TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1827/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANDI Parte_1 C.F._1
STEFANIA , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Email_1
del predetto difensore, via Mazzini n. 17, Sarzana (SP)
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANCI CARLO _1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Fratelli Bandiera n. 15, Borgia (CZ)
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, causali esposte, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, e quindi revocare il decreto ingiuntivo nr. 326/2019 emesso dal Tribunale di Pisa e per cui è giudizio poiché temerario, infondato in fatto e diritto;
condannare parte convenuta opposta ex art. 96, comma 1, Cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria, equitativamente liquidati nella somma di euro 5.000,00 ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta equa e giusta secondo l'apprezzamento del Giudice;
condannare, altresì, parte convenuta opposta ex art. 96, comma terzo ed ultimo, Cpc al pagamento di una somma
(punitive damages) in favore dell'attrice in opposizione, equitativamente determinata secondo il prudente apprezzamento del Giudice in un importo pari al multiplo di quello liquidata a titolo di risarcimento danni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite"; per parte opposta: “insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni per come formulate nella propria comparsa di costituzione in giudizio e ribadite, altresì, nella comparsa conclusionale, ex art.
190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 15 aprile 2019, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale domandando dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo reso col n. 326/19 su istanza di domandone la revoca, instando, altresì, per ottenere la _1
condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. dell'intimante ora qua opposto, al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e, poi, ancora ancora la condanna dello stesso intimante-opposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una sanzione, da liquidarsi in proprio favore, in via equitativa.
Deduceva l'opponente che il decreto ingiuntivo opposto - col quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 20.387,92, oltre interessi e spese - era stato emesso in forza di un preteso credito che (al tempo, marito di lei opponente) aveva sostenuto d'avere maturato per il rimborso, _1
pro quota, dei finanziamenti contratti da loro stesse parti, in costanza di matrimonio e che l' veva _1
allegato d'avere estinto per intero da sé solo.
Opponendosi, contestava la legittimità del ricorso monitorio azionato dal marito Parte_1
indebitamente, senza averne titolo, negando legittimità alla supposta esistenza del credito azionato, spiegando che quando lei e l' erano ancora sposati, numerose erano state le obbligazioni assunte _1
per far fronte alle spese della famiglia e alle esigenze dei figli;
in particolare, chiariva che, in un primo momento, era stato contratto un finanziamento a nome del solo e che sarebbe dovuto servire a _1 far fronte a spese varie, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto del e il viaggio della famiglia Pt_2
in Portogallo, e che, poi, successivamente, (era stato contratto) un secondo finanziamento - quello dal quale era poi originato il contenzioso de quo - del pari contratto dall' ma per il quale lei _1
opponente aveva prestato garanzia e che in buona sostanza, come già il primo dei due finanziamenti, sarebbe dovuto servire a garantire un buon tenore di vita alla famiglia.
Accadeva, tuttavia, che nell'anno 2017 loro parti addivenissero ad una separazione consensuale, rinvenendo un accordo in ordine alle statuizioni afferenti ai figli, ai loro reciproci oneri di mantenimento e alla definizione di ogni pregresso rapporto anche patrimoniale, dichiarando, ognuno, che non avrebbe avuto più nulla avuto pretendere dall'altro.
Ciò nondimeno, dava avvio a plurime ripetute azioni giudiziarie nei confronti della _1 la quale stigmatizzava e contestava siffatte azioni col sostenere l'animus ritorsivo e Parte_1 vendicativo dell'ex coniuge che, a detta della stessa non si era ancora rassegnato alla fine Parte_1
del matrimonio, allegando, specificamente, sul punto, gli esiti mai favorevoli di siffatte iniziative giudiziarie intraprese dall' il quale, per contro, era stato, invece, destinatario di un atto di precetto _1
in ragione del mancato pagamento del mantenimento da lui dovuto per i figli.
Raggiunto da tempestiva notificazione dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio _1
contestando allegazioni e richieste di cui all'opposizione ricevuta: negava, intanto, che il finanziamento ora oggetto della res controversa, fosse servito a far fronte a spese ed esigenze della famiglia, ben chiarendo, altresì, la posizione della che non era quella di garante bensì quella Parte_1 di coobbligata, specificando, altresì, che il finanziamento contratto per secondo (quello – come detto
– dal quale è poi derivata la presente controversia), era valso anche ad estinguere il primo dei due finanziamenti da loro contratti. Rilevava, comunque, la non rilevanza e la poca pertinenza rispetto all'oggetto del contendere delle allegazioni dell'opponente e più propriamente relative alle iniziative giudiziarie (asseritamente) intraprese da avverso la osservando, comunque, che le Pt_3 Parte_1
plurime iniziative giudiziarie allegate dall'opponente erano consistite in una mera richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli minori presentata al giudice tutelare, replicando all'allegazione relativa all'atto di precetto, col sostenere che il precetto era originato, per vero, per il recupero di somme, invero, già pagate e corrisposte, seppure con ritardo (tra l'altro, di solo qualche giorno).
Così argomentando, domandava, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività _1
al decreto opposto, instando, nel merito, per il rigetto della spiegata opposizione e, quindi, per la conferma del decreto de quo.
Seguiva il rigetto della concessione della provvisoria esecutività e l'acquisizione al fascicolo di causa delle produzioni documentali versate in atti da ciascuna parte costituita. Dopo taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo, le parti venivano chiamate a precisare le conclusioni e, quindi, all'esito la causa veniva decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione spiegata da è fondata e, come tale, merita d'essere accolta per le Parte_1
ragioni innanzi esposte.
Tutto originava dal sostenuto credito che allegava di vantare nei confronti della ex _1
coniuge, coobbligata (e, quindi, obbligata al pari di lui) al pagamento del Parte_1
finanziamento individuato col n. 5870276200, che era stato (da loro, e stipulato con _1 Parte_1
UT BA il 20 novembre 2014 e che l' deduceva, quindi, d'avere estinto da sé (pagando _1
lui da solo) senza mai vedersi corrispondere (e, quindi, rimborsare) dalla ex coniuge la quota di sua spettanza. si dichiarava creditore di per € 20.387,92, dei quali € 12.094,95 pari _1 Parte_1 all'importo corrisposto da lui stesso per l'estinzione del finanziamento contratto dalla sola _1
con Consum.it per sue (di lei-Fontanini) spese personali ed € 8.292,97, corrispondenti alla Parte_1
metà dell'intero importo da lui stesso pagato per l'estinzione del finanziamento contratto con _1
UT BA (corrispondenti, quindi, alla quota parte del finanziamento dovuta dalla . Parte_1
Ciò detto, in forza del principio processuale della ragione più liquida, si ritiene (così accogliendo l'eccezione dell'opponente) che non aveva, né ha, titolo per legittimamente domandare la _1 ripetizione delle somme alla coniuge, ormai ex, atteso che a tale diritto (di credito) deve intendersi avere espressamente e volontariamente rinunciato in sede di separazione personale.
Ed invero, e addivenivano ad una separazione consensuale con accordo _1 Parte_1
omologato in data 22 maggio 2017, accordandosi tanto in punto di affidamento e mantenimento dei due figli (al tempo, entrambi, ancora, minori d'età), tanto in punto di questioni economiche, dichiarando, specificamente, al punto n. 10 del ricorso per separazione consensuale (allegato all'atto di citazione in opposizione) di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
danno, altresì, atto di aver regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
È legittimo, allora, inferire, che i due, marito e moglie, avevano disciplinato i rapporti patrimoniali a quella data ancora pendenti e da definirsi tra loro, regolamentando la questione relativa alla comproprietà della casa coniugale e alla proprietà dell'autovettura, inserendo, quindi, il punto n. 10 già sovra richiamato in seno al quale davano espressamente atto di aver regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, con ciò intendendo ritenere esaurita ogni questione economica tra loro ancora esistente.
Diversamente, infatti, è verosimile ritenere che avrebbero fatto seguire disposizioni di segno differente, prevedendo, se del caso, che talune questioni economiche tra loro ancora pendenti a quella data si sarebbero dovute ritenere escluse dall'accordo intervenuto e (in particolare, escluse) dalla dichiarazione resa al punto n. 10, magari, anche specificandolo nelle premesse dello stesso ricorso per separazione, una siffatta loro volontà di escludere dall'accordo talune questioni.
Giova, allora, richiamare che è principio ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui l'accordo di separazione consensuale “è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale
– il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015). Ne consegue che risulta affermazione ormai condivisa quella secondo cui l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale” (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24621 del 3.12.2015, come richiamata da Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 4 aprile 2023, n. 9281).
I coniugi devono, infatti, ritenersi liberi di regolare anche tutti i loro pregressi rapporti anche di carattere patrimoniale;
e ciò per il tramite di accordi aventi effetto conciliativo, transattivo e financo dismissivo di diritti, purché trattasi di disponibili, tra i quali pacificamente rientra anche il diritto di credito, qual è quello del caso in esame. Tra l'altro, si osserva come la clausola con la quale i coniugi dichiaravano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra all'esito della separazione, non possa essere considerata alla stregua di una mera clausola di stile, posto che clausola di stile è solamente quella che si risolve in espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, e non anche quella clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti.
Nel caso, leggendo il ricorso per separazione personale dei coniugi, valutando, quindi, le clausole e le allegazioni ivi contenute nel loro complesso, appare evidente che i due coniugi, ora ex, avevano inteso conferire alla previsione di cui al punto. n. 10 il significato e la valenza di una clausola di chiusura per il tramite della quale dichiarare “definitivamente definita (id est, risolta” ogni questione patrimoniale ancora e a quella data pendente tra loro. Ben può, quindi, riconoscersi alla pluri citata clausola di cui al punto n. 10 e alla dichiarazione che reca in, sé natura e valenza confessoria e confessoria proprio con riferimento all'avvenuta definizione di ogni loro pendenza economica, tra le quali ricomprendere anche la pendenza derivante dall'accensione del finanziamento in data 20 novembre 2014, risalente a ben tre anni prima l'intervenuta cessazione dell'unione coniugale e, dunque a prima del decreto di omologa del 22 maggio 2017.
Ne deriva che la dichiarazione avrebbe potuto essere eventualmente impugnata provando, ex art. 2732
c.c., che essa era stata determinata da errore di fatto o violenza (Tribunale di Ferrara, sent. n. 190/2018 del 13.03.2018) (ipotesi non verificatasi nel caso all'esame).
Le considerazioni suesposte inducono a ritenere che sottoscrivendo la clausola di cui al _1
punto n. 10 del ricorso per separazione consensuale ha - così come anche - inteso Parte_1
rinunciare a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa creditoria nei confronti della moglie, dichiarando di ritenere definitivamente composta/risolta ogni questione economica/patrimoniale a quella data ancora esistente tra loro.
L' opposizione deve quindi essere accolta sulla base della condivisione della eccezione appena esaminata e tanto esenta lo scrivente giudice, in base al principio della ragione più liquida (cfr. ex aliis Cass. n. 26242/14) dall' esame delle ulteriori ragioni di opposizione svolte da Parte_1
-.-.-.-.-.-
Passando, allora, alla domanda avanzata ai sensi del comma 1 dell'art. 96, comma 1, c.p.c., e del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., va detto che l'art. 96 c.p.c. ha funzione sanzionatoria delle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e che, in definitiva, comportano un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass., ord. 1° febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, nonché, tra le tante, T. Verona, sent. 25 aprile 2013, T. Varese - sez. dist. Luino, ord. 23 gennaio 2010, T. Prato, sent. 6 novembre
2009).
La condanna ora qua richiesta ex art. 96, comma 1, c.p.c. è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente e importa l'onere per la parte richiedente la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di puntuali allegazioni fondanti la richiesta.
Puntuali e precise allegazioni che, nel caso, non è, però, dato rinvenire.
La condanna della parte per lite temeraria, invero, postula, in aggiunta alla soccombenza totale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno che è stato conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché l'accertamento del dolo o della colpa grave e, dunque, l'accertamento della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (così, Cass. civile, sent. n.
4443/2015).
È, cioè a dire, onere della parte che domanda il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, derivandone da ciò che il giudice non potrà liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass. civile, n. 21393/2005).
Nella vicenda all'esame, l'opponente non ha allegato né provato un qualche danno a lei derivato da siffatta iniziativa giudiziaria, mancando di allegare e provare tanto l' an tanto il quantum della sua domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., tralasciando di fornire elementi desumibili dagli atti di causa (cfr.
Cass. civile, sent. 9080/2013), e, anche, solo, di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
La condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata (art. 96 comma 1 c.p.c.) non può essere accolta non essendovi, in definitiva, allegazione né prova di uno specifico danno conseguito all' opposizione.
Quanto sino ora detto rende peraltro evidente l'insussistenza dei presupposti per condannare l'opposto ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
Vi sono sostanzialmente due orientamenti interpretativi di tale diposizione: secondo il primo, essa comminerebbe una pena punitiva in correlazione al danno arrecato al sistema giustizia, mentre per il secondo la norma consentirebbe al giudice di risarcire alla controparte, anche d'ufficio, il danno, pur solo presunto, subito in correlazione all'abuso dello strumento processuale ed alla temerarietà della lite.
In considerazione del fatto che nel caso di specie non può legittimamente dirsi che l'opposto si è difeso in modo temerario, per cui non può dirsi avere arrecato danno alla controparte e/o al sistema giustizia,
Per il ché non può, allora, dirsi giustificata la condanna officiosa dell'opposto al pagamento di una somma, ulteriore a quella relativa alla rifusione delle spese (comma 3 dell'art. 96 c.p.c., Cass. S.U.
22405/2018).
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (valore € 20.387,92) e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 326/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 1° marzo 2019.
RIGETTA la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Parte_1
RIGETTA la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
CONDANNA alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida _1 Parte_1 in € 5.077,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 7.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1827/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANDI Parte_1 C.F._1
STEFANIA , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Email_1
del predetto difensore, via Mazzini n. 17, Sarzana (SP)
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANCI CARLO _1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Fratelli Bandiera n. 15, Borgia (CZ)
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, causali esposte, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, e quindi revocare il decreto ingiuntivo nr. 326/2019 emesso dal Tribunale di Pisa e per cui è giudizio poiché temerario, infondato in fatto e diritto;
condannare parte convenuta opposta ex art. 96, comma 1, Cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria, equitativamente liquidati nella somma di euro 5.000,00 ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta equa e giusta secondo l'apprezzamento del Giudice;
condannare, altresì, parte convenuta opposta ex art. 96, comma terzo ed ultimo, Cpc al pagamento di una somma
(punitive damages) in favore dell'attrice in opposizione, equitativamente determinata secondo il prudente apprezzamento del Giudice in un importo pari al multiplo di quello liquidata a titolo di risarcimento danni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite"; per parte opposta: “insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni per come formulate nella propria comparsa di costituzione in giudizio e ribadite, altresì, nella comparsa conclusionale, ex art.
190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 15 aprile 2019, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale domandando dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo reso col n. 326/19 su istanza di domandone la revoca, instando, altresì, per ottenere la _1
condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. dell'intimante ora qua opposto, al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e, poi, ancora ancora la condanna dello stesso intimante-opposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una sanzione, da liquidarsi in proprio favore, in via equitativa.
Deduceva l'opponente che il decreto ingiuntivo opposto - col quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 20.387,92, oltre interessi e spese - era stato emesso in forza di un preteso credito che (al tempo, marito di lei opponente) aveva sostenuto d'avere maturato per il rimborso, _1
pro quota, dei finanziamenti contratti da loro stesse parti, in costanza di matrimonio e che l' veva _1
allegato d'avere estinto per intero da sé solo.
Opponendosi, contestava la legittimità del ricorso monitorio azionato dal marito Parte_1
indebitamente, senza averne titolo, negando legittimità alla supposta esistenza del credito azionato, spiegando che quando lei e l' erano ancora sposati, numerose erano state le obbligazioni assunte _1
per far fronte alle spese della famiglia e alle esigenze dei figli;
in particolare, chiariva che, in un primo momento, era stato contratto un finanziamento a nome del solo e che sarebbe dovuto servire a _1 far fronte a spese varie, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto del e il viaggio della famiglia Pt_2
in Portogallo, e che, poi, successivamente, (era stato contratto) un secondo finanziamento - quello dal quale era poi originato il contenzioso de quo - del pari contratto dall' ma per il quale lei _1
opponente aveva prestato garanzia e che in buona sostanza, come già il primo dei due finanziamenti, sarebbe dovuto servire a garantire un buon tenore di vita alla famiglia.
Accadeva, tuttavia, che nell'anno 2017 loro parti addivenissero ad una separazione consensuale, rinvenendo un accordo in ordine alle statuizioni afferenti ai figli, ai loro reciproci oneri di mantenimento e alla definizione di ogni pregresso rapporto anche patrimoniale, dichiarando, ognuno, che non avrebbe avuto più nulla avuto pretendere dall'altro.
Ciò nondimeno, dava avvio a plurime ripetute azioni giudiziarie nei confronti della _1 la quale stigmatizzava e contestava siffatte azioni col sostenere l'animus ritorsivo e Parte_1 vendicativo dell'ex coniuge che, a detta della stessa non si era ancora rassegnato alla fine Parte_1
del matrimonio, allegando, specificamente, sul punto, gli esiti mai favorevoli di siffatte iniziative giudiziarie intraprese dall' il quale, per contro, era stato, invece, destinatario di un atto di precetto _1
in ragione del mancato pagamento del mantenimento da lui dovuto per i figli.
Raggiunto da tempestiva notificazione dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio _1
contestando allegazioni e richieste di cui all'opposizione ricevuta: negava, intanto, che il finanziamento ora oggetto della res controversa, fosse servito a far fronte a spese ed esigenze della famiglia, ben chiarendo, altresì, la posizione della che non era quella di garante bensì quella Parte_1 di coobbligata, specificando, altresì, che il finanziamento contratto per secondo (quello – come detto
– dal quale è poi derivata la presente controversia), era valso anche ad estinguere il primo dei due finanziamenti da loro contratti. Rilevava, comunque, la non rilevanza e la poca pertinenza rispetto all'oggetto del contendere delle allegazioni dell'opponente e più propriamente relative alle iniziative giudiziarie (asseritamente) intraprese da avverso la osservando, comunque, che le Pt_3 Parte_1
plurime iniziative giudiziarie allegate dall'opponente erano consistite in una mera richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli minori presentata al giudice tutelare, replicando all'allegazione relativa all'atto di precetto, col sostenere che il precetto era originato, per vero, per il recupero di somme, invero, già pagate e corrisposte, seppure con ritardo (tra l'altro, di solo qualche giorno).
Così argomentando, domandava, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività _1
al decreto opposto, instando, nel merito, per il rigetto della spiegata opposizione e, quindi, per la conferma del decreto de quo.
Seguiva il rigetto della concessione della provvisoria esecutività e l'acquisizione al fascicolo di causa delle produzioni documentali versate in atti da ciascuna parte costituita. Dopo taluni rinvii ascrivibili al carico del ruolo, le parti venivano chiamate a precisare le conclusioni e, quindi, all'esito la causa veniva decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione spiegata da è fondata e, come tale, merita d'essere accolta per le Parte_1
ragioni innanzi esposte.
Tutto originava dal sostenuto credito che allegava di vantare nei confronti della ex _1
coniuge, coobbligata (e, quindi, obbligata al pari di lui) al pagamento del Parte_1
finanziamento individuato col n. 5870276200, che era stato (da loro, e stipulato con _1 Parte_1
UT BA il 20 novembre 2014 e che l' deduceva, quindi, d'avere estinto da sé (pagando _1
lui da solo) senza mai vedersi corrispondere (e, quindi, rimborsare) dalla ex coniuge la quota di sua spettanza. si dichiarava creditore di per € 20.387,92, dei quali € 12.094,95 pari _1 Parte_1 all'importo corrisposto da lui stesso per l'estinzione del finanziamento contratto dalla sola _1
con Consum.it per sue (di lei-Fontanini) spese personali ed € 8.292,97, corrispondenti alla Parte_1
metà dell'intero importo da lui stesso pagato per l'estinzione del finanziamento contratto con _1
UT BA (corrispondenti, quindi, alla quota parte del finanziamento dovuta dalla . Parte_1
Ciò detto, in forza del principio processuale della ragione più liquida, si ritiene (così accogliendo l'eccezione dell'opponente) che non aveva, né ha, titolo per legittimamente domandare la _1 ripetizione delle somme alla coniuge, ormai ex, atteso che a tale diritto (di credito) deve intendersi avere espressamente e volontariamente rinunciato in sede di separazione personale.
Ed invero, e addivenivano ad una separazione consensuale con accordo _1 Parte_1
omologato in data 22 maggio 2017, accordandosi tanto in punto di affidamento e mantenimento dei due figli (al tempo, entrambi, ancora, minori d'età), tanto in punto di questioni economiche, dichiarando, specificamente, al punto n. 10 del ricorso per separazione consensuale (allegato all'atto di citazione in opposizione) di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
danno, altresì, atto di aver regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
È legittimo, allora, inferire, che i due, marito e moglie, avevano disciplinato i rapporti patrimoniali a quella data ancora pendenti e da definirsi tra loro, regolamentando la questione relativa alla comproprietà della casa coniugale e alla proprietà dell'autovettura, inserendo, quindi, il punto n. 10 già sovra richiamato in seno al quale davano espressamente atto di aver regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, con ciò intendendo ritenere esaurita ogni questione economica tra loro ancora esistente.
Diversamente, infatti, è verosimile ritenere che avrebbero fatto seguire disposizioni di segno differente, prevedendo, se del caso, che talune questioni economiche tra loro ancora pendenti a quella data si sarebbero dovute ritenere escluse dall'accordo intervenuto e (in particolare, escluse) dalla dichiarazione resa al punto n. 10, magari, anche specificandolo nelle premesse dello stesso ricorso per separazione, una siffatta loro volontà di escludere dall'accordo talune questioni.
Giova, allora, richiamare che è principio ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui l'accordo di separazione consensuale “è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale
– il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015). Ne consegue che risulta affermazione ormai condivisa quella secondo cui l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale” (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24621 del 3.12.2015, come richiamata da Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 4 aprile 2023, n. 9281).
I coniugi devono, infatti, ritenersi liberi di regolare anche tutti i loro pregressi rapporti anche di carattere patrimoniale;
e ciò per il tramite di accordi aventi effetto conciliativo, transattivo e financo dismissivo di diritti, purché trattasi di disponibili, tra i quali pacificamente rientra anche il diritto di credito, qual è quello del caso in esame. Tra l'altro, si osserva come la clausola con la quale i coniugi dichiaravano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra all'esito della separazione, non possa essere considerata alla stregua di una mera clausola di stile, posto che clausola di stile è solamente quella che si risolve in espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, e non anche quella clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti.
Nel caso, leggendo il ricorso per separazione personale dei coniugi, valutando, quindi, le clausole e le allegazioni ivi contenute nel loro complesso, appare evidente che i due coniugi, ora ex, avevano inteso conferire alla previsione di cui al punto. n. 10 il significato e la valenza di una clausola di chiusura per il tramite della quale dichiarare “definitivamente definita (id est, risolta” ogni questione patrimoniale ancora e a quella data pendente tra loro. Ben può, quindi, riconoscersi alla pluri citata clausola di cui al punto n. 10 e alla dichiarazione che reca in, sé natura e valenza confessoria e confessoria proprio con riferimento all'avvenuta definizione di ogni loro pendenza economica, tra le quali ricomprendere anche la pendenza derivante dall'accensione del finanziamento in data 20 novembre 2014, risalente a ben tre anni prima l'intervenuta cessazione dell'unione coniugale e, dunque a prima del decreto di omologa del 22 maggio 2017.
Ne deriva che la dichiarazione avrebbe potuto essere eventualmente impugnata provando, ex art. 2732
c.c., che essa era stata determinata da errore di fatto o violenza (Tribunale di Ferrara, sent. n. 190/2018 del 13.03.2018) (ipotesi non verificatasi nel caso all'esame).
Le considerazioni suesposte inducono a ritenere che sottoscrivendo la clausola di cui al _1
punto n. 10 del ricorso per separazione consensuale ha - così come anche - inteso Parte_1
rinunciare a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa creditoria nei confronti della moglie, dichiarando di ritenere definitivamente composta/risolta ogni questione economica/patrimoniale a quella data ancora esistente tra loro.
L' opposizione deve quindi essere accolta sulla base della condivisione della eccezione appena esaminata e tanto esenta lo scrivente giudice, in base al principio della ragione più liquida (cfr. ex aliis Cass. n. 26242/14) dall' esame delle ulteriori ragioni di opposizione svolte da Parte_1
-.-.-.-.-.-
Passando, allora, alla domanda avanzata ai sensi del comma 1 dell'art. 96, comma 1, c.p.c., e del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., va detto che l'art. 96 c.p.c. ha funzione sanzionatoria delle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e che, in definitiva, comportano un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass., ord. 1° febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, nonché, tra le tante, T. Verona, sent. 25 aprile 2013, T. Varese - sez. dist. Luino, ord. 23 gennaio 2010, T. Prato, sent. 6 novembre
2009).
La condanna ora qua richiesta ex art. 96, comma 1, c.p.c. è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente e importa l'onere per la parte richiedente la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di puntuali allegazioni fondanti la richiesta.
Puntuali e precise allegazioni che, nel caso, non è, però, dato rinvenire.
La condanna della parte per lite temeraria, invero, postula, in aggiunta alla soccombenza totale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno che è stato conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché l'accertamento del dolo o della colpa grave e, dunque, l'accertamento della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (così, Cass. civile, sent. n.
4443/2015).
È, cioè a dire, onere della parte che domanda il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, derivandone da ciò che il giudice non potrà liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass. civile, n. 21393/2005).
Nella vicenda all'esame, l'opponente non ha allegato né provato un qualche danno a lei derivato da siffatta iniziativa giudiziaria, mancando di allegare e provare tanto l' an tanto il quantum della sua domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c., tralasciando di fornire elementi desumibili dagli atti di causa (cfr.
Cass. civile, sent. 9080/2013), e, anche, solo, di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
La condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata (art. 96 comma 1 c.p.c.) non può essere accolta non essendovi, in definitiva, allegazione né prova di uno specifico danno conseguito all' opposizione.
Quanto sino ora detto rende peraltro evidente l'insussistenza dei presupposti per condannare l'opposto ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
Vi sono sostanzialmente due orientamenti interpretativi di tale diposizione: secondo il primo, essa comminerebbe una pena punitiva in correlazione al danno arrecato al sistema giustizia, mentre per il secondo la norma consentirebbe al giudice di risarcire alla controparte, anche d'ufficio, il danno, pur solo presunto, subito in correlazione all'abuso dello strumento processuale ed alla temerarietà della lite.
In considerazione del fatto che nel caso di specie non può legittimamente dirsi che l'opposto si è difeso in modo temerario, per cui non può dirsi avere arrecato danno alla controparte e/o al sistema giustizia,
Per il ché non può, allora, dirsi giustificata la condanna officiosa dell'opposto al pagamento di una somma, ulteriore a quella relativa alla rifusione delle spese (comma 3 dell'art. 96 c.p.c., Cass. S.U.
22405/2018).
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (valore € 20.387,92) e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 326/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 1° marzo 2019.
RIGETTA la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Parte_1
RIGETTA la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
CONDANNA alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida _1 Parte_1 in € 5.077,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 7.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina