Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Teresa Atteritano
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/08/1998 in IO RO
((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 22 part II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli (13/12/1999), Per_1 Per_2
(13/04/2002) e (10/03/2009), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili Per_3 contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale, che non si è più ripristinata neanche dopo la separazione.
Con sentenza n. 80/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo di reciproco rispetto e prestano congiuntamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità validi anche per l'espatrio del figlio minore;
Per_3
2. l'abitazione familiare di IO RO, via Vulcano n. 23, resta assegnata al marito, che ne è proprietario esclusivo ed ivi resterà a vivere insieme ai tre figli e;
Per_1 Per_2 Per_3
3. la sig.ra trasferirà il proprio domicilio e poi la Parte_2 residenza anagrafica a Quarto (Napoli) e si impegna sin d'ora a comunicare i propri recapiti ai tre figli nonché a mantenere con il coniuge separato i contatti necessari per essere informata delle scelte riguardanti la vita del figlio minore;
Per_3
4. i coniugi concordano che, allo stato attuale, il figlio sia affidato in via Per_3 esclusiva al padre, il quale provvederà al suo mantenimento e ad assumere le decisioni riguardanti il minore, almeno fino a quando la madre non conseguirà la stabilità lavorativa necessaria a consentirle di prestare il doveroso contributo per tutte le esigenze del ragazzo;
5. il padre assume l'obbligo di continuare ad occuparsi in via esclusiva del mantenimento dei tre figli con lui conviventi e di tutte le loro esigenze e la sig.ra si impegna a versare al marito la somma di € 100,00, Pt_2 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOA, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore;
Per_3
6. i coniugi concordano che le spese straordinarie del minore restino a carico del padre e si impegnano a rimodulare sia l'importo del contributo mensile indicato al punto “5” sia la partecipazione paritaria alle spese straordinarie appena la sig.ra comunicherà di potervi provvedere;
Pt_2
7. la madre potrà incontrare il figlio minore presso il luogo di residenza Per_3 tutte le volte che vorrà, anche per più giorni ogni mese e previo avviso telefonico al padre;
8. la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa di Parte_2 mantenimento e/o di contribuzione da parte del marito;
i coniugi dichiarano di aver definito i reciproci rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 29/08/1998 in IO RO
((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 22 part II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli (13/12/1999), Per_1 Per_2
(13/04/2002) e (10/03/2009), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 80/2024 ha Per_3 dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
29/08/1998 in IO RO ((trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 22 part II serie A anno 1998), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo di reciproco rispetto e prestano congiuntamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità validi anche per l'espatrio del figlio minore;
Per_3
2. l'abitazione familiare di IO RO, via Vulcano n. 23, resta assegnata al marito, che ne è proprietario esclusivo ed ivi resterà a vivere insieme ai tre figli e;
Per_1 Per_2 Per_3
3. la sig.ra trasferirà il proprio domicilio e poi la Parte_2 residenza anagrafica a Quarto (Napoli) e si impegna sin d'ora a comunicare i propri recapiti ai tre figli nonché a mantenere con il coniuge separato i contatti necessari per essere informata delle scelte riguardanti la vita del figlio minore;
Per_3
4. i coniugi concordano che, allo stato attuale, il figlio sia affidato in via Per_3 esclusiva al padre, il quale provvederà al suo mantenimento e ad assumere le decisioni riguardanti il minore, almeno fino a quando la madre non conseguirà la stabilità lavorativa necessaria a consentirle di prestare il doveroso contributo per tutte le esigenze del ragazzo;
5. il padre assume l'obbligo di continuare ad occuparsi in via esclusiva del mantenimento dei tre figli con lui conviventi e di tutte le loro esigenze e la sig.ra si impegna a versare al marito la somma di € 100,00, Pt_2 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOA, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore;
Per_3
6. i coniugi concordano che le spese straordinarie del minore restino a carico del padre e si impegnano a rimodulare sia l'importo del contributo mensile indicato al punto “5” sia la partecipazione paritaria alle spese straordinarie appena la sig.ra comunicherà di potervi provvedere;
Pt_2
7. la madre potrà incontrare il figlio minore presso il luogo di residenza Per_3 tutte le volte che vorrà, anche per più giorni ogni mese e previo avviso telefonico al padre;
8. la sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa di Parte_2 mantenimento e/o di contribuzione da parte del marito;
i coniugi dichiarano di aver definito i reciproci rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola