Decreto cautelare 10 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2024
Decreto cautelare 10 luglio 2024
Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
Decreto cautelare 16 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sanmarco Industrial S.r.l. Unipersonale, Sanmarco Industrial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato MA Matteucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sanmarco Industrail S.r.l., non costituito in giudizio;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Roberta Del Sordo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''''''''annullamento
1. dei seguenti provvedimenti:
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172654 del 21.11.2023 della domanda di CI Ordinaria
con n. protocollo INPS.2300.07/09/2023.0295856» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del
Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 21.11.2023 della domanda di CI Ordinaria
con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del
Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 21.11.2023 della domanda di CI Ordinaria
con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del
Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172657 del 21.11.2023 della domanda di CI Ordinaria
con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del
Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172658 del 21.11.2023 della domanda di CI Ordinaria
con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del
Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172659 del 21.11.2023 della domanda di CI Ordinaria
con n. protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del
Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172662 del 21.11.2023 della domanda di CI Ordinaria
con n. protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845» dell''''''''''''''''INPS, Sede di Chieti, a firma del
Direttore p.t. Domenico De Fazio;
2. nonché di ogni altro eventuale atto antecedente, preparatorio, presupposto, collegato,
connesso e/o consequenziale e/o successivo, anche infra-procedimentale ed anche non
conosciuto, ma comunque potenzialmente lesivo della posizione giuridica dell''''''''''''''''odierna
Ricorrente
nonché
per l''''''''''''''''accertamento e la declaratoria del diritto della Ricorrente
al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali così come richieste ed
acquisite ai seguenti protocolli:
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496;
- protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000;
- protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001;
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496;
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498;
- protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987;
- protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845;
con conseguente
condanna
dell''''''''''''''''INPS all''''''''''''''''adozione dei relativi provvedimenti di accoglimento della domanda ed
autorizzazione della chiesta CI Ordinaria
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO DU RL il 3\7\2024 :
dei sopravvenuti provvedimenti, che per chiarezza espositiva qui di nuovo si ri-elencano:
(a) il provvedimento del 04.04.2024 [Protocollo INPS.2300.04/04/2024.0127651 avente ad oggetto «Annullamento in Autotutela del Provvedimento» (v. doc b cit)];
(b) i Nuovi Provvedimenti di Reiezione (v. doc c cit), aventi ad oggetto «domanda di Cassa Integrazione Ordinaria - reiezione», indicati con i protocolli:
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172654 del 03/05/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.07/09/2023.0295856» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172657 del 03/05/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172662 del 03/05/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172658 del 03.05.2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172659 del 03/05/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172655 del 03/05/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 03/05/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Domenico De Fazio;
nonché
del procedimento di “riesame” svolto dall’INPS come pure di ogni altro atto, anche non conosciuto, pregresso, presupposto, connesso, consequenziale a quelli qui impugnati
come pure
per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Ricorrente
al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali così come richieste ed acquisite ai seguenti protocolli:
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496;
- protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000;
- protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001;
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496;
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498;
- protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987;
- protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845;
con conseguente
condanna
dell’INPS all’adozione dei relativi provvedimenti di accoglimenti della domanda ed autorizzazione della chiesta CI Ordinaria
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO DU RL il 12\12\2024 :
per la nullita’ e/o illegittimita’ e/o inefficacia e/o invalidita’ e/o inesistenza e/o annullamento previa sospensione dell’efficacia ex artt. 55 e 56 CPA
dei sopravvenuti provvedimenti, che per chiarezza espositiva qui di nuovo si ri-elencano:
(a) il nuovo provvedimento di annullamento in autotutela [n.d.r. Data Protocollo 30.09.2024, Protocollo INPS.2300.30/09/2024.0364545], post ordinanza cautelare n. 179/2024, avente ad oggetto «Annullamento in Autotutela del Provvedimento, in materia di “Contributi” – Cassa integrazione ordinaria a conguaglio”»;
(b) le nuove – post ordinanza cautelare n. 179/2024 - Reiezioni del 15.10.2024: tutti con il medesimo e pedissequo contenuto, individuati con i seguenti Protocolli:
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172654 del 15/10/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.07/09/2023.0295856» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172657 del 15/10/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172662 del 15/10/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172658 del 15/10/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172659 del 15/10/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172655 del 15/10/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele;
- «Provvedimento di reiezione n. 230090172656 del 15/10/2024 della domanda di CI Ordinaria con n. protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001» dell’INPS, Sede di Chieti, a firma del Direttore p.t. Russo Daniele;
aventi ad oggetto «domanda di Cassa Integrazione Ordinaria - reiezione» (c.f.r. doc 33), trasmessi a mezzo p.e.c. in data 16 ottobre 2024, confermava la reiezione delle originarie domande di Cassa Integrazione proposte a suo tempo dalla Sanmarco, di seguito semplicemente «Domande» [protocollate si ricorda come segue: INPS.2300.15/09/2023.0306496; INPS.2300.14/09/2023.0305000; INPS.2300.14/09/2023.0305001; INPS.2300.15/09/2023.0306496; INPS.2300.15/09/2023.0306498; INPS.2300.22/09/2023.0314987; INPS.2300.2809/2023.0321845 (v. docc. nn. da 3 a 9 del fascicolo di parte)].
nonché
del nuovo procedimento di riesame svolto dall’INPS a seguito dell’ordinanza cautelare 179/2024,
come pure
di ogni altro atto, anche non conosciuto, pregresso, presupposto, connesso, consequenziale a quelli qui impugnati
come pure
per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Ricorrente
al riconoscimento della concessione delle integrazioni salariali così come richieste ed acquisite ai seguenti protocolli:
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496;
- protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305000;
- protocollo INPS.2300.14/09/2023.0305001;
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306496;
- protocollo INPS.2300.15/09/2023.0306498;
- protocollo INPS.2300.22/09/2023.0314987;
- protocollo INPS.2300.28/09/2023.0321845;
con conseguente
condanna
dell’INPS all’adozione dei relativi provvedimenti di accoglimenti della domanda ed autorizzazione della chiesta CI Ordinaria
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2025 il dott. MA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con il ricorso introduttivo, la ricorrente, società che opera nel settore dell’automotive realizzando cassoni e allestimenti specifici per autoveicoli industriali leggeri, ha inoltrato all’Inps le seguenti domande di integrazione salariale: (a) periodo dal 28.08.2023 al 03.09.2023 (per operai ed impiegati) n. 3 domande; (b) periodo dal 04.09.2023 al 10.09.2023 (per operai ed impiegati) n. 2 domande; (c) periodo dall’11.09.2023 al 17.09.2023 (per operai) n. 1 domanda; (d) periodo dal 18.09.2023 al 24.09.2023 (per operai) n. 1 domanda;
-la medesima, in data 14.11.2023, tramite cassetto fiscale, riceveva dall’Istituto una richiesta di chiarimenti circa il corretto assolvimento dell'onere di informazione e consultazione sindacale di cui all'art 14 d. lgs. n. 148 del 2015 nei riguardi delle articolazioni territoriali delle tre OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
-in data 30.11.2023, l’Istituto, sede di Chieti, dopo i chiarimenti offerti dalla ricorrente in merito, adottava i provvedimenti di reiezione, qui gravati, sulla base della seguente motivazione: “ la comunicazione preventiva circa le cause, l’entità e il numero di lavoratori interessati alla cig non è stata trasmessa alle articolazioni territoriali di tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, ma solo a quelle presenti all’interno dell’azienda ed alla R.S.U…la norma individua i soggetti destinatari della comunicazione nelle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale…la norma deve essere interpretata in maniera letterale per cui la comunicazione va inviata a tutte le OO.SS. più rappresentative, a prescindere che le stesse siano o meno presenti in azienda affinchè vi sia piena trasparenza relativamente alle strategie aziendali nelle situazioni di crisi, in modo che l’interesse dei lavoratori riceva la migliore tutela possibile e si possa addivenire eventualmente all’esame congiunto della situazione aziendale (Cons. St. n. 8759/2019) Pertanto, il datore di lavoro non esimersi dal coinvolgimento di sigle sindacali che, nel confronto con le altre, esprimono una preponderante presenza nella categoria e che, quindi, sono interessate a dare rilevanza agli interessi collettivi sottesi ”;
- nel ricorso, la società espone che: - ha avviato preventivamente la prescritta consultazione sindacale per iscritto, coinvolgendo la RS nonchè le organizzazioni sindacali presenti in azienda e firmatari dell’accordo collettivo applicato, nonché a conoscenza delle vicende aziendali e, a conclusione della consultazione, la medesima società e la RS sottoscrivevano un verbale di accordo debitamente trasmesso all’INPS; - non vi sarebbe alcun obbligo di informare tutte le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative ma solo quelle dei lavoratori presenti in azienda; - l’Inps, omettendo il preavviso di diniego, avrebbe impedito la partecipazione procedimentale nella fase conclusiva di adozione del provvedimento; - non avrebbe inoltre considerato l’apporto procedimentale di parte ricorrente; - in tal modo avrebbe violato anche il principio di buona fede e leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione;
- l’Inps, nel costituirsi, ha rilevato, tra l’altro: - di aver attivato il soccorso istruttorio ex art. 11 del DM 95422/2016, in data 12/09/2023, richiedendo, oltre ad un’integrazione alla relazione tecnica, “ la documentazione probatoria con relativi riscontri di consegna attestante la comunicazione preventiva alla sigla sindacale CI ” (tale nota, nella tabella “ richiesta integrazione ”, contempla, tra l’altro, “ Documentazione probatoria con relativi riscontri di consegna attestante la comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale contenente le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati- (dalla documentazione a corredo della domanda non si evince la notifica via pec alla CI); ”); - a seguito di ciò vi erano stati diversi contatti e scambio di corrispondenza nei quali la ricorrente insisteva nel ritenere sufficiente la consultazione delle sole sigle sindacali presenti in azienda; - trasmettendo la comunicazione preventiva di ricorso alla CI esclusivamente alla RS ed alle due sigle sindacali presenti in azienda (GI e IL), ma non anche alla CI ( che ha firmato, insieme a GI e IL il CCNL di settore), la ricorrente non avrebbe ottemperato correttamente all’obbligo di cui all’art. 14 D. Lgs. 148/2015; - malgrado la norma non preveda che la comunicazione sia inviata a tutti i sindacati, sarebbe comunque imposta dalla succitata disposizione la comunicazione a tutti i sindacati più rappresentativi a livello nazionale, dovendosi intendere a tal fine quelli più rappresentativi del comparto a prescindere dalla presenza o meno in azienda; - “ a conferma del fatto che la CI è sigla maggiormente rappresentativa nel settore della ricorrente si produce il frontespizio dell’ultimo CCNL nel settore automotive, concluso l’8 marzo 2023 ( prod. n. 23), dal quale risulta che esso contratto è stato siglato da Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, Uglm-Ugl, Aqcfr, mentre non è stato firmato, ad es., da FIOM GI, sigla alla quale però è stata data la comunicazione della crisi, che ha portato la ricorrente alla richiesta di CIO ”; - l’art. 10 bis esclude espressamente dal suo ambito di operatività “ i procedimenti di natura assistenziale e previdenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali ” con conseguente insussistenza della eccepita violazione di legge da parte dell’Istituto; - né sarebbe stata violato il diritto di partecipazione procedimentale, attese le numerose richieste di chiarimenti e il soccorso istruttorio;
- con ordinanza 50 del 2024, il Tar ha accolto la istanza cautelare ai fini del riesame, con la seguente motivazione: “ Considerato che: -la comunicazione preventiva di cui all’articolo 14 del D.lgs. 148/2015 deve essere effettuata anche nei confronti delle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale e non solo di quelle presenti a livello aziendale (Tar Milano sentenza 1444 del 2019); - tuttavia, nel caso di specie, la mancanza di un preavviso di diniego, seppure vi è stata interlocuzione e soccorso istruttorio procedimentale, non appare, a un primo esame, aver consentito alla ricorrente di comprendere appieno che la mancanza della consultazione delle sigle nazionali più rappresentative avrebbe determinato il definitivo rigetto della domanda (tenendo conto che vi è anche giurisprudenza di merito che, pur non condivisa dal Collegio, ha in più occasioni affermato che la comunicazione potrebbe essere anche successiva, Tar Napoli sentenza 7113 del 2022); - in ogni caso il provvedimento impugnato non appare aver adeguatamente valutato e comunque motivato, alla luce di quanto illustrato da parte ricorrente, su quale sia effettivamente il contratto collettivo applicabile al comparto del settore di attività in cui opera quest’ultima (che non sarebbe quello automotive come presupposto dall’Inps ma “il CCNL «Metalmeccanici (industria) CNEL C011» rinnovato il 5 febbraio 2021”, le cui sigle sottoscrittrici sarebbero state viceversa informate), e dunque su quali debbano essere le sigle maggiormente rappresentative a livello nazionale da informare preventivamente; atteso che per stessa ammissione della PA, ai fini della rappresentatività, si è tenuto conto delle sigle che hanno sottoscritto il CCNL “del settore/comparto di riferimento della azienda” ”;
- a seguito di tale pronuncia cautelare, l’INPS, senza comunicare l’avvio del procedimento di riesame, ha disposto l’annullamento degli originari provvedimenti di reiezione e successivamente ha adottato nuovi dinieghi;
- avverso tali provvedimenti parte ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, rilevando tra l’altro, oltre a vizi derivati, la violazione della pronuncia cautelare, anche sotto il profilo, pure ove nuovo e autonomo, della medesima violazione del diritto di partecipazione procedimentale;
- a fronte di ciò, l’Inps ha insistito sottolineando che la comunicazione doveva essere preventiva rispetto alla domanda (coerentemente con la richiesta di documentazione istruttoria in tal senso), e pertanto la sua mancanza avrebbe comportato comuque il rigetto delle istanze;
- con successiva ordinanza 179 del 2024, il Tar ha accolto nuovamente l’istanza cautelare, sempre ai fini del riesame così motivando: “ Considerato che: -il provvedimento di riesame non deve essere solo formale e “interno” all’Amministrazione, ma occorre ripercorrere tutte le fasi procedimentali, ivi incluso l’avviso di avvio del procedimento, al fine precipuo, nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di completare la consultazione con le sigle sindacali mancanti, come si evince dalla ordinanza cautelare già pronunciata nel presente giudizio ”;
- a seguito di tale pronuncia cautelare, l’Inps ha nuovamente annullato in autotutela i provvedimenti impugnati con i precedenti motivi aggiunti e poi adottato nuovi dinieghi, sostanzialmente ritenendo che la comunicazione doveva essere preventiva alla presentazione della domanda e non vi era alcun obbligo di previo avviso di avvio del procedimento;
- anche tali ulteriori provvedimenti sono stati oggetto di impugnazione, con ulteriori motivi aggiunti, e sostanzialmente le censure e le controdeduzioni delle parti, come precedentemente illustrate, si sono ripetute con riproposizione delle medesime tesi difensive anche in occasione di tale impugnazione;
- con ordinanza cautelare 15 del 2025, il Tar ha dunque accolto anche tale ulteriore istanza cautelare, rilevando in sostanza la violazione del dictum cautelare , con la seguente motivazione: “ Considerato che: - con ordinanza cautelare 50 del 2024, questo Tribunale ha sottolineato che: “- nel caso di specie, la mancanza di un preavviso di diniego, seppure vi è stata interlocuzione e soccorso istruttorio procedimentale, non appare, a un primo esame, aver consentito alla ricorrente di comprendere appieno che la mancanza della consultazione delle sigle nazionali più rappresentative avrebbe determinato il definitivo rigetto della domanda (tenendo conto che vi è anche giurisprudenza di merito che, pur non condivisa dal Collegio, ha in più occasioni affermato che la comunicazione potrebbe essere anche successiva, Tar Napoli sentenza 7113 del 2022);”; -si evince dunque che, benché in via ordinaria la comunicazione debba essere preventiva, nel caso di specie, la stessa poteva essere effettuata dopo il preavviso di diniego, omesso dalla PA; -con ordinanza 179 del 2024, questo Tribunale in sede cautelare ha poi ulteriormente chiarito che “-il provvedimento di riesame non deve essere solo formale e “interno” all’Amministrazione, ma occorre ripercorrere tutte le fasi procedimentali, ivi incluso l’avviso di avvio del procedimento, al fine precipuo, nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di completare la consultazione con le sigle sindacali mancanti, come si evince dalla ordinanza cautelare già pronunciata nel presente giudizio;”; -era dunque chiaro l’orientamento del Tribunale nel ritenere consentito alla ricorrente di completare la consultazione nel presente procedimento; -sussiste pertanto il fumus di fondatezza ;”;
- a seguito di tale ultimo pronunciamento, l’Inps ha accolto le istanze di parte ricorrente, “con riserva di ripetizione all’esito del giudizio”;
-alla udienza del 12 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
- il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati;
-da tutto quanto in premessa emerge come l’Inps, pur concedendo un soccorso istruttorio, in tale ambito si è limitato a chiedere una integrazione documentale, insistendo tuttavia sulla circostanza che la consultazione doveva avvenire prima della presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni;
-l’art. 14 del d.lgs. n. 148/15 disciplina gli obblighi di informazione e consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- il comma 6 di tale disposizione impone che “ All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo ”;
- ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241 del 1990 “ 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; ”;
- da tale disposizione si evince che il soccorso istruttorio, specie allorché non vi siano posizione di controinteresse come nel caso di procedure comparative o competitive che richiedono il rispetto della par condicio dei partecipanti, non si esaurisce nella richiesta di deposito della documentazione mancante, ma contempla anche la integrazione della domanda con il compimento di atti la cui omissione la rende incompleta e dunque inammissibile;
- una diversa lettura, del resto, sarebbe contraria al principio di proporzionalità oltre a quello, denunciato da parte ricorrente, di buona fede e collaborazione tra privato e pubblica amministrazione nell’istruttoria; di cui lo stesso articolo 6 cit. è corollario;
- al di là della previsione testuale dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990, invocata da parte ricorrente ai fini della esclusione del procedimento in esame dall’ambito applicativo dell’obbligo generale del preavviso di diniego, una informativa in tale senso, cioè in ordine alla incompletezza di fattispecie emendabili, era comunque dovuta in virtù dell’articolo 6 cit. e dei richiamati principi;
- lo stesso Consiglio di Stato del resto (cfr. sentenza 8174 del 2019) ha evidenziato come la norma di cui all’articolo 14 della legge 148 del 2015 non debba essere interpretata in modo formalistico, ma in aderenza al principio di raggiungimento dello scopo;
- di ciò del resto, lo stesso Istituto Nazionale Previdenza Sociale è ben consapevole, come si evince dai chiarimenti di carattere generale, adottati il 9 marzo 2023, n. 980;
- coerentemente, dunque, il comma 6 dell’articolo 14 cit., laddove impone che la consultazione debba avvenire prima della presentazione della domanda, non può essere interpretato in modo rigido e contrario alla sua ratio partecipativa, atteso che lo scopo della norma è raggiunto anche se, in ossequio al richiamato articolo 6 della legge n. 241 del 1990, tale consultazione venga completata durante il procedimento e prima dell’adozione dell’atto finale, emendando così una iniziale incompletezza della domanda rispetto alla fattispecie legale;
- in altre parole il comma 6 dell’articolo 14 descrive i requisiti di completezza della domanda, mentre l’articolo 6 della legge 241 del 1990 consente la possibilità di integrarla, anche mediante il compimento di attività non completate correttamente, prima della decisione finale;
- in tal senso la esenzione legale dall’obbligo di preavviso di diniego, ex articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, non esime l’Amministrazione dall’obbligo di indicare alla istante che la mancanza del completamento di quell’attività rende la domanda inammissibile, e di consentirle coerentemente la integrazione;
- del resto, una concezione non sostanzialistica e difforme da quella fatta propria dalla giurisprudenza indicata, mal si concilia con uno spedito perseguimento del fine pubblico, dando luogo a inutili e formalistici ostacoli che non rispondono ad alcuna ratio perseguita dal legislatore, come reso palese proprio dal caso in esame;
- peraltro, il caso di specie corrisponde proprio alla giurisprudenza prodotta dall’Inps nel presente giudizio (Consiglio di Stato sentenza 6224 del 2025), nella quale (richiamandosi il precedente di cui alla sentenza 2952 del 2025) si afferma che la norma di cui al comma 6 dell’articolo 14 cit. (laddove impone che le comunicazioni avvengano prima della domanda) può essere derogata in ogni caso se, sempre in virtù della ricordata interpretazione sostanzialistica, “ prima dell'istanza ci sia stato comunque l'accordo con la R.S.A. di una organizzazione sindacale in guisa da ritenere soddisfatto nel caso di specie il requisito del carattere preventivo dell'avviso, secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, propugnando la tesi evolutiva che "Le due comunicazioni (quella, preventiva, ritenuta insufficiente; e quella, successiva, che la completa) afferiscono ad un unico segmento di attività che nel caso di specie si è originato secondo la scansione temporale (peraltro relazionale) stabilita dalla norma" (Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2025, n. 3056) ”;
- le spese seguono il criterio della soccombenza e della causalità della lite e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Condanna l’Inps resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AS, Presidente
MA OR, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OR | PA AS |
IL SEGRETARIO