Ordinanza collegiale 21 dicembre 2020
Sentenza breve 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 03/02/2021, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00145/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1270 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale NE - -OMISSIS- per la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il NE - -OMISSIS- n. -OMISSIS-.-OMISSIS-, ad oggetto la pubblicazione delle -OMISSIS-per la -OMISSIS-, istituite con Ordinanza Ministeriale -OMISSIS-.-OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione - posto comune / -OMISSIS- di -OMISSIS-e personale educativo valevoli per il biennio -OMISSIS-/-OMISSIS- e -OMISSIS-/-OMISSIS-, nella parte in cui non riconosce il giusto punteggio e la giusta posizione spettante alla ricorrente, collocandola al posto n. 6 con punti 20,00 della -OMISSIS-delle -OMISSIS-, per la classe di concorso -OMISSIS-;
b) della graduatorie -OMISSIS-delle -OMISSIS-, per la classe di concorso -OMISSIS-, pubblicata con il Decreto di cui al precedente capo a), nella parte in cui colloca la ricorrente nella posizione sopra specificata con il punteggio indicato;
c) del procedimento di formazione, determinazione e approvazione della graduatoria di cui innanzi, di cui non si conoscono gli estremi;
d) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale NE - -OMISSIS- per la -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio -OMISSIS-- tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del -OMISSIS- e 4, comma 1, D.L. n. 28 del -OMISSIS- e 25, D.L. n. 137 del -OMISSIS- - il dott. Nicola Bardino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di avere presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle -OMISSIS-(-OMISSIS-) istituite dal Ministero dell’Istruzione con ordinanza -OMISSIS-, concorrendo per l’ambito territoriale della -OMISSIS- e per la classe di concorso -OMISSIS- (-OMISSIS-).
Precisa di avere indicato nella domanda (compilata sulla c.d. piattaforma polis ) i titoli posseduti, titoli che ritiene valutabili, come previsto dall’allegato A/4 della suddetta ordinanza, ai fini dell’attribuzione del punteggio finale.
In questa sede, censura la graduatoria compilata dall’Amministrazione, pubblicata con decreto dirigenziale -OMISSIS-.
Contesta, in particolare, la mancata valutazione di titoli posseduti e debitamente presentati al momento della compilazione della domanda, che comproverebbero i cospicui servizi prestati nella specifica classe di concorso -OMISSIS-: questi, se correttamente valutati, avrebbero imposto l’attribuzione di ulteriori 60 punti, da sommare ai 20 già assegnati.
Spiega inoltre di avere proposto reclamo (sottoscritto dal proprio rappresentante sindacale in data 8 settembre -OMISSIS-), chiedendo la correzione del punteggio, e segnala che l’Amministrazione non avrebbe ancora provveduto sulla propria istanza.
In conclusione, domanda ora l’attribuzione dei maggiori punteggi corrispondenti ai titoli effettivamente posseduti e la conseguente riformulazione della graduatoria (con avanzamento dalla sesta alla prima posizione).
2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito, insistendo per la reiezione del ricorso.
All’esito della camera di consiglio tenutasi il 16 dicembre -OMISSIS-, il Tribunale, con -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) di chiarire se la ricorrente risultasse effettivamente in possesso dei titoli di servizio indicati nell’atto introduttivo (di cui viene contestata la mancata valutazione) e di comunicare, se adottate, le determinazioni assunte in seguito al reclamo.
In adempimento a tali richieste istruttorie, l’Amministrazione ha fatto presente che “ la mancata valutazione dei titoli di servizio ” sarebbe “ attribuibile unicamente all’errata compilazione del modulo da parte della docente ”. Il sistema informativo avrebbe infatti assegnato il punteggio “ in base al modulo informatico compilato dal docente interessato ”: tale modulo sarebbe poi “ confluito in un PDF certificato dal sistema che ha valore di atto sostitutivo di notorietà ”. Ha poi concluso, osservando che l’operatore non avrebbe potuto “ interferire modificando detto modulo con le dichiarazioni di scienza liberamente sottoscritte dal candidato sotto la sua responsabilità diretta. L’unico intervento possibile e necessario era quello, fermo restando le dichiarazioni dell’interessato per le quali lo stesso è responsabile di verificare la coerenza della dichiarazione con l’attribuzione del punteggio da parte del sistema ”, coerenza (tra dichiarato e punteggio assegnato) che, oltre a non essere neppure posta in discussione (poiché la ricorrente censura la mancata valutazione di titoli posseduti ma nel concreto non dichiarati) preclude anche l’esercizio di poteri correttivi in autotutela, sollecitati dal reclamo, non ravvisandosi alcun errore di valutazione degli elementi emergenti dalla domanda prodotta.
3. Chiamata alla camera di consiglio del 27 gennaio -OMISSIS-, fissata per la prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Collegio che, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio nella presente sede cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui è stato dato avviso alle parti nella sopra citata -OMISSIS-del -OMISSIS-; può perciò prescindersi, ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., dall’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati, formulata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, risultandone superfluo l’esame.
5. Come affermato da un recente e condiviso arresto giurisprudenziale (T.A.R. Basilicata, n. 760 del -OMISSIS-), nell’ambito dei procedimenti selettivi “ risulta prevalente il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione [ovvero l’ammissione dell’allegazione tardiva dei titoli non dichiarati] costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l’attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. III Sent. n. 4081 del 4.10.2016; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 946 del 14.8.-OMISSIS-; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 154 del 3.3.-OMISSIS-) ”.
In proposito, deve essere inoltre considerato che l’art. 3, comma 3 dell’ordinanza -OMISSIS- (con la quale sono state istituite le graduatorie di cui trattasi e regolata la loro formazione) ha previsto che “ ai fini della costituzione delle -OMISSIS- di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle -OMISSIS- sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione ”.
Pertanto i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze avrebbero dovuto essere determinati mediante l’elaborazione delle dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l’introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell’Amministrazione (e degli stessi candidati) .
Detta preclusione è confermata dall’art. 7, comma 12, della citata ordinanza, il quale, disponendo che “ gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione ”, consente di sottoporre alla procedura standardizzata di compilazione della graduatoria i soli titoli dichiarati (poiché solo per essi viene chiesta la valutazione), ponendo al di fuori della valutazione ogni restante titolo di servizio (dal momento che, non dichiarandolo, il candidato non ne ha neppure richiesto la sottoposizione alla procedura).
Con la conseguenza che l’aspirazione della ricorrente, intesa a veder rivisitati il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria, sulla base di quei titoli che, per quanto conosciuti o conoscibili da parte dell’Amministrazione, essa stessa ben avrebbe potuto indicare sin dal momento della compilazione della propria domanda (non pregiudicata da comprovati malfunzionamenti ostativi, capaci di influire sulla sua completezza), confligge insanabilmente con la regola, poc’anzi enunciata (art. 7 comma 12), che impedisce l’introduzione postuma di elementi non direttamente inseriti nelle domande e per i quali, dunque, non sia stata esplicitamente chiesta la valutazione.
L’auspicata integrazione costituirebbe, in questo senso, una palese violazione del principio della par condicio , poiché si tradurrebbe in una sorta di ingiustificata sanatoria a vantaggio del solo candidato che (in contraddizione con la lex specialis ) richiedesse, come nel caso di specie, di poter integrare la propria dichiarazione lamentandone (dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda) l’originaria incompletezza, così da sovvertire, a danno dei restanti docenti inseriti nella graduatoria (che avessero invece confidato nel generale rispetto delle regole della selezione), l’ordine determinato sulla base delle domande validamente presentate.
Emergerebbe inoltre un chiaro contrasto con il principio di autoresponsabilità, testimoniato dall’inosservanza dell’onere, che da tale principio sarebbe dovuto discendere in capo alla ricorrente, di procedere alla prudenziale verifica del “ PDF riepilogativo che viene anche trasmesso all’indirizzo email indicato tra i recapiti” (cfr. parte 3 del manuale operativo, predisposto dall’Amministrazione per la corretta compilazione della domanda) ”, così da riscontrare l’avvenuto caricamento di una domanda comprensiva di tutti i titoli realmente posseduti e da correggere tempestivamente (mediante un nuovo caricamento) le eventuali lacune riscontrate (vd. T.A.R. Basilicata, n. 760 del -OMISSIS-); verifica della cui tempestiva effettuazione non è stata però allegata alcuna prova in giudizio.
6. Per quanto precede il ricorso deve essere dunque respinto.
Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi anche in considerazione della particolarità delle questioni esaminate .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i controinteressati.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio -OMISSIS-, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.