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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2024, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2593/2020 del Registro Generale Affari
Contenziosi , avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Pa
. in persona dell'amministratore pt, rappresentato e difeso Pt_2
dall'avv. Lucio Granata, dom.to come in atti;
opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Pia des Loges, dom.to Controparte_1
come in atti;
opposto
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2020, emesso dal Tribunale di Avellino il 11.2.2020, per il pagamento di € 3300,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazioni impagati.
Deduceva:
la nullità della notifica del ricorso e del decreto opposto in quanto eseguita a mezzo pec in maniera difforme dai principi normativi trattandosi di atti privi della sottoscrizione digitale, sebbene muniti di attestazione di conformità; l'infondatezza, nel merito, della pretesa azionata.
Si costituiva l'opposto il quale eccepiva la tardività della opposizione e nel merito la infondatezza.
L'opposizione è ammissibile ed infondata nel merito.
Sulla tardività.
Quanto alla tardività l'opponente è stato rimesso in termini con ordinanza che questo giudice condivide e da intendersi in questa sede confermata.
Sulla nullità della notifica del decreto opposto.
Parte opponente deduce che la notifica del ricorso e del decreto impugnato sarebbe nulla in quanto oggetto della notifica sono copie informatiche di atti digitali (ricorso e decreto ingiuntivo) che risultano privi della coccardina che ne attesta la sottoscrizione digitale.
Nel caso di specie risponde al vero che l'atto notificato risulta privo della sottoscrizione digitale, tuttavia la Cassazione con la sentenza n. 17029/2018 ha affermato il seguente principio:” qualora l'atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale per la sua notificazione non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio giudiziario), né una asseverazione di conformità all'originale (necessaria solo quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico) essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato pdf”.
E' da aggiungere che anche l'eventuale nullità della notifica non avrebbe in ogni caso comportato la inefficacia del decreto impugnato atteso che per consolidata giurisprudenza la inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. consegue soltanto alla ipotesi di inesistenza della notifica e non della nullità della stessa, esplicando la proposizione della opposizione effetto sanante della nullità (Cass. 11498/2000, 1038/1995, 17478/2011.
Nel merito.
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, nella sua veste di debitore-convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento, mentre l'opposto (creditore-attore sostanziale) deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta.
Parte opposta non ha documentato l'avvenuto integrale adempimento;
ha depositato una sola ricevuta di pagamento, di € 1100,00, non riferibile temporalmente alle somme ingiunte, e, in ogni caso, non ha fornito prova dell'integrale adempimento della somma dovuta di €
3300,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 192/2020. 2. Dichiara esecutorio l'opposto decreto.
3. condanna parte soccombente alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € 1800,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 4.6.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2593/2020 del Registro Generale Affari
Contenziosi , avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Pa
. in persona dell'amministratore pt, rappresentato e difeso Pt_2
dall'avv. Lucio Granata, dom.to come in atti;
opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Pia des Loges, dom.to Controparte_1
come in atti;
opposto
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2020, emesso dal Tribunale di Avellino il 11.2.2020, per il pagamento di € 3300,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazioni impagati.
Deduceva:
la nullità della notifica del ricorso e del decreto opposto in quanto eseguita a mezzo pec in maniera difforme dai principi normativi trattandosi di atti privi della sottoscrizione digitale, sebbene muniti di attestazione di conformità; l'infondatezza, nel merito, della pretesa azionata.
Si costituiva l'opposto il quale eccepiva la tardività della opposizione e nel merito la infondatezza.
L'opposizione è ammissibile ed infondata nel merito.
Sulla tardività.
Quanto alla tardività l'opponente è stato rimesso in termini con ordinanza che questo giudice condivide e da intendersi in questa sede confermata.
Sulla nullità della notifica del decreto opposto.
Parte opponente deduce che la notifica del ricorso e del decreto impugnato sarebbe nulla in quanto oggetto della notifica sono copie informatiche di atti digitali (ricorso e decreto ingiuntivo) che risultano privi della coccardina che ne attesta la sottoscrizione digitale.
Nel caso di specie risponde al vero che l'atto notificato risulta privo della sottoscrizione digitale, tuttavia la Cassazione con la sentenza n. 17029/2018 ha affermato il seguente principio:” qualora l'atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale per la sua notificazione non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio giudiziario), né una asseverazione di conformità all'originale (necessaria solo quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico) essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato pdf”.
E' da aggiungere che anche l'eventuale nullità della notifica non avrebbe in ogni caso comportato la inefficacia del decreto impugnato atteso che per consolidata giurisprudenza la inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. consegue soltanto alla ipotesi di inesistenza della notifica e non della nullità della stessa, esplicando la proposizione della opposizione effetto sanante della nullità (Cass. 11498/2000, 1038/1995, 17478/2011.
Nel merito.
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, nella sua veste di debitore-convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento, mentre l'opposto (creditore-attore sostanziale) deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta.
Parte opposta non ha documentato l'avvenuto integrale adempimento;
ha depositato una sola ricevuta di pagamento, di € 1100,00, non riferibile temporalmente alle somme ingiunte, e, in ogni caso, non ha fornito prova dell'integrale adempimento della somma dovuta di €
3300,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 192/2020. 2. Dichiara esecutorio l'opposto decreto.
3. condanna parte soccombente alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € 1800,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 4.6.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino