Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II così composto: dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5887/2022 RGAC e vertente
TRA
- nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Parte_1
Ilaria Tuorto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in San Giuseppe Vesuviano alla Piazza Garibaldi n. 27;
- ricorrente -
CONTRO
- nato a [...] il [...] rappresentato e difeso giusta Controparte_1 procura in atti dall'avv.to Carla Anna Santella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Palma Campania alla via Marconi n. 239;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 18.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.10.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 26.10.1991 con il sig. , dalla cui unione nascevano Controparte_1 due figlie, e esponeva che il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione tra Per_1 Per_2
i coniugi giusta sentenza resa in data 3.05.2016 avente n. 1195/2016. Sulla scorta delle predette
Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca del mantenimento in favore della figlia e rigetto della domanda volta ad ottenere assegno di divorzio. Vinte le spese di lite
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, resa sentenza parziale sullo status, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del 18.03.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo stata resa sentenza sullo status, non resta che disciplinare le questioni economiche.
Al riguardo, va innanzitutto confermata la revoca, peraltro con decorrenza dal mese di gennaio 2023 (mese di assunzione della figlia), dell'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia la quale da Gennaio 2023 lavora nella Guardia di Finanza. Per_2
Quanto alla richiesta di assegno di divorzio avanzata dalla ricorrente è noto, al riguardo, che sul tema è intervenuta di recente la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.
2) in secondo luogo occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare – anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che dal compendio probatorio in atti sia emersa una rilevante disparità economica tra le parti.
Il resistente, ingegnere, ha in passato svolto l'attività di insegnante con reddito annuo di circa 30.000,00 netti ed è andato in pensione nel 2022 percependo una pensione di euro 1640,00 e un reddito annuo netto di circa euro 21.000,00 (cfr. CUD 2024 prodotto dal resistente). Dalle testimonianze espletate è emerso, inoltre, che il resistente svolge attività di consulenza presso l'immobile in cui vive sito in Casalnuovo di Napoli alla via Pigna 37 e svolge anche attività di consulente per il tribunale. Lo svolgimento delle predette attività, il cui reddito ricavato, invero, non è accertabile, è altresì comprovato dalla dichiarazione dei redditi 2022 da cui emerge anche un reddito da lavoro per circa 5000,00 euro netti (oltre al reddito da attività di insegnante). Parte resistente, inoltre, sebbene a tanto onerata dal giudice istruttore, non ha depositato dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi al 2022 né invero ha prodotto contratto di locazione. A tale ultimo riguardo non può non evidenziarsi che il canone di locazione di euro 600,00 indicato dal resistente sarebbe assolutamente sproporzionato tenuto conto dei redditi dichiarati e degli obblighi di mantenimento che il è stato tenuto ad onerare nella misura, prima di 700,00 euro come previsto in sede di CP_1 separazione, poi di euro 420,00 come previsto in questa sede. Il resistente risulta, poi, gravato da debiti per Equitalia per circa 200.000,00 ma non ne sono chiare le ragioni né se abbia concordato una rateizzazione del dovuto. La ricorrente, invece, ha svolto in passato, a decorrere dal 2010 attività lavorative saltuarie come scaffalista a chiamata, cassiera e attualmente non risulta lavorare, si è trasferita a vivere a Venezia presso un'amica essendo stata venduta la casa familiare all'asta. Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussista una disparità economica rilevante, posto che il resistente ha una entrata fissa e stabile, non ha comprovato di essere tenuto al pagamento di un canone di locazione e ha svolto e, verosimilmente, svolge anche attività di consulenza e CTU.
La ricorrente, invece, pur risultando abile al lavoro, ha sempre svolto lavori saltuari e ciò verosimilmente è stato determinato, in parte, dal titolo di studio (terza media) in parte dalla circostanza in base alla quale fino al 2010 è stata dedita prevalentemente alla cura della prole e si è immessa nel mercato del lavoro a 46 anni con evidente difficoltà di reperire stabile occupazione. Ne deriva che ad avviso del tribunale sussistono i presupposti, anche considerata la durata del matrimonio (oltre venti anni) per riconoscere in favore della ricorrente l'assegno di divorzio in chiave assistenziale, compensativa, perequativa.
In ordine al quantum, considerata la durata del matrimonio, l'esposizione debitoria del resistente, la capacità della resistente di trovare attività lavorativa sia pure dagli introiti verosimilmente modesti stante l'età e il titolo di studio, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora un assegno divorzile di euro 200,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli CP_1 indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Va invece dichiarata l'inammissibilità della richiesta di attribuzione di quota TFR in quanto la domanda è stata proposta tardivamente.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la natura della pronuncia sullo status e la soccombenza reciproca vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca con decorrenza dal mese di gennaio 2023 l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia serena;
b) pone a carico del resistente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese alla signora la CP_1 somma pari ad euro 200,00 a titolo di assegno di divorzio, importo che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
c) dichiara inammissibile la domanda di attribuzione di quota di TFR proposta da parte ricorrente;
d) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola lì 17.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)