TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3745/23 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Esposito Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.7.23, il ricorrente, dipendente della dal Controparte_2
1979 al 31.5.18 (data del pensionamento), con mansioni di capotreno, ha esposto di aver contratto malattia professionale, segnatamente “spondiloartropatia degenerativa lombosacrale con stenosi severa del canale spinale”, in ragione delle sollecitazioni provocate dal movimento del treno e dei
“continui spostamenti lungo i vagoni ferroviari anche per garantirne la sicurezza, con sforzi continui e duraturi nel tempo, consistendo anche in sollevamento di pesi eccessivi.” Presentata domanda all' per l'erogazione delle prestazioni all'uopo previste, in data 5.7.18, l' CP_1 CP_3 respingeva la domanda, confermando il rigetto anche in sede di successiva opposizione, di guisa che, esaurito il procedimento amministrativo, ha chiesto a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale denunciata e dei relativi postumi con la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione in suo favore della relativa prestazione. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha eccepito, altresì, la CP_1 prescrizione, atteso che il primo certificato medico che diagnosticava la patologia denunciata risaliva al 21.12.13. All'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato. In via preliminare, reputa il giudicante vada respinta l'eccezione di prescrizione. Invero, in ordine al dies a quo, vedasi Cass. 2285/2013 secondo cui “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.” Tanto chiarito, sebbene in atti vi sia certificazione medica risalente al 2013 in cui già veniva posta diagnosi di artrosi lombo-sacrale, non v'è evidenza della già raggiunta consapevolezza da parte dell'assicurato della sua possibile eziologia professionale e del suo grado di indennizzabilità, evidentemente raggiunta al momento della certificazione del 2017 (v. risonanza magnetica del
12.11.17 in atti) cui ha fatto seguito la presentazione della domanda amministrativa.
Tanto chiarito, occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.
In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato».
Tanto premesso, nel caso di specie, questo giudicante ha reputato di non disporre alcuna ctu medico legale attesa l'estrema genericità delle deduzioni ed allegazioni contenute nell'atto introduttivo in merito alle mansioni espletate e tempi di esecuzione delle singole prestazioni e/o lavorazioni. Parte istante si limita, invero, a dedurre genericamente di aver lavorato dal 1979 come capotreno presso la società indicata in ricorso, senza tuttavia chiarire in concreto in cosa consistessero le proprie mansioni e senza alcuna puntuale indicazione né degli specifici luoghi di lavoro né del tempo di esposizione al rischio ovvero la asserita movimentazione di carichi, né del peso o dimensioni di tali carichi e, quanto alle posture incongrue, nulla viene chiarito in proposito. Segnatamente, si legge in ricorso che parte istante era soggetto a “continui spostamenti lungo i vagoni ferroviari anche per garantirne la sicurezza, con sforzi continui e duraturi nel tempo, consistendo anche in sollevamento di pesi eccessivi”, nonché a sollecitazioni della colonna vertebrale dovute al movimento del treno. Orbene, non v'è alcuna puntualizzazione dei tempi di esecuzione della prestazione lavorativa né delle modalità concrete di espletamento della stessa o delle strumentazioni eventualmente utilizzate né dei pesi asseritamente eccessivi sollevati.
Viene, in altri termini, omessa qualsivoglia puntuale considerazione in merito alle peculiarità dei luoghi di lavoro, i tempi di utilizzo dei vari strumenti, le dimensioni degli stessi e le modalità concrete di espletamento della prestazione anche con riferimento alle posture assunte, tutti dati indispensabili per valutare l'effettiva nocività dell'ambiente di lavoro e dunque l'eventuale nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia insorta e denunciata. Nemmeno può colmare tali lacune la documentazione prodotta e versata in atti, dacchè nulla di specifico aggiunge a quanto dedotto in ricorso, trattandosi sostanzialmente dell'estratto contributivo Inps che nulla di peculiare rivela in ordine alle mansioni concretamente assolte. Anzi, nemmeno è dallo stesso evincibile la qualifica di inquadramento. A ciò aggiungasi che nemmeno è stata articolata prova in ricorso in merito alle mansioni assolte.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni non può che rigettarsi la domanda per difetto di prova in ordine al nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta (quest'ultima nemmeno documentalmente provata). Le spese di lite si compensano tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese. Si comunichi. Nola, 4.2.25
Il Giudice del lavoro
Dr. Fabrizia Di Palma