Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. LE Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 14305/2024 R.G. promosso da
) (avv. OGNA MICHAELA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. OGNA MICHAELA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 13/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Affido dei figli minori LE e ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Brescia, Via Del Carso n.7. 2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra avrà la Pt_1 facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della propria residenza, la sig.ra sarà tenuta Pt_1
3. I figli trascorreranno con il padre il lunedì ed il Pt_2 mercoledì sera dalle ore 18.30; inoltre staranno con il padre a week end alterni del venerdì sera verso le ore
18.30/19.00 fino alla domenica sera fino alle ore 18.30, con rientro presso la casa materna non oltre l'ora di cena;
4. Il padre trascorrerà con i figli una settimana durante le vacanze di Natale (alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno), tre giorni durante le vacanze di Pasqua (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo) e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando di anno in anno il periodo con la sig.ra entro il 30 aprile di ciascun anno;
5. Ciascun Pt_1 genitore si farà carico delle spese delle vacanze con i figli, senza nulla pretendere dall'altro. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo della destinazione delle vacanze e l'indirizzo di alloggio presso il quale pernotteranno con i figli;
6. Il sig. dovrà versare un assegno alla sig.ra a titolo di concorso per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, della somma di € 400,00
(quattrocento/oo) -Euro 200,00 per ciascun figlio- da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT;
7. I genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle spese relative al vestiario dei figli.
8. Il sig. e la sig.ra Pt_2 Pt_1 dovranno contribuire nella misura del 50% ciascuno per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute per i figli secondo i parametri del Tribunale di Brescia, che vengono di seguito riportati: a. Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
e) spese farmacia;
b. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari;
c. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze studio;
g. Le spese straordinarie sono in ogni caso da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni.
9. La sig.ra ercepirà Pt_1 interamente gli assegni familiari ed usufruirà delle detrazioni IRPEF;
10. I ricorrenti dovranno garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
11.I ricorrenti non dovranno ostacolare la volontà di ciascuno di stare con i figli al di fuori dei tempi concordati;
12. I ricorrenti dovranno tenersi reciprocamente informati rispetto alle questioni che riguardano i figli;
13. I ricorrenti si autorizzano al rinnovo e/o al rilascio di passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio per i minori”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di LE (n. 11/1/2007) e (n. 11/9/2008) e, con Per_1 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
LE Posio Andrea Marchesi