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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc.
civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5389/2019
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Alfonso Forlenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli (SA) al Rione Pace, n. 14
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore – rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Gioacchino
Rossini, n. 18
– resistenti –
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento n. 10020179008647131000 notificata in data 23 novembre 2017 dall' nonché alla cartella di pagamento Controparte_2
n. 10020070051641122000 notificata in data 25 ottobre 2007.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza dell'8 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ritualmente proposto proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
– Sezione Lavoro – avverso l'intimazione di pagamento n. 10020179008647131000, notificata in data 23 novembre 2017, dall' , nonché alla cartella di pagamento Controparte_2
n. 10020070051641122000, notificata in data 25 ottobre 2007, deducendo la mancata notifica della predetta cartella esattoriale contenente il ruolo dell'allora Controparte_3
– oggi – per il recupero di sanzione amministrative ex Controparte_1
lege 689/81, nonché la maturata prescrizione quinquennale del credito ed eccependo, nel merito,
l'infondatezza della pretesa per avere corrisposto tutte le contribuzioni dovute ed, in ogni caso,
l'addebito di somme superiori a quelle dovute.
Instava conseguentemente per l'annullamento della cartella e dell'intimazione di pagamento con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_2
deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, della quale chiedeva il rigetto, stante l'applicazione,
nella fattispecie, della prescrizione decennale.
Si costituiva altresì l' deducendo l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso proposto nei propri confronti avendo provveduto a notificare alla ricorrente, in data 19 ottobre
2005, l'ordinanza ingiunzione n. 1826/8798 del 12 ottobre 2005, non impugnata. Eccepiva altresì la propria assenza di responsabilità in caso di accoglimento del ricorso per maturata prescrizione, con addebito delle eventuali spese di giudizio a carico della convenuta Controparte_2
.
[...]
Rimesso il fascicolo alla prima sezione civile del Tribunale di Salerno, competente in luogo della sezione lavoro inizialmente adita, con provvedimento del 14 giugno 2019, la causa era assegnata alla scrivente.
All'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa, istruita in modo documentale, a seguito delle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, previo ritiro in Camera di Consiglio, era decisa provvedendosi alla lettura del dispositivo, assenti i procuratori delle parti autorizzati ad allontanarsi, ed alla trasmissione telematica della sentenza.
La ricorrente ha impugnato con ricorso ex art. 22 Legge 689/1981, l'intimazione di pagamento n.
10020179008647131000, notificata in data 23 novembre 2017 dall' Controparte_2
, nonché alla cartella di pagamento n. 10020070051641122000 notificata in data 25
[...]
ottobre 2007.
Giova premettere che, secondo risalente e consolidata giurisprudenza, “In tema di cartella esattoriale
emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, è esperibile l'opposizione L. n. 689 del
1981, ex art. 22 qualora la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla
emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento ovvero quando per vizi della notifica l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con
la notificazione della cartella esattoriale: in tal caso, al ricorrente, il quale deduca di non essere
stato in grado di proporre l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, deve essere consentito
di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge” (Cass. Civ. n. 15149/2005; Cass.
Civ. n. 9180/2006). Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., secondo le forme ordinarie (cfr.
Cass. Civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5871).
Ciò chiarito, nella fattispecie, parte ricorrente non ha dedotto la mancata notifica dell'ordinanza-
ingiunzione o del verbale di accertamento, eccependo di essere venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale, ma si è
limitata ad eccepire l'omessa notifica della cartella esattoriale contenente il ruolo dell'allora
– oggi – Controparte_3 Controparte_1
per il recupero di sanzione amministrative ex lege 689/81 e la prescrizione quinquennale del credito.
Del resto, che l'ordinanza ingiunzione n. 1826/8798 del 12 ottobre 2005 sia stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 19 ottobre 2005 vi è prova in atti (cfr. documentazione depositata dall' ). Controparte_1
L'opposizione deve dunque essere dichiarata inammissibile siccome proposta nelle forme di cui alla
Legge 689/1981 in luogo dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
Spese compensate in ragione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5389/2019 – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione; 2)
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 8 gennaio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc.
civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5389/2019
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte_1
Alfonso Forlenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli (SA) al Rione Pace, n. 14
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore – rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Gioacchino
Rossini, n. 18
– resistenti –
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento n. 10020179008647131000 notificata in data 23 novembre 2017 dall' nonché alla cartella di pagamento Controparte_2
n. 10020070051641122000 notificata in data 25 ottobre 2007.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza dell'8 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ritualmente proposto proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
– Sezione Lavoro – avverso l'intimazione di pagamento n. 10020179008647131000, notificata in data 23 novembre 2017, dall' , nonché alla cartella di pagamento Controparte_2
n. 10020070051641122000, notificata in data 25 ottobre 2007, deducendo la mancata notifica della predetta cartella esattoriale contenente il ruolo dell'allora Controparte_3
– oggi – per il recupero di sanzione amministrative ex Controparte_1
lege 689/81, nonché la maturata prescrizione quinquennale del credito ed eccependo, nel merito,
l'infondatezza della pretesa per avere corrisposto tutte le contribuzioni dovute ed, in ogni caso,
l'addebito di somme superiori a quelle dovute.
Instava conseguentemente per l'annullamento della cartella e dell'intimazione di pagamento con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_2
deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, della quale chiedeva il rigetto, stante l'applicazione,
nella fattispecie, della prescrizione decennale.
Si costituiva altresì l' deducendo l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso proposto nei propri confronti avendo provveduto a notificare alla ricorrente, in data 19 ottobre
2005, l'ordinanza ingiunzione n. 1826/8798 del 12 ottobre 2005, non impugnata. Eccepiva altresì la propria assenza di responsabilità in caso di accoglimento del ricorso per maturata prescrizione, con addebito delle eventuali spese di giudizio a carico della convenuta Controparte_2
.
[...]
Rimesso il fascicolo alla prima sezione civile del Tribunale di Salerno, competente in luogo della sezione lavoro inizialmente adita, con provvedimento del 14 giugno 2019, la causa era assegnata alla scrivente.
All'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa, istruita in modo documentale, a seguito delle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, previo ritiro in Camera di Consiglio, era decisa provvedendosi alla lettura del dispositivo, assenti i procuratori delle parti autorizzati ad allontanarsi, ed alla trasmissione telematica della sentenza.
La ricorrente ha impugnato con ricorso ex art. 22 Legge 689/1981, l'intimazione di pagamento n.
10020179008647131000, notificata in data 23 novembre 2017 dall' Controparte_2
, nonché alla cartella di pagamento n. 10020070051641122000 notificata in data 25
[...]
ottobre 2007.
Giova premettere che, secondo risalente e consolidata giurisprudenza, “In tema di cartella esattoriale
emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, è esperibile l'opposizione L. n. 689 del
1981, ex art. 22 qualora la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla
emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento ovvero quando per vizi della notifica l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con
la notificazione della cartella esattoriale: in tal caso, al ricorrente, il quale deduca di non essere
stato in grado di proporre l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, deve essere consentito
di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge” (Cass. Civ. n. 15149/2005; Cass.
Civ. n. 9180/2006). Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., secondo le forme ordinarie (cfr.
Cass. Civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5871).
Ciò chiarito, nella fattispecie, parte ricorrente non ha dedotto la mancata notifica dell'ordinanza-
ingiunzione o del verbale di accertamento, eccependo di essere venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale, ma si è
limitata ad eccepire l'omessa notifica della cartella esattoriale contenente il ruolo dell'allora
– oggi – Controparte_3 Controparte_1
per il recupero di sanzione amministrative ex lege 689/81 e la prescrizione quinquennale del credito.
Del resto, che l'ordinanza ingiunzione n. 1826/8798 del 12 ottobre 2005 sia stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 19 ottobre 2005 vi è prova in atti (cfr. documentazione depositata dall' ). Controparte_1
L'opposizione deve dunque essere dichiarata inammissibile siccome proposta nelle forme di cui alla
Legge 689/1981 in luogo dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
Spese compensate in ragione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5389/2019 – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione; 2)
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 8 gennaio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.