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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.38/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “indennità di malattia”,
tra
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. Giuseppe Basile Appellante Pt_1
Contro
rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 29 gennaio 2021 l' , in persona del Pt_1 legale rappr. p.t., ha impugnato la sentenza resa in data 19 gennaio 2021 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva accolta la domanda di O.T.D., ad Controparte_1 ottenere l'indennità di malattia per il periodo dal 18.3.2018 all'1.4.2018: domanda amministrativa presentata all' in data 23.3.2018 e rigettata dall' sul presupposto che l'istante era stata Pt_1 CP_2 cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato con riferimento all'anno 2017, non considerando la pendenza di altro procedimento presso il Tribunale avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi anagrafici per 52 giornate con riferimento a tale anno, processo conclusosi con l'accertamento del diritto alla reiscrizione della negli EE.AA. per l'anno CP_1
2017, sentenza passata in giudicato, che il Giudice di primo grado ha posto a base del riconoscimento del diritto reclamato.
Si è costituita in questa sede di gravame l'appellata.
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appellante solleva in primis la censura di nullità della sentenza di 1° grado per violazione dell'art. 112 per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di prescrizione già sollevata nel giudizio di primo grado .
1 L' prospetta che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 212/1946 ha previsto che l'indennità di Pt_1 malattia per i lavoratori agricoli che abbiano prestato almeno 51 giornate di lavoro nell'anno precedente l'evento (nel nostro caso, il 2017) ovvero nell'anno cui si riferisce l'evento, sorga e decorra dalla data di validità degli elenchi;
per cui, computando dalla data di completamento del periodo di malattia (1.4.2018) alla data del ricorso amministrativo (era abbondantemente decorso il termine di prescrizione annuale del diritto alla prestazione assistenziale.
“Né in contrario - testualmente prosegue l' – potrebbe addursi la circostanza che ad Pt_1 interrompere la prescrizione del diritto all'indennità economica di malattia per l'anno 2018 varrebbe anche il ricorso giudiziario iscritto al n. 7617/2018, accolto con la sentenza del Tribunale n. 4223/2019, dal momento che sia l'uno dichiaravano solo il diritto della ad CP_1 essere reiscritta negli elenchi anagrafici del 2017, ma non attenevano né dichiaravano anche il diritto della stessa all'indennità economica di malattia per l'anno 2018”. A giudizio di questa Corte l'eccezione è infondata. La Corte rileva invero, come prospettato già in primo grado dall'appellata, che già la giurisprudenza dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 5272/2012) ha affermato che i diritto al pagamento delle prestazioni temporanee è sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo poichè la decorrenza del termine breve di prescrizione deve coincidere con il giorno in cui si sono perfezionati i requisiti del diritto;
con la conseguenza che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, e nel caso che qui occupa il diritto al pagamento della indennità di malattia sorge soltanto e per effetto della reiscrizione negli elenchi anagrafici della lavoratrice, ottenuta dalla con la sentenza n. 4223 del 2019, passata in giudicato, per cui nessuna CP_1 prescrizione è da ritenersi spirata. Circa poi l'ulteriore censura dell'appellante, secondo cui a nulla potrebbero valere nel caso di specie, nel merito, il ricorso giudiziario e la sentenza n. 4223/2019 citata, dal momento che sia l'uno dichiaravano solo il diritto della ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici del CP_1 2017, ma non attenevano né dichiaravano anche il diritto della stessa all'indennità economica di malattia per l'anno 2018, parimenti questa Corte dissente. E' evidente che il giudizio n. 7617/2018, culminato nella sentenza n. 4223/2019, era pregiudiziale rispetto a quello di cui oggi ci si occupa. E' del pari da ritenere che la sentenza passata in giudicato, dichiarando il diritto della ad CP_1 essere reiscritta negli elenchi anagrafici del 2017, ha una funzione prodromica rispetto ad ulteriori domande di natura economica derivanti dalla reiscrizione.
In tale ottica si colloca il caso che qui occupa: una volta reiscritta l'appellata negli EE.AA. per l'anno 2017 per 51 giornate, e incontestata la corretta iscrizione per l'anno 2018, sussiste il requisito/presupposto dello svolgimento di 102 giornate lavorative nel biennio con correlativo dei 102 contributi giornalieri per tale biennio, legittimanti la richiesta della indennità di malattia per l'anno 2018. Infine l' appellante contesta l'inesatto regolamento in sentenza delle spese di lite, che lo ha Pt_1 condannato al pagamento di € 1.000 oltre accessori di legge. Ciò in quanto, considerando che l' calcola in € 191,48 le spettanze per indennità di malattia a Pt_1 favore dell'appellata (v. computi in atto di appello), la liquidazione del Giudice di primo grado, tendo conto dello scaglione degli onorari previsto dal D.M 55/2014, sarebbe errata pur considerando i medi. Ebbene, esaminando questa Corte lo scaglione “fino a 1.1000”, i valori medi risultano i seguenti:
- fase di studio della controversia: € 131,00
- fase introduttiva del giudizio: €121,00
- fase istruttoria e/ di trattazione: € 179,00
- fase decisionale: € 247,00 per un totale di € 678,00 ( e non di € 475,00 come da computo dell'appellante).
2 Ora, all'interno dei valori dello scaglione il Giudice ben può indicare anche delle cifre superiori al minimo o al medio, con l'unico limite di non poter superare il massimo: nel caso del nostro scaglione fino a 1.000,00, il massimo è € 1.019, che nella sentenza appellata non risulta superato.
Anche tale censura non appare aver fondamento. L'appello, infondato, va dunque rigettato. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e , liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . Pt_1
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Pt_1
che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “indennità di malattia”,
tra
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. Giuseppe Basile Appellante Pt_1
Contro
rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 29 gennaio 2021 l' , in persona del Pt_1 legale rappr. p.t., ha impugnato la sentenza resa in data 19 gennaio 2021 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva accolta la domanda di O.T.D., ad Controparte_1 ottenere l'indennità di malattia per il periodo dal 18.3.2018 all'1.4.2018: domanda amministrativa presentata all' in data 23.3.2018 e rigettata dall' sul presupposto che l'istante era stata Pt_1 CP_2 cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato con riferimento all'anno 2017, non considerando la pendenza di altro procedimento presso il Tribunale avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi anagrafici per 52 giornate con riferimento a tale anno, processo conclusosi con l'accertamento del diritto alla reiscrizione della negli EE.AA. per l'anno CP_1
2017, sentenza passata in giudicato, che il Giudice di primo grado ha posto a base del riconoscimento del diritto reclamato.
Si è costituita in questa sede di gravame l'appellata.
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appellante solleva in primis la censura di nullità della sentenza di 1° grado per violazione dell'art. 112 per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di prescrizione già sollevata nel giudizio di primo grado .
1 L' prospetta che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 212/1946 ha previsto che l'indennità di Pt_1 malattia per i lavoratori agricoli che abbiano prestato almeno 51 giornate di lavoro nell'anno precedente l'evento (nel nostro caso, il 2017) ovvero nell'anno cui si riferisce l'evento, sorga e decorra dalla data di validità degli elenchi;
per cui, computando dalla data di completamento del periodo di malattia (1.4.2018) alla data del ricorso amministrativo (era abbondantemente decorso il termine di prescrizione annuale del diritto alla prestazione assistenziale.
“Né in contrario - testualmente prosegue l' – potrebbe addursi la circostanza che ad Pt_1 interrompere la prescrizione del diritto all'indennità economica di malattia per l'anno 2018 varrebbe anche il ricorso giudiziario iscritto al n. 7617/2018, accolto con la sentenza del Tribunale n. 4223/2019, dal momento che sia l'uno dichiaravano solo il diritto della ad CP_1 essere reiscritta negli elenchi anagrafici del 2017, ma non attenevano né dichiaravano anche il diritto della stessa all'indennità economica di malattia per l'anno 2018”. A giudizio di questa Corte l'eccezione è infondata. La Corte rileva invero, come prospettato già in primo grado dall'appellata, che già la giurisprudenza dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 5272/2012) ha affermato che i diritto al pagamento delle prestazioni temporanee è sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo poichè la decorrenza del termine breve di prescrizione deve coincidere con il giorno in cui si sono perfezionati i requisiti del diritto;
con la conseguenza che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, e nel caso che qui occupa il diritto al pagamento della indennità di malattia sorge soltanto e per effetto della reiscrizione negli elenchi anagrafici della lavoratrice, ottenuta dalla con la sentenza n. 4223 del 2019, passata in giudicato, per cui nessuna CP_1 prescrizione è da ritenersi spirata. Circa poi l'ulteriore censura dell'appellante, secondo cui a nulla potrebbero valere nel caso di specie, nel merito, il ricorso giudiziario e la sentenza n. 4223/2019 citata, dal momento che sia l'uno dichiaravano solo il diritto della ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici del CP_1 2017, ma non attenevano né dichiaravano anche il diritto della stessa all'indennità economica di malattia per l'anno 2018, parimenti questa Corte dissente. E' evidente che il giudizio n. 7617/2018, culminato nella sentenza n. 4223/2019, era pregiudiziale rispetto a quello di cui oggi ci si occupa. E' del pari da ritenere che la sentenza passata in giudicato, dichiarando il diritto della ad CP_1 essere reiscritta negli elenchi anagrafici del 2017, ha una funzione prodromica rispetto ad ulteriori domande di natura economica derivanti dalla reiscrizione.
In tale ottica si colloca il caso che qui occupa: una volta reiscritta l'appellata negli EE.AA. per l'anno 2017 per 51 giornate, e incontestata la corretta iscrizione per l'anno 2018, sussiste il requisito/presupposto dello svolgimento di 102 giornate lavorative nel biennio con correlativo dei 102 contributi giornalieri per tale biennio, legittimanti la richiesta della indennità di malattia per l'anno 2018. Infine l' appellante contesta l'inesatto regolamento in sentenza delle spese di lite, che lo ha Pt_1 condannato al pagamento di € 1.000 oltre accessori di legge. Ciò in quanto, considerando che l' calcola in € 191,48 le spettanze per indennità di malattia a Pt_1 favore dell'appellata (v. computi in atto di appello), la liquidazione del Giudice di primo grado, tendo conto dello scaglione degli onorari previsto dal D.M 55/2014, sarebbe errata pur considerando i medi. Ebbene, esaminando questa Corte lo scaglione “fino a 1.1000”, i valori medi risultano i seguenti:
- fase di studio della controversia: € 131,00
- fase introduttiva del giudizio: €121,00
- fase istruttoria e/ di trattazione: € 179,00
- fase decisionale: € 247,00 per un totale di € 678,00 ( e non di € 475,00 come da computo dell'appellante).
2 Ora, all'interno dei valori dello scaglione il Giudice ben può indicare anche delle cifre superiori al minimo o al medio, con l'unico limite di non poter superare il massimo: nel caso del nostro scaglione fino a 1.000,00, il massimo è € 1.019, che nella sentenza appellata non risulta superato.
Anche tale censura non appare aver fondamento. L'appello, infondato, va dunque rigettato. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e , liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . Pt_1
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Pt_1
che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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