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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 27 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 3455/2024 del Tribunale di
IL ( giudice dr.ssa Martini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. QUADRI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. QUADRI PIETRO JOHANNES C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in IL, via C.F._3
Santa Tecla n. 5
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. VERONESI GIANLUCA CP_1 P.IVA_1 GIACOMO , dell'avv. SALONIA ROSARIO ( C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in IL via U. Visconti di Modrone
n. 21
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 3 ottobre 2024
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 13 Gennaio 2025
Fatto e diritto Con sentenza n. 3455 / 2024 il Tribunale di IL ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di condannando il ricorrente al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in euro 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
aveva convenuto in giudizio la società affinché fosse dichiarata la natura Pt_1 discriminatoria e/o l'ingiustificatezza del licenziamento intimato in data 10.11.2022 con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione in servizio e alla corresponsione delle retribuzioni dalla data del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio. In subordine, aveva chiesto che venisse CP_1 condannata al pagamento dell'indennità supplementare prevista dal CC di riferimento.
A tal fine, il aveva allegato : di essere stato assunto dalla Società con Pt_1 contratto di lavoro subordinato di natura dirigenziale con termine iniziale dal
3.3.2011; di aver lavorato dal 2011 al 31 gennaio 2021 presso le filiali di Doha e di
Sidney e, dal 1° febbraio 2021 presso quella di IL;
che, in base all'ultimo contratto, ricopriva il ruolo di Business Developer, con mansioni di “Senior Manager Commercial UK and Central Europe and Coordination US Mega Deals”; di aver ricevuto ogni anno di lavoro un bonus variabile legato al raggiungimento degli obiettivi (“Performance Bonus”).
Il dirigente aveva lamentato di essere stato illegittimamente licenziato – in data
10.11.2022 – dal datore di lavoro poiché il motivo unico e determinante del suo allontanamento dall'azienda doveva rinvenirsi nella grave malattia del figlio disabile che lo aveva portato a chiedere alla società “alcuni permessi ex Lege 5 febbraio 1992 n. 104 nel periodo maggio 2022 alla data di risoluzione del rapporto fruendone 4-5 (comunque lavorando da casa) pur avendo diritto a 3 permessi al mese e nonostante il gran bisogno di assistenza a suo figlio” ; la società lo avrebbe quindi licenziato “per evitare un eventuale futuro ricorso al congedo temporaneo straordinario previsto dalla L. 104 cioè quella condizione personale e sociale in cui l'Ing. si trovava e della quale l'azienda era a conoscenza”. Pt_1
aveva inoltre dedotto la pretestuosità della giustificazione addotta dalla Pt_1
Società circa la soppressione della posizione lavorativa, atteso che era stata assunta immediatamente una persona che ricopriva il ruolo precedentemente a lui assegnato .
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso del lavoratore.
In relazione alla denunciata discriminatorietà del licenziamento , il Tribunale ha ritenuto , per vari profili , alla luce delle circostanze in fatto che avevano caratterizzato il rapporto, non sussistente la prova di un intento discroiminatorio nella decisione della società .
Secondo il primo giudice, poiché lo stesso lavoratore aveva allegato nel ricorso di primo grado di essersi avvalso di appena 3-4 permessi per la cura del figlio disabile, non poteva ragionevolmente supporsi che l'azienda si fosse determinata a licenziare il come conseguenza di così poche richieste. Pt_1
Peraltro, in primo grado la Società aveva dimostrato di essersi attivata già dal 2016 affinché il figlio del sig. ottenesse cure mediche e trattamenti farmacologici Pt_1 specifici in Qatar, così come di essersi fatta carico delle spese mediche non coperte dall'assicurazione sanitaria. Inoltre, aveva provato di aver consentito il rientro in Italia del dirigente CP_1 già dall'anno 2020 su espressa richiesta di quest'ultimo per assistere il figlio, consentendogli di lavorare per la filiale australiana da remoto.
Tenuto conto di tali circostanze il Tribunale non ha riscontrato alcun intento discriminatorio nella decisione di licenziare il lavoratore.
Peraltro, ha sottolineato il Tribunale , la società non sarebbe stata in grado di prevedere che il si sarebbe avvalso dei permessi riconosciuti dalla legge n. Pt_1
104/1992 in misura sempre maggiore.
In riferimento alla dedotta ingiustificatezza, tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale assunta , il Tribunale ha ritenuto che abbia assolto al CP_1 proprio onere della prova in relazione alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso.
Dalla prova testimoniale esperita in primo grado sarebbe infatti emerso che, a partire da febbraio 2021, . veniva inserito nella Divisione Commercial UE Pt_1 and Africa, sotto la responsabilità di iniziando ad occuparsi dello Persona_1
sviluppo dell'area geografica UK ed Europa Centrale, nonché del mercato statunitense dei Mega Deals.
A fronte della riorganizzazione aziendale della Direzione Commerciale che comportava la dismissione dei Mega Deals menzionati, nonché della soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal dirigente, la Società procedeva a licenziare il e a redistribuire le mansioni residue tra figure professionali già presenti in Pt_1 azienda.
Inoltre, allegava di aver riscontrato che i risultati ottenuti dal sui CP_1 Pt_1
Mega Deals non fossero in linea con gli obiettivi originariamente stabiliti. Per questo motivo la Società aveva deciso di dismettere i Mega Deals negli USA, ritenendo altresì che non fosse più utile e funzionale mantenere una specifica posizione dirigenziale per il solo mercato UK e Central Europe, eliminando la posizione di
Business Developer ricoperta dal riassegnando lo sviluppo di tali mercati al Pt_1 sig. già responsabile per il mercato francese. Per_1
Il Tribunale ha ritenuto provato che l'unica figura professionale assunta dopo il licenziamento del e inserita nell'Area Commerical era il Pt_1 Persona_2 quale presentava competenze diverse dal in quanto riferibili al settore Pt_1 dell'energia e, dal punto di vista dell'ambito territoriale, al mercato italiano e non a quello estero
Nello specifico, tali allegazioni sono state ritenute provate alla luce delle testimonianze rese da (direttore commerciale del Gruppo di cui fa parte S_
) e Director Italia di ,). CP_1 Tes_2 CP_1
Il Tribunale ha dunque ritenuto che sussistesse il requisito della giustificatezza, in quanto: aveva deciso di non focalizzarsi più sul mercato statunitense, del CP_1 quale si era occupato il sig. il mercato UK era stato ridimensionato ed era Pt_1 stato affidato al e al In particolare, la scelta aziendale di affidare il Per_1 Per_2
mercato UK al era maturata in ragione della volontà di di sviluppare Per_2 CP_1 maggiormente il settore energia, impiantistica, rinnovabili, ampliando il raggio di azione della società anche oltre il settore costruzioni, di cui si occupava il Pt_1
nell'ottica di una ritenuta necessaria diversificazione dei progetti dell'intero Gruppo al quale partecipa. CP_1
In sostanza, mentre il aveva competenze specifiche relative alla transizione Per_2
degli impianti energetici, il era più focalizzato sul settore ingegneristico- Pt_1 strutturale.
Il Tribunale ha altresì rigettato, in quanto tardiva e inammissibile, la richiesta di di disporre l'acquisizione della prova testimoniale di a Pt_1 Testimone_3 seguito di quanto riferito dal teste . Quest'ultimo, infatti, aveva dichiarato che S_
, prima operante in Brasile, era stato trasferito a Washington a lavorare alle Tes_3
dipendenze dirette della società Lane, un'altra del gruppo di , la quale CP_1 monitorava i Mega Deals negli USA.
Secondo il primo giudice, tali dichiarazioni non potrebbero far ritenere che il Tes_3
fosse stato chiamato da a svolgere in America le mansioni proprie di CP_1
Il Tribunale, pur autorizzando in sede di discussione la produzione della Pt_1 sopravvenuta lettera di licenziamento del (intimato nel maggio 2024), ha Tes_3 ritenuto che la stessa fosse del tutto inidonea a dimostrare che negli Usa il Tes_3 svolgesse le stesse mansioni in precedenza attribuite al ritenendo ignoto il Pt_1 periodo nel quale la società avrebbe ivi ricollocato il . Tes_3
Inoltre, pur essendo indicato nella lettera di licenziamento che il si occupasse Tes_3 di Mega Deals negli Usa, non si sarebbe potuto concludere che lo stesso svolgesse le stesse mansioni del Peraltro, il ricopriva la qualifica di quadro e non Pt_1 Tes_3 di dirigente come il e, come chiarito dal teste , il si limitava a Pt_1 S_ Tes_3 monitorarli, mentre il si occupava dello sviluppo degli stessi. Pt_1
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1
delle domande proposte.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1
Dopo che il tentativo di conciliazione proposto dal Collegio non ha avuto esito positivo per volontà di parte appellante , all'udienza del 27 Marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Preliminarmente , la Corte , ritenuta la necessità ex art. 437 c.p.c. , ammette le produzioni documentali dedotte dalle parti anche nel corso delle udienze di discussione della causa .
Ciò premesso, l'appello proposto da è solo parzialmente fondato per le Pt_1 considerazioni che seguono.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Parziale e illogica interpretazione dei fatti, non considerazione della consequenzialità degli stessi e conseguente errata motivazione relativamente alla discriminatorietà del licenziamento
Con la prima censura, l'appellante ribadisce che la vera ragione dell'allontanamento del dirigente è da ravvisarsi nella malattia del figlio e nella conseguente CP_2 necessità e facoltà di esercitare i diritti di cui alla Legge n. 104/92.
Contesta dunque la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice e rileva che, invero, i permessi richiesti dal e concessi al avevano determinato il timore Pt_1 della Società che il dirigente potesse in futuro dedicarsi maggiormente alla cura del figlio.
Rileva, inoltre, che avrebbe potuto collocare il in altre filiali nel CP_1 Pt_1 mondo, ma invece la Società si è determinata ad operare una ristrutturazione aziendale che ha comportato il licenziamento di un solo dipendente, quello con il figlio disabile, ossia il Pt_1 Inoltre, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che si fosse fatta liberamente carico delle spese mediche, quando invece CP_1 si è trattato di un adempimento a un preciso obbligo giuridico derivante dall'art. 7
DPR 618/1980, il quale prevede, peraltro, che tali spese devono essere rimborsate alla Società dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sostiene inoltre, contestando l'assunto del Tribunale per il quale la società si era attivata per far rientrare il lavoratore in Italia nel corso del 2020 , “ di essere rientrato in Italia nell'Agosto – settembre 2020 godendo delle sua ferie ( 45giorni +
15 giorni di quarantena allora in vigore ) , durante le quali ha costantemente lavorato mantenendo i contatti con le sue controparti in Italia;
è poi rientrato in
Australia ad ottobre , per chiedere successivamente , un avvicinamento “.
L'appellante rileva, inoltre, che le modalità del licenziamento, consistenti nella consegna della lettera da parte di tre funzionari dell'ufficio del personale, i quali pretendevano che il accettasse immediatamente la comunicazione di Pt_1 licenziamento, sarebbero un indice univoco della volontà di impedire al lavoratore di fruire dei permessi ex L. 104/92, che avrebbero sospeso l'effetto del recesso dal rapporto. Altresì, l'appellante nega che la Società non potesse avere contezza che nel futuro il avrebbe necessitato di un maggior numero di permessi, posto Pt_1
che sarebbe un fatto notorio che, con la crescita, un figlio disabile necessita progressivamente di maggiori cure da parte del genitore.
Il motivo, ad avviso del collegio, è infondato.
In punto di diritto , così come già correttamente rilevato dal Tribunale , la Corte di
Cassazione ha affermato che “ nei giudizi antidiscriminatori , in applicazione delle direttive n. 2000/78 CE, n. 2006/54CE e m. 2000/CE , così come interpretate dalla
CGUE , i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 , senza alcuna inversione dell'onere probatorio , ma solo con agevolazione in favore del ricorrente : conseguentemente , incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe , con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e provare circostanze inequivoche , idonee ad escludere , per precisione , gravità e concordanza di significato , la natura discriminatoria della misura oggetto della controversia “ ( Cass. Sez. L. ord. 6965 /2025 ; in senso conforme , ex plurimis. Sez. Lav. sent. 23338/2018 ; Cass. SEz. L. sent. 1/2020 ). Tenuto conto di tali principi , ritiene il collegio che non possa considerarsi provato il dedotto carattere discriminatorio del licenziamento.
Sul punto il Collegio condivide quanto rilevato dal Tribunale laddove ha affermato che “ il ricorrente si è limitato ad allegare un generico atteggiamento discriminatorio della società nei suoi confronti , tuttavia è lui stesso a dare atto di essersi avvalso nel mese tra maggio e ottobre 2022 di appena 3-4 permessi ex l. 104/1992 per il figlio disabile che appaiono un numero davvero esiguo se rapportato all'arco di sei mesi e che lasciano ragionevolmente ritenere che l'azienda non possa essersi determinata , in conseguenza di tali poche richieste , a licenziare il ricorrente”.
Risulta inoltre dalla documentazione prodotta e richiamata anche dal Tribunale ( doc. 19-20-21 23 e 24 ) che la società si è sempre scrupolosamente attivata, anche in adempimento agli obblighi di legge , per garantire le immediate e necessarie cure del figlio di;
che la società ha infine accolto nel dicembre Pt_1
2020 l'istanza di riavvicinamento presentata da ( doc. 7 fasc. primo grado Pt_1
). CP_1
°°°°°°°°
Motivazione apparente in relazione alla asserita giustificatezza del licenziamento in quanto fondata su errate e carenti risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha Pt_1 riconosciuto la giustificatezza del licenziamento.
In particolare, ravvisa un vizio logico nell'argomentazione basata sulla differenza di competenze tra il e il dal momento che nella lettera di licenziamento Pt_1 Per_2 era indicata quale motivazione la soppressione della posizione del e la Pt_1 riorganizzazione aziendale.
Invero, la soppressione della posizione non sarebbe avvenuta configurandosi invece un mero avvicendamento di lavoratori;
Il fatto addotto nella lettera di licenziamento, dunque, non sarebbe reale ed effettivo.
Inoltre ravvisa alcune incongruenze tra la memoria di di primo Pt_1 CP_1 grado e le testimonianze. Innanzitutto, in memoria la società sosteneva che i mercati europei di competenza di fossero stati poi assegnati al sig. mentre il teste ha Pt_1 Per_1 S_ ammesso che erano stati affidati a. assunto in da gennaio 2023). Per_2 CP_1
Ancora, l'appellante rileva che in memoria la società sosteneva che il motivo principale e dell'assunzione del consisteva nella sua conoscenza del mercato Per_2 italiano, ma poi allo stesso venivano affidati anche i mercati del Nord e Centro
Europa.
L'identità dell'incarico affidato al emergerebbe, altresì, dal biglietto da visita e Per_2 dal profilo Linkedin dello stesso, nei quali non vi sarebbe alcun riferimento al mercato italiano. Peraltro, anche al fu affidata la posizione di “Business Tes_3
Development Manager Major Project”, cioè sostanzialmente quella di Pt_1
In memoria la società sosteneva che i Mega Deals fossero stati interrotti, mentre ha ammesso che ne era poi divenuto il responsabile. S_ Tes_3
L'appellante, a fronte di siffatte difformità, censura la sentenza per non aver ammesso la produzione di ulteriori documenti e l'acquisizione delle testimonianze di e Tes_3 Per_2
Aggiunge che il è un ingegnere meccanico esattamente come il sig. Per_2 Pt_1 pur non avendo gli stessi identico curriculum.
Inoltre, lo stesso così come prima il si occupa di promuovere Per_2 Pt_1
l'acquisizione di commesse di grandi opere per . CP_1
L'appellante nega anche che non abbia interessi nel mercato del Regno CP_1
Unito, dato che la Società parteciperebbe a un importante progetto (chiamato
HARP) nel nord Inghilterra. Tale allegazione sarebbe supportata dalla corrispondenza intercorsa tra il e operatori di questo mercato a partire dal 27 Per_2 gennaio 2023.
Infine, sottolinea in particolar modo le date dei fatti: è Pt_1 Parte_1 stato licenziato il 10 novembre 2022 e ricopre la posizione in USA da Testimone_3 dicembre 2022, mentre è stato assunto a gennaio 2023 per l'area Persona_2
North and Central Europe. Ci sarebbe quindi totale continuità a dimostrazione che le posizioni rimaste vacanti dopo il licenziamento di andavano Pt_1 immediatamente coperte. Capo di sentenza relativo alla non ammissione di documenti e testi richiesti in corso di causa dal ricorrente
Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la decisione del primo giudice, in quanto ha ritenuto inammissibili le testimonianze dei sigg. e nonché la Tes_3 Per_2 produzione di documenti dei quali la difesa sarebbe venuta a conoscenza solo nel momento in cui chiedeva l'acquisizione. Di conseguenza, il rileva la Pt_1 tempestività delle proprie istanze formulate in primo grado e chiede dunque l'ammissione di tali prove nel presente grado.
Nello specifico, chiede di produrre in appello i seguenti documenti:
- Pagina Linkedin Ing. Per_2
- Biglietto da visita dott. ; Tes_3
- Pagina Linkedin dott. ; Tes_3
- E-mail 7 settembre 2022;
- Corrispondenza con partners sul mercato della Gran Bretagna: di Persona_3
Ramboll, di Plenary e di IIT. Persona_4 Persona_5
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , colgono nel segno.
E' in discussione il licenziamento intimato dalla società appellata a con Pt_1 missiva in data 9 novembre 2022 con la seguente motivazione :
“ Con riferimento al rapporto di natura dirigenziale con lei in essere ed alla sua attuale posizione di senior manager commerciale UK and Cental Europe and
Coordination U.S. Mega Deals. Tenuto conto delle strategie commerciali che la società intende perseguire nei prossimi anni e della conseguente volontà di razionalizzare la struttura del Group commerciale la scrivente ha deciso di procedere ad una riorganizzazione di tale direzione . Tale scelta comporta la soppressione della posizione a lei affidata e la riorganizzazione delle relative responsabilità che verranno accorpate a funzioni aziendali già esistenti . Per effetto di quanto sopra , ci vediamo costretti a recedere dal rapporto di lavoro con lei in essere , tanto più che non esiste in ambito aziendale la possibilità di affidarle altri incarichi compatibili con il suo profilo professionale e con il suo trattamento economico “ ( doc. 1 fasc. ricorrente in primo grado )
Nella memoria di costituzione in primo grado la società ha testualmente precisato :
“ Dalla ricostruzione operata in narrativa emerge l'infondatezza anche della domanda subordinata di parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di ingiusticatezza del licenziamento e la liquidazione di una indennità supplementare pari a 18 mensilità . Si è allegato e documentato come il recesso sia stato determinato dalla decisione di abbandonare il settore dei “ Mega Deals” negli Stati
Uniti , che a fronte delle risorse impiegate non aveva portato i risultati sperati . Si è quindi proceduto alla riorganizzazione della Direzione Commerciale , con soppressione della posizione di Business Developer coperta da parte ricorrente non più funzionale alla nuova organizzazione e non più giustificata per le sue mansioni residue ( UK e Central Europe) le cui funzioni sono state assegnate al suo responsabile diretto , il dr. che già si occupava in via esclusiva Persona_1
della Regione Francia . Pertanto il licenziamento è senza dubbio sostenuto da motivi oggettivi legati alla riorganizzazione aziendale che la resistente ha dovuto porre in essere e che ha comportato , nel mese di novembre 2022 , la soppressione della funzione di Businnes developer. A riprova della effettività della soppressione vi è il fatto che nessun altro dipendente sia stato assunto per lo svolgimento di tale funzione …” ( così testualmente a pagg. 21-22 della memoria di in primo CP_1 grado ) “.
Nella stessa memoria della società in primo grado si legge ancora : “ Si contesta quanto asserito in ricorso avversario . Pare evidente come nessun'altra figura professionale , con le medesime competenze e skills dell'ing. , sia stata Pt_1 assunta per ricoprire la sua posizione …Difatti l'unica figura professionale assunta alle dipendenze della e successivamente inserita nell'area commerciale CP_1
, il dr. , presenta abilità e competenze del tutto differenti da quelle che Persona_2 contraddistinguono l'ing. …Come risulta dal curriculum che si allega il dr. Pt_1
, laureato all'università di Firenze in ingegneria meccanica con il Persona_2 punteggio massimo di 110/110 magna cum laude , dispone di una vasta esperienza lavorativa sul mercato italiano , a differenza dell'ing. per lo più esperto nei Pt_1 mercati esteri . Negli ultimi anni difatti si può osservare come il suddetto abbia prevalentemente lavorato allo sviluppo di progetti di stream power . La società decideva di assumerlo in ragione degli skills in materia di steam power , conversione ecologica e transizione impianti , energetici , con l'obbiettivo di implementare tale tipologia di businnes in particolar modo nel mercato italiano “.
Dalla motivazione della lettera di licenziamento e dalle riportaste circostanze dedotte in memoria in un contesto in cui all'atto del licenziamento Pt_1 ricopriva il ruolo di Business Developer, con mansioni di “Senior Manager
Commercial UK and Central Europe and Coordination US Mega Deals” risulta pertanto che , secondo la sua stessa prospettazione : ha soppresso tale CP_1 posizione attribuita a ha abbandonato il settore del Mega Deals negli Pt_1
Stati Uniti ; ha attribuito le funzioni residue ( UK e Central Europe ) a “ funzioni aziendali già esistenti “ ed in particolare al dr. , che già si occupava Persona_1 del mercato francese;
non ha assunto altra persona per svolgere la funzione già ricoperta da ; l'assunzione di è avvenuta perché , a differenza di Pt_1 Per_2
, egli disponeva di una vasta esperienza nel mercato italiano , a differenza Pt_1 dell'ing. , esperto invece nel mercato estero;
l'assunzione di è Pt_1 Per_2 avvenuta perché questi , ingegnere meccanico ,aveva lavorato in progetti di stream power e la società intendeva “ implementare tale tipologia di businnes in particolar modo nel mercato italiano “.
Nella motivazione della lettera di licenziamento la sociètà ha inoltre inteso precisare che “ non esiste in ambito aziendale la possibilità di affidarle altri incarichi compatibili con il suo profilo professionale e con il suo trattamento economico “
In punto di diritto , come è noto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente di azienda , cui, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966 , non trova applicazione la disciplina limitativa de licenziamenti , la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza , economicamente apprezzabile in termini di risparmio , della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga , in base ad elementi oggettivi , la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve limitarsi al controllo della effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento , non potendo sindacare il merito di tali scelte , garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cos.t. “. ( così ex plurimis Cass.
Sez. L. ord. 9665/2019 ).
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che la motivazione del licenziamento esposta dalla società nella lettera del 9.11.2022 , con le precisazioni effettuate nella memoria di primo grado , non risulti provata nella sua effettività .
In relazione alle mansioni di inerenti il ruolo di Businnes Developer, di Pt_1
“Senior Manager Commercial UK and Central Europe “ la società nella lettera di licenziamento ha esposto di volerle accorpate a “ funzioni aziendali già esistenti “
e nella memoria di primo grado ha precisato di averle attribuite al dr.
[...]
he già si occupava del mercato francese . Per_1
Tale circostanza – espressamente indicata nella lettera di licenziamento - appare però smentita dalle dichiarazioni rese dal teste ( direttore commerciale del S_
Gruppo dii cui fa parte ) che ha affermato che “ il ruolo di monitorare il Pt_2 mercato UK è stato demandato all'ing. .” . Per_2
Il Collegio rileva allora che l'ing. non può considerarsi una “ funzione aziendale Per_2
già esistente “ all'atto del licenziamento di , essendo egli stato assunto Pt_1 successivamente e a stretto ridosso temporale dalla data ( novembre 2022 ) del licenziamento di nel gennaio 2023 ( v. in tal senso doc. 15 prodotto Pt_1
dall'appellante : pagina Linkedin ing. ) . Per_2
Si deve aggiungere che - ad ulteriore riscontro di quanto già affermato dal teste in contrasto peraltro con quanto precisato nella memoria di primo grado - S_
dal biglietto da visita di prodotto nel corso del giudizio ( doc. 10 fasc. primo Per_2 grado risulta che è indicato come “ businnes developement Pt_1 Per_2
Centrale Europe and Northen Europe “ .
Il Collegio rileva che anche nella pagina LinKedin prodotta ( doc. 15 prodotto dall'appellante ) è indicato quale “ Sales Director North and Central Europe Per_2
Webuild “.
Tali circostanze smentiscono inoltre l' affermazione della società appellata ( v. memoria di primo grado ) di aver assunto per implementare nuove Per_2 tipologia di businnes in particolar modo nel mercato italiano;
tutto ciò in un contesto in cui anche ha giustamente rilevato di essere , come . un Pt_1 Per_2 ingegnere meccanico . Per quanto riguarda poi il settore dei Mega Deals negli Stati Uniti, si è già detto che nella memoria di costituzione in primo grado la società ha asserito di aver abbandonato tale settore , di averlo “ interrotto “ già nell'ottobre 2021 .
Tale circostanza non risulta, alla luce delle risultanze istruttorie , effettiva .
Il teste già citato ha dichiarato : “ Negli Stati Unoiti la scelta è stata Testimone_4 quella di ricollocare l'ing. , il quale prima era in Brasile ….. è stato CP_3 Tes_3
spostato a Washington a lavorare alle dipendenze dirette della Lane …. Il suo ruolo è quello di occuparsi della integrazione dei processi tra Lane e Webuild ….e dall'altro prosegue a monitorare anche i Mega Deals in US , nel 2023 siamo riusciti a proporci solo per una gara e senza aggiudicarci alcun Grande progetto ….”
Risulta quindi da tali dichiarazioni che il settore dei Mega Deals non è stato abbandonato od interrotto perché , secondo quanto dichiarato da , ha Tes_3 S_
proseguito, dopo il licenziamento di a monitorarlo. Pt_1
Tale circostanza trova poi conferma nella lettera in data 15 Maggio 2024 ( doc. 8 fasc. primo grado ) con la quale ha comunicato a Pt_1 CP_1 Testimone_3
la risoluzione del rapporto di lavoro così giustificandola : “ ….La limitata disponibilità di garanzie ci costringe a ridurre drasticamente lo studio di iniziative commerciali relative ai progetti di grandi dimensioni, di cui lei si occupa . Ad ora si prevede che vi siano garanzie sufficienti solo alla presentazione di una gara all'anno per un progetto di grandi dimensioni “.
Risulta dal tenore di tale missiva che il settore dei Mega Deals US non era stato abbandonato ed interrotto da essendosene “ occupato “ , dopo il CP_1 licenziamento di e fino alla lettera di risoluzione del rapporto di lavoro in Pt_1 data 15 Maggio 2024 , . Testimone_3
Per quanto sopra , riscontrata la non effettività delle ragioni poste da a CP_1 sostegno del licenziamento oggetto di causa , va in conseguenza dichiarata la ingiustificatezza dell'impugnato licenziamento .
va pertanto condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità supplementare nella misura - ritenuta congrua alla luce delle riferite circostanze che caratterizzano la fattispecie - di 16 mensilità ex art. 19 del CC di riferimento ( doc. 3 fasc. primo grado ), oltre rivalutazione monetaria ed Pt_1 interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo;
con conferma nel resto delle statuizioni di merito.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
Per quanto riguarda le spese , in punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata
, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “
( così , ex plurimis , Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche Cass. Sez. 4 ord.
1775/2017 ).
Tenuto conto di tali principi , dell'esito della lite ritiene il Collegio che CP_1 debba essere condannata al pagamento , in favore di delle spese del Parte_1
doppio grado del giudizio nella misura di 2/3 e che , in applicazione dei criteri tutti previsti dal d.m.55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, si liquidano per la quota nella misura specificata in dispositivo ( euro 4600,00 per il primo grado;
euro 3400,00 per il grado di appello ) , con compensazione del residuo terzo.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3455/2024 del Tribunale di IL , ritenuta la ingiustificatezza dell'impugnato licenziamento , condanna al CP_1 pagamento in favore di dell'indennità supplementare nella misura di Parte_1
16 mensilità calcolate come da CC , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo;
conferma nel resto le statuizioni di merito;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio nella CP_1 misura di 2/3 , liquidate ,per tale quota ,in complessivi euro 8000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
compensa il residuo terzo.
IL 27 Marzo 2025
Il Presidente Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 27 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 3455/2024 del Tribunale di
IL ( giudice dr.ssa Martini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. QUADRI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. QUADRI PIETRO JOHANNES C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in IL, via C.F._3
Santa Tecla n. 5
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. VERONESI GIANLUCA CP_1 P.IVA_1 GIACOMO , dell'avv. SALONIA ROSARIO ( C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in IL via U. Visconti di Modrone
n. 21
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 3 ottobre 2024
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 13 Gennaio 2025
Fatto e diritto Con sentenza n. 3455 / 2024 il Tribunale di IL ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di condannando il ricorrente al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in euro 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
aveva convenuto in giudizio la società affinché fosse dichiarata la natura Pt_1 discriminatoria e/o l'ingiustificatezza del licenziamento intimato in data 10.11.2022 con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione in servizio e alla corresponsione delle retribuzioni dalla data del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio. In subordine, aveva chiesto che venisse CP_1 condannata al pagamento dell'indennità supplementare prevista dal CC di riferimento.
A tal fine, il aveva allegato : di essere stato assunto dalla Società con Pt_1 contratto di lavoro subordinato di natura dirigenziale con termine iniziale dal
3.3.2011; di aver lavorato dal 2011 al 31 gennaio 2021 presso le filiali di Doha e di
Sidney e, dal 1° febbraio 2021 presso quella di IL;
che, in base all'ultimo contratto, ricopriva il ruolo di Business Developer, con mansioni di “Senior Manager Commercial UK and Central Europe and Coordination US Mega Deals”; di aver ricevuto ogni anno di lavoro un bonus variabile legato al raggiungimento degli obiettivi (“Performance Bonus”).
Il dirigente aveva lamentato di essere stato illegittimamente licenziato – in data
10.11.2022 – dal datore di lavoro poiché il motivo unico e determinante del suo allontanamento dall'azienda doveva rinvenirsi nella grave malattia del figlio disabile che lo aveva portato a chiedere alla società “alcuni permessi ex Lege 5 febbraio 1992 n. 104 nel periodo maggio 2022 alla data di risoluzione del rapporto fruendone 4-5 (comunque lavorando da casa) pur avendo diritto a 3 permessi al mese e nonostante il gran bisogno di assistenza a suo figlio” ; la società lo avrebbe quindi licenziato “per evitare un eventuale futuro ricorso al congedo temporaneo straordinario previsto dalla L. 104 cioè quella condizione personale e sociale in cui l'Ing. si trovava e della quale l'azienda era a conoscenza”. Pt_1
aveva inoltre dedotto la pretestuosità della giustificazione addotta dalla Pt_1
Società circa la soppressione della posizione lavorativa, atteso che era stata assunta immediatamente una persona che ricopriva il ruolo precedentemente a lui assegnato .
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso del lavoratore.
In relazione alla denunciata discriminatorietà del licenziamento , il Tribunale ha ritenuto , per vari profili , alla luce delle circostanze in fatto che avevano caratterizzato il rapporto, non sussistente la prova di un intento discroiminatorio nella decisione della società .
Secondo il primo giudice, poiché lo stesso lavoratore aveva allegato nel ricorso di primo grado di essersi avvalso di appena 3-4 permessi per la cura del figlio disabile, non poteva ragionevolmente supporsi che l'azienda si fosse determinata a licenziare il come conseguenza di così poche richieste. Pt_1
Peraltro, in primo grado la Società aveva dimostrato di essersi attivata già dal 2016 affinché il figlio del sig. ottenesse cure mediche e trattamenti farmacologici Pt_1 specifici in Qatar, così come di essersi fatta carico delle spese mediche non coperte dall'assicurazione sanitaria. Inoltre, aveva provato di aver consentito il rientro in Italia del dirigente CP_1 già dall'anno 2020 su espressa richiesta di quest'ultimo per assistere il figlio, consentendogli di lavorare per la filiale australiana da remoto.
Tenuto conto di tali circostanze il Tribunale non ha riscontrato alcun intento discriminatorio nella decisione di licenziare il lavoratore.
Peraltro, ha sottolineato il Tribunale , la società non sarebbe stata in grado di prevedere che il si sarebbe avvalso dei permessi riconosciuti dalla legge n. Pt_1
104/1992 in misura sempre maggiore.
In riferimento alla dedotta ingiustificatezza, tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale assunta , il Tribunale ha ritenuto che abbia assolto al CP_1 proprio onere della prova in relazione alla veridicità, fondatezza e idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso.
Dalla prova testimoniale esperita in primo grado sarebbe infatti emerso che, a partire da febbraio 2021, . veniva inserito nella Divisione Commercial UE Pt_1 and Africa, sotto la responsabilità di iniziando ad occuparsi dello Persona_1
sviluppo dell'area geografica UK ed Europa Centrale, nonché del mercato statunitense dei Mega Deals.
A fronte della riorganizzazione aziendale della Direzione Commerciale che comportava la dismissione dei Mega Deals menzionati, nonché della soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal dirigente, la Società procedeva a licenziare il e a redistribuire le mansioni residue tra figure professionali già presenti in Pt_1 azienda.
Inoltre, allegava di aver riscontrato che i risultati ottenuti dal sui CP_1 Pt_1
Mega Deals non fossero in linea con gli obiettivi originariamente stabiliti. Per questo motivo la Società aveva deciso di dismettere i Mega Deals negli USA, ritenendo altresì che non fosse più utile e funzionale mantenere una specifica posizione dirigenziale per il solo mercato UK e Central Europe, eliminando la posizione di
Business Developer ricoperta dal riassegnando lo sviluppo di tali mercati al Pt_1 sig. già responsabile per il mercato francese. Per_1
Il Tribunale ha ritenuto provato che l'unica figura professionale assunta dopo il licenziamento del e inserita nell'Area Commerical era il Pt_1 Persona_2 quale presentava competenze diverse dal in quanto riferibili al settore Pt_1 dell'energia e, dal punto di vista dell'ambito territoriale, al mercato italiano e non a quello estero
Nello specifico, tali allegazioni sono state ritenute provate alla luce delle testimonianze rese da (direttore commerciale del Gruppo di cui fa parte S_
) e Director Italia di ,). CP_1 Tes_2 CP_1
Il Tribunale ha dunque ritenuto che sussistesse il requisito della giustificatezza, in quanto: aveva deciso di non focalizzarsi più sul mercato statunitense, del CP_1 quale si era occupato il sig. il mercato UK era stato ridimensionato ed era Pt_1 stato affidato al e al In particolare, la scelta aziendale di affidare il Per_1 Per_2
mercato UK al era maturata in ragione della volontà di di sviluppare Per_2 CP_1 maggiormente il settore energia, impiantistica, rinnovabili, ampliando il raggio di azione della società anche oltre il settore costruzioni, di cui si occupava il Pt_1
nell'ottica di una ritenuta necessaria diversificazione dei progetti dell'intero Gruppo al quale partecipa. CP_1
In sostanza, mentre il aveva competenze specifiche relative alla transizione Per_2
degli impianti energetici, il era più focalizzato sul settore ingegneristico- Pt_1 strutturale.
Il Tribunale ha altresì rigettato, in quanto tardiva e inammissibile, la richiesta di di disporre l'acquisizione della prova testimoniale di a Pt_1 Testimone_3 seguito di quanto riferito dal teste . Quest'ultimo, infatti, aveva dichiarato che S_
, prima operante in Brasile, era stato trasferito a Washington a lavorare alle Tes_3
dipendenze dirette della società Lane, un'altra del gruppo di , la quale CP_1 monitorava i Mega Deals negli USA.
Secondo il primo giudice, tali dichiarazioni non potrebbero far ritenere che il Tes_3
fosse stato chiamato da a svolgere in America le mansioni proprie di CP_1
Il Tribunale, pur autorizzando in sede di discussione la produzione della Pt_1 sopravvenuta lettera di licenziamento del (intimato nel maggio 2024), ha Tes_3 ritenuto che la stessa fosse del tutto inidonea a dimostrare che negli Usa il Tes_3 svolgesse le stesse mansioni in precedenza attribuite al ritenendo ignoto il Pt_1 periodo nel quale la società avrebbe ivi ricollocato il . Tes_3
Inoltre, pur essendo indicato nella lettera di licenziamento che il si occupasse Tes_3 di Mega Deals negli Usa, non si sarebbe potuto concludere che lo stesso svolgesse le stesse mansioni del Peraltro, il ricopriva la qualifica di quadro e non Pt_1 Tes_3 di dirigente come il e, come chiarito dal teste , il si limitava a Pt_1 S_ Tes_3 monitorarli, mentre il si occupava dello sviluppo degli stessi. Pt_1
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1
delle domande proposte.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1
Dopo che il tentativo di conciliazione proposto dal Collegio non ha avuto esito positivo per volontà di parte appellante , all'udienza del 27 Marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Preliminarmente , la Corte , ritenuta la necessità ex art. 437 c.p.c. , ammette le produzioni documentali dedotte dalle parti anche nel corso delle udienze di discussione della causa .
Ciò premesso, l'appello proposto da è solo parzialmente fondato per le Pt_1 considerazioni che seguono.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Parziale e illogica interpretazione dei fatti, non considerazione della consequenzialità degli stessi e conseguente errata motivazione relativamente alla discriminatorietà del licenziamento
Con la prima censura, l'appellante ribadisce che la vera ragione dell'allontanamento del dirigente è da ravvisarsi nella malattia del figlio e nella conseguente CP_2 necessità e facoltà di esercitare i diritti di cui alla Legge n. 104/92.
Contesta dunque la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice e rileva che, invero, i permessi richiesti dal e concessi al avevano determinato il timore Pt_1 della Società che il dirigente potesse in futuro dedicarsi maggiormente alla cura del figlio.
Rileva, inoltre, che avrebbe potuto collocare il in altre filiali nel CP_1 Pt_1 mondo, ma invece la Società si è determinata ad operare una ristrutturazione aziendale che ha comportato il licenziamento di un solo dipendente, quello con il figlio disabile, ossia il Pt_1 Inoltre, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che si fosse fatta liberamente carico delle spese mediche, quando invece CP_1 si è trattato di un adempimento a un preciso obbligo giuridico derivante dall'art. 7
DPR 618/1980, il quale prevede, peraltro, che tali spese devono essere rimborsate alla Società dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sostiene inoltre, contestando l'assunto del Tribunale per il quale la società si era attivata per far rientrare il lavoratore in Italia nel corso del 2020 , “ di essere rientrato in Italia nell'Agosto – settembre 2020 godendo delle sua ferie ( 45giorni +
15 giorni di quarantena allora in vigore ) , durante le quali ha costantemente lavorato mantenendo i contatti con le sue controparti in Italia;
è poi rientrato in
Australia ad ottobre , per chiedere successivamente , un avvicinamento “.
L'appellante rileva, inoltre, che le modalità del licenziamento, consistenti nella consegna della lettera da parte di tre funzionari dell'ufficio del personale, i quali pretendevano che il accettasse immediatamente la comunicazione di Pt_1 licenziamento, sarebbero un indice univoco della volontà di impedire al lavoratore di fruire dei permessi ex L. 104/92, che avrebbero sospeso l'effetto del recesso dal rapporto. Altresì, l'appellante nega che la Società non potesse avere contezza che nel futuro il avrebbe necessitato di un maggior numero di permessi, posto Pt_1
che sarebbe un fatto notorio che, con la crescita, un figlio disabile necessita progressivamente di maggiori cure da parte del genitore.
Il motivo, ad avviso del collegio, è infondato.
In punto di diritto , così come già correttamente rilevato dal Tribunale , la Corte di
Cassazione ha affermato che “ nei giudizi antidiscriminatori , in applicazione delle direttive n. 2000/78 CE, n. 2006/54CE e m. 2000/CE , così come interpretate dalla
CGUE , i criteri di riparto dell'onere probatorio sono quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 , senza alcuna inversione dell'onere probatorio , ma solo con agevolazione in favore del ricorrente : conseguentemente , incombe sul lavoratore l'allegazione e dimostrazione del fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe , con deduzione della significativa correlazione tra tali elementi;
il datore di lavoro è tenuto a dedurre e provare circostanze inequivoche , idonee ad escludere , per precisione , gravità e concordanza di significato , la natura discriminatoria della misura oggetto della controversia “ ( Cass. Sez. L. ord. 6965 /2025 ; in senso conforme , ex plurimis. Sez. Lav. sent. 23338/2018 ; Cass. SEz. L. sent. 1/2020 ). Tenuto conto di tali principi , ritiene il collegio che non possa considerarsi provato il dedotto carattere discriminatorio del licenziamento.
Sul punto il Collegio condivide quanto rilevato dal Tribunale laddove ha affermato che “ il ricorrente si è limitato ad allegare un generico atteggiamento discriminatorio della società nei suoi confronti , tuttavia è lui stesso a dare atto di essersi avvalso nel mese tra maggio e ottobre 2022 di appena 3-4 permessi ex l. 104/1992 per il figlio disabile che appaiono un numero davvero esiguo se rapportato all'arco di sei mesi e che lasciano ragionevolmente ritenere che l'azienda non possa essersi determinata , in conseguenza di tali poche richieste , a licenziare il ricorrente”.
Risulta inoltre dalla documentazione prodotta e richiamata anche dal Tribunale ( doc. 19-20-21 23 e 24 ) che la società si è sempre scrupolosamente attivata, anche in adempimento agli obblighi di legge , per garantire le immediate e necessarie cure del figlio di;
che la società ha infine accolto nel dicembre Pt_1
2020 l'istanza di riavvicinamento presentata da ( doc. 7 fasc. primo grado Pt_1
). CP_1
°°°°°°°°
Motivazione apparente in relazione alla asserita giustificatezza del licenziamento in quanto fondata su errate e carenti risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha Pt_1 riconosciuto la giustificatezza del licenziamento.
In particolare, ravvisa un vizio logico nell'argomentazione basata sulla differenza di competenze tra il e il dal momento che nella lettera di licenziamento Pt_1 Per_2 era indicata quale motivazione la soppressione della posizione del e la Pt_1 riorganizzazione aziendale.
Invero, la soppressione della posizione non sarebbe avvenuta configurandosi invece un mero avvicendamento di lavoratori;
Il fatto addotto nella lettera di licenziamento, dunque, non sarebbe reale ed effettivo.
Inoltre ravvisa alcune incongruenze tra la memoria di di primo Pt_1 CP_1 grado e le testimonianze. Innanzitutto, in memoria la società sosteneva che i mercati europei di competenza di fossero stati poi assegnati al sig. mentre il teste ha Pt_1 Per_1 S_ ammesso che erano stati affidati a. assunto in da gennaio 2023). Per_2 CP_1
Ancora, l'appellante rileva che in memoria la società sosteneva che il motivo principale e dell'assunzione del consisteva nella sua conoscenza del mercato Per_2 italiano, ma poi allo stesso venivano affidati anche i mercati del Nord e Centro
Europa.
L'identità dell'incarico affidato al emergerebbe, altresì, dal biglietto da visita e Per_2 dal profilo Linkedin dello stesso, nei quali non vi sarebbe alcun riferimento al mercato italiano. Peraltro, anche al fu affidata la posizione di “Business Tes_3
Development Manager Major Project”, cioè sostanzialmente quella di Pt_1
In memoria la società sosteneva che i Mega Deals fossero stati interrotti, mentre ha ammesso che ne era poi divenuto il responsabile. S_ Tes_3
L'appellante, a fronte di siffatte difformità, censura la sentenza per non aver ammesso la produzione di ulteriori documenti e l'acquisizione delle testimonianze di e Tes_3 Per_2
Aggiunge che il è un ingegnere meccanico esattamente come il sig. Per_2 Pt_1 pur non avendo gli stessi identico curriculum.
Inoltre, lo stesso così come prima il si occupa di promuovere Per_2 Pt_1
l'acquisizione di commesse di grandi opere per . CP_1
L'appellante nega anche che non abbia interessi nel mercato del Regno CP_1
Unito, dato che la Società parteciperebbe a un importante progetto (chiamato
HARP) nel nord Inghilterra. Tale allegazione sarebbe supportata dalla corrispondenza intercorsa tra il e operatori di questo mercato a partire dal 27 Per_2 gennaio 2023.
Infine, sottolinea in particolar modo le date dei fatti: è Pt_1 Parte_1 stato licenziato il 10 novembre 2022 e ricopre la posizione in USA da Testimone_3 dicembre 2022, mentre è stato assunto a gennaio 2023 per l'area Persona_2
North and Central Europe. Ci sarebbe quindi totale continuità a dimostrazione che le posizioni rimaste vacanti dopo il licenziamento di andavano Pt_1 immediatamente coperte. Capo di sentenza relativo alla non ammissione di documenti e testi richiesti in corso di causa dal ricorrente
Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la decisione del primo giudice, in quanto ha ritenuto inammissibili le testimonianze dei sigg. e nonché la Tes_3 Per_2 produzione di documenti dei quali la difesa sarebbe venuta a conoscenza solo nel momento in cui chiedeva l'acquisizione. Di conseguenza, il rileva la Pt_1 tempestività delle proprie istanze formulate in primo grado e chiede dunque l'ammissione di tali prove nel presente grado.
Nello specifico, chiede di produrre in appello i seguenti documenti:
- Pagina Linkedin Ing. Per_2
- Biglietto da visita dott. ; Tes_3
- Pagina Linkedin dott. ; Tes_3
- E-mail 7 settembre 2022;
- Corrispondenza con partners sul mercato della Gran Bretagna: di Persona_3
Ramboll, di Plenary e di IIT. Persona_4 Persona_5
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , colgono nel segno.
E' in discussione il licenziamento intimato dalla società appellata a con Pt_1 missiva in data 9 novembre 2022 con la seguente motivazione :
“ Con riferimento al rapporto di natura dirigenziale con lei in essere ed alla sua attuale posizione di senior manager commerciale UK and Cental Europe and
Coordination U.S. Mega Deals. Tenuto conto delle strategie commerciali che la società intende perseguire nei prossimi anni e della conseguente volontà di razionalizzare la struttura del Group commerciale la scrivente ha deciso di procedere ad una riorganizzazione di tale direzione . Tale scelta comporta la soppressione della posizione a lei affidata e la riorganizzazione delle relative responsabilità che verranno accorpate a funzioni aziendali già esistenti . Per effetto di quanto sopra , ci vediamo costretti a recedere dal rapporto di lavoro con lei in essere , tanto più che non esiste in ambito aziendale la possibilità di affidarle altri incarichi compatibili con il suo profilo professionale e con il suo trattamento economico “ ( doc. 1 fasc. ricorrente in primo grado )
Nella memoria di costituzione in primo grado la società ha testualmente precisato :
“ Dalla ricostruzione operata in narrativa emerge l'infondatezza anche della domanda subordinata di parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di ingiusticatezza del licenziamento e la liquidazione di una indennità supplementare pari a 18 mensilità . Si è allegato e documentato come il recesso sia stato determinato dalla decisione di abbandonare il settore dei “ Mega Deals” negli Stati
Uniti , che a fronte delle risorse impiegate non aveva portato i risultati sperati . Si è quindi proceduto alla riorganizzazione della Direzione Commerciale , con soppressione della posizione di Business Developer coperta da parte ricorrente non più funzionale alla nuova organizzazione e non più giustificata per le sue mansioni residue ( UK e Central Europe) le cui funzioni sono state assegnate al suo responsabile diretto , il dr. che già si occupava in via esclusiva Persona_1
della Regione Francia . Pertanto il licenziamento è senza dubbio sostenuto da motivi oggettivi legati alla riorganizzazione aziendale che la resistente ha dovuto porre in essere e che ha comportato , nel mese di novembre 2022 , la soppressione della funzione di Businnes developer. A riprova della effettività della soppressione vi è il fatto che nessun altro dipendente sia stato assunto per lo svolgimento di tale funzione …” ( così testualmente a pagg. 21-22 della memoria di in primo CP_1 grado ) “.
Nella stessa memoria della società in primo grado si legge ancora : “ Si contesta quanto asserito in ricorso avversario . Pare evidente come nessun'altra figura professionale , con le medesime competenze e skills dell'ing. , sia stata Pt_1 assunta per ricoprire la sua posizione …Difatti l'unica figura professionale assunta alle dipendenze della e successivamente inserita nell'area commerciale CP_1
, il dr. , presenta abilità e competenze del tutto differenti da quelle che Persona_2 contraddistinguono l'ing. …Come risulta dal curriculum che si allega il dr. Pt_1
, laureato all'università di Firenze in ingegneria meccanica con il Persona_2 punteggio massimo di 110/110 magna cum laude , dispone di una vasta esperienza lavorativa sul mercato italiano , a differenza dell'ing. per lo più esperto nei Pt_1 mercati esteri . Negli ultimi anni difatti si può osservare come il suddetto abbia prevalentemente lavorato allo sviluppo di progetti di stream power . La società decideva di assumerlo in ragione degli skills in materia di steam power , conversione ecologica e transizione impianti , energetici , con l'obbiettivo di implementare tale tipologia di businnes in particolar modo nel mercato italiano “.
Dalla motivazione della lettera di licenziamento e dalle riportaste circostanze dedotte in memoria in un contesto in cui all'atto del licenziamento Pt_1 ricopriva il ruolo di Business Developer, con mansioni di “Senior Manager
Commercial UK and Central Europe and Coordination US Mega Deals” risulta pertanto che , secondo la sua stessa prospettazione : ha soppresso tale CP_1 posizione attribuita a ha abbandonato il settore del Mega Deals negli Pt_1
Stati Uniti ; ha attribuito le funzioni residue ( UK e Central Europe ) a “ funzioni aziendali già esistenti “ ed in particolare al dr. , che già si occupava Persona_1 del mercato francese;
non ha assunto altra persona per svolgere la funzione già ricoperta da ; l'assunzione di è avvenuta perché , a differenza di Pt_1 Per_2
, egli disponeva di una vasta esperienza nel mercato italiano , a differenza Pt_1 dell'ing. , esperto invece nel mercato estero;
l'assunzione di è Pt_1 Per_2 avvenuta perché questi , ingegnere meccanico ,aveva lavorato in progetti di stream power e la società intendeva “ implementare tale tipologia di businnes in particolar modo nel mercato italiano “.
Nella motivazione della lettera di licenziamento la sociètà ha inoltre inteso precisare che “ non esiste in ambito aziendale la possibilità di affidarle altri incarichi compatibili con il suo profilo professionale e con il suo trattamento economico “
In punto di diritto , come è noto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente di azienda , cui, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966 , non trova applicazione la disciplina limitativa de licenziamenti , la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza , economicamente apprezzabile in termini di risparmio , della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga , in base ad elementi oggettivi , la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve limitarsi al controllo della effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento , non potendo sindacare il merito di tali scelte , garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cos.t. “. ( così ex plurimis Cass.
Sez. L. ord. 9665/2019 ).
Tenuto conto di tali principi , ritiene il Collegio che la motivazione del licenziamento esposta dalla società nella lettera del 9.11.2022 , con le precisazioni effettuate nella memoria di primo grado , non risulti provata nella sua effettività .
In relazione alle mansioni di inerenti il ruolo di Businnes Developer, di Pt_1
“Senior Manager Commercial UK and Central Europe “ la società nella lettera di licenziamento ha esposto di volerle accorpate a “ funzioni aziendali già esistenti “
e nella memoria di primo grado ha precisato di averle attribuite al dr.
[...]
he già si occupava del mercato francese . Per_1
Tale circostanza – espressamente indicata nella lettera di licenziamento - appare però smentita dalle dichiarazioni rese dal teste ( direttore commerciale del S_
Gruppo dii cui fa parte ) che ha affermato che “ il ruolo di monitorare il Pt_2 mercato UK è stato demandato all'ing. .” . Per_2
Il Collegio rileva allora che l'ing. non può considerarsi una “ funzione aziendale Per_2
già esistente “ all'atto del licenziamento di , essendo egli stato assunto Pt_1 successivamente e a stretto ridosso temporale dalla data ( novembre 2022 ) del licenziamento di nel gennaio 2023 ( v. in tal senso doc. 15 prodotto Pt_1
dall'appellante : pagina Linkedin ing. ) . Per_2
Si deve aggiungere che - ad ulteriore riscontro di quanto già affermato dal teste in contrasto peraltro con quanto precisato nella memoria di primo grado - S_
dal biglietto da visita di prodotto nel corso del giudizio ( doc. 10 fasc. primo Per_2 grado risulta che è indicato come “ businnes developement Pt_1 Per_2
Centrale Europe and Northen Europe “ .
Il Collegio rileva che anche nella pagina LinKedin prodotta ( doc. 15 prodotto dall'appellante ) è indicato quale “ Sales Director North and Central Europe Per_2
Webuild “.
Tali circostanze smentiscono inoltre l' affermazione della società appellata ( v. memoria di primo grado ) di aver assunto per implementare nuove Per_2 tipologia di businnes in particolar modo nel mercato italiano;
tutto ciò in un contesto in cui anche ha giustamente rilevato di essere , come . un Pt_1 Per_2 ingegnere meccanico . Per quanto riguarda poi il settore dei Mega Deals negli Stati Uniti, si è già detto che nella memoria di costituzione in primo grado la società ha asserito di aver abbandonato tale settore , di averlo “ interrotto “ già nell'ottobre 2021 .
Tale circostanza non risulta, alla luce delle risultanze istruttorie , effettiva .
Il teste già citato ha dichiarato : “ Negli Stati Unoiti la scelta è stata Testimone_4 quella di ricollocare l'ing. , il quale prima era in Brasile ….. è stato CP_3 Tes_3
spostato a Washington a lavorare alle dipendenze dirette della Lane …. Il suo ruolo è quello di occuparsi della integrazione dei processi tra Lane e Webuild ….e dall'altro prosegue a monitorare anche i Mega Deals in US , nel 2023 siamo riusciti a proporci solo per una gara e senza aggiudicarci alcun Grande progetto ….”
Risulta quindi da tali dichiarazioni che il settore dei Mega Deals non è stato abbandonato od interrotto perché , secondo quanto dichiarato da , ha Tes_3 S_
proseguito, dopo il licenziamento di a monitorarlo. Pt_1
Tale circostanza trova poi conferma nella lettera in data 15 Maggio 2024 ( doc. 8 fasc. primo grado ) con la quale ha comunicato a Pt_1 CP_1 Testimone_3
la risoluzione del rapporto di lavoro così giustificandola : “ ….La limitata disponibilità di garanzie ci costringe a ridurre drasticamente lo studio di iniziative commerciali relative ai progetti di grandi dimensioni, di cui lei si occupa . Ad ora si prevede che vi siano garanzie sufficienti solo alla presentazione di una gara all'anno per un progetto di grandi dimensioni “.
Risulta dal tenore di tale missiva che il settore dei Mega Deals US non era stato abbandonato ed interrotto da essendosene “ occupato “ , dopo il CP_1 licenziamento di e fino alla lettera di risoluzione del rapporto di lavoro in Pt_1 data 15 Maggio 2024 , . Testimone_3
Per quanto sopra , riscontrata la non effettività delle ragioni poste da a CP_1 sostegno del licenziamento oggetto di causa , va in conseguenza dichiarata la ingiustificatezza dell'impugnato licenziamento .
va pertanto condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità supplementare nella misura - ritenuta congrua alla luce delle riferite circostanze che caratterizzano la fattispecie - di 16 mensilità ex art. 19 del CC di riferimento ( doc. 3 fasc. primo grado ), oltre rivalutazione monetaria ed Pt_1 interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo;
con conferma nel resto delle statuizioni di merito.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
Per quanto riguarda le spese , in punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata
, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “
( così , ex plurimis , Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche Cass. Sez. 4 ord.
1775/2017 ).
Tenuto conto di tali principi , dell'esito della lite ritiene il Collegio che CP_1 debba essere condannata al pagamento , in favore di delle spese del Parte_1
doppio grado del giudizio nella misura di 2/3 e che , in applicazione dei criteri tutti previsti dal d.m.55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, si liquidano per la quota nella misura specificata in dispositivo ( euro 4600,00 per il primo grado;
euro 3400,00 per il grado di appello ) , con compensazione del residuo terzo.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3455/2024 del Tribunale di IL , ritenuta la ingiustificatezza dell'impugnato licenziamento , condanna al CP_1 pagamento in favore di dell'indennità supplementare nella misura di Parte_1
16 mensilità calcolate come da CC , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo;
conferma nel resto le statuizioni di merito;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio nella CP_1 misura di 2/3 , liquidate ,per tale quota ,in complessivi euro 8000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
compensa il residuo terzo.
IL 27 Marzo 2025
Il Presidente Giovanni Picciau