Decreto cautelare 28 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02144/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2024, proposto da
Corset & Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli e Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Contursi Terme, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
SO S. AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini e Vincenzo Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Contursi Terme prot. 14060 dell’11.12.2024, con cui è stato disposto il diniego dell’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prot. 6844 del 9.9.2021, presentata dalla ricorrente per attività di fabbricazione di prodotti di plastica e vetroresina;
- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza prot. 6844 del 9.9.2021 la società ricorrente ha chiesto al Comune di Contursi Terme il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per attività di fabbricazione di prodotti di plastica e vetroresina, barrando la casella “Assenza di vincoli ambientali ed idrogeologici”.
In data 20.4.2022 è stata rilasciata l’AUA n. 1837 da parte della Provincia di LE, sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura e alle emissioni in atmosfera, nonché della comunicazione per l’inquinamento acustico, con efficacia subordinata al rilascio dell’autorizzazione finale da parte del SUAP competente.
Con p.e.c. del 14.6.2024 la ricorrente ha spontaneamente indicato la sussistenza di un “mero errore materiale” nell’indicazione dei suddetti vincoli, inviando un apposito certificato di destinazione urbanistica (prot. n. 4320 del 10 maggio 2024) da cui risulta che l’area in questione (foglio 24, part. 515) rientra, tra le altre cose, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e, in parte, a vincolo paesaggistico ed ambientale (fascia di 150 m dal fiume Sele).
Con nota prot. n. 12971 del 13.11.2024 il Comune di Contursi Terme, in riscontro ad un sollecito della Provincia, ha dichiarato di non poter ancora rilasciare l’AUA “senza le dovute integrazioni e le attività consequenziali a tale rilievo”, essendo ancora in corso le verifiche urbanistiche sull’immobile e le dovute attività istruttorie.
Con nota prot. 13344 del 22.11.2024 il Comune ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il preavviso di rigetto dell’istanza di AUA.
Con provvedimento prot. 14060 dell’11.12.2024 il Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Contursi Terme ha disposto il diniego dell’AUA, motivandolo sull’errata rappresentazione dei vincoli esistenti sull’area che avrebbe inciso anche sul rilascio dell’AUA da parte della Provincia e ritenendo la necessità che “ l’iter di adozione venga ripercorso ex novo ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 23.12.2024 e depositato in data 27.12.2024) la società ricorrente ha impugnato tale provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1) Violazione dell’art 10 bis L.241/1990. Violazione del principio del contraddittorio predecisorio. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Difetto di istruttoria e dei presupposti ”;
il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in ragione del “cambio di scenario” che si sarebbe avuto tra il preavviso di rigetto ed il provvedimento finale;
in particolare, mentre a fondamento del preavviso di rigetto sarebbe stata posta la necessità di attivare ulteriori subprocedimenti finalizzati all’acquisizione dei relativi pareri dei quali non si è tenuto conto durante l’iter di adozione della suddetta AUA, evidenziando come la mancata rappresentazione nell’istanza di AUA del quadro vincolistico potrebbe aver condizionato l’espressione dei pareri da parte delle Autorità Competenti, l’impugnato provvedimento sarebbe stato fondato sull’impossibilità di integrare i subprocedimenti in ragione dell’avvenuta adozione dell’AUA a causa di un’errata rappresentazione della vincolistica esistente;
in sostanza, nel provvedimento finale il Comune avrebbe smentito la possibilità e necessità di attivare ulteriori sub-procedimenti finalizzati all’acquisizione dei relativi pareri;
in tal modo il Comune non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni svolte dalla ricorrente in sede di contraddittorio endoprocedimentale;
così facendo il Comune avrebbe violato l’art. 10-bis della L. 241/1990;
“ 2) Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento di cui all’art 1 L.241/1990. Violazione dell’art 97 Cost. Violazione art 3 L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del DPR 59/2013. Violazione e falsa applicazione della Guida Operativa per il rilascio dell’AUA. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Contraddittorietà. Incongruenza. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Difetto dei presupposti. Violazione del legittimo affidamento. Difetto di motivazione ”;
la ricorrente ha poi lamentato l’illegittimità della determinazione del Comune di far ripercorrere ex novo l’iter di adozione del provvedimento;
in particolare, alla luce della sequenza procedimentale verificatasi nel caso di specie l’impugnato provvedimento avrebbe indebitamente arrestato il procedimento proprio allorquando sarebbero state acquisite tutte le informazioni per una compiuta istruttoria; ciò sarebbe accaduto nonostante tali informazioni sarebbero state spontaneamente trasmesse proprio dalla ricorrente ed a fronte della mancata formulazione di rilievi in precedenza da parte del Comune;
trovandosi ancora il procedimento in fase istruttoria ben avrebbe potuto il Comune tenere conto delle integrazioni prodotte dalla ricorrente per arrivare ad un provvedimento finale nel merito;
inoltre, il provvedimento impugnato si porrebbe in contraddizione con la precedente azione amministrativa, dalla quale sarebbe scaturito un legittimo affidamento in capo alla ricorrente in ordine alla dovuta prosecuzione del procedimento;
il Comune non avrebbe poi realmente motivato in ordine alla necessità di arrestare il procedimento; la necessità di aprire un nuovo procedimento si tradurrebbe in un aggravio procedimentale a ben tre anni dall’avvenuta presentazione dell’istanza;
la valutazione di incidenza appropriata trasmessa in data 11.11.2024 avrebbe dimostrato la compatibilità tra l’attività oggetto dell’istanza di AUA ed i vincoli gravanti sull’area in cui è collocato lo stabilimento;
del resto, neppure nel provvedimento impugnato l’amministrazione comunale avrebbe ravvisato nell’esistenza dei vincoli un fatto di per sé ostativo all’intervento;
infine, la durata del procedimento sarebbe stata superiore a quella prevista ed il Comune avrebbe adottato il provvedimento di diniego quando, venendo a scadenza le pregresse autorizzazioni, la ricorrente avrebbe subito l’arresto della propria attività, non potendo la stessa proseguire sulla base delle autorizzazioni pregresse.
3. La SO S. AN S.p.A. ha spiegato intervento ad opponendum (con atto notificato in data 13.1.2025 e depositato in pari data) ed ha dedotto:
l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ai controinteressati;
l’infondatezza del ricorso in ragione: dell’avvenuta comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990; dell’insufficienza delle deduzioni svolte dalla ricorrente in sede procedimentale a superare tali motivi ostativi; della compiutezza dell’istruttoria svolta dal Comune e della motivazione del provvedimento impugnato; del carattere vincolato del provvedimento di diniego dell’AUA alla luce della falsa rappresentazione posta in essere dalla ricorrente e della conseguente impossibilità di attivare i subprocedimenti necessari per l’ottenimento dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli; la non configurabilità di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente alla luce dell’infedele rappresentazione del reale stato di fatto dalla stessa posto in essere, come del resto confermato dalla giurisprudenza in materia di autotutela e dal disposto dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
4. Non si è costituito il Comune di Contursi Terme.
5. Con ordinanza n. 24/2025, pubblicata in data 15.1.2025, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
Con ordinanza n. 809/2025, pubblicata in data 3.3.2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza di questo Tribunale, ha sospeso gli effetti del provvedimento del Comune di Contursi Terme prot. 14060 dell’11.12.2024, disponendo la compensazione delle spese di lite.
A fondamento di tale decisione il Consiglio di Stato ha posto le seguenti considerazioni in relazione al merito:
“ Ritenuto, inoltre, che contrariamente a quanto asserito dal T.a.r., il Collegio ritiene sussistente il fumus boni iuris, avuto riguardo alle seguenti pacifiche circostanze:
a) in data 9 settembre 2021 è stata presentata l’istanza di autorizzazione unica ambientale (di seguito, AUA), barrando la casella “Assenza di vincoli ambientali ed idrogeologici”;
b) in data 20 aprile 2022 è stata rilasciata l’AUA (n. 1837) da parte della Provincia di LE, sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura e alle emissioni in atmosfera, nonché della comunicazione per l’inquinamento acustico, con efficacia subordinata al rilascio dell’autorizzazione finale da parte del SUAP competente;
c) con p.e.c. del 14 giugno 2024, la società istante ha spontaneamente indicato la sussistenza di un “mero errore materiale” nell’indicazione dei suddetti vincoli, inviando un apposito certificato di destinazione urbanistica (prot. n. 4320 del 10 maggio 2024) da cui risulta che l’area in questione (foglio 24, part. 515) rientra, tra le altre cose, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e, in parte, a vincolo paesaggistico e ambientale (fascia di 150 m dal fiume Sele);
d) con nota del 13 novembre 2024 (prot. 12971), il Comune di Contursi Terme, in riscontro ad un sollecito della Provincia, ha dichiarato di non poter ancora rilasciare l’AUA “senza le dovute integrazioni e le attività consequenziali a tale rilievo”, essendo ancora in corso le verifiche urbanistiche sull’immobile e le dovute attività istruttorie;
e) in data 11 dicembre 2024 è stato adottato il provvedimento di diniego dell’AUA da parte del Comune, motivato in ragione dell’errata rappresentazione dei vincoli esistenti sull’area che avrebbe inciso anche sul rilascio dell’AUA da parte della Provincia;
Considerato che, in base ad una cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare e fermo restando il necessario approfondimento in sede di merito, il Collegio ritiene che la suddetta motivazione non sia sufficiente ai fini della legittimità del diniego;
- che, infatti, l’obbligo di archiviazione dell’istanza è previsto solamente nel caso in cui, a seguito di apposita richiesta di integrazione documentale, “il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente” (art. 4, comma 3, terzo periodo, d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59), ma non anche nel caso in cui la documentazione integrativa sia stata spontaneamente prodotta dall’istante, in ottica collaborativa e nella pendenza della fase istruttoria del procedimento;
- che, pertanto, in base ai principi generali, deve ritenersi applicabile il dovere dell’amministrazione di prendere in considerazione la suddetta documentazione e adottare le conseguenti determinazioni, valutando comunque la possibilità di concludere il procedimento nel merito in base ai principi di collaborazione, buona fede (art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990) e di non aggravamento del procedimento amministrativo, salvo “straordinarie e motivate esigenze” (art. 1, comma 2, legge n. 241 del 1990);
- che, invece, nella specie il diniego è motivato sulla base della sola errata rappresentazione dei vincoli, senza indicare specificamente quelle straordinarie esigenze che avrebbero impedito di rinnovare la parte di istruttoria necessaria a concludere il procedimento con un provvedimento di merito;
- che, in ogni caso, resta ferma la competenza dell’amministrazione in ordine alla valutazione sull’efficacia ostativa o meno dei suddetti vincoli ai fini del rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di un potere amministrativo non ancora esercitato su cui il giudice non può pronunciarsi (art. 34, comma 2, c.p.a.) ”.
6. Fissata l’udienza di merito in seguito all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, in vista di tale udienza la ricorrente e l’interventore hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. per insistere nelle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’interventore ad opponendum in ragione dell’omessa notifica dello stesso all’interventore ed alla Provincia di LE (a quest’ultimo proposito l’eccezione è stata sollevata nella memoria ex art. 73 c.p.a.).
Sul punto questo Collegio condivide e fa proprio quanto già sottolineato dal Consiglio di Stato in sede cautelare “ dal momento che, per espressa previsione di legge, il ricorso deve essere notificato “alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato” e ad almeno uno dei controinteressati “che sia individuato nell’atto stesso” (art. 41, comma 2, c.p.a.) ” e nel caso di specie l’amministrazione “ che ha emesso l’atto impugnato (prot. 14060 dell’11 dicembre 2024) è pacificamente il Comune di Contursi Terme e non già la Provincia di LE e che nell’atto impugnato non viene individuata la suddetta società SO S. AN s.p.a. quale controinteressato ”.
8. Neppure coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso (v. pagg. 3 e 4 della memoria ex art. 73 c.p.a. dell’interventore) per omessa impugnazione degli atti presupposti, vale a dire: la nota prot. 12971 del 13.11.2024 del responsabile SUAP del Comune di Contursi Terme con la quale si afferma l’impossibilità di poter rilasciare l’AUA perché la ricorrente ha omesso di comunicare l’esistenza di una pluralità di vincoli; la nota prot. 13344 del 22.11.2024 del medesimo soggetto con cui si comunicano i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di rilascio AUA.
Anche sul punto questo Collegio, in continuità con quanto già sottolineato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, non può che sottolineare la natura meramente endoprocedimentale di tali atti, con la conseguenza che gli stessi erano privi di efficacia lesiva e che alcun onere di impugnazione risulta configurabile in relazione agli stessi.
9. Ciò posto, il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Questo Collegio deve fare proprie alcune delle doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso in relazione ai vizi che rendono illegittimo l’impugnato provvedimento.
In primo luogo, la motivazione indicata a fondamento del diniego opposto dal Comune non risulta corretta nella misura in cui il Comune ha sostenuto la necessità di arrestare il procedimento in atto ed avviarne uno ex novo in ragione della non corretta rappresentazione dei vincoli esistenti sull’area di cui in atti.
In effetti, come sottolineato dal Consiglio di Stato “ l’obbligo di archiviazione dell’istanza è previsto solamente nel caso in cui, a seguito di apposita richiesta di integrazione documentale, “il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente” (art. 4, comma 3, terzo periodo, d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59), ma non anche nel caso in cui la documentazione integrativa sia stata spontaneamente prodotta dall’istante, in ottica collaborativa e nella pendenza della fase istruttoria del procedimento ”.
Si tratta di quanto verificatosi nella presente vicenda nella quale allorquando la ricorrente ha rappresentato la sussistenza di un “errore materiale” quanto ai vincoli in precedenza non dichiarati esistenti il procedimento si trovava ancora in fase istruttoria.
Nel caso di specie il Comune avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione prodotta e svolgere l’istruttoria necessaria (acquisendo i previsti pareri), pervenendo poi alle conseguenti determinazioni in relazione al merito dell’istanza della ricorrente sulla scorta dei principi “ di collaborazione, buona fede (art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990) e di non aggravamento del procedimento amministrativo, salvo “straordinarie e motivate esigenze” (art. 1, comma 2, legge n. 241 del 1990) ”, richiamati dal Consiglio di Stato in sede cautelare.
Del resto, neanche il Comune ha indicato nel provvedimento impugnato (e neppure nel presente giudizio nel quale significativamente il Comune non si è costituito) specifiche ed autenticamente straordinarie esigenze ostative alla rinnovazione della parte di istruttoria necessaria a concludere il procedimento con un provvedimento di merito.
A fronte di tali considerazioni risultano smentite le deduzioni dell’interventore ad opponendum quanto alla supposta natura vincolata del provvedimento impugnato. In effetti, soltanto una volta rimosso l’indebito arresto procedimentale e posta in essere l’ulteriore istruttoria necessaria potrà verificarsi la fondatezza o meno dell’istanza della ricorrente alla luce dei vincoli esistenti in loco.
In conclusione, il ricorso proposto va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Come già evidenziato dal Consiglio di Stato, resta ferma la competenza dell’amministrazione in ordine alla valutazione dell’efficacia ostativa o meno dei vincoli esistenti ai fini del rilascio dell’AUA. In particolare, vengono in rilievo, per quanto ammesso dallo stessa ricorrente e ferme restando le valutazioni che l’amministrazione dovrà autonomamente operare in ordine all’eventuale sussistenza di ulteriori vincoli (tra cui quelli specificamente indicati dall’interventore ad opponendum ), i seguenti vincoli: idrogeologico, paesaggistico, quelli relativi alla riserva naturale foce Sele – Tanagro, quello relativo alla Zona di Protezione Speciale IT8050021; quello da pericolosità da frana in relazione all’area PPUTR1, quello di rischio frana con riferimento all’area RUTR2.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Le spese di lite vanno compensate alla luce della particolarità della controversia, ad eccezione del contributo unificato il quale deve essere rimborsato dal Comune alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato versato di € 650,00 che deve essere rimborsato dal Comune di Contursi Terme alla società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO