Sentenza 29 settembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2003, n. 14454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14454 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM1 4 4 5 4 /0 3 SEZIONE SEC NDA CIVILE REVENDICA E RWASELO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TERREND Presidente Dott. Antonio VELLA R.G.N. 21609/00 - Cron. 29241 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 3851 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 08/05/03 GOKRel. Consigliere Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona Amm.re delegato e legale rappresentante pro tempore FRANCESCO TATO' e per esso il procuratore speciale GIOVANNI MARIA PISANI, ELETTROGEN SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore GIOVANNI MARIA PISANI delegato dall'Amm.re e legale rappresentante pro tempore VINCENZO CANNATELLI, elettivamente domiciliati in ROMA CSO TRIESTE 150, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ARMANDOLA, che li difende unitamente all'avvocato 2003 PAOLO TROVO', giusta delega in atti;
759
- ricorrenti -
1-
contro
CI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TANCREDI CARTELLA 52 (int.15), presso lo studio dell'avvocato SABRINA ROMANI, difeso dall'avvocato LEO ROCCA, giusta delega in atti;
- controricorrente wwww avverso la sentenza n. 3286/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato ARMANDOLA Roberto, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato ROCCA Leo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DA AF che ha concluso per rigetto. 1 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 23/1/1991 l'EL, premesso di essere proprietario del terreno in Castel di Tora - in catasto al F. 10 p. 282 e 304, F. 3 p. 47/p - pervenutogli dalla s.p.a. Terni ex D.P.R. 1165/63 e detenuto abusivamente da IN CI, chiedeva di esserne dichiarato proprietario con la condanna del CI al rilascio. Con sentenza 23/12/1996 il tribunale di Rieti, contumace il convenuto, di- chiarava l'EL proprietario delle particelle del F. 10 (471, 282 p., 289) e condannava il CI al rilascio ed alla demolizione dei manufatti sopra- stanti. Avverso la detta sentenza il CI proponeva appello al quale resisteva l'EL. Con sentenza 10/11/1999 la corte di appello di Roma, in parziale accogli- mento del gravame, dichiarava l'EL proprietario dell'area di mq. 240 parte della particella 282 del Foglio 10 e limitava solo a detta area la condanna del CI al rilascio. Osservava la corte di merito: che l'azione, da quali- ficare come revindica, avrebbe richiesto per il suo accoglimento la prova (non ricavabile dai dati catastali) dell'assunto diritto;
che nel caso in esame soccorreva, sia pur parzialmente, l'art. 1 del D.P.R. 21/8/1963 n. 1165 con il quale erano stati trasferiti all'EL "i complessi di beni organizzati indicati nello elenco A allegato"; che nel detto allegato risultava indicata la "Diga a gravità in calcestruzzo in località Porticciolo" del "Serbatoio artificiale del Turano"; che la proprietà e la disponibilità della diga stessa da parte dell'EL e l'uso del serbatoio artificiale del Turano inglobavano per natura la linea di massimo invaso che si trovava a m. 541 sul livello del mare;
che 3 non sovrastava tale linea, trovandosi anzi al di sotto di cm. 10, una parte del terreno e cioè la porzione di mq. 240 della particella 282 (F. 10) "recintata con pali e rete metallica" indicata a pag. 5 della relazione del c.t.u.; che di siffatta area andava dichiarato proprietario l'EL a norma del citato D.P.R. per cui il CI era tenuto al rilascio di detta area;
che l'eccezione di usu- capione sollevata dal CI non concerneva il ventennio anteriore alla legge 1643/62 istitutiva dell'EL, ma solo l'ultimo quarantennio e, quindi, il periodo con inizio dal 1957; che si trattava dunque di eccezione priva di rilievo con riguardo al momento in cui l'EL era divenuto proprietario dell'area; che non valeva il possesso per il periodo posteriore atteso il regi- me giuridico posto dall'art. 1 legge 1643/62 ex art. 830 c.c.; che doveva ri- tenersi assorbito il terzo motivo di gravame, con il quale il CI aveva sostenuto l'insussistenza di un suo obbligo alla demolizione, in quanto su detta area da rilasciare in favore dell'EL non insisteva alcun manufatto. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta, con ricorso affidato a tre motivi, dalla s.p.a. EL e dalla s.p.a. Elettro- gen alla quale, con atto 1/10/1999, la prima aveva conferito il ramo azien- dale comprendente le porzioni immobiliari in contestazione. CI Ferdi- nando ha resistito con controricorso. Le società ricorrenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso le società EL e ET denunciano violazione e falsa applicazione del d.p.r. 1165/1963 e degli articoli 948, 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Deducono le società ricorrenti che, come affermato dalla stessa corte di appello, con la legge 4 1643/63 e con il D.P.R. 1165/1963, sono stati trasferiti all'EL i complessi dei beni organizzati destinati alle attività esercitate dalla s.p.a. Terni ed indi- cati nell'elenco allegato A nel quale, sub 1, risultano inclusi ed indicati il serbatoio artificiale del Turano e la diga a gravità in calcestruzzo in Postric- ciola con annessa abitazione del personale di guardia. Si tratta di beni desti- nati al servizio di un ente di natura pubblica e facenti parte del patrimonio indisponibile di detto ente a prescindere dal criterio relativo alla linea di massimo invaso, con la conseguenza che tutti questi beni sono inusucapibili "- in quanto necessari al perseguimento del fine pubblico e indisponibili dato che ai medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 830 e 828 c.c. Rientrano in questa categoria non solo il bacino idrico e la diga, ma anche le rive esterne ed i terreni circostanti che sono pertinenziali formando un complesso di beni organizzati per lo svolgimento dell'attività dell'ente elettrico. Nella specie l'abuso del CI è relativo alla realizzazione di un garage di mq.40 nella particella 282 che riguarda il bacino industriale dell'EL unitamente ad una parte di area utilizzata a corte ed interessante la stessa particella, oltre ad una volumetria fuori terra ricadente sulla particella 471 (ex 304 ). Il CI ha anche occupato un piccolo fabbricato rurale (part. 289) ed un terreno di mq. 240 facente parte della particella 282. Il motivo è infondato non essendo ravvisabili né l'asserita violazione di legge né il lamentato vizio di motivazione: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche formulate dalle ricorrenti con le censure in esame. Come riportato nella parte narrativa che precede la corte di appello ha prima qualificato l'azione proposta dall'EL come revindica ( ed il punto non ha formato oggetto di censure) ed ha poi coerentemente ritenuto di dover far 5 -ai fini della prova rigorosa dell'asserito diritto di proprietà - riferimento non ai dati catastali bensì solo al d.p.r. 1165/1963 con il quale risultano es- sere stati trasferiti all'EL i beni indicati nell'elenco allegato A compren- dente la diga in località Porticciolo del serbatoio artificiale del Turano. Il giudice di secondo grado ha quindi utilizzato, per determinare l'esatta estensione degli immobili trasferiti all'ente elettrico, il criterio del massimo invaso ed ha di conseguenza correttamente affermato che la proprietà della diga e l'uso del serbatoio artificiale inglobavano per natura i terreni posti al di sotto di tale linea. La corte territoriale - all'esito di un insindacabile accertamento in fatto ef- fettuato sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, della rela- zione del c.t.u. ha ritenuto rientranti in detta linea ( con riferimenti ai beni rivendicati) esclusivamente i 240 mq. della particella 284 (F. 10) per cui solo in relazione a tale area ha accolto la domanda dell'EL posto che per tutti gli altri immobili oggetto della richiesta l'ente istante non aveva fornito B la prova del vantato diritto di proprietà, prova non ricavabile dal citato d.p.r. 1165/1963 o da altri elementi probatori non forniti e non acquisiti. Va aggiunto che nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno all'asserito vincolo pertinenziale ( che non risulta dimostrato ) dei terreni ubicati al di sopra della detta linea del massimo invaso in quanto strumentali e necessari "al perseguimento del fini pubblico cui è deputata la funzione pubblica dell'EL" come sostenuto a pagina 7 del ricorso nel quale però non si dedu- ce che la tesi del vincolo pertinenziale era stata prospettata nei giudizi di merito ed aveva formato oggetto delle problematiche dibattute dalle parti. 16 In definitiva deve ritenersi corretta la decisione della corte di appello di ri- getto della domanda di rivendica proposta dall'EL in relazione agli immo- bili ubicati al di sopra della linea del massimo invaso sopra precisata e, quindi, non rientranti tra quei beni trasferiti al detto ente con il d.p.r. 1165/1963 al quale esclusivamente è possibile far riferimento per la prova del diritto di proprietà posto a sostegno della proposta azione ex art. 948 c.c. Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione degli art. 1158 c.c. e 345 c.p.c. e vizi di motivazione, lamentano l'errore commesso dalla corte di appello nel definire il secondo motivo del gravame del CI co- me eccezione riconvenzionale dato che in realtà si trattava di domanda ri- convenzionale inammissibile ex art. 345 c.p.c. perché nuova. Con il terzo motivo di ricorso le società EL e ET denunciano viola- zione e falsa applicazione dell'art. 936 c.c. e vizi di motivazione sostenendo che è frutto degli errori segnalati con i primi due motivi di ricorso la parte della sentenza impugnata con la quale la corte di appello - dopo aver rile- vato che sull'area destinata al rilascio non insistevano fabbricati - ha dichia- rato assorbita la censura mossa dal CI concernente l'asserita decaden- za dal diritto di domandare la rimozione dei fabbricati. Secondo le ricorrenti il tema dell'abbattimento dei manufatti riprenderebbe vigore nell'ipotesi di annullamento della sentenza impugnata: da ciò l'opportunità di ribadire l'infondatezza della detta eccezione di decadenza sollevata dal CI. La Corte rileva l'inammissibilità dei detti motivi che possono essere esami- nati congiuntamente in quanto entrambi privi del requisito dell'interesse. Per quanto riguarda l'eccezione di usucapione è appena il caso di rilevare che la corte di appello, da un lato, ha ritenuto infondata la detta eccezione 7 con riferimento ai terreni riconosciuti di proprietà dell'EL ( che, quindi, sul punto non è rimasto soccombente con conseguente difetto del presuppo- sto dell'impugnazione) e, da altro lato, coerentemente non ha esaminato la detta eccezione per i restanti beni immobili in contestazione trattandosi di questione superata ed assorbita dal rigetto della domanda di reintegra e di rilascio proposta dall'EL nei confronti del CI. Del pari ineccepibilmente la corte di merito ha ritenuto assorbite tutte le questioni dibattute dalle parti e connesse alla richiesta di demolizione di corpi di fabbrica esistenti su terreni in relazione ai quali era stata rigettata la domanda di rilascio avanzata dall'EL. In proposito va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte (tra le ultime, sentenza 27/3/2001 n. 4424) secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione con il quale si proponga una questione rispetto alla quale, per essere stato affermato l'assorbimento da parte del giudice del merito, non configurabile alcuna specie di soccom- benza: una tale questione può essere riproposta innanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 8 maggio 2003 Il presidente Il consigliere estensore IL CANCELLERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELEBA Home 29 SET. 2003 IL CANCELLERE CI Franke vaidilli