Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 25/06/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. ARMETTA DOMENICO ) Parte_1 Parte_2
(avv. ARMETTA DOMENICO )
[...]
CONTRO
(avv. VALGUARNERA FABIO ) Controparte_1
(avv. VALGUARNERA FABIO Controparte_2
) (avv. VALGUARNERA FABIO ) CP_3 CP_4
(avv. VALGUARNERA FABIO ) (avv. )
[...] CP_5
(avv. ) Controparte_6
Si dà atto che sono presenti l'avv. Saladino Mario in sostituzione dell'avv. ARMETTA DOMENICO per per Parte_1 Parte_2
Nessuno è presente alle ore 11.06 per l'avv. VALGUARNERA FABIO per parte opposta
Il procuratori delle parti discute la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 17.30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5175 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. ARMETTA DOMENICO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
ARMETTA DOMENICO
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
(C.F. Controparte_2
), (C.F. C.F._4 CP_3
, (C.F. C.F._5 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. C.F._6
VALGUARNERA FABIO, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI, 10 PALERMO, presso il difensore avv.
VALGUARNERA FABIO
PARTE OPPOSTA
(C.F. ), CP_5 C.F._7 CP_6
(C.F. ),
[...] C.F._8
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti difensivi,
ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 23.04.2024 i coniugi e Parte_1
presentavano opposizione ex art 615 c.p.c. Parte_2
avverso l'atto di precetto - notificato in data 05/04/2024 - con il quale si intimava loro il pagamento della complessiva somma di €
181.529,00.
Il debito intimato risultava dall'atto di compravendita - ai rogiti del
Notaio di Palermo del 06 maggio 2008, repertorio Persona_1
n.13274/5277, registrato a Palermo, il 12 maggio 2008, spedito in forma esecutiva in data 12 maggio 2008 - nonché dall'atto di surrogazione (in Notar del 4 marzo 2024, rep. Persona_2
13932).
In particolare, con il menzionato contratto di compravendita
(nella qualità di procuratore generale dei di lui Persona_3
germani e ) cedeva a una pletora di CP_7 Controparte_8
acquirenti (tra cui si annoverano gli opponenti - per la quota indivisa di 90/660 - e gli odierni opposti) un fondo in Capaci – precisamente in contrada “Fondo Pozzo” esteso mq. 63.986 - con fabbricato rurale.
Il corrispettivo complessivo ammontava a € 1.216.928,00, dei quali €
634.253,00 venivano pagati da alcuni acquirenti prima o in costanza di stipula dell'atto di compravendita (in cui è stata rilasciata regolare quietanza di scarico), mentre l'importo di € 582.675,00, quale quota ancora dovuta, solidalmente e indivisibilmente dagli acquirenti,
veniva dilazionata in sei rate annuali, gravate da interessi legali.
Conseguentemente, a garanzia del saldo prezzo e degli accessori, in data 21 maggio 2008 si iscriveva ipoteca legale.
In seguito, corrisposta, in più soluzioni, la ulteriore somma di €
341.292,19, residuava il credito di € 241.382,81 che, con scrittura privata autenticata, cedeva pro soluto a Persona_3 T_
, surrogandola in ogni azione civile, penale ed
[...]
amministrativa già intrapresa o da intraprendere a tutela del credito,
nonché nelle garanzie reali (e, nello specifico, nella ipoteca legale).
Successivamente, esperita nei confronti dei condebitori inadempienti una procedura espropriativa, il credito rimanente ammontava ad €
164.528,36.
Pertanto, gli odierni opposti provvedevano a corrispondere la suddetta somma a cessionaria del credito, Parte_3
surrogandosi contestualmente nei suoi diritti e, di conseguenza,
agendo per la riscossione del credito tramite atto di precetto indirizzato ai coobbligati, tra cui risultavano ancora i coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2 Questi ultimi, attraverso l'opposizione proposta, contestavano il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata,
chiedendo al Tribunale adito la declaratoria di nullità e/o annullabilità e inefficacia dell'atto di precetto notificatogli.
A sostegno della spiegata opposizione, deducevano innanzitutto la violazione dell'art 1299 c.c. che, com'è noto, statuisce che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi ".
E invero, secondo i coniugi, dato che gli opposti procedevano al pagamento in favore della signora al fine di Parte_3
"arrestare il corso degli interessi di mora e per non incorrere in ulteriori spese, in quanto condebitori obbligati in solido", la surroga in questione si annovererebbe tra le ipotesi di cui all'art. 1203 c.c. e,
precisamente, "a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo".
Sulla scorta di quanto rappresentato dagli opponenti, dunque, la controparte avrebbe errato nel precettare l'intero importo, giacché avrebbe dovuto, semmai, agire pro quota nei confronti dei singoli condebitori (nel caso di specie, la quota relativa alla proprietà degli opponenti, pari a 45/660 ciascuno).
Diversamente, i creditori replicavano sottolineando la differenza, di struttura ed effetti, tra l'azione di regresso e di surroga, rappresentando di aver agito in forza di quest'ultima, quale alternativo strumento di tutela delle proprie ragioni.
Alla luce della dinamica fattuale così come descritta, delle risultanze probatorie nonché dell'analisi delle doglianze delle parti, l'odierno giudicante ritiene di rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e perché infondata. Parte_1 Parte_2
Appare, infatti, necessario accogliere l'eccezione formulata dagli opposti atteso che questi ultimi si sono avvalsi dei diritti della creditrice originaria ( ), usufruendo del diritto di Parte_3
surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c.
Ed invero, non vi è totale coincidenza tra l'azione di regresso di cui all'art 1299 c.c. e l'azione di surroga di cui all'art 1203 n. 3 c.c.
I due strumenti, infatti, si collocano quali alternativi nel sistema rimediale di cui gode il coobbligato che abbia pagato l'intero.
In particolare, la surrogazione dà luogo a un fenomeno di successione nel diritto surrogato, per cui il soggetto che agisce esercita un diritto altrui (nella fattispecie di pluralità di coobbligati, il debitore che agisce in surroga nei confronti degli altri esercita il diritto del creditore pagato, diritto nel quale è succeduto), mentre nell'azione di regresso il soggetto che agisce esercita un diritto proprio, derivante dal rapporto interno di coobbligazione che lo lega agli altri coobbligati (diritto attribuitogli dall'art. 1299 c.c.).
Il pagamento così effettuato dagli opposti dà origine a un diritto suscettibile di un duplice inquadramento: anzitutto, come surroga, ex artt. 1203, n. 3), che consente ai debitori adempienti di godere della garanzia rafforzata tipica dell'obbligazione solidale che spetterebbe al destinatario– originario – del credito;
ma anche come regresso, ex art 1299 c.c., che costituisce, invece, un'obbligazione parziaria, attinente esclusivamente ai rapporti interni tra condebitori.
Spetta quindi al debitore che abbia pagato l'intero debito effettuare la scelta tra l'azione di surroga e quella di regresso nei confronti degli altri debitori, scelta che, nel caso de qua appare in ogni caso assolutamente inequivoca, concernendo essa l'intero debito
(orientamento già consolidato in materia di confideiussori, cfr, sul punto, Cass. Civile 1878/2017).
Pertanto, a tutela delle proprie ragioni, gli adempienti, esercitando un diritto altrui, agiscono in questa sede in surroga, avvalendosi, così
come avrebbe potuto fare il creditore originario, della solidarietà
passiva dei condebitori: il pagamento con surrogazione postula che, con l'adempimento, l'obbligo non si estingue, in quanto si trasferisce dal creditore originario a un altro creditore che si “surroga” nei diritti del primo.
In definitiva, i comparenti – subentrati per effetto della surroga in tutti i diritti che competevano a , la quale a sua volta Parte_3
per effetto della cessione pro soluto era subentrata in tutti i diritti dei signori e – hanno diritto di richiedere CP_7 Controparte_8
l'intero nei confronti di qualunque dei debitori in solido.
È innegabile, infatti, che gli stessi abbiano agito, in virtù di una modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, per la tutela di un diritto che è loro succeduto;
ciò si desume, in primis, dall'atto di precetto, notificato dagli intimanti “in virtù ed in esecuzione del titolo esecutivo costituito dall'atto di compravendita ... nonché dell'atto di surrogazione” nonché dallo stesso atto di riduzione di somme di ipoteca di pagamento con surrogazione legale del 4 marzo
2024.
Tale atto, invero, dapprima, al paragrafo 3) riporta la natura solidale dell'obbligazione assunta con l'originario atto di compravendita (“la parte venditrice richiese e gli acquirenti accettarono che,
indipendentemente dalla suddivisione interna tra loro, tutti gli acquirenti, nonché i loro eredi ed avanti causa, rimanessero solidalmente obbligati nei confronti degli acquirenti per il pagamento del saldo prezzo, nonché degli eventuali interessi di mora, che vennero pattuiti in 4 punti in più del tasso legale”) e, inoltre, fa espresso riferimento all'istituto della surroga (“i Signori CP_1
,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
e ai sensi dell'art. 1203 n.3
[...] CP_5 Controparte_6
c.c. intendono interamente soddisfare il creditore ipotecario (per sorte, interessi, spese della procedura ad oggi anticipate da parte creditrice, spese legali ed ogni onere accessorio) per la quota corrisposta ma non di sua spettanza e surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto”- cfr. Punto 12).
Infine, occorre rammentare che dallo stesso atto emerge che “per effetto di tale pagamento i Signori Controparte_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_5
e , sono surrogati di diritto nel credito della
[...] Controparte_6
Signora sopra descritto e relativi accessori e Parte_3
subentrano pertanto in tutti i diritti, azioni, garanzie e privilegi, anche speciali, inerenti al credito, che si trasferisce quindi ai suddetti con tutti gli accessori ad esso inerenti, e con contenuto identico al credito già vantato dal creditore originario;
rimanendo altresì opponibili al nuovo creditore le eccezioni già opponibili al creditore originario suddetto”.
Orbene, non residuano dubbi in merito alla scelta rimediale effettuata dagli odierni opposti, avendo gli stessi impiegato, formalmente, in più occasioni la nomenclatura “surroga”, ma avendo, anche, nella sostanza, mutuato il diritto del creditore originario.
L'esercizio di un'azione solidale nei confronti di tutti i residui debitori è, pertanto, un indice sintomatico di tale scelta che, dunque,
rifugge da ogni tipo di contestazione sulla qualifica.
E ancora, nemmeno il secondo motivo di opposizione, relativo all'erronea quantificazione del credito, merita accoglimento.
Il credito per il quale si agisce, infatti, risulta chiaramente dall'atto di cessione in favore di nonché dal successivo atto di Parte_3
surroga.
In particolare, il primo, individua esattamente il credito ceduto,
elencando tutti gli acquirenti che non avevano ancora saldato il debito (pagine 31-33), tra i quali non risultano gli odierni opposti, in quanto avevano già provveduto all'adempimento della loro quota di spettanza.
A differenza di quanto rappresentato nell'opposizione, invero, risulta provato che gli opposti hanno saldato la propria quota di debito ( cfr.
atto di surroga pagg. 31 e ss.).
Per le ragioni suesposte si ritiene di rigettare in toto l'opposizione ex art 615 c.p.c. proposta dai coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
In applicazione del principio della soccombenza, la parte opponente va condannata al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, come da prospetto che segue.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore e per esso allo
[...]
Controparte_9
P.Q.M.
Visti gli artt. 1203 c.c. e 615 c.p.c.
Rigetta l'opposizione ex art 615 c.p.c.
Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro € 7.052,00per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%. Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.