TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 40
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Ordinanza cautelare 28 febbraio 2024
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione obbligo di comunicazione preventiva alle OO.SS.

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la comunicazione preventiva alle OO.SS. sia necessaria anche a livello nazionale, la norma non debba essere interpretata in modo formalistico ma in aderenza al principio di raggiungimento dello scopo. Il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990, consente l'integrazione della domanda prima dell'atto finale, anche se l'obbligo di preavviso di diniego non è previsto per procedimenti di natura assistenziale e previdenziale.

  • Accolto
    Diritto alla concessione delle integrazioni salariali

    Accolto in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale avverso i provvedimenti di reiezione.

  • Accolto
    Condanna dell'INPS all'accoglimento delle domande

    Accolto in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 40
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo