Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 20605/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20605/2020 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.02.1962 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Serao (C.F. ), presso il cui studio, C.F._2
sito in LA (Na) alla via P. De Filippo, 35, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
(P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Milano alla p.zza Tre Torri n.3, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Silvio Spaventa n.9, presso lo studio dell'avv. Riccardo Vizzino (C.F. dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
NONCHE'
dom.to in QU (IS), alla via Trimanda, 2, Controparte_2
C.F. ; C.F._4
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.10.2024 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la e Controparte_1 CP_2
al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 14.9.2015, alle ore 9.15 circa, in Pozzuoli (NA), alla Via Montenuovo Licola Patria.
L'attore deduceva in particolare: - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, mentre percorreva, a bordo del proprio motociclo tipo Kymco, tg.DJ
15996, la Via Montenuovo Licola Patria con direzione Licola, giunto all'altezza del Parco Enea, veniva urtato alla parte sinistra dall'autocarro tipo
Iveco tg. CE299SN, di proprietà e condotto da assicurato Controparte_2
per la rca con che, in particolare, il Controparte_1
conducente del predetto autocarro, nonostante la sua corsia con direzione
Arco Felice fosse parzialmente occupata da un'autovettura, proveniente dal
Parco Enea, ferma con l'indicatore di direzione acceso per immettersi nell'opposta corsia con direzione Licola, non arrestava la sua marcia e invadeva improvvisamente la corsia dell'attore, il quale perdeva l'equilibrio, finiva contro il guard rail posto sul margine destro della corsia e rovinava poi al suolo;
che, a causa di tale evento, esso attore riportava danni da lesioni personali per le quali veniva soccorso e trasportato presso l'Ospedale “S.
Maria Delle Grazie” di Pozzuoli (NA) ove gli veniva diagnosticato con il referto n. 41793 “Politraumi - Escoriazioni e contusioni multiple alla gamba sinistra – Trauma cranico non commotivo” e sottoposto a diversi interventi chirurgici e a successivi controlli medici e visite specialistiche, per poi essere
- 2 -
dichiarato guarito con postumi, mentre il motociclo riportava danni alla carrozzeria, quantificati nella somma di € 1.600,00; - che, con lettere raccomandate a.r., provvedeva alla messa in mora della
[...]
e all'invito alla stipula di una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, condotto e di proprietà di nella causazione del sinistro per cui è causa e, per Controparte_2
l'effetto, di condannare quest'ultimo e la Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in €
191.316,40 o nei diversi importi ritenuti equi, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 eccepiva: la violazione dell'art. 193 c.d.s. relativamente alla dichiarata scopertura assicurativa per la r.c.a. in capo al motociclo Kymco tg. DJ15996, di proprietà dell'istante, con richiesta di invio alla polizia Parte_1
stradale, alla polizia municipale e alla prefettura stante la detta scopertura assicurativa;
- l'inammissibilità della domanda, ex artt. 145 Codice Delle
Assicurazioni;- l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per violazione degli artt. 142 – 145 – 148 del d.lgs. n. 209/2005; - la nullità della citazione ex artt.
163, comma 3, n. 3, 4,5 c.p.c.; - la carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea alla luce, altresì, della scopertura assicurativa per la RCA del motoveicolo attoreo tg.CV DJ15996 della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, con riconoscimento, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, del concorso di colpa tra le parti e vittoria delle spese di lite.
Inoltre, chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica trattandosi di lesioni gravi guaribili in 40 gg. per la qual cosa il medico ai
- 3 -
sensi dell'art. 590 bis c.p. sarebbe stato tenuto a trasmettere gli atti alla
Procura.
regolarmente citato, non si costituiva, restando contumace. Controparte_2
All'udienza del 26.1.2021, sostituita dal deposito di note scritte, veniva dichiarata la contumacia del convenuto non costituito e venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e la procedibilità della domanda ex artt. 287 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo, parte attrice, ritualmente inoltrato, prima dell'instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandate regolarmente ricevute in data 12.10.2015, 21.2.2018 e
5.12.2019 dalla In esse sono riportate le Controparte_1
generalità, il codice fiscale, la situazione reddituale, la dinamica del sinistro e la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni obbligatorie.
Ritualmente depositato in atti è anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014, inoltrato alla
[...]
a mezzo pec del 12.5.2020 ed al responsabile civile, Controparte_1
a mezzo raccomandata ricevuta in data 12.5.2020. Controparte_2
Va, poi, disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
- 4 -
La titolarità dell'autoveicolo in capo al risulta poi dal Controparte_2
certificato PRA regolarmente prodotto in giudizio da parte attrice.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
L'assicurazione ha eccepito la mancata copertura assicurativa del motociclo di proprietà del Pt_1
La prova che quest'ultimo fosse effettivamente privo di assicurazione per la
RCA è fornita in modo implicito dalla stessa parte attrice che non ha contestato nei suoi scritti difensivi la detta circostanza.
Ora, l'art. 122 D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private, o
C.d.A.) prevede l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che “I veicoli a motore senza guida di rotaie (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”.
Orbene questo giudice ritiene di condividere quel principio espresso da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui non è meritevole di risarcimento del danno colui che ha subito dei danni in seguito ad un sinistro quando il suo veicolo era privo di copertura assicurativa. Invero, parte della giurisprudenza, premesso che l'art. 1227 c.c. trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali, in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 cc., reputa che l'aver posto in circolazione ovvero l'aver condotto un veicolo che, a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 C.d.S., non poteva assolutamente circolare, costituisca un comportamento illecito ed illegittimo così grave da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento (cfr., tra le ultime, Tribunale Napoli sez. IV, 02.12.2021, n.
9783, in Redazione Giuffrè 2021; Tribunale di Nola 28.5.2022).
Secondo questo indirizzo ermeneutico, infatti, non può accordarsi il risarcimento per la lesione di un bene, quando il bene medesimo si trovi in una situazione contra legem, poiché manca, in tal caso, il bene della vita la cui
- 5 -
ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile, nel senso che la lesione non può qualificarsi ingiusta, atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto che abbia accettato il rischio di mettersi alla guida di un veicolo non coperto da assicurazione, ponendo in essere un comportamento in contrasto con le leggi dello Stato. In altre parole, l'attore, avendo volontariamente violato la medesima legge che pretende invocare a sua tutela, ossia il D.lgs. n.
209/2005, ha tenuto una condotta che fuoriesce dall'oggetto assicurativo coperto dalla polizza.
Ritiene, dunque, il Tribunale che l'ordinamento non possa riconoscere tutela alla conseguenza patrimoniale e non patrimoniale provocata da una altrui condotta, quando questa sia lesiva di interessi non meritevoli di tutela e, cioè, quando il soggetto leso ponga in essere comportamenti non approvati e non tutelati dall'ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.
Per tutto quanto innanzi esposto, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia diritto al risarcimento dei danni, considerato che egli si è volontariamente esposto al rischio, consistente nella messa in circolazione del suo motociclo in assenza di copertura assicurativa, subendo, così, un danno per effetto di un comportamento contra legem.
Si osserva, in ogni caso, che la domanda è rimasta comunque carente di prova.
La fattispecie va inquadrata nell'alveo dell'art. 2054 c.c.
Nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., che tuttavia opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta colposa dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
per il superamento della presunzione di uguale colpa, spetta al danneggiato attore l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato
- 6 -
al risarcimento, ciò in quanto soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In sostanza, la presunzione di concorso in pari grado e colpa, posta dall'art. 2054 comma 2, c.c., ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie, vi sono dubbi sulla esatta dinamica del sinistro ed in particolare sul ruolo del veicolo che sarebbe uscito dal Parco Enea.
Dall'esame delle lettere di messa in mora prodotte dallo stesso attore emergono delle contraddizioni.
Nella prima lettera di messa in mora del 6.10.2015 si legge che il sinistro si sarebbe verificato allorquando il conducente del furgone Iveco invadeva l'opposta corsia per “evitare un veicolo che usciva dal parco Enea”; tale dinamica è stata riprodotta anche nelle lettere di messa in mora del
19.10.2016 e del 21.2.2018; nella successiva lettera di messa in mora del
5.12.2019 invece emergono dettagli nuovi non dichiarati nelle precedenti missive. Ed in particolare l'attore aggiunge che l'autovettura che proveniva dal Parco era “ferma con l'indicatore di direzione acceso, in attesa di proseguire con direzione Licola non appena si fosse liberata la corsia riservata ai veicoli che procedevano con direzione Licola”.
Orbene, questi dettagli, emersi solo con l'ultima messa in mora, non sono di poco conto.
In quanto, secondo quest'ultima ricostruzione, sarebbe certamente da escludere la responsabilità del conducente del veicolo che fuoriusciva dal
Parco nella causazione del sinistro, laddove invece seguendo la ricostruzione fornita nella prima lettera di messa in mora e poi in quelle successive non si potrebbe escludere che il conducente del furgone sia stato costretto ad invadere l'altra corsia a causa dell'immissione repentina nella carreggiata
- 7 -
dell'autovettura proveniente dal Parco Enea, con interruzione del nesso causale per caso fortuito.
In ogni caso, si ritiene più rispondente al vero quanto indicato nella prima lettera di messa in mora in quanto redatta poco dopo il sinistro.
Appare poi inverosimile, considerate le lesioni per cui è stato chiesto il risarcimento, che l'attore abbia deciso di recarsi con mezzi propri in
Ospedale, dopo essersi addirittura rialzato e che si sia fatto portare al nosocomio da altro soggetto, non meglio identificato, il quale a sua volta ha pensato bene di trasportare una persona in gravissime condizioni con la propria autovettura assumendosi una responsabilità di non poco conto. Appare poi strano che il medesimo soggetto non sia stato indicato come testimone.
Sul punto si riportano le dichiarazioni rese dal teste “era in Testimone_1 terra e abbiamo preferito non muoverlo in attesa dell'Ambulanza; visto che non arrivava, un signore ha detto di portarlo all'ospedale: per cui l'attore è riuscito a rialzarsi e ad accomodarsi nell'autovettura di questo signore che si era offerto di condurlo all'ospedale; anche l'autista del camion e ha fermato il camion ed è sceso per verificare l'accaduto. Preciso che sul camion oltre all'autista viaggiava anche un'altra persona, scesa anch'essa. Io, il sig.
[...]
e il conducente del camion abbiamo seguito l'autovettura dove era Tes_2 trasportato l'attore fino al P.S. dell'ospedale Santa Maria Delle Grazie dove io e il sig. abbiamo lasciato i nostri recapiti all'attore e siamo Tes_2 andati via”.
Appare anche strano che i due testi escussi abbiano seguito la macchina che trasportava il in Ospedale ove gli rilasciavo i loro recapiti per poi Pt_1
tornare indietro e verificare che il motoveicolo condotto dall'attore era stato rimosso dalla strada, non si sa da chi.
Il teste poi in udienza aveva dichiarato di non aver mai reso Testimone_3
testimonianza, laddove invece è emerso un suo coinvolgimento in diversi sinistri oltre ad aver già testimoniato in precedenza.
- 8 -
Inoltre, entrambi i testi hanno reso dichiarazioni piuttosto generiche sulle lesioni riportate dall'attore, salvo poi ricordare altre circostanze in modo dettagliato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va, pertanto, rigettata in quanto la prova offerta dall'attore è da ritenersi del tutto inidonea a fondare la sua pretesa oltre ad esservi incertezza sull'esatta dinamica del sinistro.
Esaminata, poi, la richiesta formulata dalla dell'invio da Controparte_3
parte di questo giudice degli atti alla Polizia stradale, alla Polizia municipale e alla Prefettura a causa della violazione dell'art. 193 c.d.s. da parte del la stessa non può trovare accoglimento. Pt_1
L'articolo violato prescrive: “l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. I veicoli a motore senza guida di rotaie (…), non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma….”
Il richiamato articolo configura il comportamento preso in esame dalla norma, mancato pagamento dell'assicurazione, come illecito amministrativo punito con sanzione amministrativa, pertanto, non trattandosi di un fatto/reato non è nel potere di questo giudice fare quanto chiesto dalla parte convenuta.
In merito all'ulteriore richiesta, sempre di parte convenuta, di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica trattandosi di lesioni gravi guaribili in
40 gg. per la qual cosa il medico ai sensi dell'art. 590 bis c.p. sarebbe stato tenuto a trasmettere gli atti alla Procura, del pari non può trovare accoglimento.
Osserva questo giudicante che l'art. 590 bis c.p. è stato introdotto con
L.n.41/2016 ovvero dopo il verificarsi dell'incidente per cui è lite,
14.09.2015.
- 9 -
Orbene, nel nostro ordinamento giuridico in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale per il quale per essere puniti il fatto deve essere preveduto come reato al tempo della sua commissione.
Poiché il fatto è antecedente rispetto all'entrata in vigore dell'art. 590 bis c.p. la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura non può essere accolta per questa ragione.
Si ritiene invece di trasmettere copia della presente sentenza e dei verbali di udienza del 18.1.2022 e del 20.1.2023 alla ai sensi Parte_2 dell'art. 331 c.p.p. per quanto di sua eventuale competenza per i dubbi che hanno indotto questo giudice a rigettare la domanda, come chiarito in parte motiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022 in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Nulla per spese nei confronti di non costituitosi. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta la domanda di Parte_1
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che si liquidano in € 7.052,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
- 10 -
6. Dispone la trasmissione della copia della presente sentenza e dei verbali di udienza del 18.1.2022 e del 20.1.2023 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per quanto eventualmente di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 12.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 11 -