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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9523 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 23598/25 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 23.12.25 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di procura in atti dall'avvocato Maurizio D'Ago
E
- in persona del Presidente p.t., con l'avv. Anna di Stefano CP_1
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 20.6.24 era stato sottoposto a visita di revisione da parte dell' CP_1
e l'indennità di accompagnamento in godimento gli era stata revocata.
Dedotto di aver presentato ricorsi per AT (proc. n. 23961/24) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto all'assegno di invalidità.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 9.9.25 e la dichiarazione è stata depositata il 2.10.25 per cui detto termine, fissato da questo giudice in 4 settimane, essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.10.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che il CTU non aveva considerato che la ricorrente non ha il controllo degli spostamenti e della mobilità in ambiente extramurario, non è in grado di espletare le attività domestiche e non è in grado di esercitare una normale interazione sociale per il soddisfacimento di bisogni primari… Orbene il CTU ha verificato che l'istante ha scarsissima mobilità all'arto superiore dx ma quella all'arto superiore sinistro è quasi integralmente conservata (a sinistra articolarità completa a carico delle dita della mano, del polso e del gomito, si rileva una articolarità pressoché completa anche a carico della scapolo-omerale con il rilievo unicamente di una limitazione ai gradi estremi del movimento combinato di intrarotazione/adduzione).
Per quanto attiene gli arti inferiori il CTU rileva completa l'articolarità delle anche, con motilità delle ginocchia con perdita di qualche grado di flessione a sinistra e a destra e con limitata flesso-estensione per esiti di recente trauma;
alle caviglie sostanzialmente nella norma la motilità della tibio-tarsica e della sottoastragalica bilateralmente. La deambulazione risulta disarmonica per zoppia di cadenza fuga a destra. L'ictus ha dunque determinato solo una emiparesi a destra con incidenza sull'arto superiore e scarsamente sugli arti inferiori, pur con la presenza di zoppia di cadenza fuga a destra.
Richiamate dunque per intero l'elaborato peritale del CTU e conclusioni, logicamente intrinseche, che fanno riferimento alla documentazione in atti, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, non resta che rigettare la domanda.
Spese compensate viste le condizioni sanitarie dell'istante.
Napoli, 23.12.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
I SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 23598/25 RG avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 23.12.25 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di procura in atti dall'avvocato Maurizio D'Ago
E
- in persona del Presidente p.t., con l'avv. Anna di Stefano CP_1
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 20.6.24 era stato sottoposto a visita di revisione da parte dell' CP_1
e l'indennità di accompagnamento in godimento gli era stata revocata.
Dedotto di aver presentato ricorsi per AT (proc. n. 23961/24) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto all'assegno di invalidità.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 9.9.25 e la dichiarazione è stata depositata il 2.10.25 per cui detto termine, fissato da questo giudice in 4 settimane, essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.10.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che il CTU non aveva considerato che la ricorrente non ha il controllo degli spostamenti e della mobilità in ambiente extramurario, non è in grado di espletare le attività domestiche e non è in grado di esercitare una normale interazione sociale per il soddisfacimento di bisogni primari… Orbene il CTU ha verificato che l'istante ha scarsissima mobilità all'arto superiore dx ma quella all'arto superiore sinistro è quasi integralmente conservata (a sinistra articolarità completa a carico delle dita della mano, del polso e del gomito, si rileva una articolarità pressoché completa anche a carico della scapolo-omerale con il rilievo unicamente di una limitazione ai gradi estremi del movimento combinato di intrarotazione/adduzione).
Per quanto attiene gli arti inferiori il CTU rileva completa l'articolarità delle anche, con motilità delle ginocchia con perdita di qualche grado di flessione a sinistra e a destra e con limitata flesso-estensione per esiti di recente trauma;
alle caviglie sostanzialmente nella norma la motilità della tibio-tarsica e della sottoastragalica bilateralmente. La deambulazione risulta disarmonica per zoppia di cadenza fuga a destra. L'ictus ha dunque determinato solo una emiparesi a destra con incidenza sull'arto superiore e scarsamente sugli arti inferiori, pur con la presenza di zoppia di cadenza fuga a destra.
Richiamate dunque per intero l'elaborato peritale del CTU e conclusioni, logicamente intrinseche, che fanno riferimento alla documentazione in atti, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, non resta che rigettare la domanda.
Spese compensate viste le condizioni sanitarie dell'istante.
Napoli, 23.12.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)