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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SO .
- COM. SO n. . .
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:)
Fatto e Motivi della Decisione
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione delle somme dovute n. 078902023032434838000 – proveniente da Agenzia Entrate Riscossione - con la quale il Concessionario aveva dato seguito all'istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) n. prot. W-2023022402533848, presentata il 24/02/2023 dal ricorrente, indicando le somme dovute, così come calcolate a far data dall'8 settembre seguente, fornendo la ripartizione delle somme da versare sulla scorta delle rate richieste, ciascuna corredata dalla relativa data di scadenza e del relativo importo (doc.1 res.); ha impugnato, altresì, la successiva comunicazione delle somme dovute n.07890202303244836000 con la quale il concessionario riscontrava l'istanza di definizione agevolata n. W-2023031403394706 presentata dal debitore il 14/3/2023.
Con la prima aveva indicato le somme dovute nella misura di € 33.393,75 a titolo di debito con prime due rate di € 3.454,51 ed € 3.448,80; con la seconda € 17.541,14 a titolo di debito con prime due rate di € 1.814,90 ed € 1.814,90, con esclusione dalla stessa della somma di € 9.286,16.
Lamenta violazione dell'art.53 Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità, difetto di notifica delle cartelle richiamate e prescrizione/decadenza nella individuazione delle somme dovute, difetto di motivazione, illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati successivamente al 30.06.2022 e per la omessa compensazione. Ha quindi concluso con la richiesta in via principale della dichiarazione di nullità o di annullabilità degli atti impugnati, ed in subordine la concessione di una rateizzazione consona al principio di capacità contributiva ed equità anche mediante l'istituto della compensazione dei crediti, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori costituiti;
inoltre ha chiesto, in difetto, di rimettere alla Corte di Giustizia ed alla Corte Costituzionale la questione inerente all'emanazione di una norma che preveda la definizione agevolata senza l'applicazione di sanzioni, interessi ed aggio ed il pagamento mediante compensazione.
Costituitasi A. d. E. R. ha sostenuto che le eccezioni sono infondate ed altresì tese ad annullare gli atti impositivi posti a fondamento delle presentate istanze di definizione agevolata e, come tali, inammissibili.
Con ordinanza resa all'udienza dell'11.12.2024 veniva respinta l'istanza cautelare, a spese compensate;
dopo un paio di rinvii per impedimento del difensore, all'odierna udienza presente il solo resistente il Collegio ha trattenuto in decisione.
Il primo motivo (pagg.2-5) si basa sul disposto dell'art.53 Cost. e richiama una pronuncia della Consulta (n.29/2018) secondo la quale l'introduzione della definizione agevolata consegue alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate, anche al fine di garantire l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'art.4, par.3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'art.81, comma 1, della Costituzione.
“.. Nel caso di specie, la comunicazione che si impugna contiene somme dovute a titolo di “definizione agevolata”, la cui prima rata deve in ogni caso essere effettuata entro il 31 ottobre 2023 e non risulta inferiore per l'ambito di Parma ad euro 3.454,51 e euro 1.814,90; medesime somme, più bassa di pochi euro, per la seconda rata prevista per il 30 novembre 2023. Non v'è dubbio che, anche tenuta ferma la volontà dell'attore di provvedere al pagamento degli importi come individuati nella comunicazione, nessuna possibilità lo stesso può avere di corrispondere circa € 5.300,00 di prima rata ed ulteriori € 5.300,00 di seconda rata a distanza di solo un mese, senza indebitarsi. Ed infatti il ricorrente non ha reddito sufficiente a coprire le rate senza indebitarsi, come da documento allegato. In altri termini, lo sconto effettuato, per la finalità già indicata dalla Consulta, viene di fatto azzerato dall'impossibilità materiale per i contribuenti di pagare, non risultando rispettati i principi cardine di capacità contributiva, progressività ed equità, nell'individuazione delle rate, come invece in materia di rateizzazione, ponendo il contribuente finanche a rischio di usura al fine di reperire le somme in breve tempo ..”. La Corte non condivide l'assunto muovendo dalla considerazione che si verte di norme – art.1, commi da 231 a 252 Legge n.197/2022 - agevolative, rivolte alla pacificazione fiscale ed, in quanto tali, estranee all'imposizione tributaria ed alle questioni inerenti ai relativi presupposti e limiti ricavabili dall'invocato art.53 Cost., “.. dal cui ambito, in ogni caso, è da ritenere esclusa la fase della riscossione (sentt. nn. 63, del 1982, 480 del 1993, 464 del 1999, 29 del 2018, 150 del 2019; ordd. nn. 185 del 2013, 210 del 2017, 64, 191 del 2018, 64, 203 del 2019, 42, 108 del 2020) ..” (cfr. Corte Cost. ord. 10.07.2020 n.147). In secondo luogo, l'importo delle rate non è fissato a discrezione dell'agente della riscossione, ma da specifiche scadenze ed importi prefissati dalla norma, vincoli che non possono essere rideterminati sulla base di situazioni personali del contribuente;
inoltre non può confrontarsi la misura agevolativa in esame con la rateazione disciplinata dall'art.19 d.P.R. 602/1973, norma inapplicabile nel caso di quater> per esplicita previsione del comma 233 del cit.art.1 L.197; in sostanza si verte di istituti caratterizzati da finalità e discipline diverse, in qualche maniera accomunate dalla circostanza che chi, tempo per tempo, richiede di accedervi, lo fa in base ad una propria scelta personale, mossa da criteri di ravvisata convenienza ed opportunità, che rendono preferibile quel beneficio rispetto alle altre soluzioni potenzialmente ed astrattamente percorribili. Si aggiunga che la rottamazione adìta ha consentito una consistente riduzione degli importi inizialmente dovuti;
di conseguenza, il ricorrente ha largamente beneficiato di una riduzione del debito iniziale sulla base, appunto, dei criteri fissati dal legislatore. Sul tema si è espressa – con riferimento alla ter, ma a fronte di identiche censure – la allora C.T.R. dell'Emilia-Romagna “.. la norma in esame non attiene alla manifestazione di capacità contributiva ma introduce nel sistema una particolare forma di estinzione dell'obbligazione tributaria con norma di favore nei confronti dei contribuenti ammessi al pagamento rateale e in forma ridotta del debito tributario. Non si ravvisa, pertanto alcuna incompatibilità costituzionale lamentata nel gravame ..” (sentenza sez.VI, 20.06.2022 n.749). Per completezza, rileva il Collegio che avendo solo prodotto il modello fiscale relativo ai redditi anno 2020 non risulta allegata documentazione a riscontro di un indebitamento del ricorrente seguìto alla ricevuta comunicazione.
Con il secondo motivo lamenta il difetto di notifica delle cartelle/avvisi genericamente richiamati nella comunicazione opposta, con conseguente decadenza/prescrizione nella individuazione delle somme dovute (pagg.5-7).. A sostegno richiama una pronuncia della S. Corte - Sez.VI, 26/06/2020 n.12735 – nella quale, in effetti, si legge “.. in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017) ..”. Questa Corte, però, ritiene preferibile e condivisibile quanto sancito, successivamente, sempre in sede di legittimità, tenendo conto del suindicato arresto (citato in motivazione). Con l'unico motivo, ritenuto infondato, parte ricorrente si doleva della violazione e/o falsa applicazione degli artt.2937 e 2944 c.c., in ordine agli atti idonei ad interrompere la prescrizione o a costituire rinuncia alla stessa, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la presentazione dell'istanza di rateizzazione degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, implicasse rinunzia implicita ad avvalersi della prescrizione. Si legge in motivazione “.. questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904 ..): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
.. applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento; .. non si pongono in contrasto con la prima conclusione anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L., 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente .. : 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p.5) .. dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto - salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse (come, ad esempio "(evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito". Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735) o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore"
.. passando alla disamina del secondo profilo innanzi esposto, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute". Cfr. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento ..” (cfr.CASS.Sez.VI-1, ord. 16 giugno 2022 n.19401). Nella fattispecie de qua, oltre all'avvenuta adesione alla c.d.rottamazione quater risulta che tutte le cartelle sottese erano oggetto di istanza di rateizzazione dell'odierna ricorrente e precisamente presentate il 24/4/2018 (doc.14 res.) e 9/9/2022 (doc.15), istanze che comprendono tutte le cartelle oggetto della successiva rottamazione. L'atto impugnato, in conclusione, non è espressione di una nuova potestà impositiva, ma si limita a liquidare gli importi dovuti in base alla legge e all'istanza della parte, prefigurando le conseguenze del mancato pagamento, ossia la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione per l'intero; ne consegue che il ricorso introduttivo, volto a contestare i crediti oggetto della definizione agevolata per vizi quali il difetto di notifica o la prescrizione, è inammissibile, in quanto tali eccezioni sono state definitivamente precluse dalla scelta di aderire alla sanatoria.
Con il terzo motivo lamenta un difetto di motivazione (pagg.7-9).
“.. Nel caso in esame, il dettaglio delle somme da pagare di cui alla comunicazione non riporta integralmente le cartelle/avvisi, non indicando neppure a che cosa si riferiscano, la data in cui i crediti sono stati iscritti a ruolo, quando questo è divenuto esecutivo e quando è stato trasmesso al concessionario della riscossione, con l'evidente impossibilità di individuare i termini di decadenza e prescrizione e pertanto la legittimità della pretesa erariale. Il documento per il quale è ricorso non individua esattamente neanche il criterio di calcolo delle somme indicate come dovute, né il calcolo degli interessi e delle spese che non sono neppure riportate in calce ... Le somme risultano inoltre contenere oneri di riscossione non individuati. In relazione ad essi non deve esistere una presunzione di legittimità delle somme pretese dall'Ufficio, il quale è sempre tenuto ad indicare e provare la correttezza della propria pretesa come qualunque altro creditore. Lo stesso atto di comunicazione si limita ad indicare che l'importo da pagare a titolo di “definizione agevolata”, senza tuttavia che si evinca la modalità attraverso la quale si giunge alla somma richiesta, con ciò ponendo l'odierno ricorrente nell'impossibilità di operare un adeguata difesa, rinviando ad un prospetto informativo del tutto privo di chiarezza ed esaustività, oltre che di trasparenza. A ben vedere per le somme richieste è indicato semplicemente l'Ente creditore senza che sia pertanto neppure possibile capire a cosa farebbe riferimento. Detta mancanza di chiarezza non permette neppure .. di individuare l'organo giudiziario competente a decidere l'impugnazione ..”. L'assunto non convince, questa Corte ritiene che la comunicazione impugnata contenga, invece, tutti gli elementi fondativi della richiesta e la specificità dell'obbligazione tributaria e delle somme iscritte a ruolo per le quali lo stessa contribuente aveva manifestato adesione;
in altri termini deve reputarsi sufficientemente motivata per relationem all'istanza presentata dall'odierno ricorrente e alla normativa di riferimento. Appaiono corretti anche il calcolo delle rate, sia per numero che per data di pagamento, e dei relativi interessi di rateizzazione, in applicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del disposto di cui alla Legge n.197, ponendo il contribuente in condizione di comprendere appieno gli effetti della propria scelta. Non sussiste alcun vizio di motivazione. Inconferente è l'ulteriore censura mossa in ricorso che muove dalla Legge di Bilancio 2023 (art.1, commi da 222 a 230 Legge n.197/2022) che aveva previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
a ben guardare nel caso de quo, come si può prontamente rilevare dalla comunicazione opposta, non sono ricompresi carichi affidati alla Riscossione dal 2000 al 2015, inferiori ai 1.000,00 euro.
Relativamente alla dedotta illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati a all'Agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art.1, comma 231, della Legge n.197/2022, prospettando profili di illegittimità per violazione art.3 della Costituzione, con richiesta di rimessione alla Consulta e/o alla Corte di Giustizia Europea, ritiene il Collegio che, trattandosi di scelta meramente temporale operata dal legislatore, le questioni da proporre (esplicitate a pag.9 del ricorso) debbano reputarsi palesemente infondate.
In merito, infine, all'eccezione di illegittimità inerente alla mancata previsione della compensazione (pag.10 ricorso), la censura appare ancora palesemente infondata. L'art.1, comma 242, della cit.L. n.197 elenca tassativamente le (tre uniche) modalità di pagamento ammesse per la definizione agevolata, tra le quali non figura la compensazione con altri crediti. Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile in questa sede, che esclude modalità di estinzione del debito diverse dal versamento diretto (cfr. sul punto Corte Giust. Tributaria di II grado, Firenze, sez.II, 4 agosto 2025 n.922, che ha disatteso anche le altre censure innanzi esaminate nel presente provvedimento).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso non può che essere rigettato (così dando seguito all'orientamento già espresso da questa Corte, nelle pronunce sez.II, nn.233-234 del 10.07.2025, sez.I 19.12.2025 n.393). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della ripetitività delle questioni affrontate. Il resistente ha chiesto condanna della controparte per lite temeraria. L'art.96 comma 3 c.p.c. è norma che s'applica al processo tributario stante l'attuale espressa previsione dell'art.15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 (così come anche in precedenza ritenuto possibile dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite, n.13899/2013).
“In tema di processo tributario, la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art.96 c.p.c. è subordinata all'accertamento di taluni presupposti, in particolare, atti o comportamenti processuali, concernenti il giudizio nel quale la domanda, viene proposta di mala fede o colpa grave e di aver abusato dello strumento processuale” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. XIX, 18/10/2023 n.3135) che il Collegio reputa sussistenti atteso tutto quanto su esposto. Tale temerarietà va sanzionata equitativamente indicando l'importo di tale condanna in una somma correlata a quella relativa alle spese di lite.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.700,00 a favore della resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Emilia-Romagna, oltre accessori di legge. Visto l'art.96, terzo comma, c.p.c. condanna la soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in € 3.000,00
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SO .
- COM. SO n. . .
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:)
Fatto e Motivi della Decisione
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione delle somme dovute n. 078902023032434838000 – proveniente da Agenzia Entrate Riscossione - con la quale il Concessionario aveva dato seguito all'istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) n. prot. W-2023022402533848, presentata il 24/02/2023 dal ricorrente, indicando le somme dovute, così come calcolate a far data dall'8 settembre seguente, fornendo la ripartizione delle somme da versare sulla scorta delle rate richieste, ciascuna corredata dalla relativa data di scadenza e del relativo importo (doc.1 res.); ha impugnato, altresì, la successiva comunicazione delle somme dovute n.07890202303244836000 con la quale il concessionario riscontrava l'istanza di definizione agevolata n. W-2023031403394706 presentata dal debitore il 14/3/2023.
Con la prima aveva indicato le somme dovute nella misura di € 33.393,75 a titolo di debito con prime due rate di € 3.454,51 ed € 3.448,80; con la seconda € 17.541,14 a titolo di debito con prime due rate di € 1.814,90 ed € 1.814,90, con esclusione dalla stessa della somma di € 9.286,16.
Lamenta violazione dell'art.53 Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità, difetto di notifica delle cartelle richiamate e prescrizione/decadenza nella individuazione delle somme dovute, difetto di motivazione, illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati successivamente al 30.06.2022 e per la omessa compensazione. Ha quindi concluso con la richiesta in via principale della dichiarazione di nullità o di annullabilità degli atti impugnati, ed in subordine la concessione di una rateizzazione consona al principio di capacità contributiva ed equità anche mediante l'istituto della compensazione dei crediti, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori costituiti;
inoltre ha chiesto, in difetto, di rimettere alla Corte di Giustizia ed alla Corte Costituzionale la questione inerente all'emanazione di una norma che preveda la definizione agevolata senza l'applicazione di sanzioni, interessi ed aggio ed il pagamento mediante compensazione.
Costituitasi A. d. E. R. ha sostenuto che le eccezioni sono infondate ed altresì tese ad annullare gli atti impositivi posti a fondamento delle presentate istanze di definizione agevolata e, come tali, inammissibili.
Con ordinanza resa all'udienza dell'11.12.2024 veniva respinta l'istanza cautelare, a spese compensate;
dopo un paio di rinvii per impedimento del difensore, all'odierna udienza presente il solo resistente il Collegio ha trattenuto in decisione.
Il primo motivo (pagg.2-5) si basa sul disposto dell'art.53 Cost. e richiama una pronuncia della Consulta (n.29/2018) secondo la quale l'introduzione della definizione agevolata consegue alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate, anche al fine di garantire l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'art.4, par.3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'art.81, comma 1, della Costituzione.
“.. Nel caso di specie, la comunicazione che si impugna contiene somme dovute a titolo di “definizione agevolata”, la cui prima rata deve in ogni caso essere effettuata entro il 31 ottobre 2023 e non risulta inferiore per l'ambito di Parma ad euro 3.454,51 e euro 1.814,90; medesime somme, più bassa di pochi euro, per la seconda rata prevista per il 30 novembre 2023. Non v'è dubbio che, anche tenuta ferma la volontà dell'attore di provvedere al pagamento degli importi come individuati nella comunicazione, nessuna possibilità lo stesso può avere di corrispondere circa € 5.300,00 di prima rata ed ulteriori € 5.300,00 di seconda rata a distanza di solo un mese, senza indebitarsi. Ed infatti il ricorrente non ha reddito sufficiente a coprire le rate senza indebitarsi, come da documento allegato. In altri termini, lo sconto effettuato, per la finalità già indicata dalla Consulta, viene di fatto azzerato dall'impossibilità materiale per i contribuenti di pagare, non risultando rispettati i principi cardine di capacità contributiva, progressività ed equità, nell'individuazione delle rate, come invece in materia di rateizzazione, ponendo il contribuente finanche a rischio di usura al fine di reperire le somme in breve tempo ..”. La Corte non condivide l'assunto muovendo dalla considerazione che si verte di norme – art.1, commi da 231 a 252 Legge n.197/2022 - agevolative, rivolte alla pacificazione fiscale ed, in quanto tali, estranee all'imposizione tributaria ed alle questioni inerenti ai relativi presupposti e limiti ricavabili dall'invocato art.53 Cost., “.. dal cui ambito, in ogni caso, è da ritenere esclusa la fase della riscossione (sentt. nn. 63, del 1982, 480 del 1993, 464 del 1999, 29 del 2018, 150 del 2019; ordd. nn. 185 del 2013, 210 del 2017, 64, 191 del 2018, 64, 203 del 2019, 42, 108 del 2020) ..” (cfr. Corte Cost. ord. 10.07.2020 n.147). In secondo luogo, l'importo delle rate non è fissato a discrezione dell'agente della riscossione, ma da specifiche scadenze ed importi prefissati dalla norma, vincoli che non possono essere rideterminati sulla base di situazioni personali del contribuente;
inoltre non può confrontarsi la misura agevolativa in esame con la rateazione disciplinata dall'art.19 d.P.R. 602/1973, norma inapplicabile nel caso di quater> per esplicita previsione del comma 233 del cit.art.1 L.197; in sostanza si verte di istituti caratterizzati da finalità e discipline diverse, in qualche maniera accomunate dalla circostanza che chi, tempo per tempo, richiede di accedervi, lo fa in base ad una propria scelta personale, mossa da criteri di ravvisata convenienza ed opportunità, che rendono preferibile quel beneficio rispetto alle altre soluzioni potenzialmente ed astrattamente percorribili. Si aggiunga che la rottamazione adìta ha consentito una consistente riduzione degli importi inizialmente dovuti;
di conseguenza, il ricorrente ha largamente beneficiato di una riduzione del debito iniziale sulla base, appunto, dei criteri fissati dal legislatore. Sul tema si è espressa – con riferimento alla ter, ma a fronte di identiche censure – la allora C.T.R. dell'Emilia-Romagna “.. la norma in esame non attiene alla manifestazione di capacità contributiva ma introduce nel sistema una particolare forma di estinzione dell'obbligazione tributaria con norma di favore nei confronti dei contribuenti ammessi al pagamento rateale e in forma ridotta del debito tributario. Non si ravvisa, pertanto alcuna incompatibilità costituzionale lamentata nel gravame ..” (sentenza sez.VI, 20.06.2022 n.749). Per completezza, rileva il Collegio che avendo solo prodotto il modello fiscale relativo ai redditi anno 2020 non risulta allegata documentazione a riscontro di un indebitamento del ricorrente seguìto alla ricevuta comunicazione.
Con il secondo motivo lamenta il difetto di notifica delle cartelle/avvisi genericamente richiamati nella comunicazione opposta, con conseguente decadenza/prescrizione nella individuazione delle somme dovute (pagg.5-7).. A sostegno richiama una pronuncia della S. Corte - Sez.VI, 26/06/2020 n.12735 – nella quale, in effetti, si legge “.. in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017) ..”. Questa Corte, però, ritiene preferibile e condivisibile quanto sancito, successivamente, sempre in sede di legittimità, tenendo conto del suindicato arresto (citato in motivazione). Con l'unico motivo, ritenuto infondato, parte ricorrente si doleva della violazione e/o falsa applicazione degli artt.2937 e 2944 c.c., in ordine agli atti idonei ad interrompere la prescrizione o a costituire rinuncia alla stessa, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la presentazione dell'istanza di rateizzazione degli importi recati dalle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, implicasse rinunzia implicita ad avvalersi della prescrizione. Si legge in motivazione “.. questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904 ..): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
.. applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento; .. non si pongono in contrasto con la prima conclusione anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L., 1.3.2021, n. 5549, pure richiamate dalla difesa del contribuente .. : 1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p.5) .. dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto - salvo quanto si dirà infra - che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse (come, ad esempio "(evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito". Così la richiamata Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735) o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore"
.. passando alla disamina del secondo profilo innanzi esposto, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute". Cfr. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n. 14781) e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione" delle cartelle di pagamento ..” (cfr.CASS.Sez.VI-1, ord. 16 giugno 2022 n.19401). Nella fattispecie de qua, oltre all'avvenuta adesione alla c.d.rottamazione quater risulta che tutte le cartelle sottese erano oggetto di istanza di rateizzazione dell'odierna ricorrente e precisamente presentate il 24/4/2018 (doc.14 res.) e 9/9/2022 (doc.15), istanze che comprendono tutte le cartelle oggetto della successiva rottamazione. L'atto impugnato, in conclusione, non è espressione di una nuova potestà impositiva, ma si limita a liquidare gli importi dovuti in base alla legge e all'istanza della parte, prefigurando le conseguenze del mancato pagamento, ossia la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione per l'intero; ne consegue che il ricorso introduttivo, volto a contestare i crediti oggetto della definizione agevolata per vizi quali il difetto di notifica o la prescrizione, è inammissibile, in quanto tali eccezioni sono state definitivamente precluse dalla scelta di aderire alla sanatoria.
Con il terzo motivo lamenta un difetto di motivazione (pagg.7-9).
“.. Nel caso in esame, il dettaglio delle somme da pagare di cui alla comunicazione non riporta integralmente le cartelle/avvisi, non indicando neppure a che cosa si riferiscano, la data in cui i crediti sono stati iscritti a ruolo, quando questo è divenuto esecutivo e quando è stato trasmesso al concessionario della riscossione, con l'evidente impossibilità di individuare i termini di decadenza e prescrizione e pertanto la legittimità della pretesa erariale. Il documento per il quale è ricorso non individua esattamente neanche il criterio di calcolo delle somme indicate come dovute, né il calcolo degli interessi e delle spese che non sono neppure riportate in calce ... Le somme risultano inoltre contenere oneri di riscossione non individuati. In relazione ad essi non deve esistere una presunzione di legittimità delle somme pretese dall'Ufficio, il quale è sempre tenuto ad indicare e provare la correttezza della propria pretesa come qualunque altro creditore. Lo stesso atto di comunicazione si limita ad indicare che l'importo da pagare a titolo di “definizione agevolata”, senza tuttavia che si evinca la modalità attraverso la quale si giunge alla somma richiesta, con ciò ponendo l'odierno ricorrente nell'impossibilità di operare un adeguata difesa, rinviando ad un prospetto informativo del tutto privo di chiarezza ed esaustività, oltre che di trasparenza. A ben vedere per le somme richieste è indicato semplicemente l'Ente creditore senza che sia pertanto neppure possibile capire a cosa farebbe riferimento. Detta mancanza di chiarezza non permette neppure .. di individuare l'organo giudiziario competente a decidere l'impugnazione ..”. L'assunto non convince, questa Corte ritiene che la comunicazione impugnata contenga, invece, tutti gli elementi fondativi della richiesta e la specificità dell'obbligazione tributaria e delle somme iscritte a ruolo per le quali lo stessa contribuente aveva manifestato adesione;
in altri termini deve reputarsi sufficientemente motivata per relationem all'istanza presentata dall'odierno ricorrente e alla normativa di riferimento. Appaiono corretti anche il calcolo delle rate, sia per numero che per data di pagamento, e dei relativi interessi di rateizzazione, in applicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del disposto di cui alla Legge n.197, ponendo il contribuente in condizione di comprendere appieno gli effetti della propria scelta. Non sussiste alcun vizio di motivazione. Inconferente è l'ulteriore censura mossa in ricorso che muove dalla Legge di Bilancio 2023 (art.1, commi da 222 a 230 Legge n.197/2022) che aveva previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
a ben guardare nel caso de quo, come si può prontamente rilevare dalla comunicazione opposta, non sono ricompresi carichi affidati alla Riscossione dal 2000 al 2015, inferiori ai 1.000,00 euro.
Relativamente alla dedotta illegittimità dell'esclusione dei carichi affidati a all'Agente della riscossione successivamente al 30/06/2022 ai sensi dell'art.1, comma 231, della Legge n.197/2022, prospettando profili di illegittimità per violazione art.3 della Costituzione, con richiesta di rimessione alla Consulta e/o alla Corte di Giustizia Europea, ritiene il Collegio che, trattandosi di scelta meramente temporale operata dal legislatore, le questioni da proporre (esplicitate a pag.9 del ricorso) debbano reputarsi palesemente infondate.
In merito, infine, all'eccezione di illegittimità inerente alla mancata previsione della compensazione (pag.10 ricorso), la censura appare ancora palesemente infondata. L'art.1, comma 242, della cit.L. n.197 elenca tassativamente le (tre uniche) modalità di pagamento ammesse per la definizione agevolata, tra le quali non figura la compensazione con altri crediti. Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile in questa sede, che esclude modalità di estinzione del debito diverse dal versamento diretto (cfr. sul punto Corte Giust. Tributaria di II grado, Firenze, sez.II, 4 agosto 2025 n.922, che ha disatteso anche le altre censure innanzi esaminate nel presente provvedimento).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso non può che essere rigettato (così dando seguito all'orientamento già espresso da questa Corte, nelle pronunce sez.II, nn.233-234 del 10.07.2025, sez.I 19.12.2025 n.393). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della ripetitività delle questioni affrontate. Il resistente ha chiesto condanna della controparte per lite temeraria. L'art.96 comma 3 c.p.c. è norma che s'applica al processo tributario stante l'attuale espressa previsione dell'art.15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 (così come anche in precedenza ritenuto possibile dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite, n.13899/2013).
“In tema di processo tributario, la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art.96 c.p.c. è subordinata all'accertamento di taluni presupposti, in particolare, atti o comportamenti processuali, concernenti il giudizio nel quale la domanda, viene proposta di mala fede o colpa grave e di aver abusato dello strumento processuale” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. XIX, 18/10/2023 n.3135) che il Collegio reputa sussistenti atteso tutto quanto su esposto. Tale temerarietà va sanzionata equitativamente indicando l'importo di tale condanna in una somma correlata a quella relativa alle spese di lite.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.700,00 a favore della resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Emilia-Romagna, oltre accessori di legge. Visto l'art.96, terzo comma, c.p.c. condanna la soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in € 3.000,00