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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
§§§
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
***
Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Valentina Vitulano Presidente
Dott. Amleto Pisapia Giudice relatore
Dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 e ss CCI)
nel procedimento n. 120/2025, promosso nei confronti di:
”, con sede legale in Casola di Napoli, via Roma Controparte_1
42 (CF , esercente attività di “appalto di opere” P.IVA_1
All'udienza del 11 dicembre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione
* * *
- letto il ricorso proposto dal liquidatore giudiziale della società, nominato da questo ufficio in data 20 giugno 2019, che rappresenta l'insussistenza di ogni attivo sociale
(salvo il recupero di somme presso altro fallimento, stimati in ca € 46mila) e la scarna documentazione contabile rinvenuta, ma anche una situazione debitoria di oltre € 3mln
(essenzialmente erariale, oltre che verso taluni professionisti) (cfr relazione del liquidatore giudiziale), e la cui legittimazione alla proposizione dell'istanza in proprio
è consentita nella qualità di legale rappresentante dell'ente (Cass 3 agosto 2022 n.
24123)
- rilevato, in via preliminare, che il Tribunale di Torre Annunziata è competente a statuire sul proposto ricorso in quanto l'impresa debitrice ha la sede nel comune di
Casola di Napoli
- rilevato che l'impresa debitrice è un imprenditore commerciale, a norma dell'art. 2195 cc, svolgendo l'attività di cui in premessa ed è poi assoggettabile alla procedura, secondo il disposto dell'art. 1 CCI circa il possesso congiunto dei cd “requisiti di non fallibilità” nei tre anni precedenti all'istanza in assenza di prova contraria gravante sul debitore
- accertato lo stato di insolvenza stante l'ingente situazione debitoria e l'assenza di ogni attivo (se non per importi risibili)
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in Camera di Consiglio,
DICHIARA Con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
”, con sede legale in Casola di Napoli, via Roma 42 (CF Controparte_1
) P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato: dott. Amleto Pisapia
Curatore: avv. Giuseppina d'Auria
ORDINA alla società/impresa debitrice di depositare, entro tre giorni dalla data di deposito della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi di documentazione tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc -. I libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi sociali precedenti, nonché
l'elenco dei creditori
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 9 giugno 2026, ore 10.30 dinanzi al giudice delegato designato, dott. Amleto Pisapia, nell'ufficio del predetto presso il Tribunale di Torre Annunziata
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e da un indirizzo di posta elettronica certificata
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria;
e che, inoltre, nei ricorsi contenenti le domande i creditori devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore e che, in assenza di tale indicazione, le comunicazioni da parte del curatore saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_3
al curatore che, entro dieci giorni dalla sua nomina (quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza), deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa fallita
MANDA alla cancelleria per la notificazione e le comunicazioni di rito della presente sentenza, nonché per l'annotazione della stessa ai sensi dell'art.45 e ss CCI e per gli altri adempimenti di legge.
Torre Annunziata, 11 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Amleto Pisapia Dott.ssa Valentina Vitulano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
§§§
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
***
Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Valentina Vitulano Presidente
Dott. Amleto Pisapia Giudice relatore
Dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 e ss CCI)
nel procedimento n. 120/2025, promosso nei confronti di:
”, con sede legale in Casola di Napoli, via Roma Controparte_1
42 (CF , esercente attività di “appalto di opere” P.IVA_1
All'udienza del 11 dicembre 2025, il Tribunale si riservava per la decisione
* * *
- letto il ricorso proposto dal liquidatore giudiziale della società, nominato da questo ufficio in data 20 giugno 2019, che rappresenta l'insussistenza di ogni attivo sociale
(salvo il recupero di somme presso altro fallimento, stimati in ca € 46mila) e la scarna documentazione contabile rinvenuta, ma anche una situazione debitoria di oltre € 3mln
(essenzialmente erariale, oltre che verso taluni professionisti) (cfr relazione del liquidatore giudiziale), e la cui legittimazione alla proposizione dell'istanza in proprio
è consentita nella qualità di legale rappresentante dell'ente (Cass 3 agosto 2022 n.
24123)
- rilevato, in via preliminare, che il Tribunale di Torre Annunziata è competente a statuire sul proposto ricorso in quanto l'impresa debitrice ha la sede nel comune di
Casola di Napoli
- rilevato che l'impresa debitrice è un imprenditore commerciale, a norma dell'art. 2195 cc, svolgendo l'attività di cui in premessa ed è poi assoggettabile alla procedura, secondo il disposto dell'art. 1 CCI circa il possesso congiunto dei cd “requisiti di non fallibilità” nei tre anni precedenti all'istanza in assenza di prova contraria gravante sul debitore
- accertato lo stato di insolvenza stante l'ingente situazione debitoria e l'assenza di ogni attivo (se non per importi risibili)
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in Camera di Consiglio,
DICHIARA Con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
”, con sede legale in Casola di Napoli, via Roma 42 (CF Controparte_1
) P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato: dott. Amleto Pisapia
Curatore: avv. Giuseppina d'Auria
ORDINA alla società/impresa debitrice di depositare, entro tre giorni dalla data di deposito della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi di documentazione tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc -. I libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi sociali precedenti, nonché
l'elenco dei creditori
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 9 giugno 2026, ore 10.30 dinanzi al giudice delegato designato, dott. Amleto Pisapia, nell'ufficio del predetto presso il Tribunale di Torre Annunziata
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e da un indirizzo di posta elettronica certificata
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria;
e che, inoltre, nei ricorsi contenenti le domande i creditori devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore e che, in assenza di tale indicazione, le comunicazioni da parte del curatore saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_3
al curatore che, entro dieci giorni dalla sua nomina (quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza), deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa fallita
MANDA alla cancelleria per la notificazione e le comunicazioni di rito della presente sentenza, nonché per l'annotazione della stessa ai sensi dell'art.45 e ss CCI e per gli altri adempimenti di legge.
Torre Annunziata, 11 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Amleto Pisapia Dott.ssa Valentina Vitulano