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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2515/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 17/05/2024; proposto da (difesa dall'avv. Rosa Cilea); Parte_1
nei confronti di , in persona nel in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); all'esito dell'udienza e della camera di consiglio, così definitivamente provvede:
“Rigetta il ricorso.
Compensa per intero le spese del giudizio cautelare nelle due fasi.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio di merito che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“IN VIA PRINCIPALE: accertare, riconoscere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della sanzione disciplinare di cui al decreto prot. nr 2890 dell'11/03/2024 irrogatale dall'
[...]
con la quale la stessa e stata destituita dall'insegnamento Controparte_3 ai sensi dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/94, previa disapplicazione del suddetto decreto e di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali quale, ad es. la comunicazione di
<Attivazione procedimento ex artt. 55 bis e ss. del D. Lgs. 165/2001>> - prot. n. 15919 dell'11.12.2023 del medesimo e PER L' ordinare al Controparte_3 CP_4 CP_1 convenuto di ripristinare la posizione di diritto della dipendente con reintegra sul posto di lavoro in precedenza occupato con ogni consequenziale diritto discendente, economico e giuridico;
IN SUBORDINE: accertare, riconoscere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della sanzione disciplinare di cui al decreto prot. nr 2890 dell'11/03/2024 irrogatale dall'
[...]
con la quale la stessa e stata destituita dall'insegnamento ai sensi Controparte_3 dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/, previa disapplicazione del suddetto decreto e di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali quale, ad es. la comunicazione di <Attivazione procedimento ex artt. 55 bis e ss. del D. Lgs. 165/2001>> - prot. n. 15919 dell'11.12.2023 del medesimo e ordinare al convenuto di adottare Controparte_3 CP_5 CP_1 una sanzione disciplinare proporzionale ai fatti di causa, così come del resto già adottata per altri
1 dipendenti nelle medesime condizioni di fatto e di diritto dell'odierna ricorrente con ogni consequenziale diritto discendente, economico e giuridico”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere una docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
, in servizio presso I.C. “TELESIO” (RC) e di aver ricevuto in Controparte_1 data 11.12.2023, con atto prot. n. 15919 del 11.12.2023, da parte l' Controparte_6
l'avvio di un procedimento disciplinare;
[...]
- che, con tale atto, le veniva contestato di aver utilizzato, nella procedura di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019, un certificato medico falso (certificato di cure continuative, del 24.04.2018) allo scopo di attestare nei confronti della P.A. datrice di lavoro il proprio diritto di precedenza (ex art. 13, comma 1, punto III, n. 2, C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s 2018/2019) ed ottenere il trasferimento dalla scuola di precedente titolarità, sita nella provincia di Livorno, alla provincia di , per la necessità di svolgere cure continuative presso Controparte_3
l'Istituto di cura di , situato nella stessa provincia di residenza;
Controparte_3
- che, in particolare, le veniva contestato che il certificato di cure continuative a firma del dott.
[...]
, ex dirigente medico presso U.O.C. di Cardiologia del G.O.M. di Reggio Calabria CP_7 Pt_2
– Melacrino – Morelli”, non risultava veritiero secondo quanto asserito dallo stesso in data CP_7
05.10.2023;
- che, all'esito dell'istruttoria, il procedimento disciplinare si concludeva con atto prot. n. 2890 dell'11.03.2024, con il quale il competente Ufficio, ritenendo in via preliminare che l'attivazione del procedimento disciplinare fosse tempestiva, irrogava la sanzione della destituzione dall'insegnamento ai sensi dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/94.
Tanto premesso, in via preliminare, eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 498, c. 1, lett. h) d.lgs. 297/94, così come integrato dall'art. 29 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2018, poiché non in vigore al momento della verifica dei fatti contestati.
Deduceva, altresì, che le contestazioni erano tardive, in quanto avviate a distanza di cinque anni dagli accadimenti descritti, con conseguente impossibilità di svolgere una compiuta difesa, in quanto il procedimento disciplinare viola il c.d. “termine ragionevole”, previsto dalla Legge Madia.
Nel merito, lamentava l'omessa prova del fatto disciplinarmente rilevante, il mancato accertamento della situazione di fatto e il difetto di proporzionalità tra quanto contestato e la sanzione in concreto irrogata.
***
Con provvedimento del 23.05.2024, veniva fissata l'udienza per la discussione della sola domanda cautelare.
Radicatasi la lite, si costituiva il , concludendo per il rigetto della domanda Controparte_1 cautelare.
Con ordinanza del 13.08.2024, veniva accolta la domanda di cautelare avanzata dalla ricorrente.
In seguito, avverso tale ordinanza ex art. 700 c.p.c. proponeva reclamo (R.G. 4241/2024) il
[...]
, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio già messo a disposizione Controparte_1 del Tribunale, e insistendo quindi per la reiezione dell'originaria domanda cautelare.
2 In data 17.06.2025, il Collegio riformava l'ordinanza di accoglimento, così statuendo: “accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza di accoglimento ex art.700 c.p.c. già resa nell'ambito del procedimento R.G. 2515-1/24 in data 13.8.2024, rigetta l'originario ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del . CP_8
Con memoria depositata in data 20.06.2025, si costituiva il Controparte_1 anche nel presente procedimento di merito, richiamando le difese già operate in sede cautelare e le motivazioni del Collegio, ribadendo, altresì, la correttezza del procedimento disciplinare.
Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Applicabilità dell'art. 498, c. 1, lett. h) d.lgs. 297/94, così come integrato dall'art. 29 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2018.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione preliminare di inapplicabilità dell'art. 498, c. 1, lett. h) d.lgs. 297/94, così come introdotta dall'art. 29 Comparto 2016-2018, CP_9 Controparte_10 sottoscritto in data 19.04.2018.
La ricorrente ritiene inefficace la disposizione in questione, che prevede ora la sanzione della destituzione dall'impiego anche nell'ipotesi di “dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”, soltanto a partire dal 06.06.2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
pertanto, in data successiva all'invio della domanda amministrativa di mobilità, avvenuta nell'aprile 2018.
Orbene, l'eccezione risulta infondata.
Come correttamente dedotto dal Ministero, vero è che la materiale pubblicazione della novella contrattuale sia avvenuta nella già menzionata data nella Gazzetta Ufficiale;
tuttavia, il CCNL in questione, all'art. 2, rubricato “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”, prescriveva quanto si riporta testualmente: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana…”.
Pertanto, la novella, sia per la parte giuridica, sia per quella economica, prevedeva per i contraenti l'efficacia della disciplina a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione, quindi dal 20.04.2018; inoltre, dall'esame del sito web istituzionale dell'ARAN, risulta la pubblicazione in pari data rispetto alla sottoscrizione del CCNL (v. all. 11 e 12 resistente).
Va detto, comunque, che il licenziamento è stato irrogato sulla base anche dell'art 2119 c.c. che si applica al rapporto di lavoro di pubblico impiego ( art. 55 quater dlgs 165/2001 secondo cui . RM
3 la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, >) .
Il comportamento di utilizzare documentazione non veritiera per ottenere un beneficio e ottenerlo è comunque un fatto grave che lede irreversibilmente la fiducia del datore.
2. Violazione dell'art. 21 nonies, comma 1 e 2 bis, della L. 241/90 s.m.i..
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21 nonies comma 1 e comma 2 bis della Legge n. 241/1990, per la tardività delle contestazioni, avendo la parte datoriale operato i controlli sulle certificazioni presentate in sede di mobilità dopo oltre cinque anni dalla cessazione della procedura, violando il termine massimo per l'emissione del provvedimento favorevole, decorso il quale la parte datoriale non può più esercitare il potere di autotutela e rivedere le proprie determinazioni annullando il provvedimento emesso e poi ritenuto illegittimo.
Anche tale doglianza risulta infondata.
Infatti, il potere disciplinare nel pubblico impiego privatizzato rientra nell'area della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, e, dunque, nell'area di matrice privatistica.
Pertanto, tale potere viene esercitato dal datore di lavoro pubblico, esattamente come avviene per il datore di lavoro privato, con l'adozione di atti negoziali, non già con l'adozione di provvedimenti amministrativi, nei limiti disegnati dalla legge e dai contratti collettivi.
In particolare, la disciplina applicabile è contenuta nell'art. 2106 c.c., nell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e negli articoli da 54 a 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, come integrati dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, appare inconferente il richiamo alla disciplina contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso all'esito di un procedimento disciplinare, nell'esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro era tenuto a rispettare la scansione temporale contenuta nell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001.
Parte Nella specie, da una analisi dei documenti in atti, l' ha avuto la piena conoscenza dei fatti rilevanti posti a fondamento della contestazione disciplinare soltanto all'esito dei controlli amministrativi e, in particolare, con la ricezione, in data 28.11.2023, della documentazione utile per l'avvio dell'attività istruttoria di propria competenza, mentre la contestazione disciplinare è stata notificata all'interessata in data 11.12.2023, nel rispetto del termine di 30 giorni, di cui alla su citata norma, circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Nondimeno, nulla impedisce al datore di lavoro di operare dei controlli a campione sulla regolarità delle procedure di mobilità, anche successivamente al perfezionamento della procedura stessa.
Ed invero, nessun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento incombeva sul datore di lavoro nei confronti della dipendente odierna ricorrente, trattandosi di controlli sulla procedura che, nel momento in cui hanno rilevato delle condotte che concernevano la ricorrente, sono state comunicate, con l'attivazione del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini di legge.
3. Carenza di prova assoluta dei fatti contestati e proporzionalità della sanzione.
Nel merito parte ricorrente lamenta la carenza di prova assoluta in ordine ai fatti contestati, lamentando che nessuna prova può essere opposta alla parte che si è avvalsa, in buona fede di 4 risultanze sanitarie ritenute pienamente rispondenti al dato sostanziale, considerando che sussisteva una situazione patologica attestata anche da altre certificazioni mediche.
Orbene, osserva il giudicante che, trattandosi di un giudizio di natura documentale, da decidere allo stato degli atti, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, le medesime ragioni espresse dal Collegio di questo Tribunale (cfr. R.G. 4241/2024, ord. del 17.06/2025) possono essere qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, trovando conferma nelle allegazioni in atti.
Infatti, la richiesta istruttoria di una perizia grafologia e calligrafica sul documento sanitario datato 24.04.2018, appare inconferente ai fini del decidere, alla luce di quanto argomentato e dell'istruttoria effettuata da parte dal Collegio.
Le dichiarazioni del GOM sono già sufficienti a escludere autenticità al certificato presentato dalla ricorrente .
Inoltre il Collegio in sede cautelare ha ritenuto: “Proprio considerando l'estrema delicatezza dell'oggetto della controversia, infatti, con ordinanza del 29.11.2024 è stato richiesto ex art.213 c.p.c. al G.O.M. di (e allo stesso tempo alla reclamata ) di comprovare Controparte_3 Pt_1 documentalmente quali fossero state le “cure continuative” che quest'ultima praticava alla data di rilascio del certificato medico e che avrebbe continuato a praticare in seguito presso l'U.O.C. di Cardiologia “con necessità di permanenza in sede”. Orbene, riscontrando – anche se in termini parzialmente difformi da quanto richiesto e solo nel marzo u.s. - tale richiesta ex art.213 c.p.c. il G.O.M. reggino ha di fatto confermato che non v'è traccia alcuna di tali cure continuative: circostanza, quest'ultima, chiaramente comprovata dal fatto che la struttura ospedaliera de qua ha inviato esclusivamente la medesima nota già siglata dallo stesso medico firmatario del certificato del 24.4.2018, e cioè dal dott. , a mezzo della quale quest'ultimo aveva attestato la declaratoria CP_7 di falsità del certificato prodotto dalla . Ancor più rilevante sul punto – e, anzi, a ben vedere Pt_1 totalmente dirimente – è il fatto che quest'ultima sebbene espressamente sollecitata come visto dal Collegio non abbia né indicato né tanto meno comprovato alcunché quanto alle cure continuative di cui si discute. Tale ultima circostanza consente quindi di poter ritenere, seppur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, non veritiero il certificato medico allegato dalla reclamata alla domanda di mobilità presentata per l'anno 2018 in cui la stessa – come detto - si qualificava titolare del diritto di precedenza previsto per gli aventi necessità di cure a carattere di tipo continuativo ex art. 13 punto III n. 2 C.C.N.I. 2017. In tale ottica, e stante l'insussistenza di un giudicato penale alla luce del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 20.9.2022 in relazione al procedimento penale n. 2581/2020 R.G.N.R. in cui l'odierna reclamata risultava imputata dei reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per gli stessi fatti di causa, il reclamo deve considerarsi pienamente fondato. Alla luce della chiara concordanza documentale quanto all'inesistenza delle cure continuative di cui si è detto non vi è difatti ragione di accedere alla richiesta di c.t.u. grafologica effettuata dalla . E' infatti evidente che la Pt_1 circostanza dell'inesistenza di tali cure (che, va ripetuto, la stessa interessata non ha né descritto né provato, per come pure richiesto dal Collegio) rende del tutto irrilevante, nel contesto del presente procedimento, “chi” abbia redatto il certificato medico dell'aprile 2018. Ciò che conta, ai fini della decisione, è che – come visto - la reclamata ha chiesto e ottenuto la precedenza contrattuale ex art. 13 punto III n. 2 C.C.N.I. 2017 in virtù di cure continuative formalmente attestate ma che lei ben sapeva non essere esistenti. Risulta quindi pienamente integrata la condotta tipica fondante la sanzione della destituzione “per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”
5 (art. 498, c. 1, lett. h) D.Lgs. 297/1994): il tutto tenendo altresì presente, come correttamente rilevato dal Ministero reclamante, che la condotta della per come testé accertata costituisce evento Pt_1 pienamente idoneo a giustificare una giusta causa di licenziamento – tale essendo il genus cui può essere ricondotta la destituzione comminatale - non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Anche in tali termini il provvedimento sanzionatorio si dimostra quindi pienamente proporzionato alla gravità della condotta della reclamata”.
Orbene anche in questa sede di merito nessuna documentazione ha prodotto che attesti accessi e Par visite presso la del presidio ospedaliero ove dal certificato contestata sarebbe stata in cura.
La circostanza di essere in cure continuative, quindi , indipendentemente dal certificato a firma del dr , non ha avuto riscontro e quindi era una circostanza, utilizzata per la precedenza, ma non CP_7 veritiera .
Alla ricorrente era stato contestato in sede disciplinare la falsa circostanza di essere in cure continuative .
Pertanto, non rinvenendosi nuovi elementi rispetto al provvedimento Collegiale, in ordine alla necessità e tipologia di cure o terapie continuative da somministrarsi nonché all'effettivo svolgimento delle stesse presso l'ospedale di (dopo il trasferimento e fino all'avvio del Controparte_3 procedimento disciplinare) la contestazione disciplinare sollevata dall'Amministrazione datrice di lavoro appare assolutamente legittima sia con riguardo ai fatti posti a base della stessa, sia in relazione alla tipologia di obblighi ritenuti violati e alla proporzionalità della sanzione irrogata, in quanto in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 13 CCNI e con la ratio propria del diritto di precedenza ivi regolato.
Nessuna valenza contraria ha il decreto di archiviazione penale , che non è un provvedimento di accertamento del fatto che passi in giudicato sostanziale perché l'art 414 cpp prevede la possibilità di riapertura delle indagini e non vincola l'Amministrazione per cui il poteva accertare in CP_1 sede civile la insussistenza della circostanza addotta dalla ricorrente per trarre le proprie conclusioni al fine del potere disciplinare .
Infine il fatto commesso lede irreversibilmente la fiducia del datore anche sotto il profilo dell'art 2119 c.c. . per cui non poteva essere sufficiente la restituzione alla sede precedente( come ha ostenuto la difesa ricorrente in udienza ) , misura che non sarebbe stata disciplinare ma solo professionale , rendendosi doveroso , in quanto pubblico impiegato , invece attivare il potere disciplinare al fine di valutare la responsabilità che è diversa dal piano di collocazione territoriale della dipendente
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
4. Spese del giudizio
Spese del giudizio di merito a carico del ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Compensa le spese delle due fasi del giudizio cautelare per l'esito alterno .
Reggio Calabria 2.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2515/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 17/05/2024; proposto da (difesa dall'avv. Rosa Cilea); Parte_1
nei confronti di , in persona nel in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); all'esito dell'udienza e della camera di consiglio, così definitivamente provvede:
“Rigetta il ricorso.
Compensa per intero le spese del giudizio cautelare nelle due fasi.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio di merito che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“IN VIA PRINCIPALE: accertare, riconoscere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della sanzione disciplinare di cui al decreto prot. nr 2890 dell'11/03/2024 irrogatale dall'
[...]
con la quale la stessa e stata destituita dall'insegnamento Controparte_3 ai sensi dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/94, previa disapplicazione del suddetto decreto e di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali quale, ad es. la comunicazione di
<Attivazione procedimento ex artt. 55 bis e ss. del D. Lgs. 165/2001>> - prot. n. 15919 dell'11.12.2023 del medesimo e PER L' ordinare al Controparte_3 CP_4 CP_1 convenuto di ripristinare la posizione di diritto della dipendente con reintegra sul posto di lavoro in precedenza occupato con ogni consequenziale diritto discendente, economico e giuridico;
IN SUBORDINE: accertare, riconoscere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della sanzione disciplinare di cui al decreto prot. nr 2890 dell'11/03/2024 irrogatale dall'
[...]
con la quale la stessa e stata destituita dall'insegnamento ai sensi Controparte_3 dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/, previa disapplicazione del suddetto decreto e di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o consequenziali quale, ad es. la comunicazione di <Attivazione procedimento ex artt. 55 bis e ss. del D. Lgs. 165/2001>> - prot. n. 15919 dell'11.12.2023 del medesimo e ordinare al convenuto di adottare Controparte_3 CP_5 CP_1 una sanzione disciplinare proporzionale ai fatti di causa, così come del resto già adottata per altri
1 dipendenti nelle medesime condizioni di fatto e di diritto dell'odierna ricorrente con ogni consequenziale diritto discendente, economico e giuridico”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere una docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
, in servizio presso I.C. “TELESIO” (RC) e di aver ricevuto in Controparte_1 data 11.12.2023, con atto prot. n. 15919 del 11.12.2023, da parte l' Controparte_6
l'avvio di un procedimento disciplinare;
[...]
- che, con tale atto, le veniva contestato di aver utilizzato, nella procedura di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019, un certificato medico falso (certificato di cure continuative, del 24.04.2018) allo scopo di attestare nei confronti della P.A. datrice di lavoro il proprio diritto di precedenza (ex art. 13, comma 1, punto III, n. 2, C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s 2018/2019) ed ottenere il trasferimento dalla scuola di precedente titolarità, sita nella provincia di Livorno, alla provincia di , per la necessità di svolgere cure continuative presso Controparte_3
l'Istituto di cura di , situato nella stessa provincia di residenza;
Controparte_3
- che, in particolare, le veniva contestato che il certificato di cure continuative a firma del dott.
[...]
, ex dirigente medico presso U.O.C. di Cardiologia del G.O.M. di Reggio Calabria CP_7 Pt_2
– Melacrino – Morelli”, non risultava veritiero secondo quanto asserito dallo stesso in data CP_7
05.10.2023;
- che, all'esito dell'istruttoria, il procedimento disciplinare si concludeva con atto prot. n. 2890 dell'11.03.2024, con il quale il competente Ufficio, ritenendo in via preliminare che l'attivazione del procedimento disciplinare fosse tempestiva, irrogava la sanzione della destituzione dall'insegnamento ai sensi dell'art. 498 comma 1 lett. h) del D. Lgs 297/94.
Tanto premesso, in via preliminare, eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 498, c. 1, lett. h) d.lgs. 297/94, così come integrato dall'art. 29 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2018, poiché non in vigore al momento della verifica dei fatti contestati.
Deduceva, altresì, che le contestazioni erano tardive, in quanto avviate a distanza di cinque anni dagli accadimenti descritti, con conseguente impossibilità di svolgere una compiuta difesa, in quanto il procedimento disciplinare viola il c.d. “termine ragionevole”, previsto dalla Legge Madia.
Nel merito, lamentava l'omessa prova del fatto disciplinarmente rilevante, il mancato accertamento della situazione di fatto e il difetto di proporzionalità tra quanto contestato e la sanzione in concreto irrogata.
***
Con provvedimento del 23.05.2024, veniva fissata l'udienza per la discussione della sola domanda cautelare.
Radicatasi la lite, si costituiva il , concludendo per il rigetto della domanda Controparte_1 cautelare.
Con ordinanza del 13.08.2024, veniva accolta la domanda di cautelare avanzata dalla ricorrente.
In seguito, avverso tale ordinanza ex art. 700 c.p.c. proponeva reclamo (R.G. 4241/2024) il
[...]
, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio già messo a disposizione Controparte_1 del Tribunale, e insistendo quindi per la reiezione dell'originaria domanda cautelare.
2 In data 17.06.2025, il Collegio riformava l'ordinanza di accoglimento, così statuendo: “accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza di accoglimento ex art.700 c.p.c. già resa nell'ambito del procedimento R.G. 2515-1/24 in data 13.8.2024, rigetta l'originario ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del . CP_8
Con memoria depositata in data 20.06.2025, si costituiva il Controparte_1 anche nel presente procedimento di merito, richiamando le difese già operate in sede cautelare e le motivazioni del Collegio, ribadendo, altresì, la correttezza del procedimento disciplinare.
Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Applicabilità dell'art. 498, c. 1, lett. h) d.lgs. 297/94, così come integrato dall'art. 29 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2018.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione preliminare di inapplicabilità dell'art. 498, c. 1, lett. h) d.lgs. 297/94, così come introdotta dall'art. 29 Comparto 2016-2018, CP_9 Controparte_10 sottoscritto in data 19.04.2018.
La ricorrente ritiene inefficace la disposizione in questione, che prevede ora la sanzione della destituzione dall'impiego anche nell'ipotesi di “dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”, soltanto a partire dal 06.06.2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
pertanto, in data successiva all'invio della domanda amministrativa di mobilità, avvenuta nell'aprile 2018.
Orbene, l'eccezione risulta infondata.
Come correttamente dedotto dal Ministero, vero è che la materiale pubblicazione della novella contrattuale sia avvenuta nella già menzionata data nella Gazzetta Ufficiale;
tuttavia, il CCNL in questione, all'art. 2, rubricato “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”, prescriveva quanto si riporta testualmente: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana…”.
Pertanto, la novella, sia per la parte giuridica, sia per quella economica, prevedeva per i contraenti l'efficacia della disciplina a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione, quindi dal 20.04.2018; inoltre, dall'esame del sito web istituzionale dell'ARAN, risulta la pubblicazione in pari data rispetto alla sottoscrizione del CCNL (v. all. 11 e 12 resistente).
Va detto, comunque, che il licenziamento è stato irrogato sulla base anche dell'art 2119 c.c. che si applica al rapporto di lavoro di pubblico impiego ( art. 55 quater dlgs 165/2001 secondo cui . RM
3 la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, >) .
Il comportamento di utilizzare documentazione non veritiera per ottenere un beneficio e ottenerlo è comunque un fatto grave che lede irreversibilmente la fiducia del datore.
2. Violazione dell'art. 21 nonies, comma 1 e 2 bis, della L. 241/90 s.m.i..
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21 nonies comma 1 e comma 2 bis della Legge n. 241/1990, per la tardività delle contestazioni, avendo la parte datoriale operato i controlli sulle certificazioni presentate in sede di mobilità dopo oltre cinque anni dalla cessazione della procedura, violando il termine massimo per l'emissione del provvedimento favorevole, decorso il quale la parte datoriale non può più esercitare il potere di autotutela e rivedere le proprie determinazioni annullando il provvedimento emesso e poi ritenuto illegittimo.
Anche tale doglianza risulta infondata.
Infatti, il potere disciplinare nel pubblico impiego privatizzato rientra nell'area della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, e, dunque, nell'area di matrice privatistica.
Pertanto, tale potere viene esercitato dal datore di lavoro pubblico, esattamente come avviene per il datore di lavoro privato, con l'adozione di atti negoziali, non già con l'adozione di provvedimenti amministrativi, nei limiti disegnati dalla legge e dai contratti collettivi.
In particolare, la disciplina applicabile è contenuta nell'art. 2106 c.c., nell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e negli articoli da 54 a 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, come integrati dalla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, appare inconferente il richiamo alla disciplina contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso all'esito di un procedimento disciplinare, nell'esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro era tenuto a rispettare la scansione temporale contenuta nell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001.
Parte Nella specie, da una analisi dei documenti in atti, l' ha avuto la piena conoscenza dei fatti rilevanti posti a fondamento della contestazione disciplinare soltanto all'esito dei controlli amministrativi e, in particolare, con la ricezione, in data 28.11.2023, della documentazione utile per l'avvio dell'attività istruttoria di propria competenza, mentre la contestazione disciplinare è stata notificata all'interessata in data 11.12.2023, nel rispetto del termine di 30 giorni, di cui alla su citata norma, circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Nondimeno, nulla impedisce al datore di lavoro di operare dei controlli a campione sulla regolarità delle procedure di mobilità, anche successivamente al perfezionamento della procedura stessa.
Ed invero, nessun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento incombeva sul datore di lavoro nei confronti della dipendente odierna ricorrente, trattandosi di controlli sulla procedura che, nel momento in cui hanno rilevato delle condotte che concernevano la ricorrente, sono state comunicate, con l'attivazione del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini di legge.
3. Carenza di prova assoluta dei fatti contestati e proporzionalità della sanzione.
Nel merito parte ricorrente lamenta la carenza di prova assoluta in ordine ai fatti contestati, lamentando che nessuna prova può essere opposta alla parte che si è avvalsa, in buona fede di 4 risultanze sanitarie ritenute pienamente rispondenti al dato sostanziale, considerando che sussisteva una situazione patologica attestata anche da altre certificazioni mediche.
Orbene, osserva il giudicante che, trattandosi di un giudizio di natura documentale, da decidere allo stato degli atti, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, le medesime ragioni espresse dal Collegio di questo Tribunale (cfr. R.G. 4241/2024, ord. del 17.06/2025) possono essere qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, trovando conferma nelle allegazioni in atti.
Infatti, la richiesta istruttoria di una perizia grafologia e calligrafica sul documento sanitario datato 24.04.2018, appare inconferente ai fini del decidere, alla luce di quanto argomentato e dell'istruttoria effettuata da parte dal Collegio.
Le dichiarazioni del GOM sono già sufficienti a escludere autenticità al certificato presentato dalla ricorrente .
Inoltre il Collegio in sede cautelare ha ritenuto: “Proprio considerando l'estrema delicatezza dell'oggetto della controversia, infatti, con ordinanza del 29.11.2024 è stato richiesto ex art.213 c.p.c. al G.O.M. di (e allo stesso tempo alla reclamata ) di comprovare Controparte_3 Pt_1 documentalmente quali fossero state le “cure continuative” che quest'ultima praticava alla data di rilascio del certificato medico e che avrebbe continuato a praticare in seguito presso l'U.O.C. di Cardiologia “con necessità di permanenza in sede”. Orbene, riscontrando – anche se in termini parzialmente difformi da quanto richiesto e solo nel marzo u.s. - tale richiesta ex art.213 c.p.c. il G.O.M. reggino ha di fatto confermato che non v'è traccia alcuna di tali cure continuative: circostanza, quest'ultima, chiaramente comprovata dal fatto che la struttura ospedaliera de qua ha inviato esclusivamente la medesima nota già siglata dallo stesso medico firmatario del certificato del 24.4.2018, e cioè dal dott. , a mezzo della quale quest'ultimo aveva attestato la declaratoria CP_7 di falsità del certificato prodotto dalla . Ancor più rilevante sul punto – e, anzi, a ben vedere Pt_1 totalmente dirimente – è il fatto che quest'ultima sebbene espressamente sollecitata come visto dal Collegio non abbia né indicato né tanto meno comprovato alcunché quanto alle cure continuative di cui si discute. Tale ultima circostanza consente quindi di poter ritenere, seppur nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, non veritiero il certificato medico allegato dalla reclamata alla domanda di mobilità presentata per l'anno 2018 in cui la stessa – come detto - si qualificava titolare del diritto di precedenza previsto per gli aventi necessità di cure a carattere di tipo continuativo ex art. 13 punto III n. 2 C.C.N.I. 2017. In tale ottica, e stante l'insussistenza di un giudicato penale alla luce del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 20.9.2022 in relazione al procedimento penale n. 2581/2020 R.G.N.R. in cui l'odierna reclamata risultava imputata dei reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per gli stessi fatti di causa, il reclamo deve considerarsi pienamente fondato. Alla luce della chiara concordanza documentale quanto all'inesistenza delle cure continuative di cui si è detto non vi è difatti ragione di accedere alla richiesta di c.t.u. grafologica effettuata dalla . E' infatti evidente che la Pt_1 circostanza dell'inesistenza di tali cure (che, va ripetuto, la stessa interessata non ha né descritto né provato, per come pure richiesto dal Collegio) rende del tutto irrilevante, nel contesto del presente procedimento, “chi” abbia redatto il certificato medico dell'aprile 2018. Ciò che conta, ai fini della decisione, è che – come visto - la reclamata ha chiesto e ottenuto la precedenza contrattuale ex art. 13 punto III n. 2 C.C.N.I. 2017 in virtù di cure continuative formalmente attestate ma che lei ben sapeva non essere esistenti. Risulta quindi pienamente integrata la condotta tipica fondante la sanzione della destituzione “per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”
5 (art. 498, c. 1, lett. h) D.Lgs. 297/1994): il tutto tenendo altresì presente, come correttamente rilevato dal Ministero reclamante, che la condotta della per come testé accertata costituisce evento Pt_1 pienamente idoneo a giustificare una giusta causa di licenziamento – tale essendo il genus cui può essere ricondotta la destituzione comminatale - non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Anche in tali termini il provvedimento sanzionatorio si dimostra quindi pienamente proporzionato alla gravità della condotta della reclamata”.
Orbene anche in questa sede di merito nessuna documentazione ha prodotto che attesti accessi e Par visite presso la del presidio ospedaliero ove dal certificato contestata sarebbe stata in cura.
La circostanza di essere in cure continuative, quindi , indipendentemente dal certificato a firma del dr , non ha avuto riscontro e quindi era una circostanza, utilizzata per la precedenza, ma non CP_7 veritiera .
Alla ricorrente era stato contestato in sede disciplinare la falsa circostanza di essere in cure continuative .
Pertanto, non rinvenendosi nuovi elementi rispetto al provvedimento Collegiale, in ordine alla necessità e tipologia di cure o terapie continuative da somministrarsi nonché all'effettivo svolgimento delle stesse presso l'ospedale di (dopo il trasferimento e fino all'avvio del Controparte_3 procedimento disciplinare) la contestazione disciplinare sollevata dall'Amministrazione datrice di lavoro appare assolutamente legittima sia con riguardo ai fatti posti a base della stessa, sia in relazione alla tipologia di obblighi ritenuti violati e alla proporzionalità della sanzione irrogata, in quanto in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 13 CCNI e con la ratio propria del diritto di precedenza ivi regolato.
Nessuna valenza contraria ha il decreto di archiviazione penale , che non è un provvedimento di accertamento del fatto che passi in giudicato sostanziale perché l'art 414 cpp prevede la possibilità di riapertura delle indagini e non vincola l'Amministrazione per cui il poteva accertare in CP_1 sede civile la insussistenza della circostanza addotta dalla ricorrente per trarre le proprie conclusioni al fine del potere disciplinare .
Infine il fatto commesso lede irreversibilmente la fiducia del datore anche sotto il profilo dell'art 2119 c.c. . per cui non poteva essere sufficiente la restituzione alla sede precedente( come ha ostenuto la difesa ricorrente in udienza ) , misura che non sarebbe stata disciplinare ma solo professionale , rendendosi doveroso , in quanto pubblico impiegato , invece attivare il potere disciplinare al fine di valutare la responsabilità che è diversa dal piano di collocazione territoriale della dipendente
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
4. Spese del giudizio
Spese del giudizio di merito a carico del ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Compensa le spese delle due fasi del giudizio cautelare per l'esito alterno .
Reggio Calabria 2.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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