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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 31/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 Difeso dall'avv. CROVI RICCARDO (c.f. C.F._2 con studio in
NI AN (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. ASCARI STEFANIA (c.f. ), C.F._4 con studio in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3403/2024 r.g.v.g. Conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno concluso come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e TO TU hanno contratto matrimo- Parte_1 nio concordatario nel 1994. Hanno due figli, (19 marzo 1998) Per_1
e (12 febbraio 2005). Per_2
Il 5 novembre 2024 hanno presentato ricorso cumulativo per se- parazione e divorzio.
I coniugi sono in condizioni economiche critiche, poiché la sig.ra ha terminato un contratto stagionale a ottobre, mentre il sig. Parte_1
TU è disoccupato da oltre due anni e di conseguenza non percepisce neanche più il relativo assegno. I figli sono maggiorenni e vivono con la madre a Cabras, ma solo è economicamente autosuffi- Per_1 ciente;
invece, ancora no, avendo compiuto la maggiore età da Per_2 poco tempo.
Stando così le cose, i coniugi non hanno concordato alcun reci- proco mantenimento. Dal momento che vive con la madre, si Per_2 sono limitati a stabilire che la sig.ra percepisca l'intero as- Parte_1 segno unico, pari a 120 €, e che il sig. TU versi l'integrazione ne- cessaria per portarlo a 200 €, ossia 80 €. Il 21 novembre 2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione alle condizioni sopra indicate e ha rimesso la causa in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Intervenuti con note sostitutive all'udienza del 28 maggio 2024, i coniugi hanno confermato di voler divorziale alle condizioni sopra in- dicate. Vista la situazione, ribadisce il Tribunale di non poter far altro che recepire l'accordo, non essendo possibile, allo stato, esigere impe- gni economici maggiori dalle parti.
Si precisa che dalle condizioni è stato eliminato ogni riferimento all'affidamento e alla collocazione dei figli, in quanto nulla può di- sporre il giudice al riguardo, trattandosi di figli maggiorenni. Inoltre, le condizioni economiche predisposte dai genitori sono state recepite con
— 2 — una modifica tecnica, in quanto la cessione dell'assegno unico dovrà avvenire in favore della sig.ra e non direttamente del figlio, Parte_1 in quanto questi ancora vive con la madre.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e TO TU, atto 403, parte II, serie Parte_1
A, anno 1994, Comune di Modena, incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. A titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, si Persona_3 prende atto che il TU TO si obbliga a cedere in favore di
[...]
la propria quota di assegno unico, che è attualmente Parte_2 pari a euro 120,00. Il TU si obbliga, inoltre, a corrispondere in fa- vore della il 50% delle spese medico-specialistiche non co- Parte_1 perte dal S.S.N., scolastiche (anche straordinarie) ed a quelle sportive e ricreative che verranno sostenute per il figlio maggiorenne R_
, previo preventivo accordo tra le parti, tenendo in considerazione
[...] lo stato di disoccupazione del signor TU. Qualora il medesimo trovi medio tempore una occupazione e, in ogni caso, a partire dal mese di gennaio 2026, il sig. TU si impegna ad integrare la differenza (at- tualmente di euro 80,00) rispetto ai 120,00 euro dell'assegno unico, in modo da arrivare ad un contributo di mantenimento complessivo di euro
200,00 per il figlio maggiorenne e fino al raggiungimento Persona_3 dell'indipendenza economica.
3. Le parti dichiarano di non voler alcun mantenimento per sé e di aver già ripartito fra loro i beni in comune.
4. Le spese legali sono compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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