, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica.
Pertanto, è stato affermato che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione (cfr. Cass. 4869/2007).
Sul tema, è stato altresì precisato che “Le ragioni per le quali è esclusa l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e
l'incolumità di persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo
l'ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l'installazione dell'impianto pubblicitario” (Cass. Sez.
2, 26/07/2017, n. 18565, Rv. 644987 - 01). Invero le medesime ragioni di tutela per le quali è esclusa l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade sussistono per i rinnovi delle autorizzazioni, in quanto comportano necessariamente una rivalutazione espressa sul permanere dei presupposti (l'assenza di pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità pubblica) in forza dei quali era stata rilasciata l'autorizzazione della quale si chiede il rinnovo. Ciò è desumibile dall'art. 53 del regolamento al CdS che al comma 3 prevede che "Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione", ossia il rinvio all'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Tale formulazione (per le successive domande di rilascio di autorizzazione) conferma l'equiparazione, per quanto qui interessa, della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla domanda di autorizzazione e conferma che permane il potere-dovere dell'ente proprietario di rivalutare tutti i
4 N. 78/2022 R.G.
presupposti che consentivano l'installazione dell'impianto pubblicitario, trovandosi nell'esercizio degli stessi poteri-doveri che doveva esercitare e osservare al momento della prima autorizzazione, ma con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, momento che costituisce il limite temporale minimo (ossia il limite temporale di validità quanto ai controlli dovuti).
Nel caso di specie, non sussisteva al momento dell'accertamento una valida autorizzazione rilasciata dal con riferimento all'impianto pubblicitario in oggetto, che, pertanto, risultava Pt_1 privo del titolo autorizzativo, essendo decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione già rilasciata n. 89/01 e non potendo esso desumersi dal silenzio serbato dall'amministrazione in relazione alle successive richieste presentate dall'appellato.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, va riformato anche il capo relativo alle spese.
Pertanto, le spese di lite del giudizio di primo grado seguono la soccombenza dell'opponente, odierno appellato, e sono liquidate in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi € 436,00, oltre oneri riflessi come per legge.
Parimenti, in ragione dell'accoglimento dell'appello, le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 22/2021 del Giudice di
Pace di Sora, rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma Controparte_1 il provvedimento impugnato;
2) condanna alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 436,00 per compensi, oltre oneri riflessi nella misura di legge;
3) condanna alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di appello, che liquida in € 962,00 per compensi, oltre oneri riflessi nella misura di legge.
Così deciso in Cassino il 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
5 N. 78/2022 R.G.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 78 del ruolo generale per l'anno 2022, decisa all'udienza cartolare del 12/11/2025, vertente
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
SORA (FR) al Corso Volsci n. 111, presso lo studio dell'Avv. QUADRINI MARGHERITA, funzionario responsabile dell'Avvocatura Comunale, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nato in SORA (FR) il [...], in [...] e nella qualità di Controparte_1 titolare della ditta RSO Pubblicità, corrente in Sora (FR), Via Vicolo Alonzi 10, elettivamente domiciliato in SORA al Corso Volsci n. 122, presso lo studio dell'Avv. LA PIETRA VITTORIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 22/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 12/11/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/81 innanzi il Giudice di Pace di
Sora il Sig. , in proprio e nella qualità di titolare della ditta. Controparte_1 [...]
, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, rectius del Parte_2 verbale di contestazione n. C/5182 emesso il 15/2/2020 dal Corpo di Polizia Locale del Comune di
1 N. 78/2022 R.G.
Sora, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 23 comma 4, 11, 13 bis e 13 quater in relazione agli articoli 18 e 54 del Regolamento Comunale della Pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 9/12/2014 “per aver installato una struttura metallica, con larghezza di metri 3 circa ed altezza n. m. 6 circa, costituita da tubolari in ferro
(10x10) atta a ricevere la collazione di u un cartello pubblicitario, in sostituzione di un precedente cartello pubblicitario, delle dimensioni di m. 6x3, rinvenuto abbattuto, probabilmente dal vento, in data 08/02/2020, in assenza della preventiva autorizzazione rilasciata dal . Pt_1
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
Con sentenza n. 22/2021 il giudice di pace accoglieva l'opposizione, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il deducendo: 1) la nullità della Parte_1 sentenza n. 22/2021 per omessa/inesistente e insufficiente motivazione, avendo il Giudice di Pace di
Sora, in violazione di quanto previsto dall'art. 132 c.p.c e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione cpc., omesso di illustrare i motivi, in fatto ed in diritto, della sua decisione;
2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 L. n. 241 del 1990, dell'art. 18 del D.P.R. n. 407 del
1994, degli artt. 2, 3 e 41 Cost., dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 1992, dell'art. 53 D.P.R. n. 495 del 1992, degli articoli 18, 19, 27 e 54 del Regolamento sulla pubblicità adottato dal Comune di
Sora.
L'appellante concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo adito Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e conclusione, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ed esperite le formalità tutte intese ad assicurare il contraddittorio, annullare/revocare la sentenza di primo grado così come sopra indicata per i motivi gradatamente esposti. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, stante la difesa dell'amministrazione ad opera dell'avvocato interno iscritti all'albo speciale”.
Si costituiva l'appellato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 12/12/2025, celebrata mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente, non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello. Ed invero, l'atto di appello è adeguatamente e specificamente motivato e non appare prima facie infondato.
2 N. 78/2022 R.G.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c., rinunciata dall'appellato nelle note conclusive, essa è infondata, in quanto l'opposizione a sanzione amministrativa è sottratta alla decisione secondo equità (cfr. Cassazione civile sez. II, 5/11/2024, n.28417: “…. la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa (come nella specie) quella del Giudice di Pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. Va data continuità a
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 922 del 13/01/2022, (Rv. 663809 - 01), che ha articolato il seguente principio di diritto: "(l)a sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità”).
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
Il giudice di pace ha motivato l'accoglimento dell'opposizione evidenziando che: - per gli impianti pubblicitari dell'appellato era stata rilasciata la Autorizzazione Edilizia n. 89/01 del
Comune di Sora;
- che peraltro la ricorrente, nelle more della scadenza del termine di gg. 120 dalla data di esecutività della delibera di approvazione n. 47 del 9.12.2014, che ha previsto per coloro che hanno già installato nel territorio mezzi pubblicitari “compatibili o non compatibili” con le nuove disposizioni normative di provvedere all'adeguamento o alla rimozione degli stessi, in data
22.4.2015, richiedeva al Comune di Sora la conversione dei cartelli pubblicitari già autorizzati nel territorio allegando le autorizzazioni edilizie e la planimetria relativa al cartello oggetto di accertamento;
- che il ricorrente inoltre ottemperava a quanto disposto dallo stesso CP_2 che con nota protocollo n. 71088 del 28.06.2018 emanata a seguito dell'aggiornamento del regolamento Comunale, presentando in data 20.7.2018 al Comune di Sora - Settore III "Finanze e
Tributi" apposita richiesta di conversione seguita dai pagamenti e dalla successiva integrazione con messaggio pec del 13.9.2018, con l'allegazione delle ricevute di avvenuto pagamento;
- che il ricorrente inoltre in data 14 febbraio 2020 presentava apposita comunicazione di Inizio di Attività di
Edilizia Libera per il "ripristino posizionamento cartello per spostamento dovuto al vento" con inizio lavori in data 14.2.2020, relativo proprio alla pratica edilizia 89/01 sopra richiamata.
Orbene, tale motivazione non risulta condivisibile. Ed invero, con il verbale di contestazione impugnato veniva contestata all'odierno appellato la violazione dell'art. 23 comma 4, 11, 13 bis e
13 quater in relazione agli articoli 18 e 54 del Regolamento Comunale della Pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 9/12/2014 “per aver installato una struttura metallica, con larghezza di metri 3 circa ed altezza n. m. 6 circa, costituita da tubolari in ferro
(10x10) atta a ricevere la collazione di u un cartello pubblicitario, in sostituzione di un precedente
3 N. 78/2022 R.G.
cartello pubblicitario, delle dimensioni di m. 6x3, rinvenuto abbattuto, probabilmente dal vento, in data 08/02/2020, in assenza della preventiva autorizzazione rilasciata dal . Pt_1
Come noto, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del DPR 495/1992, Regolamento Esecuzione del
Codice della Strada, l'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ha validità triennale, rinnovabile, con provvedimento espresso. Infatti, non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata. Invero, tale istituto, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica.
Pertanto, è stato affermato che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione (cfr. Cass. 4869/2007).
Sul tema, è stato altresì precisato che “Le ragioni per le quali è esclusa l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e
l'incolumità di persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo
l'ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l'installazione dell'impianto pubblicitario” (Cass. Sez.
2, 26/07/2017, n. 18565, Rv. 644987 - 01). Invero le medesime ragioni di tutela per le quali è esclusa l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade sussistono per i rinnovi delle autorizzazioni, in quanto comportano necessariamente una rivalutazione espressa sul permanere dei presupposti (l'assenza di pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità pubblica) in forza dei quali era stata rilasciata l'autorizzazione della quale si chiede il rinnovo. Ciò è desumibile dall'art. 53 del regolamento al CdS che al comma 3 prevede che "Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione", ossia il rinvio all'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Tale formulazione (per le successive domande di rilascio di autorizzazione) conferma l'equiparazione, per quanto qui interessa, della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla domanda di autorizzazione e conferma che permane il potere-dovere dell'ente proprietario di rivalutare tutti i
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presupposti che consentivano l'installazione dell'impianto pubblicitario, trovandosi nell'esercizio degli stessi poteri-doveri che doveva esercitare e osservare al momento della prima autorizzazione, ma con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, momento che costituisce il limite temporale minimo (ossia il limite temporale di validità quanto ai controlli dovuti).
Nel caso di specie, non sussisteva al momento dell'accertamento una valida autorizzazione rilasciata dal con riferimento all'impianto pubblicitario in oggetto, che, pertanto, risultava Pt_1 privo del titolo autorizzativo, essendo decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione già rilasciata n. 89/01 e non potendo esso desumersi dal silenzio serbato dall'amministrazione in relazione alle successive richieste presentate dall'appellato.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, va riformato anche il capo relativo alle spese.
Pertanto, le spese di lite del giudizio di primo grado seguono la soccombenza dell'opponente, odierno appellato, e sono liquidate in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi € 436,00, oltre oneri riflessi come per legge.
Parimenti, in ragione dell'accoglimento dell'appello, le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 22/2021 del Giudice di
Pace di Sora, rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma Controparte_1 il provvedimento impugnato;
2) condanna alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 436,00 per compensi, oltre oneri riflessi nella misura di legge;
3) condanna alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di appello, che liquida in € 962,00 per compensi, oltre oneri riflessi nella misura di legge.
Così deciso in Cassino il 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
5 N. 78/2022 R.G.
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