Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 131/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] l'[...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Malaspina;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 dall' Avv. Alfonso Di Benedetto;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) in data 18.06.2017, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2017, al N. 11, Parte I, Vol. 4 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e lo stesso dimorerà con la madre nella casa Per_1 di proprietà di en coniugi sita in Fiumicino (RM) alla Via Rocce Anzini n. 77, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con l'altro coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso. Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza; le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
3) il padre, , corrisponderà €. 300,00 mensili alla Sig.ra per il mantenimento del Parte_2 Pt_1 figlio mino Per_1
5) l'immobile di proprietà dei coniugi sito in Fiumicino (RM) alla Via Rocce Anzini n. 77, sarà diviso in due appartamenti di cui uno sarà assegnato alla Sig.ra la quale vi abiterà con il figlio minore Pt_1
e l'altro rimarrà nella disponibilità del Sig. ”; Persona_2 Parte_2 no a trasferire l'immobile di proprietà di osto da villino e posto auto, sito in Fiumicino (RM) alla Via Rocce Anzini n. 77, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Fiumicino al Foglio 1064, part. 2142, sub. 511, Via Rocce Anzini n. 77, piano T-1, interno 2, z.c. 2, cat. A/7, cl. 3, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 71 e sub. 508, Via Rocce Anzini n. 77, piano T, int. 2, z.c. 2, cat. C/6, cl. 3, mq 13, al figlio minore previa autorizzazione del Persona_2
Giudice Tutelare;
7) i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione alla richiesta, rilascio o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio, consentendo l'eventuale iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi i coniugi.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone