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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/09/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3141/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3141/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza del 9.9.2025; promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Caduti di Nassirya n. 1, elettivamente dom.ta in Siracusa Viale Scala Greca n. 163/C, presso lo studio dell'Avv. Daniele Teodoro che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Trieste, Via dell'Istria n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Zappalà per mandato in atti;
- resistente
- con l'intervento del pubblico ministero (visto del 30.10.2024);
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 ha chiesto la parziale modifica del decreto Parte_1
del 26.6.2018 con cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso congiuntamente depositato dalla stessa e dall'ex convivente , ha regolamentato i rapporti genitoriali inerenti ai loro Controparte_1
figli, (nato il [...]) e (nata il [...]) ponendo a carico del il Per_1 Per_2 CP_1 versamento dell'assegno mensile di € 300 per il loro mantenimento.
Ha dedotto che l'assegno di € 300 è oggi del tutto sottodimensionato rispetto alle accresciute esigenze della prole e alla situazione economica dei genitori essendo ella disoccupata e percettrice del solo reddito di inclusione di € 350 al mese ed avendo il di contro, acquisito una stabilità lavorativa CP_1 ed un reddito mensile di circa € 1.800 che non aveva all'epoca del citato decreto.
Ha dedotto inoltre che sono rimaste a suo carico le rate del mutuo per la casa familiare che ella affronta mensilmente con il sostegno della propria famiglia.
Ha chiesto, quindi, l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli ad € 600 al mese.
Si è costituito il resistente eccependo che l'onere del pagamento delle rate del mutuo è una naturale conseguenza del trasferimento alla ricorrente della proprietà dell'immobile familiare e che il reddito da lavoro dallo stesso percepito serve per fare fronte alle sue esigenze.
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
Le parti sono personalmente comparse avanti al giudice delegato all'udienza del 29.4.2025 ribadendo le rispettive posizioni.
In particolare il resistente ha, tra l'altro, riferito di percepire una retribuzione di circa € 1740 al mese;
di vivere nell'abitazione della compagna e di sostenere i costi delle utenze e del tragitto lavorativo;
ha riferito inoltre di sostenere la rata di € 300 al mese per l'acquisto dell'autovettura.
La ricorrente ha dichiarato di percepire interamente l'assegno unico per i figli che ammonta a € 390 al mese.
In mancanza di ulteriore attività da svolgere la causa è stata quindi rimessa all'udienza cartolare del
9.9.2025 per la decisione, con i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. ed all'esito è stata assunta in decisione.
Così riassunti i fatti di causa reputa il collegio che la domanda meriti accoglimento.
In premessa va chiarito che le vicende relative al trasferimento immobiliare e ai relativi oneri esulano dal thema decidendum non essendo in alcun modo correlate all'onere del mantenimento della prole.
Ciò precisato, dalla documentazione reddituale prodotta dal resistente (in particolare mod. 730 2024) risulta che lo stesso ha un reddito annuo lordo di € 30.458 che al netto delle ritenute di legge è pari a pagina 2 di 3 circa € 24.000 che suddivisi nelle dodici mensilità è pari a € 2.000 al mese.
Ora, prescindendo dal fatto che non è documentato l'onere della rata del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, è indubbio che l'attuale situazione economica del resistente consenta allo stesso di concorrere maggiormente al mantenimento dei figli, non solo perché l'assegno per i figli, determinato nella misura corrispondente al cosiddetto minimo vitale ( € 150 per ogni figlio), è oggettivamente sottodimensionato rispetto alla sua attuale capacità contributiva (peraltro in assenza di costi abitativi), ma anche perché detta capacità contributiva è accresciuta rispetto al 2018 quando egli, pacificamente, aveva una situazione lavorativa precaria.
Per altro verso va considerato che le esigenze dei figli accrescono con l'età e che a fronte del miglioramento della situazione reddituale del resistente quella della ricorrente non appare mutata in melius posto che la stessa percepisce pacificamente il solo reddito di inclusione.
Ne consegue che alla luce delle complessive risultanze il collegio stima di dover rideterminare nell'importo di € 500 ( € 250 per ogni figlio) l'assegno che il dovrà versare alla entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese per il mantenimento dei figli, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda, fermo il resto.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla , come già in atto avviene, anche a titolo Pt_1
di integrazione del mantenimento dei figli.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone:
a parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 26.6.2018, determina in € 500
l'assegno che dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli e con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Per_1 Per_2
annua su base Istat.
Dispone che continui a percepire interamente l'assegno unico per i figli. Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18.9.2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3141/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza del 9.9.2025; promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Caduti di Nassirya n. 1, elettivamente dom.ta in Siracusa Viale Scala Greca n. 163/C, presso lo studio dell'Avv. Daniele Teodoro che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Trieste, Via dell'Istria n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Zappalà per mandato in atti;
- resistente
- con l'intervento del pubblico ministero (visto del 30.10.2024);
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 ha chiesto la parziale modifica del decreto Parte_1
del 26.6.2018 con cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso congiuntamente depositato dalla stessa e dall'ex convivente , ha regolamentato i rapporti genitoriali inerenti ai loro Controparte_1
figli, (nato il [...]) e (nata il [...]) ponendo a carico del il Per_1 Per_2 CP_1 versamento dell'assegno mensile di € 300 per il loro mantenimento.
Ha dedotto che l'assegno di € 300 è oggi del tutto sottodimensionato rispetto alle accresciute esigenze della prole e alla situazione economica dei genitori essendo ella disoccupata e percettrice del solo reddito di inclusione di € 350 al mese ed avendo il di contro, acquisito una stabilità lavorativa CP_1 ed un reddito mensile di circa € 1.800 che non aveva all'epoca del citato decreto.
Ha dedotto inoltre che sono rimaste a suo carico le rate del mutuo per la casa familiare che ella affronta mensilmente con il sostegno della propria famiglia.
Ha chiesto, quindi, l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli ad € 600 al mese.
Si è costituito il resistente eccependo che l'onere del pagamento delle rate del mutuo è una naturale conseguenza del trasferimento alla ricorrente della proprietà dell'immobile familiare e che il reddito da lavoro dallo stesso percepito serve per fare fronte alle sue esigenze.
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
Le parti sono personalmente comparse avanti al giudice delegato all'udienza del 29.4.2025 ribadendo le rispettive posizioni.
In particolare il resistente ha, tra l'altro, riferito di percepire una retribuzione di circa € 1740 al mese;
di vivere nell'abitazione della compagna e di sostenere i costi delle utenze e del tragitto lavorativo;
ha riferito inoltre di sostenere la rata di € 300 al mese per l'acquisto dell'autovettura.
La ricorrente ha dichiarato di percepire interamente l'assegno unico per i figli che ammonta a € 390 al mese.
In mancanza di ulteriore attività da svolgere la causa è stata quindi rimessa all'udienza cartolare del
9.9.2025 per la decisione, con i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. ed all'esito è stata assunta in decisione.
Così riassunti i fatti di causa reputa il collegio che la domanda meriti accoglimento.
In premessa va chiarito che le vicende relative al trasferimento immobiliare e ai relativi oneri esulano dal thema decidendum non essendo in alcun modo correlate all'onere del mantenimento della prole.
Ciò precisato, dalla documentazione reddituale prodotta dal resistente (in particolare mod. 730 2024) risulta che lo stesso ha un reddito annuo lordo di € 30.458 che al netto delle ritenute di legge è pari a pagina 2 di 3 circa € 24.000 che suddivisi nelle dodici mensilità è pari a € 2.000 al mese.
Ora, prescindendo dal fatto che non è documentato l'onere della rata del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, è indubbio che l'attuale situazione economica del resistente consenta allo stesso di concorrere maggiormente al mantenimento dei figli, non solo perché l'assegno per i figli, determinato nella misura corrispondente al cosiddetto minimo vitale ( € 150 per ogni figlio), è oggettivamente sottodimensionato rispetto alla sua attuale capacità contributiva (peraltro in assenza di costi abitativi), ma anche perché detta capacità contributiva è accresciuta rispetto al 2018 quando egli, pacificamente, aveva una situazione lavorativa precaria.
Per altro verso va considerato che le esigenze dei figli accrescono con l'età e che a fronte del miglioramento della situazione reddituale del resistente quella della ricorrente non appare mutata in melius posto che la stessa percepisce pacificamente il solo reddito di inclusione.
Ne consegue che alla luce delle complessive risultanze il collegio stima di dover rideterminare nell'importo di € 500 ( € 250 per ogni figlio) l'assegno che il dovrà versare alla entro CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese per il mantenimento dei figli, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda, fermo il resto.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla , come già in atto avviene, anche a titolo Pt_1
di integrazione del mantenimento dei figli.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone:
a parziale modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 26.6.2018, determina in € 500
l'assegno che dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli e con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Per_1 Per_2
annua su base Istat.
Dispone che continui a percepire interamente l'assegno unico per i figli. Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18.9.2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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