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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 329/2026 depositato il 22/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-22653-ANNO 2020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-14108-ANNO 2021 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-11981-ANNO 2022 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-9239-ANNO 2023 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-3437-ANNO 2024 IMU 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l., proprietaria di immobili vincolati di interesse storico nel Comune di Milano, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal dott. Difensore_2
, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,t e dall'Avv. Difensore_1 del foro di Milano, ha presentato ricorso contro gli avvisi di accertamento esecutivo IMU relativi agli anni 2020-2024. La società contesta la legittimità degli avvisi per i seguenti motivi principali:
Calcolo errato della base imponibile: Gli immobili vincolati di interesse storico devono beneficiare di una riduzione del 50% della base imponibile, come previsto dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 201/2011. Tuttavia, il Comune non ha applicato correttamente questa riduzione.
Aliquota errata: Per gli immobili locati, il Comune avrebbe dovuto applicare un'aliquota ridotta dell'1,04% invece dell'aliquota ordinaria dell'1,14%, come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28 settembre 2020.
Difetto di motivazione: Gli avvisi di accertamento non contengono una motivazione adeguata, omettendo di indicare i criteri di calcolo del valore imponibile e richiamando atti non allegati né conosciuti dal contribuente, in violazione della normativa vigente.
La società ha inoltre presentato un'istanza di annullamento in autotutela, fornendo documentazione che dimostra il pagamento corretto dell'IMU e la regolarità dei contratti di locazione, ma il Comune non ha risposto.
La società chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento, la condanna del Comune di Milano alla rifusione delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria o per responsabilità aggravata, oltre alla dichiarazione di illegittimità delle sanzioni irrogate.
Con memoria del 5 febbraio 2026, la ricorrente evidenzia che nelle more del giudizio è intervenuto provvedimento del comune di Milano con il quale sono stati annullati gli avvisi impugnati con conseguente rettifica dell'Imposta dovuta sulla base del vincolo di intereesse storico che grava sugli immobili. La contribuente sottolinea che l'annullamento e la rettifica da parte del Comune sono intervenute in data 23 gennaio 2026, successivamente a quasi un mese dalla data entro cui la ricorrente, a pena di decadenza, ha dovuto notificare il ricorso e nel giorno in cui scadeva il termine per l'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo.
Conclude chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Ente resitente.
Il comune di Milano non si è costituito.
All'udienza del 19 febbraio 2026, il ricorso è passata in decisione sulle rassegnate conclusioni.
Ragioni di diritto
1.L'art. 47 ter ha introdotto nell'ordinamento tributario, che portano di fatto alla risoluzione della questione sottesa ad un'istanza cautelare fornendo al giudice la possibilità, in sede di decisione su istanza cautelare, di definire direttamente il giudizio con tali pronunce. Al punto 3) recita: Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
In via generale, l'art.47 richiede che il giudice decida la causa in forma semplificata nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso e, allorché adotta lo schema della sentenza in forma semplificata, la motivazione di questa può – non necessariamente deve – “consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.
Lo schema della sentenza in forma semplificata è adottabile dal giudice collegiale anche in sede cautelare all'esito dell'apposita camera di consiglio, sempre dopo avere sentito le parti e, dunque, nel doveroso rispetto del contraddittorio, quando ritenga completi sia il contraddittorio tra le parti che l'istruttoria della causa.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che la sentenza semplificata ha una ratio, insieme, acceleratoria del giudizio e semplificatoria della motivazione, consentendo la rapida definizione, in sintonia con il generale principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di quelle controversie che non presentano profili di complessità, in fatto e in diritto, tali da richiedere una motivazione articolata, bastando uno schema argomentativo snello che si limiti ad indicare le poche essenziali questioni della controversia e cioè, come prevede in via generale l'art. 47 ter, un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
La Corte quindi accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definisce, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in assenza di dichiarazione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
2.Nel caso concreto la ricorrente a seguito dell'impugnazione dei tre avvisi di accertamento IMU, N. T3/
RE – 11981 – ANNO 2020, N. T3/RE – 9239 – ANNO 2023 e N. T3/RE – 3437 – ANNO 2024, ha ricevuto dal Comune di Milano, il provvedimento del 23 gennaio 2026, con il quale, in via di autotutela, ha annullato gli avvisi impugnati. Nel contempo ha rettificato l'IMU per l'anno 2020, tenuto conto del vincolo di interesse storico che grava sugli immobili, pari a euro 26.518,73 comprensiva di sanzioni e interessi. La ricorrente quindi ha provveduto al versamento del dovuto. L'annullamento, la rettifica ed il versamento hanno fatto venire meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Sulle spese si osserva che la soccombenza va valutata a partire dalle ragioni delle parti che hanno partecipato al giudizio;
infatti anche la parte che non si è costituita o che nel corso del giudizio ha riconosciuto le ragioni di controparte può essere considerata soccombente.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia tributaria di I grado, sez.6, visto l'art. 46 del D.Lgs. 546 del
1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ricorrente_1 S.r.l. liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge ( IVA, CPA e contributo unificato).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Presidente relatore EN Di ET
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 329/2026 depositato il 22/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-22653-ANNO 2020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-14108-ANNO 2021 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-11981-ANNO 2022 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-9239-ANNO 2023 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-3437-ANNO 2024 IMU 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 499/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l., proprietaria di immobili vincolati di interesse storico nel Comune di Milano, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal dott. Difensore_2
, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,t e dall'Avv. Difensore_1 del foro di Milano, ha presentato ricorso contro gli avvisi di accertamento esecutivo IMU relativi agli anni 2020-2024. La società contesta la legittimità degli avvisi per i seguenti motivi principali:
Calcolo errato della base imponibile: Gli immobili vincolati di interesse storico devono beneficiare di una riduzione del 50% della base imponibile, come previsto dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 201/2011. Tuttavia, il Comune non ha applicato correttamente questa riduzione.
Aliquota errata: Per gli immobili locati, il Comune avrebbe dovuto applicare un'aliquota ridotta dell'1,04% invece dell'aliquota ordinaria dell'1,14%, come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28 settembre 2020.
Difetto di motivazione: Gli avvisi di accertamento non contengono una motivazione adeguata, omettendo di indicare i criteri di calcolo del valore imponibile e richiamando atti non allegati né conosciuti dal contribuente, in violazione della normativa vigente.
La società ha inoltre presentato un'istanza di annullamento in autotutela, fornendo documentazione che dimostra il pagamento corretto dell'IMU e la regolarità dei contratti di locazione, ma il Comune non ha risposto.
La società chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento, la condanna del Comune di Milano alla rifusione delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria o per responsabilità aggravata, oltre alla dichiarazione di illegittimità delle sanzioni irrogate.
Con memoria del 5 febbraio 2026, la ricorrente evidenzia che nelle more del giudizio è intervenuto provvedimento del comune di Milano con il quale sono stati annullati gli avvisi impugnati con conseguente rettifica dell'Imposta dovuta sulla base del vincolo di intereesse storico che grava sugli immobili. La contribuente sottolinea che l'annullamento e la rettifica da parte del Comune sono intervenute in data 23 gennaio 2026, successivamente a quasi un mese dalla data entro cui la ricorrente, a pena di decadenza, ha dovuto notificare il ricorso e nel giorno in cui scadeva il termine per l'iscrizione a ruolo del ricorso medesimo.
Conclude chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Ente resitente.
Il comune di Milano non si è costituito.
All'udienza del 19 febbraio 2026, il ricorso è passata in decisione sulle rassegnate conclusioni.
Ragioni di diritto
1.L'art. 47 ter ha introdotto nell'ordinamento tributario, che portano di fatto alla risoluzione della questione sottesa ad un'istanza cautelare fornendo al giudice la possibilità, in sede di decisione su istanza cautelare, di definire direttamente il giudizio con tali pronunce. Al punto 3) recita: Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
In via generale, l'art.47 richiede che il giudice decida la causa in forma semplificata nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso e, allorché adotta lo schema della sentenza in forma semplificata, la motivazione di questa può – non necessariamente deve – “consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.
Lo schema della sentenza in forma semplificata è adottabile dal giudice collegiale anche in sede cautelare all'esito dell'apposita camera di consiglio, sempre dopo avere sentito le parti e, dunque, nel doveroso rispetto del contraddittorio, quando ritenga completi sia il contraddittorio tra le parti che l'istruttoria della causa.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che la sentenza semplificata ha una ratio, insieme, acceleratoria del giudizio e semplificatoria della motivazione, consentendo la rapida definizione, in sintonia con il generale principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di quelle controversie che non presentano profili di complessità, in fatto e in diritto, tali da richiedere una motivazione articolata, bastando uno schema argomentativo snello che si limiti ad indicare le poche essenziali questioni della controversia e cioè, come prevede in via generale l'art. 47 ter, un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
La Corte quindi accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definisce, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in assenza di dichiarazione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
2.Nel caso concreto la ricorrente a seguito dell'impugnazione dei tre avvisi di accertamento IMU, N. T3/
RE – 11981 – ANNO 2020, N. T3/RE – 9239 – ANNO 2023 e N. T3/RE – 3437 – ANNO 2024, ha ricevuto dal Comune di Milano, il provvedimento del 23 gennaio 2026, con il quale, in via di autotutela, ha annullato gli avvisi impugnati. Nel contempo ha rettificato l'IMU per l'anno 2020, tenuto conto del vincolo di interesse storico che grava sugli immobili, pari a euro 26.518,73 comprensiva di sanzioni e interessi. La ricorrente quindi ha provveduto al versamento del dovuto. L'annullamento, la rettifica ed il versamento hanno fatto venire meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Sulle spese si osserva che la soccombenza va valutata a partire dalle ragioni delle parti che hanno partecipato al giudizio;
infatti anche la parte che non si è costituita o che nel corso del giudizio ha riconosciuto le ragioni di controparte può essere considerata soccombente.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia tributaria di I grado, sez.6, visto l'art. 46 del D.Lgs. 546 del
1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ricorrente_1 S.r.l. liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge ( IVA, CPA e contributo unificato).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Presidente relatore EN Di ET