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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/10/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3481/2024, promossa con ricorso depositato in data 07/11/2024 da Parte_1
, entrambi con avv. CLAUDIO VERGINE;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in Muggia il 22/5/1999; annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 29 Parte II serie C - anno 1999, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
–dall'unione coniugale è nata la figlia , in Trieste il 6/4/1996, economicamente autosufficiente. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
I. Separazione
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
II. Mantenimento
Nulla in punto mantenimento dei coniugi e della figlia maggiorenne tutti siccome economicamente autosufficienti.
***
pagina 1 di 3 I ricorrenti instano inoltre affinché, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R., l'Ecc.mo Tribunale voglia r i m e t t e r e la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere e conseguentemente pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970,
n. 898 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
All'esito di trattazione cartolare, il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 34/25.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio e la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti ai rapporti reciproci, in assenza di prole minorenne o non autonoma, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/05/99, in Muggia, tra Parte_1
e ; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3481/2024, promossa con ricorso depositato in data 07/11/2024 da Parte_1
, entrambi con avv. CLAUDIO VERGINE;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio in Muggia il 22/5/1999; annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 29 Parte II serie C - anno 1999, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
–dall'unione coniugale è nata la figlia , in Trieste il 6/4/1996, economicamente autosufficiente. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
I. Separazione
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
II. Mantenimento
Nulla in punto mantenimento dei coniugi e della figlia maggiorenne tutti siccome economicamente autosufficienti.
***
pagina 1 di 3 I ricorrenti instano inoltre affinché, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R., l'Ecc.mo Tribunale voglia r i m e t t e r e la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere e conseguentemente pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970,
n. 898 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
All'esito di trattazione cartolare, il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 34/25.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio e la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti ai rapporti reciproci, in assenza di prole minorenne o non autonoma, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/05/99, in Muggia, tra Parte_1
e ; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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