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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
16.5.2025
da
(C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
il 26.3.1996 a Sao SE IS (Brasile) , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Ruspaggiari, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE – E
(C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] C.F._2
(Brasile), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ruspaggiari ,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 16.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) vivere separati liberi ognuno di scegliere una propria residenza;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in particolare entrambi rinunciano all'assegno di mantenimento e si danno vicendevolmente atto di null'altro a pretendere a qualsiasi titolo;
3) i coniugi consensualmente stabiliscono l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre sig.ra con residenza presso Per_1 Parte_1
quest'ultima in Piacenza, Via Boscarelli 46, come già statuito in sede di separazione consensuale;
il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione materna secondo le più ampie modalità da concordarsi preventivamente con almeno un giorno di anticipo;
4) il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma di €
250,00, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie necessarie per il figlio, aventi natura scolastica, medica, sportiva e ricreativa, saranno a carico dei genitori in quote paritetiche del 50% ciascuno;
6) le parti si danno altresì atto di avere già definito ogni rapporto economico-patrimoniale e, pertanto, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra;
7) i coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto;
8) le spese della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra .“ Parte_1
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Quanto alle condizioni di scioglimento del matrimonio , le parti hanno, in particolare, stabilito l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso la stessa in Per_1
Piacenza alla via Boscarelli 46 .
Al riguardo, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n.
977) oppure gravi situazioni rischio per il benessere e l'incolumità
del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque ogni qualvolta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”; ritenuto che, nel caso di specie, le parti nel ricorso,
analogamente a quanto già stabilito nel ricorso per separazione consensuale, hanno dato atto con note scritte che il padre lavora e risiede in Svizzera così da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo affinché la stessa possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per il minore, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre, secondo le modalità
concordate dalle parti, con obbligo di mantenimento in capo al padre di euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 4.12.2023 in Piacenza e
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n.199, parte 1, serie , anno 2023 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
16.5.2025
da
(C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
il 26.3.1996 a Sao SE IS (Brasile) , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Ruspaggiari, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE – E
(C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] C.F._2
(Brasile), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ruspaggiari ,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 16.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) vivere separati liberi ognuno di scegliere una propria residenza;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in particolare entrambi rinunciano all'assegno di mantenimento e si danno vicendevolmente atto di null'altro a pretendere a qualsiasi titolo;
3) i coniugi consensualmente stabiliscono l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre sig.ra con residenza presso Per_1 Parte_1
quest'ultima in Piacenza, Via Boscarelli 46, come già statuito in sede di separazione consensuale;
il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione materna secondo le più ampie modalità da concordarsi preventivamente con almeno un giorno di anticipo;
4) il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma di €
250,00, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie necessarie per il figlio, aventi natura scolastica, medica, sportiva e ricreativa, saranno a carico dei genitori in quote paritetiche del 50% ciascuno;
6) le parti si danno altresì atto di avere già definito ogni rapporto economico-patrimoniale e, pertanto, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra;
7) i coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto;
8) le spese della presente procedura sono interamente a carico della sig.ra .“ Parte_1
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Quanto alle condizioni di scioglimento del matrimonio , le parti hanno, in particolare, stabilito l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento presso la stessa in Per_1
Piacenza alla via Boscarelli 46 .
Al riguardo, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n.
977) oppure gravi situazioni rischio per il benessere e l'incolumità
del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque ogni qualvolta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”; ritenuto che, nel caso di specie, le parti nel ricorso,
analogamente a quanto già stabilito nel ricorso per separazione consensuale, hanno dato atto con note scritte che il padre lavora e risiede in Svizzera così da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo affinché la stessa possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per il minore, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre, secondo le modalità
concordate dalle parti, con obbligo di mantenimento in capo al padre di euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 4.12.2023 in Piacenza e
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n.199, parte 1, serie , anno 2023 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti