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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 17.9.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
7.12.1985 a Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. , Tes_1
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Dallavalle,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 17.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi manterranno tra di loro rapporti civili e rispettosi.
2) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
3) Al momento della separazione i coniugi avevano stabilito come regolare la cessione della quota di proprietà dell'appartamento sito in
Bruxelles ancora intestata al sig. con un termine fissato al CP_1 30 giugno 2025. Le parti, di comune accordo, non hanno effettuato detto passaggio di proprietà avendo intenzione di usufruire delle agevolazioni previste dalla legislazione belga che regola la compravendita in presenza di divorzio. I sigg. e Pt_2 Parte_3
desiderano quindi mantenere il loro reciproco impegno di trasferimento immobiliare alle medesime condizioni stabilite in separazione fissando un nuovo termine di esecuzione.
4) Il signor si impegna a cedere la proprietà, nella quota CP_1
del 21%, della casa sita in Waversesteenweg 39, Hoeilaart identificata come segue: “matrice catastale sezione A numero 439W2P0000,
439x2 P000 per una superficie totale di 14 are 86 centare” alla signora
. La sig.ra si impegna ad accettare il trasferimento Pt_2 Pt_2
della proprietà. Il corrispettivo sarà di € 1000,00 (mille) e l'atto definitivo di trasferimento presso un professionista a scelta della sig.ra dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione Pt_2
della sentenza di divorzio. Le parti danno atto che in difetto potranno adire l'autorità giudiziaria per l'accertamento dell'obbligo a stipulare l'atto di trasferimento definitivo ed ottenere un provvedimento che tenga luogo dello stesso. La signora si impegna a pagare le Pt_2
tasse richieste dallo Stato Belga in relazione a tale passaggio di proprietà. Le parti danno atto inoltre che il trasferimento definitivo è
espressamente subordinato alla condizione risolutiva dell'approvazione da parte della banca degli accordi di trasferimento dell'immobile con la contestuale liberatoria da ogni garanzia per il sig. CP_1
La signora , inoltre, si impegna a pagare tutte le spese Parte_4
notarili e le tasse dovute allo Stato belga da in Controparte_1
ragione del mancato trasferimento della residenza entro 3 anni dall'acquisto, nonché la relativa penale per l'estinzione anticipata del mutuo se ciò dovesse rendersi necessaria o qualsiasi altra penale che possa richiedere la legislazione belga. La signor rinuncia alla Pt_2
richiesta del pagamento delle quote di rate di mutuo eventualmente ancora non versate dal sig. sino al momento della vendita. CP_1
5) In merito alla posizione relativa al mutuo gravante sull'immobile sopra indicato, le parti concordano che la sig.ra si impegna a Pt_2
rinegoziare quello esistente o stipulare un nuovo contratto finanziario, ma in ogni caso il sig. sarà libe rato CP_1
dall'impegno quale garante del mutuo ora esistente e la signora lo manleva sin da ora da ogni responsabilità in merito al Pt_2
pagamento delle rate in scadenza.
6) Ad ogni effetto di legge, i coniugi danno, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_4 Controparte_1
celebrato in data 7.12.2015 in Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 16,
parte 2, serie A, anno 2015 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 17.9.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
7.12.1985 a Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. , Tes_1
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Dallavalle,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 17.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi manterranno tra di loro rapporti civili e rispettosi.
2) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
3) Al momento della separazione i coniugi avevano stabilito come regolare la cessione della quota di proprietà dell'appartamento sito in
Bruxelles ancora intestata al sig. con un termine fissato al CP_1 30 giugno 2025. Le parti, di comune accordo, non hanno effettuato detto passaggio di proprietà avendo intenzione di usufruire delle agevolazioni previste dalla legislazione belga che regola la compravendita in presenza di divorzio. I sigg. e Pt_2 Parte_3
desiderano quindi mantenere il loro reciproco impegno di trasferimento immobiliare alle medesime condizioni stabilite in separazione fissando un nuovo termine di esecuzione.
4) Il signor si impegna a cedere la proprietà, nella quota CP_1
del 21%, della casa sita in Waversesteenweg 39, Hoeilaart identificata come segue: “matrice catastale sezione A numero 439W2P0000,
439x2 P000 per una superficie totale di 14 are 86 centare” alla signora
. La sig.ra si impegna ad accettare il trasferimento Pt_2 Pt_2
della proprietà. Il corrispettivo sarà di € 1000,00 (mille) e l'atto definitivo di trasferimento presso un professionista a scelta della sig.ra dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione Pt_2
della sentenza di divorzio. Le parti danno atto che in difetto potranno adire l'autorità giudiziaria per l'accertamento dell'obbligo a stipulare l'atto di trasferimento definitivo ed ottenere un provvedimento che tenga luogo dello stesso. La signora si impegna a pagare le Pt_2
tasse richieste dallo Stato Belga in relazione a tale passaggio di proprietà. Le parti danno atto inoltre che il trasferimento definitivo è
espressamente subordinato alla condizione risolutiva dell'approvazione da parte della banca degli accordi di trasferimento dell'immobile con la contestuale liberatoria da ogni garanzia per il sig. CP_1
La signora , inoltre, si impegna a pagare tutte le spese Parte_4
notarili e le tasse dovute allo Stato belga da in Controparte_1
ragione del mancato trasferimento della residenza entro 3 anni dall'acquisto, nonché la relativa penale per l'estinzione anticipata del mutuo se ciò dovesse rendersi necessaria o qualsiasi altra penale che possa richiedere la legislazione belga. La signor rinuncia alla Pt_2
richiesta del pagamento delle quote di rate di mutuo eventualmente ancora non versate dal sig. sino al momento della vendita. CP_1
5) In merito alla posizione relativa al mutuo gravante sull'immobile sopra indicato, le parti concordano che la sig.ra si impegna a Pt_2
rinegoziare quello esistente o stipulare un nuovo contratto finanziario, ma in ogni caso il sig. sarà libe rato CP_1
dall'impegno quale garante del mutuo ora esistente e la signora lo manleva sin da ora da ogni responsabilità in merito al Pt_2
pagamento delle rate in scadenza.
6) Ad ogni effetto di legge, i coniugi danno, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_4 Controparte_1
celebrato in data 7.12.2015 in Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 16,
parte 2, serie A, anno 2015 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti