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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10292/2024 RG. Lav.
TRA
( Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marianna Vetrano con il quale elettivamente domiciliano in Roccarainola (NA), alla via Veccio n. 11
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con elezione di domicilio in
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
Resistente
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024.2024 i ricorrenti in epigrafe, premesso di avere intrattenuto in qualità di insegnanti rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del per gli anni scolastici puntualmente Controparte_1 indicati e in particolare :
Esposito Carmine
- A.S. 2018/2019, contratto dal 25/10/2018 al 30/06/2019 per n.ore 12 ore di servizio settimanale presso IPIA SANNINO DE CILLIS
- A.S. 2019/2020, contratto dal 24/10/2019 al 30/06/2020 per n.ore 18 ore di servizio settimanale presso ISIS- ISABELLA D'ESTE CARACCIOLO - A.S. 2021/2022, contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2022 per n.ore 18 ore di servizio settimanale presso ISTITUTO LI SS RI di Marigliano di Napoli
- A.S. 2022/2023, contratto dal 28/09/2022 al 30/06/2023 per n.ore 9 ore di servizio settimanale presso ISISS MENNELLA DI ISCHIA
La TT Alfredo
- A.S. 2016/2017, contratto dal 20/11/2016 al 20/06/2017 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso I.S.T MARCONI in Giugliano in Campania
- A.S. 2017/2018, contratto dal 11/11/2017 al 30/06/2018 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso I.S.T. ENRICO MEDI in NAPOLI
- A.S. 2018/2019, contratto dal 12/09/2018 al 30/06/2019 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica)presso Parte_5
- A.S. 2019/2020, contratto dal 01/09/2019 al 03/08/2020 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso IST MARCONI in Giugliano in Campania(NA)
- A.S. 2020/2021, contratto dal 21/10/2020 al 31/08/2021 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso IST MARCONI in Giugliano in Campania
- A.S. 2021/2022, contratto dal 23/10/2021 al 30/06/2022 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso , Frattamaggione NA Controparte_2
- A.S. 2022/2023, contratto dal 28/09/2022 al 30/06/2023 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso l'Istituto Geremia Piscopo di Arzano (NA)
Parte_3
- A.S. 2016/2016, contratto dal 20/10/2017 al 30/06/2017 Parte_6
[...]
- A.S. 2017/2018, contratto dal 25/09/2017 al 30/06/2018 presso ISISS Sannino De Cillis
NAPOLI
- A.S. 2018/2019, contratto dal 13/09/2018 al 30/06/2019 presso ISISS ARCHIMEDE NAPOLI
- A.S. 2019/2020, contratto dal 16/09/2019 al 30/06/2020 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso ISISS ARCHIMEDE NAPOLI
Morgillo Palma
- A.S. 2019/2020, contratto dal 23/09/2019 al 30/06/2020 per n.18 ore di servizio settimanale presso Istituto superiore ARCHIMEDE, classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni
- A.S. 2020/2021, contratto dal 30/09/2020 al 12/06/2021 per n.18 ore di servizio settimanale presso I.S.I.S.I.S.”L. PACIOLI”, classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni
- A.S. 2021/2022, contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2022 per n.18 ore di servizio settimanale presso I.S. “E.SERENI AFRAGOLA E CARDITO””, classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni - A.S. 2022/2023, contratto dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n.10 ore di servizio settimanale presso IST.SUP “ ”, classe di concorso A066 Trattamento testi, Controparte_3 dati ed applicazioni.
- A.S. 2023/2024, contratto dal 11/09/2023 al 30/06/2024 per n. 9 ore di servizio settimanale presso ISTITUTO ISTRUZ.SUPERIORE “R.SCOTELLARO””, classe di concorso A066
Trattamento testi, dati ed applicazioni, hanno esposto: di non avere ricevuto, in quanto precari, la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, ed ancora la pronuncia della Suprema Corte n. 29661/2023, hanno concluso per sentire:“ A) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, ACCERTARE E DICHIARARE IL
DIRITTO dei ricorrenti docenti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche o che abbiano svolto 180 giorni di servizio ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica (o Bonus docenti)” previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici svolti dagli odierni ricorrenti;
conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E
DICHIARARE la incompatibilità della normativa nazionale, con quella Europea e per l'effetto dichiarare la illegittimità del comportamento tenuto da parte resistente nel mancato riconoscimento, in favore dei docenti non di ruolo, del beneficio della Carta docente di importo pari ad € 500,00 per ogni annualità; C) PER L'EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – al pagamento degli importi relativi alla Carta del docente dalla data della domanda al soddisfo;
in particolare, la condanna del convenuto ad accreditare CP_1 sulla carta elettronica del docente € 2000,00, del docente Parte_1 Parte_2
€3500,00, sulla carta elettronica della docente € 2000,00, sulla carta
[...] Parte_3 elettronica della docente € 2500,00 o la somma minore o maggiore ritenuta Parte_4 di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; D) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della Carta del docente. Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. E) Con vittoria di spese da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario.
Si è costituito il convenuto che ha affermato l'infondatezza della domanda nel CP_1 merito, altresì la prescrizione dei benefici anteriori al 2017. Ha quindi concluso per il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
E' opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento come interpretato dai recenti arresti giurisprudenziali.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine. Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della
Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Nella fattispecie in esame deve in primis evidenziarsi che tutti i ricorrenti, nelle more del giudizio, hanno ricevuto nuovi incarichi di docenza alle dipendenze del CP_1 convenuto, con ciò dimostrando la loro permanenza all'interno del sistema scolastico: in particolare, i docenti e hanno sottoscritto nuovo contratto a tempo Pt_1 Pt_4 determinato per incarico di supplenza nell'a.s. 2024/2025; i ricorrenti e Pt_2 Pt_3 risultano invece assunti in ruolo, mediante sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal settembre 2024 il primo, dal settembre 2020 il secondo.
Tanto emerge dallo Stato matricolare relativo a ciascuno di essi versato in atti dal
. CP_1
I ricorrenti hanno altresì dimostrato di essere stati destinatari di incarichi di supplenza annuale, vale a dire fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, ovvero di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999 (“annualità didattica”), rispettivamente, per gli anni scolastici :
2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 per il ricorrente;
Pt_1
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 il ricorrente;
Pt_2
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 il ricorrente;
Pt_3
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 il ricorrente . Pt_4
Tanto emerge dai contratti allegati al ricorso introduttivo, altresì dallo stato matricolare completo relativo a ciascuno di essi versato in atti dalla Amministrazione e non contestato.
Per tali annualità, non vi è dubbio circa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo stante la piena sovrapponibilità, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio prestato dal docente a tempo determinato con quello del docente di ruolo con conseguente riconoscimento del diritto alla “carta docenti”.
Diversamente, per le annualità scolastiche 2016/2017 e 2019/2020 richieste dal ricorrente
[...]
, nonchè per l'annualità scolastica 2020/2021 richiesta dal ricorrente , Pt_2 Pt_4 risultano soltanto incarichi di supplenze “brevi e saltuarie” (c fr. Contratti e Stato
Matricolare in atti) rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente, come risulta dai contratti a tempo determinato versati in atti che evidenziano come la ricorrente non ha prestato servizio né con incarico annuale (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 31.8 dell'anno successivo) né con incarico sino al termine delle attività didattiche (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 30.6), di talchè il servizio prestato non è utile ai fini di causa, essendo in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico ovvero di norme, come sottolineato dai giudici di legittimità, “… riguardanti specifici fenomeni che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, laddove va invece “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate” (Cass. 29961/2023).
Per la suddette annualità, tenuto conto dei principi sin qui illustrati, il beneficio economico invocato non può dunque essere riconosciuto.
Occorre, poi esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal , CP_1 tempestivamente costituito, con riferimento ai crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di deposito/notifica del ricorso, in assenza di atti interruttivi antecedenti. L'eccezione appare fondata atteso che dalla documentazione prodotta non risultano atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso : in particolare, non sono state rinvenute le
“diffide” genericamente invocate in ricorso (e alla odierna udienza, v. verbale), il documento n. 3 del foliario a pag. 9 del ricorso contenendo, invero, documentazione diversa (v in atti), e non risultando altri allegati.
Orbene, la Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”. Ha pertanto posto il seguente principio di diritto:
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Sulla scorta dei principi autorevolmente affermati, la domanda dei ricorrenti, avente ad oggetto l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente, non può essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto, in mancanza di atti interruttivi anteriori alla pec di agosto 2024, epoca in cui, avuto riguardo alla data di conferimento degli incarichi di supplenza per le indicate annualità, il quinquennio era già decorso.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto degli istanti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione, per le seguenti annualità:
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
La TT : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Pt_2 2019/2020 Parte_3
: 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_4
Va precisato infine che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo CP_1
l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
In conclusione, la domanda va accolta solo parzialmente.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, della presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
1)Accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per i seguenti anni scolastici :
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_2
2019/2020 Parte_3
: 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_4
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1),con conseguente emissione in loro favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese nella misura di un terzo e condanna il Controparte_1
in persona del alla rifusione dei residui due terzi che liquida in €
[...] CP_5
1700,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10292/2024 RG. Lav.
TRA
( Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marianna Vetrano con il quale elettivamente domiciliano in Roccarainola (NA), alla via Veccio n. 11
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con elezione di domicilio in
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
Resistente
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024.2024 i ricorrenti in epigrafe, premesso di avere intrattenuto in qualità di insegnanti rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del per gli anni scolastici puntualmente Controparte_1 indicati e in particolare :
Esposito Carmine
- A.S. 2018/2019, contratto dal 25/10/2018 al 30/06/2019 per n.ore 12 ore di servizio settimanale presso IPIA SANNINO DE CILLIS
- A.S. 2019/2020, contratto dal 24/10/2019 al 30/06/2020 per n.ore 18 ore di servizio settimanale presso ISIS- ISABELLA D'ESTE CARACCIOLO - A.S. 2021/2022, contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2022 per n.ore 18 ore di servizio settimanale presso ISTITUTO LI SS RI di Marigliano di Napoli
- A.S. 2022/2023, contratto dal 28/09/2022 al 30/06/2023 per n.ore 9 ore di servizio settimanale presso ISISS MENNELLA DI ISCHIA
La TT Alfredo
- A.S. 2016/2017, contratto dal 20/11/2016 al 20/06/2017 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso I.S.T MARCONI in Giugliano in Campania
- A.S. 2017/2018, contratto dal 11/11/2017 al 30/06/2018 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso I.S.T. ENRICO MEDI in NAPOLI
- A.S. 2018/2019, contratto dal 12/09/2018 al 30/06/2019 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica)presso Parte_5
- A.S. 2019/2020, contratto dal 01/09/2019 al 03/08/2020 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso IST MARCONI in Giugliano in Campania(NA)
- A.S. 2020/2021, contratto dal 21/10/2020 al 31/08/2021 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso IST MARCONI in Giugliano in Campania
- A.S. 2021/2022, contratto dal 23/10/2021 al 30/06/2022 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso , Frattamaggione NA Controparte_2
- A.S. 2022/2023, contratto dal 28/09/2022 al 30/06/2023 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso l'Istituto Geremia Piscopo di Arzano (NA)
Parte_3
- A.S. 2016/2016, contratto dal 20/10/2017 al 30/06/2017 Parte_6
[...]
- A.S. 2017/2018, contratto dal 25/09/2017 al 30/06/2018 presso ISISS Sannino De Cillis
NAPOLI
- A.S. 2018/2019, contratto dal 13/09/2018 al 30/06/2019 presso ISISS ARCHIMEDE NAPOLI
- A.S. 2019/2020, contratto dal 16/09/2019 al 30/06/2020 classe di concorso B03 (Laboratori di
Fisica) presso ISISS ARCHIMEDE NAPOLI
Morgillo Palma
- A.S. 2019/2020, contratto dal 23/09/2019 al 30/06/2020 per n.18 ore di servizio settimanale presso Istituto superiore ARCHIMEDE, classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni
- A.S. 2020/2021, contratto dal 30/09/2020 al 12/06/2021 per n.18 ore di servizio settimanale presso I.S.I.S.I.S.”L. PACIOLI”, classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni
- A.S. 2021/2022, contratto dal 07/09/2021 al 30/06/2022 per n.18 ore di servizio settimanale presso I.S. “E.SERENI AFRAGOLA E CARDITO””, classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni - A.S. 2022/2023, contratto dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n.10 ore di servizio settimanale presso IST.SUP “ ”, classe di concorso A066 Trattamento testi, Controparte_3 dati ed applicazioni.
- A.S. 2023/2024, contratto dal 11/09/2023 al 30/06/2024 per n. 9 ore di servizio settimanale presso ISTITUTO ISTRUZ.SUPERIORE “R.SCOTELLARO””, classe di concorso A066
Trattamento testi, dati ed applicazioni, hanno esposto: di non avere ricevuto, in quanto precari, la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL. del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, ed ancora la pronuncia della Suprema Corte n. 29661/2023, hanno concluso per sentire:“ A) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, ACCERTARE E DICHIARARE IL
DIRITTO dei ricorrenti docenti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche o che abbiano svolto 180 giorni di servizio ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica (o Bonus docenti)” previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici svolti dagli odierni ricorrenti;
conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E
DICHIARARE la incompatibilità della normativa nazionale, con quella Europea e per l'effetto dichiarare la illegittimità del comportamento tenuto da parte resistente nel mancato riconoscimento, in favore dei docenti non di ruolo, del beneficio della Carta docente di importo pari ad € 500,00 per ogni annualità; C) PER L'EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – al pagamento degli importi relativi alla Carta del docente dalla data della domanda al soddisfo;
in particolare, la condanna del convenuto ad accreditare CP_1 sulla carta elettronica del docente € 2000,00, del docente Parte_1 Parte_2
€3500,00, sulla carta elettronica della docente € 2000,00, sulla carta
[...] Parte_3 elettronica della docente € 2500,00 o la somma minore o maggiore ritenuta Parte_4 di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; D) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della Carta del docente. Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. E) Con vittoria di spese da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario.
Si è costituito il convenuto che ha affermato l'infondatezza della domanda nel CP_1 merito, altresì la prescrizione dei benefici anteriori al 2017. Ha quindi concluso per il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è fondato nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
E' opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento come interpretato dai recenti arresti giurisprudenziali.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine. Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della
Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Nella fattispecie in esame deve in primis evidenziarsi che tutti i ricorrenti, nelle more del giudizio, hanno ricevuto nuovi incarichi di docenza alle dipendenze del CP_1 convenuto, con ciò dimostrando la loro permanenza all'interno del sistema scolastico: in particolare, i docenti e hanno sottoscritto nuovo contratto a tempo Pt_1 Pt_4 determinato per incarico di supplenza nell'a.s. 2024/2025; i ricorrenti e Pt_2 Pt_3 risultano invece assunti in ruolo, mediante sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal settembre 2024 il primo, dal settembre 2020 il secondo.
Tanto emerge dallo Stato matricolare relativo a ciascuno di essi versato in atti dal
. CP_1
I ricorrenti hanno altresì dimostrato di essere stati destinatari di incarichi di supplenza annuale, vale a dire fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, ovvero di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999 (“annualità didattica”), rispettivamente, per gli anni scolastici :
2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 per il ricorrente;
Pt_1
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 il ricorrente;
Pt_2
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 il ricorrente;
Pt_3
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 il ricorrente . Pt_4
Tanto emerge dai contratti allegati al ricorso introduttivo, altresì dallo stato matricolare completo relativo a ciascuno di essi versato in atti dalla Amministrazione e non contestato.
Per tali annualità, non vi è dubbio circa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo stante la piena sovrapponibilità, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio prestato dal docente a tempo determinato con quello del docente di ruolo con conseguente riconoscimento del diritto alla “carta docenti”.
Diversamente, per le annualità scolastiche 2016/2017 e 2019/2020 richieste dal ricorrente
[...]
, nonchè per l'annualità scolastica 2020/2021 richiesta dal ricorrente , Pt_2 Pt_4 risultano soltanto incarichi di supplenze “brevi e saltuarie” (c fr. Contratti e Stato
Matricolare in atti) rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente, come risulta dai contratti a tempo determinato versati in atti che evidenziano come la ricorrente non ha prestato servizio né con incarico annuale (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 31.8 dell'anno successivo) né con incarico sino al termine delle attività didattiche (cioè da periodo antecedente la data del 31 dicembre e sino al 30.6), di talchè il servizio prestato non è utile ai fini di causa, essendo in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico ovvero di norme, come sottolineato dai giudici di legittimità, “… riguardanti specifici fenomeni che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, laddove va invece “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate” (Cass. 29961/2023).
Per la suddette annualità, tenuto conto dei principi sin qui illustrati, il beneficio economico invocato non può dunque essere riconosciuto.
Occorre, poi esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal , CP_1 tempestivamente costituito, con riferimento ai crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di deposito/notifica del ricorso, in assenza di atti interruttivi antecedenti. L'eccezione appare fondata atteso che dalla documentazione prodotta non risultano atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso : in particolare, non sono state rinvenute le
“diffide” genericamente invocate in ricorso (e alla odierna udienza, v. verbale), il documento n. 3 del foliario a pag. 9 del ricorso contenendo, invero, documentazione diversa (v in atti), e non risultando altri allegati.
Orbene, la Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”. Ha pertanto posto il seguente principio di diritto:
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Sulla scorta dei principi autorevolmente affermati, la domanda dei ricorrenti, avente ad oggetto l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente, non può essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto, in mancanza di atti interruttivi anteriori alla pec di agosto 2024, epoca in cui, avuto riguardo alla data di conferimento degli incarichi di supplenza per le indicate annualità, il quinquennio era già decorso.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto degli istanti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione, per le seguenti annualità:
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
La TT : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Pt_2 2019/2020 Parte_3
: 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_4
Va precisato infine che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo CP_1
l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
In conclusione, la domanda va accolta solo parzialmente.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, della presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
1)Accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per i seguenti anni scolastici :
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_2
2019/2020 Parte_3
: 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_4
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1),con conseguente emissione in loro favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) Compensa le spese nella misura di un terzo e condanna il Controparte_1
in persona del alla rifusione dei residui due terzi che liquida in €
[...] CP_5
1700,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi