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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27977 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
TRA
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MUNGIGUERRA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Acerra (NA) al corso Giuseppe Garibaldi n°
36,
RICORRENTE
E (C.F.: ) rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. PANELLI ALBERTO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo 156,
RESISTENTE
(C. F.: ) rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RANCHETTI FEDERICO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al corso Umberto I n. 365,
INTERVENTORE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/12/2024, , premesso: Parte_1
-di aver contratto matrimonio il 10/04/1999 a Napoli;
-che dal matrimonio nasceva l'unico figlio l'01.01.2000; CP_2
-che il Tribunale di Napoli con decreto di omologa del 19/05/2009 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-che in virtù del predetto decreto era stato previsto:
“l'affidamento congiunto del figlio minore la residenza prevalente del figlio presso CP_2
la madre e l'impegno del sig. al versamento in favore del figlio minore di Pt_1 CP_2
€.500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di assegno di mantenimento da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre la sig.ra espressamente rinunciava al CP_1
mantenimento”;
-che successivamente il Tribunale di Napoli, con Decreto emesso il
19/11/2011, nel procedimento recante R.G. n. 2119/2011 proposto dalla sig.ra contro , - ed avente ad oggetto la CP_1 Parte_1
modifica dei patti separativi di cui al decreto emesso nel 2009, modificava la disciplina statuendo:
“A) a parziale modica delle statuizioni di cui al Decreto di Omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di Napoli il 20 Luglio 2009, pone a carico di
[...]
l'assegno mensile di €.800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche;
B) rigetta la domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della C) rigetta la domanda di assegnazione CP_1
della casa coniugale alla D) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte CP_1
dalla ricorrente;
E) dichiara interamente compensate le spese processuali.”
-che le sue condizioni economiche erano peggiorate così come le sue condizioni di salute dovute a diverse patologie;
chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, ed in particolare, la revoca del contributo al mantenimento per il figlio con decorrenza dalla data CP_2
di deposito del ricorso;
in via subordinata la riduzione del contributo in favore del figlio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva rigettarsi il ricorso.
Si costituiva l'intervenuto figlio di anni 25, il quale Controparte_2
deduceva di non godere di una piena autosufficienza economica, pur essendo molto impegnato nella ricerca di un lavoro stabile, essendo laureato in Filosofia
e avendo scelto di dedicarsi a fotografia e teatro. Concludeva quindi invocando di: “stabilire l'importo del contributo al mantenimento in favore del comparente da porre a carico del padre sig. nella misura che si riterrà di Parte_1
giustizia.”
All'udienza del 09/10/2025 il Giudice relatore, ascoltate a lungo le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa e le parti dichiaravano di accettarla integralmente.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
“il ricorrente corrisponderà, sino ad ottobre 2027, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento per il figlio ancora non Controparte_2
completamente autosufficiente, con versamento alla madre convivente, CP_1
, l'importo di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici
[...]
ISTAT e spese straordinarie invariate al 70%.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno nelle more raggiunto un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della disciplina del decreto del 19.11.2011 nel procedimento
R.G. n. 2119/2011,
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025 Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino