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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2024, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14007/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Giuseppe Marrazzo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 10.11.2023 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 5.09.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa , Per_1 per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'art 445-bis c.p.c., al comma 4, dispone che “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
13.09.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il
16.10.2023, per cui detto termine essenziale non è stato rispettato, essendo la scadenza coincidente con la data del
13.10.2023.
Deve essere dunque dichiarata l'inammissibilità dl ricorso atteso che tra la comunicazione del decreto di cui al comma 4 citato ed il deposito della dichiarazione di dissenso sono decorsi più di trenta giorni.
La disposizione chiaramente riconosce a tale termine natura perentoria per cui la sua osservanza è prevista a pena di decadenza ed opera ipso iure.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa sia di ordine pubblico (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Ne consegue, pertanto, che la mancata osservanza del termine così come previsto ex lege comporta l'inammissibilità del ricorso in opposizione.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della rituale dichiarazione in atti resa ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono a carico dell' , cui si provvede con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese della CTU del procedimento di ATP CP_1 da liquidarsi con separato decreto.
Aversa, 23.05.2024
Il Giudice
Anna Pia Perpetua