TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 293/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 08/04/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MORRONE MARIA GABRIELLA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n 43320230001094144000, notificato in data
30.12.2023, a mezzo del quale l' aveva richiesto il pagamento di €. 5.629,58 per CP_1 contributi a percentuale, dovuti alla gestione artigiani, e somme aggiuntive, relativi all'anno
2016, scaturenti dall'accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate n. TD5010100038, notificato il 25.3.2022.
Ciò posto, eccepiva: 1) l'illegittimità della pretesa, per decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 8.8.1995 n. 335; 2) la violazione dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. 26.2.1999 n. 46, in quanto aveva proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale avverso l'avviso di accertamento, accolto con sentenza n. 538 del 30.6.2023, avverso la quale Agenzia aveva proposto appello 3) l'infondatezza della richiesta, in quanto l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova circa la sua consapevolezza sulla inaffidabilità dell'operazione commerciale proposta dalle società
[...]
e Parte_2 Parte_3
Tanto premesso, così concludeva “Sospendere la efficacia esecutiva del provvedimento opposto, per le motivazioni in atti qui da intendersi riportate e trascritte;
nel merito: -Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto annullare l'atto qui impugnato o dichiararne la illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o del relativo ruolo esattoriale, avuto riguardo alla intervenuta sentenza n. 538/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di NE, oltre che per le altre motivazioni in atti qui da intendersi riportate e trascritte, con ogni consequenziale statuizione sulla non dovutezza della pretesa azionata;
-
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa azionata, per le motivazioni in atti qui da intendersi riportate e trascritte, con ogni consequenziale statuizione sulla non dovutezza della pretesa azionata;
in ogni caso Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”
l' nel costituirsi ritualmente in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato e CP_1 insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc.
è così decisa.
**
Risulta fondato il preliminare e assorbente rilievo sollevato dalla ricorrente, di violazione dell' art. 24 comma 3 d. l. vo n 46/1999 laddove prescrive che dall'Ufficio è impugnato davanti all'A.G., l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice>>, in quanto è documentalmente provato che l'avviso di addebito per cui
è causa sia stato notificato dall' nelle more delle definizione del giudizio promosso CP_1 avanti la Commissione Tributaria di NE , già definito con sentenza n. 538 del
30.6.2023, favorevole alla signora e attualmente sub iudice in forza Parte_1 dell'appello presentato da Agenzia delle Entrate.
Invero, non può condividersi la prospettazione offerta dall' per cui il Controparte_2 terzo comma dell'art. 24 cit, il quale inibisce l'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva se l'accertamento su cui si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, sia da riferirsi esclusivamente a quello eseguito dallo stesso , in quanto siffatta tesi non trova CP_2 riscontro alcuno nella disposizione legislativa. Questa, infatti, non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario.
Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste.
Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico.
Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto, cfr. Cass.8379/2014, : "in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il comma terzo dell'art. 24 del Dlgs n. 46 del 1999, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in 4 quest'ultima ipotesi, l' CP_1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( cfr. altresì Cass.n. 4032/2016).
Nel caso di specie ne deriva, stante l'antecedente pendenza del giudizio tributario, che l'Ente previdenziale non avrebbe dovuto “iscrivere a ruolo” le somme compendiate nell'avviso di addebito opposto in giudizio, per l'effetto illegittimo.
Come statuito da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato del Giudice non deve però arrestarsi alla constatazione dell'illegittimità degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 24, terzo comma, d.lgs. 46/1999 ma deve procedere all'esame della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'ente previdenziale, valendo gli stessi principi che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. VI, 09.08.2017, n. 19768; Cass. civ. sez. VI, 24.07.2017, n.
18262; Cass. civ., sez. VI, 10.12.2015, n. 24964; Cass. civ., sez. lav. 06.08.2012, n. 14149). Ne consegue che, come nelle fattispecie in esame, anche qualora l'avviso di addebito sia stato emesso al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il Giudice è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa contributiva promanante dall' CP_1
Ebbene, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è infondata.
Nel caso di specie, il dies a quo della decorrenza della prescrizione è da individuarsi nella scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi che, in relazione all'anno
2016, in forza di apposito DPCM era stato prorogato dal 16.6.2017 al 20.7.2017.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 3 comma 9 della legge 8.8.1995 n. 335, la prescrizione sarebbe maturata in data 20.7.2022 e, da ultimo, in applicazione della c.d sospensione Covid, in data 7.11.2023.
Tuttavia, è circostanza pacifica in quanto non contestata dalla ricorrente e quindi da ritenersi provata ex art. 115 cpc, che in data 25.3.2022 l'Agenzia delle Entrate abbia notificato a quest'ultima l'avviso di accertamento n. TD5010100038, atto che, per consolidata giurisprudenza, deve ritenersi idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, quantunque sia stato notificato da soggetto diverso dall' invero “Muovendo proprio dal CP_1 fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass. n. 17769 del 2015); e trattasi di arresto CP_1 cui il Collegio intende dare continuità, non potendo logicamente sostenersi che, a seguito dell'attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l'Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all'art. 2943 c.c.-” ( cfr. Cass. 13463/2017).
Circa la fondatezza della pretesa avanzata dall' osserva il Giudice come parte ricorrente CP_1 abbia proceduto a depositare copia della sentenza della Commissione tributaria provinciale di n.538 del 30.6.2023 le cui motivazioni, che hanno accolto il ricorso promosso CP_1 da quest'ultima, si condividono in questa sede sul presupposto che “ non sussistono indici per far ritenere che la ditta della ricorrente abbia indicato in dichiarazione costi fittizi così come assume
l'Agenzia delle Entrate”. All'accertata infondatezza degli accertamenti tributari prodromici consegue la non debenza degli importi ingiunti nell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( causa di previdenza, scaglione 5.201-26.000, espunta la fase istruttoria non svolta), seguono la soccombenza e sono poste a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 293/2024, così provvede:
- annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovute le somme a tale titolo ingiunte;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro CP_1
1.865,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
NE, 09.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei