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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2088/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA CARENA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. TERESA ROSITANO presso il cui Controparte_1 studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 13/10/2025. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Bardonecchia (To), il 19/05/1979.
L'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bardonecchia (atto n. 3, parte 2, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979)
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13/09/1982. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/05/2014. Con ricorso depositato il 29/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 22/09/2025 si costituiva in giudizio il sig. , instando anch'egli per Controparte_1 la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 13/10/2025 le parti chiedevano concordemente pronuncia sullo status.
Il giudice delegato invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese stante la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bardonecchia di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2088/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA CARENA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. TERESA ROSITANO presso il cui Controparte_1 studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 13/10/2025. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Bardonecchia (To), il 19/05/1979.
L'atto di matrimonio veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bardonecchia (atto n. 3, parte 2, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979)
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13/09/1982. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/05/2014. Con ricorso depositato il 29/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 22/09/2025 si costituiva in giudizio il sig. , instando anch'egli per Controparte_1 la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 13/10/2025 le parti chiedevano concordemente pronuncia sullo status.
Il giudice delegato invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese stante la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bardonecchia di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.