Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 87/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 04.02.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Cascone
E
NATELLA nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Michele Montone
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 e premettevano Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio in data 03.07.1991 nel comune di Cava de Tirreni (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 173 parte II serie A - anno 1991 e che dalla loro unione erano nati (02.12.1994) e (13.04.2001). Le parti precisavano che il Tribunale Per_1 Per_2
di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 3843/2012
1
del 05.06.2012 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “per il figlio portatore di handicap grave, si allega il Per_1
seguente 1) Piano Genitoriale: ha terminato il percorso scolastico con perseguimento Parte_3 del diploma di stato presso l'istituto tecnico professionale ITIS Focaccia nell'anno 2018. Pt_3
svolge le seguenti attività: - partecipazione al laboratorio di arti sceniche inclusivo presso
[...]
l'Associazione di Promozione Sociale “Musikattiva” nei seguenti giorni: mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso il Centro Sociale “Arbostella” sito in
Salerno alla via Giuseppe Verdi. - lezioni di strumento musicale e canto nei seguenti giorni: giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l'accademia musicale “Chopin” sita a Nocera Inferiore alla via Giovanni XXIII. Il figlio disabile non è in grado di recarsi autonomamente nei luoghi dove svolge le attività di cui sopra. Il genitore che si occupa nella quotidianità di è Parte_3 Parte_1
. Il figlio disabile è parzialmente autonomo, necessitando tuttavia di aiuto per le attività di
[...] cura e pulizia personale più complesse (doccia, barba ecc…); inoltre, non è in grado di prepararsi autonomamente i pasti principali (pranzo, cena, colazione). A sostegno dell'attività di cura ed assistenza del figlio disabile c'è anche la sorella convivente laddove non Parte_4
impegnata in attività lavorativa o di studio. Medico di base: Dott. con Persona_3
indirizzo Via Antonio Amato, San Cipriano TI. Ulteriori specialisti presso cui il disabile è attualmente in cura: oculista e dermatologo. A settimane alterne, fine settimana trascorso con il genitore che non ha l'affidamento esclusivo del figlio disabile, presso l'abitazione di quest'ultimo o in luoghi diversi purchè concordati con il genitore affidatario. Ogni settimana una mattina e/o pomeriggio, anche al fine di aiutare nella cura personale del disabile - alternativamente tra il martedì
e il mercoledì - trascorsa dal figlio disabile con il proprio genitore non affidatario presso il domicilio del disabile medesimo. Le festività natalizie sono trascorse con il genitore che ha l'affidamento esclusivo del disabile, ad eccezione della festività del 26 dicembre e del 1° gennaio, in cui il genitore non affidatario può far visita al figlio disabile presso l'abitazione di quest'ultimo, salvo diversi programmi concordati con genitore affidatario. Le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto sono trascorse con il genitore che ha l'affidamento esclusivo del disabile, salvo diversi programmi di comune accordo dei genitori. Le festività pasquali sono trascorse con il genitore che ha l'affidamento esclusivo, ad eccezione di un giorno a scelta tra la festività di Pasqua e di Pasquetta, in cui il genitore non affidatario può far visita al figlio disabile presso l'abitazione di quest'ultimo o presso altro luogo concordato con il genitore affidatario. Nel periodo estivo (giugno – agosto) permanenza del figlio disabile presso il proprio domicilio con la madre;
visite del padre con cadenza di nn. 2 o 3 giorni a Parte_1 Parte_2
settimana, anche al fine di accompagnarlo in piscina o al mare e/o di svolgere ulteriori attività
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ludiche estive. Oltre ai giorni specificamente indicati, è sempre possibile per il genitore Pt_2
far visita al figlio disabile, previo accordo con il genitore affidatario ,
[...] Parte_1
nel rispetto delle eIGenze del figlio disabile. 2) La casa familiare sita a San Cipriano TI (SA) in via Aurelio Fierro 72, già di proprietà esclusiva della IG.ra , resterà ad Parte_1
essa assegnata in via definitiva;
3) Assegno di mantenimento Il IG. verserà alla Parte_2 IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €300,00 Parte_1
somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di
Dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Spese straordinarie Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal C.N.F.; 5) I IGg.ri e Parte_2 Parte_1
dichiarano di godere di redditi propri e di aver già regolato i loro rapporti patrimoniali
[...]
in sede di separazione con la cessione del 50% della quota di proprietà della casa familiare sita a
San Cipriano TI (SA) in via Aurelio Fierro 72 in favore della IG.ra .” Parte_1
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
04.02.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
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In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 03.07.1991 nel comune di Cava de Tirreni (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 173 parte II serie A - anno 1991 tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e nato il [...] a [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de Tirreni (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 05.02.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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