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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14267 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 16.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Petrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cardinal del Duca n. 10, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Giannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Angelico n. 38, per procura allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.06.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9340/2021 (R.G.
61294/2020), emesso in data 18.05.2021 dal Tribunale di Roma, con il quale le
1 veniva ingiunto di pagare € 8.759,60, oltre interessi e spese di procedura, in favore di quale corrispettivo per il recesso dall'incarico di mediazione Controparte_1
a promuovere la vendita dell'immobile sito in Roma, via SL Carcererei n. 4, sc.
C, al prezzo di € 369.000,00.
Deduceva l'opponente: a) il mancato perfezionamento del contratto denominato
“incarico a procurare la vendita” del 5.4.2019, per non essere stata apposta la sottoscrizione del mediatore sotto la voce “firma per accettazione” e per non aver quest'ultimo mai comunicato l'accettazione dell'incarico; b) l'inquadramento della comunicazione del 5.4.2019 quale revoca di proposta contrattuale ex art. 1328 c.c., pervenuta all'opposta prima della conclusione del contratto;
c) la legittimità del recesso, stante l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 52 del
Codice del Consumo in relazione ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, avendo l'opponente sottoscritto l'incarico presso l'abitazione di via
SL Carcererei n. 4; d) la vessatorietà, ex art. 33 del Codice del Consumo, della clausola di cui all'art. 7, lett. A) dell'incarico a procurare la vendita;
e) la manifesta eccessività del corrispettivo, pari ad € 8.759,60, richiesto dall'opposta in forza del citato art. 7, lett. A), in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla sottoscrizione dell'incarico e la revoca, nonché del mancato espletamento da parte di di alcuna attività funzionale alla ricerca di soggetti interessati Controparte_1
all'acquisto dell'immobile; f) l'annullabilità del contratto di mediazione poiché sottoscritto in uno stato di turbamento psichico tale da menomare gravemente le proprie capacità volitive e da renderla incapace di valutare attentamente l'atto negoziale” e per avere l'opposta sottaciuto la sussistenza del diritto di prelazione all'acquisto in favore dell . Pt_2
Concludeva quindi chiedendo di: 1) annullare, revocare e dichiarare improduttivo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 9340/2021 emesso il 18.05.2021 nella procedura R.G. 61294/2020 e notificato il 25.05.2021 rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto;
2) in subordine, accertato e dichiarato l'annullamento del contratto denominato “incarico mediatorio
2 a procurare la vendita” per i motivi di cui in narrativa, annullare, revocare e dichiarare improduttivo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 9340/2021 emesso il 18.05.2021 nella procedura R.G. 61294/2020 e notificato il 25.05.2021 rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto;
3) con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite.
Si costituiva l'opposta deducendo che: a) la propria Controparte_1
accettazione dell'incarico a promuovere la vendita era intervenuta contestualmente alla ricezione, con consegna della copia del contratto all'opponente presso i locali dell'agenzia immobiliare;
b) dal recesso inviato emergeva la consapevolezza da parte dell'opponente in merito all'avvenuta conclusione del contratto;
c) non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 Cod. Cons., spettando all'opponente fornire la prova della conclusione al di fuori dei locali commerciali;
d) la clausola di cui all'art. 7, lett. A) dell'incarico non era da considerare vessatoria, attesa l'espressa approvazione per iscritto della clausola relativa ex art. 1341 c.c., oggetto di specifica trattativa e rispettosa del “principio di gradualità”; e) l'importo ingiunto in pagamento doveva essere inteso anche come corrispettivo per l'attività svolta dall'agenzia immobiliare prima del conferimento dell'incarico.
Deduceva, inoltre, la debenza della penale di € 14.960,00 - non riconosciuta in sede monitoria - poiché l'opponente, dopo aver conferito l'incarico a vendere, aveva violato gli obblighi di cui all'art. 8, lett. B), omettendo di fornire la documentazione utile a pubblicizzare l'immobile ed impedendo l'acceso per il servizio fotografico.
Concludeva quindi chiedendo:
“- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, oltreché non provata
e comunque palesemente pretestuosa;
- confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare la violazione dell'art 8, lett. b) dell'incarico mediatorio da parte dell'opponente e il conseguente diritto della società opposta al pagamento della penale ivi indicata;
3 - condannare la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della complessiva somma di € 23.119,60, oltre interessi legali Controparte_1
maturandi e maturandi, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
o liquidata dal Tribunale in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, oltre le spese e i compensi della procedura monitoria”.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 14.04.2022 ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6° c.p.c., con la prima memoria istruttoria parte opposta chiedeva altresì: “in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca della proposta contrattuale: condannare la sig.ra all'indennizzo ex art. 1328, comma 1, c.c., nella misura che Parte_1
sarà accertata in corso di causa o liquidato in via equitativa”.
Respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 16.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 06.10.2025.
<<<<< >>>>
Parte opposta, ritenendo concluso il contratto di intermediazione immobiliare intervenuto quando la qualche giorno dopo il conferimento dell'incarico, ha Pt_1
inteso esercitare il diritto di recesso, assume dovuto il corrispettivo pattuito per il recesso anticipato previsto all'art. 7.1, lett. A) del richiamato modulo di incarico.
Parte opponente assume invece di aver esercitato il detto recetto ex art. 1328 c.c. prima dell'accettazione dell'incarico di mediazione da parte dell'agenzia e, comunque, prima di essere stata messa a conoscenza dell'eventuale accettazione, quando il contratto non si era ancora perfezionato, così non spettando il corrispettivo per il recesso in esso previsto.
Tanto premesso, occorre verificare, in base i principi generali in materia di conclusione del contratto, se, al momento del recesso, il contratto si fosse o meno perfezionato.
4 A fondamento del credito, l'opposta ha depositato, in sede monitoria, il documento denominato “incarico mediatorio a promuovere la vendita”, datato 5.4.2019 (doc. 1 fasc. opponente), firmato dalla sola opponente non anche dall'agenzia Pt_1
immobiliare per accettazione, nonostante in calce sia previsto apposito spazio per la sottoscrizione dell'agente e per l'indicazione della data dell'accettazione.
Tale documento costituisce proposta di conclusione del contratto che, secondo la previsione di cui agli artt. 1326 e ss. c.c., presuppone l'accettazione della controparte ed anche, per il perfezionamento, l'avvenuta conoscenza di detta accettazione da parte del proponente.
E dunque, in assenza di sottoscrizione per accettazione della proposta, il contratto non può ritenersi concluso, alla luce della chiara previsione di cui all'art. 1326 1° comma c.c.
Con la memoria 183 6° comma n. 2, depositata in data 10.3.2023, l'opposta ha prodotto un altro modulo di incarico, nel contenuto sovrapponibile al primo, ma riportante in calce la firma per accettazione della titolare dell'agenzia, mancante in quello precedentemente prodotto, ma comunque privo della data in cui la sottoscrizione per accettazione sarebbe stata apposta.
Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 3, depositata in data 29.3.2023, l'opponente ha tempestivamente disconosciuto l'autenticità del documento e la sua conformità all'originale.
Al detto disconoscimento non è seguito il deposito dell'originale né deduzione alcun in merito alla perdita o alla indisponibilità dell'originale, così da doversi ritenere il documento privo di efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 c.c. ultima parte.
Difetta quindi la prova che la sottoscrizione mancante nel documento inizialmente prodotto in sede monitoria e risultante invece da quello depositato in copia con le memorie istruttorie, sia stata apposta sull'originale e non eventualmente sulla copia in possesso della parte.
In ogni caso, dal documento può evincersi eventualmente l'avvenuta sottoscrizione, non anche la comunicazione a controparte della detta accettazione, né comunque la
5 contestualità delle firme, laddove la data risulta apposta solo accanto alla firma della opponente, non anche nell'apposito spazio accanto alla firma per accettazione.
Peraltro, neppure viene spiegato come mai, pur deducendo l'opposta la sottoscrizione contestuale nei locali dell'agenzia, alla proponente sia stato consegnato il modulo con la sua sola firma, non anche quello con la firma dell'agenzia, né perché, in sede monitoria, sia stata depositata la sola proposta sottoscritta dalla proponente, non anche quella completa dell'accettazione.
Ed allora, a fronte della pacifica mancata sottoscrizione per accettazione della proposta datata 5.4.2019, depositata in sede monitoria;
della inidoneità probatoria della copia depositata in sede di memoria 183 n. 2 e, comunque, della mancata prova di avvenuta comunicazione alla controparte del modulo sottoscritto dall'agenzia e dell'avvenuta accettazione;
della mancata prova - cui era onerato l'opposta quale creditore che agisce per l'adempimento, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.,
(ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533) - circa il perfezionamento del contratto, deve ritenersi che, alla data del 16.4.2019 in cui la ha comunicato il Pt_1
recesso, il contratto non si fosse ancora concluso.
Al riguardo, va evidenziato come le stesse deduzioni di parte opponente in merito all'epoca e al luogo di perfezionamento del contratto risultino generiche e contraddittorie, laddove non viene esattamente chiarito dove e quando l'incarico sottoscritto dalla sia stato accettato dall'agente e la detta accettazione Pt_1
comunicata alla controparte, né quando il modulo completo di tutte le firme sia stato consegnato alla limitandosi l'opposta a dedurre una generica e indefinita Pt_1
contestualità fra proposta, accettazione e consegna dell'accettazione, che trova smentita nella stessa circostanza che alla sia stata consegnata una copia senza Pt_1
firma.
Neanche può desumersi l'eventuale perfezionamento del contratto per fatti concludenti, essendo circostanza pacifica che tra la sottoscrizione della proposta (5 aprile) e la revoca (11 aprile pervenuta il 16) l'agenzia non abbia svolto attività
6 alcuna, né abbia acquisito la documentazione per le verifiche di regolarità del bene e la documentazione fotografica necessaria a pubblicizzarlo.
Ai fini che qui rilevano, neppure può attribuirsi rilevanza probatoria al tenore della comunicazione di recesso inviata dalla in data 11.4.2019 e pervenuta Pt_1
all'opposta in data 16.4.2019.
In merito, innanzitutto va evidenziato che la detta raccomandata, sebbene indicata nell'indice dei documenti prodotti nel procedimento monitorio, non risulti depositata nel presente giudizio di opposizione, avendo l'opposta omesso di ridepositare in questa sede il fascicolo monitorio completo di tutti i documenti.
In ogni caso, non costituisce indice di conoscenza dell'eventuale avvenuta accettazione e conseguente comunicazione dall'agenzia alla proponente, il termine
“contratto” utilizzato dalla nella detta raccomandata (scritta in proprio e non Pt_1
da un avvocato), laddove la stessa, non tenuta a conoscere le norme sulla conclusione del contratto, ben può aver inteso riferirsi con detto termine a quella che risulta essere una semplice proposta. Al contrario, l'agente immobiliare, quale soggetto professionista cui sono richieste conoscenze giuridiche, non può non sapere che per il perfezionamento dell'incarico occorre l'accettazione, come desumibile peraltro dallo stesso contenuto del modulo di incarico notoriamente predisposto dalle stesse agenzie.
Infine, deve escludersi che il contratto di mediazione in esame possa essersi perfezionato mediante la sola sottoscrizione della proponente, come sostenuto dalla difesa dell'opposta, quale atto unilaterale, a prescindere dall'accettazione del mediatore, laddove l'incarico di mediazione integra un vero e proprio contratto consensuale da cui scaturiscono diritti e obblighi a carico di entrambe le parti, per il cui perfezionamento occorre quindi, in base all'art. 1326 c.c., l'incontro delle reciproche volontà che si verifica nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta.
Difettando la prova dell'avvenuta conclusione del contratto alla data del 16.4.2019, di pervenimento della raccomandata con cui la ha inteso revocare la propria Pt_3
7 precedente proposta, non può riconoscersi il diritto al corrispettivo per il recesso previsto al punto 7.1, lett. A) e alla penale di cui al punto 8, lett. B) di un contratto mail perfezionatosi.
Deve, invece, ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la domanda formulata dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di pagamento dell'indennizzo ex art. 1328 c.c., laddove la stessa non integra precisazione delle precedenti, bensì domanda nuova, peraltro contrastante con la domanda principale di pagamento somme, svolta inizialmente proprio sul presupposto dell'avvenuta conclusione del contratto.
A ciò si aggiunga come non siano indicate né provate eventuali spese o perdite subite in conseguenza della revoca della proposta contrattuale, intervenuta a distanza di pochi giorni dalla sottoscrizione della proposta, risultando incontestato il mancato svolgimento di qualsivoglia attività riferita all'incarico di mediazione.
Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente, non risultando provati eventuali danni conseguenti all'iniziativa giudiziaria di controparte, né ritenendosi ricorrere i presupposti per la condanna di cui al n. 3, la cui valutazione è rimessa al Giudice anche in caso di condanna alle spese.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo e respingersi le ulteriori domande di pagamento dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato pari a € 118,50 e marca pari a €
27,00, come da ricevuta di pagamento telematico allegata all'atto di opposizione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
8 • accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 9340/2021 emesso in data 13.05.2021 dal Tribunale di
Roma, nel procedimento R.G. n. 61294/2020 e depositato in data 18.05.2021;
• respinge le ulteriori domande proposte da Controparte_1
• condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di delle spese Parte_1
processuali, che liquida in 145,50 per spese e € 6.000,00 per onorari, da maggiorare del 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo dott.ssa Elisa De Grossi.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 16.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Petrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cardinal del Duca n. 10, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Giannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Angelico n. 38, per procura allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.06.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9340/2021 (R.G.
61294/2020), emesso in data 18.05.2021 dal Tribunale di Roma, con il quale le
1 veniva ingiunto di pagare € 8.759,60, oltre interessi e spese di procedura, in favore di quale corrispettivo per il recesso dall'incarico di mediazione Controparte_1
a promuovere la vendita dell'immobile sito in Roma, via SL Carcererei n. 4, sc.
C, al prezzo di € 369.000,00.
Deduceva l'opponente: a) il mancato perfezionamento del contratto denominato
“incarico a procurare la vendita” del 5.4.2019, per non essere stata apposta la sottoscrizione del mediatore sotto la voce “firma per accettazione” e per non aver quest'ultimo mai comunicato l'accettazione dell'incarico; b) l'inquadramento della comunicazione del 5.4.2019 quale revoca di proposta contrattuale ex art. 1328 c.c., pervenuta all'opposta prima della conclusione del contratto;
c) la legittimità del recesso, stante l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 52 del
Codice del Consumo in relazione ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, avendo l'opponente sottoscritto l'incarico presso l'abitazione di via
SL Carcererei n. 4; d) la vessatorietà, ex art. 33 del Codice del Consumo, della clausola di cui all'art. 7, lett. A) dell'incarico a procurare la vendita;
e) la manifesta eccessività del corrispettivo, pari ad € 8.759,60, richiesto dall'opposta in forza del citato art. 7, lett. A), in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla sottoscrizione dell'incarico e la revoca, nonché del mancato espletamento da parte di di alcuna attività funzionale alla ricerca di soggetti interessati Controparte_1
all'acquisto dell'immobile; f) l'annullabilità del contratto di mediazione poiché sottoscritto in uno stato di turbamento psichico tale da menomare gravemente le proprie capacità volitive e da renderla incapace di valutare attentamente l'atto negoziale” e per avere l'opposta sottaciuto la sussistenza del diritto di prelazione all'acquisto in favore dell . Pt_2
Concludeva quindi chiedendo di: 1) annullare, revocare e dichiarare improduttivo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 9340/2021 emesso il 18.05.2021 nella procedura R.G. 61294/2020 e notificato il 25.05.2021 rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto;
2) in subordine, accertato e dichiarato l'annullamento del contratto denominato “incarico mediatorio
2 a procurare la vendita” per i motivi di cui in narrativa, annullare, revocare e dichiarare improduttivo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 9340/2021 emesso il 18.05.2021 nella procedura R.G. 61294/2020 e notificato il 25.05.2021 rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto;
3) con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite.
Si costituiva l'opposta deducendo che: a) la propria Controparte_1
accettazione dell'incarico a promuovere la vendita era intervenuta contestualmente alla ricezione, con consegna della copia del contratto all'opponente presso i locali dell'agenzia immobiliare;
b) dal recesso inviato emergeva la consapevolezza da parte dell'opponente in merito all'avvenuta conclusione del contratto;
c) non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 Cod. Cons., spettando all'opponente fornire la prova della conclusione al di fuori dei locali commerciali;
d) la clausola di cui all'art. 7, lett. A) dell'incarico non era da considerare vessatoria, attesa l'espressa approvazione per iscritto della clausola relativa ex art. 1341 c.c., oggetto di specifica trattativa e rispettosa del “principio di gradualità”; e) l'importo ingiunto in pagamento doveva essere inteso anche come corrispettivo per l'attività svolta dall'agenzia immobiliare prima del conferimento dell'incarico.
Deduceva, inoltre, la debenza della penale di € 14.960,00 - non riconosciuta in sede monitoria - poiché l'opponente, dopo aver conferito l'incarico a vendere, aveva violato gli obblighi di cui all'art. 8, lett. B), omettendo di fornire la documentazione utile a pubblicizzare l'immobile ed impedendo l'acceso per il servizio fotografico.
Concludeva quindi chiedendo:
“- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, oltreché non provata
e comunque palesemente pretestuosa;
- confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare la violazione dell'art 8, lett. b) dell'incarico mediatorio da parte dell'opponente e il conseguente diritto della società opposta al pagamento della penale ivi indicata;
3 - condannare la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della complessiva somma di € 23.119,60, oltre interessi legali Controparte_1
maturandi e maturandi, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
o liquidata dal Tribunale in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, oltre le spese e i compensi della procedura monitoria”.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 14.04.2022 ed assegnati i termini ex art. 183, co. 6° c.p.c., con la prima memoria istruttoria parte opposta chiedeva altresì: “in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca della proposta contrattuale: condannare la sig.ra all'indennizzo ex art. 1328, comma 1, c.c., nella misura che Parte_1
sarà accertata in corso di causa o liquidato in via equitativa”.
Respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 16.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 06.10.2025.
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Parte opposta, ritenendo concluso il contratto di intermediazione immobiliare intervenuto quando la qualche giorno dopo il conferimento dell'incarico, ha Pt_1
inteso esercitare il diritto di recesso, assume dovuto il corrispettivo pattuito per il recesso anticipato previsto all'art. 7.1, lett. A) del richiamato modulo di incarico.
Parte opponente assume invece di aver esercitato il detto recetto ex art. 1328 c.c. prima dell'accettazione dell'incarico di mediazione da parte dell'agenzia e, comunque, prima di essere stata messa a conoscenza dell'eventuale accettazione, quando il contratto non si era ancora perfezionato, così non spettando il corrispettivo per il recesso in esso previsto.
Tanto premesso, occorre verificare, in base i principi generali in materia di conclusione del contratto, se, al momento del recesso, il contratto si fosse o meno perfezionato.
4 A fondamento del credito, l'opposta ha depositato, in sede monitoria, il documento denominato “incarico mediatorio a promuovere la vendita”, datato 5.4.2019 (doc. 1 fasc. opponente), firmato dalla sola opponente non anche dall'agenzia Pt_1
immobiliare per accettazione, nonostante in calce sia previsto apposito spazio per la sottoscrizione dell'agente e per l'indicazione della data dell'accettazione.
Tale documento costituisce proposta di conclusione del contratto che, secondo la previsione di cui agli artt. 1326 e ss. c.c., presuppone l'accettazione della controparte ed anche, per il perfezionamento, l'avvenuta conoscenza di detta accettazione da parte del proponente.
E dunque, in assenza di sottoscrizione per accettazione della proposta, il contratto non può ritenersi concluso, alla luce della chiara previsione di cui all'art. 1326 1° comma c.c.
Con la memoria 183 6° comma n. 2, depositata in data 10.3.2023, l'opposta ha prodotto un altro modulo di incarico, nel contenuto sovrapponibile al primo, ma riportante in calce la firma per accettazione della titolare dell'agenzia, mancante in quello precedentemente prodotto, ma comunque privo della data in cui la sottoscrizione per accettazione sarebbe stata apposta.
Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 3, depositata in data 29.3.2023, l'opponente ha tempestivamente disconosciuto l'autenticità del documento e la sua conformità all'originale.
Al detto disconoscimento non è seguito il deposito dell'originale né deduzione alcun in merito alla perdita o alla indisponibilità dell'originale, così da doversi ritenere il documento privo di efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 c.c. ultima parte.
Difetta quindi la prova che la sottoscrizione mancante nel documento inizialmente prodotto in sede monitoria e risultante invece da quello depositato in copia con le memorie istruttorie, sia stata apposta sull'originale e non eventualmente sulla copia in possesso della parte.
In ogni caso, dal documento può evincersi eventualmente l'avvenuta sottoscrizione, non anche la comunicazione a controparte della detta accettazione, né comunque la
5 contestualità delle firme, laddove la data risulta apposta solo accanto alla firma della opponente, non anche nell'apposito spazio accanto alla firma per accettazione.
Peraltro, neppure viene spiegato come mai, pur deducendo l'opposta la sottoscrizione contestuale nei locali dell'agenzia, alla proponente sia stato consegnato il modulo con la sua sola firma, non anche quello con la firma dell'agenzia, né perché, in sede monitoria, sia stata depositata la sola proposta sottoscritta dalla proponente, non anche quella completa dell'accettazione.
Ed allora, a fronte della pacifica mancata sottoscrizione per accettazione della proposta datata 5.4.2019, depositata in sede monitoria;
della inidoneità probatoria della copia depositata in sede di memoria 183 n. 2 e, comunque, della mancata prova di avvenuta comunicazione alla controparte del modulo sottoscritto dall'agenzia e dell'avvenuta accettazione;
della mancata prova - cui era onerato l'opposta quale creditore che agisce per l'adempimento, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.,
(ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533) - circa il perfezionamento del contratto, deve ritenersi che, alla data del 16.4.2019 in cui la ha comunicato il Pt_1
recesso, il contratto non si fosse ancora concluso.
Al riguardo, va evidenziato come le stesse deduzioni di parte opponente in merito all'epoca e al luogo di perfezionamento del contratto risultino generiche e contraddittorie, laddove non viene esattamente chiarito dove e quando l'incarico sottoscritto dalla sia stato accettato dall'agente e la detta accettazione Pt_1
comunicata alla controparte, né quando il modulo completo di tutte le firme sia stato consegnato alla limitandosi l'opposta a dedurre una generica e indefinita Pt_1
contestualità fra proposta, accettazione e consegna dell'accettazione, che trova smentita nella stessa circostanza che alla sia stata consegnata una copia senza Pt_1
firma.
Neanche può desumersi l'eventuale perfezionamento del contratto per fatti concludenti, essendo circostanza pacifica che tra la sottoscrizione della proposta (5 aprile) e la revoca (11 aprile pervenuta il 16) l'agenzia non abbia svolto attività
6 alcuna, né abbia acquisito la documentazione per le verifiche di regolarità del bene e la documentazione fotografica necessaria a pubblicizzarlo.
Ai fini che qui rilevano, neppure può attribuirsi rilevanza probatoria al tenore della comunicazione di recesso inviata dalla in data 11.4.2019 e pervenuta Pt_1
all'opposta in data 16.4.2019.
In merito, innanzitutto va evidenziato che la detta raccomandata, sebbene indicata nell'indice dei documenti prodotti nel procedimento monitorio, non risulti depositata nel presente giudizio di opposizione, avendo l'opposta omesso di ridepositare in questa sede il fascicolo monitorio completo di tutti i documenti.
In ogni caso, non costituisce indice di conoscenza dell'eventuale avvenuta accettazione e conseguente comunicazione dall'agenzia alla proponente, il termine
“contratto” utilizzato dalla nella detta raccomandata (scritta in proprio e non Pt_1
da un avvocato), laddove la stessa, non tenuta a conoscere le norme sulla conclusione del contratto, ben può aver inteso riferirsi con detto termine a quella che risulta essere una semplice proposta. Al contrario, l'agente immobiliare, quale soggetto professionista cui sono richieste conoscenze giuridiche, non può non sapere che per il perfezionamento dell'incarico occorre l'accettazione, come desumibile peraltro dallo stesso contenuto del modulo di incarico notoriamente predisposto dalle stesse agenzie.
Infine, deve escludersi che il contratto di mediazione in esame possa essersi perfezionato mediante la sola sottoscrizione della proponente, come sostenuto dalla difesa dell'opposta, quale atto unilaterale, a prescindere dall'accettazione del mediatore, laddove l'incarico di mediazione integra un vero e proprio contratto consensuale da cui scaturiscono diritti e obblighi a carico di entrambe le parti, per il cui perfezionamento occorre quindi, in base all'art. 1326 c.c., l'incontro delle reciproche volontà che si verifica nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta.
Difettando la prova dell'avvenuta conclusione del contratto alla data del 16.4.2019, di pervenimento della raccomandata con cui la ha inteso revocare la propria Pt_3
7 precedente proposta, non può riconoscersi il diritto al corrispettivo per il recesso previsto al punto 7.1, lett. A) e alla penale di cui al punto 8, lett. B) di un contratto mail perfezionatosi.
Deve, invece, ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la domanda formulata dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di pagamento dell'indennizzo ex art. 1328 c.c., laddove la stessa non integra precisazione delle precedenti, bensì domanda nuova, peraltro contrastante con la domanda principale di pagamento somme, svolta inizialmente proprio sul presupposto dell'avvenuta conclusione del contratto.
A ciò si aggiunga come non siano indicate né provate eventuali spese o perdite subite in conseguenza della revoca della proposta contrattuale, intervenuta a distanza di pochi giorni dalla sottoscrizione della proposta, risultando incontestato il mancato svolgimento di qualsivoglia attività riferita all'incarico di mediazione.
Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente, non risultando provati eventuali danni conseguenti all'iniziativa giudiziaria di controparte, né ritenendosi ricorrere i presupposti per la condanna di cui al n. 3, la cui valutazione è rimessa al Giudice anche in caso di condanna alle spese.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo e respingersi le ulteriori domande di pagamento dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato pari a € 118,50 e marca pari a €
27,00, come da ricevuta di pagamento telematico allegata all'atto di opposizione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
8 • accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 9340/2021 emesso in data 13.05.2021 dal Tribunale di
Roma, nel procedimento R.G. n. 61294/2020 e depositato in data 18.05.2021;
• respinge le ulteriori domande proposte da Controparte_1
• condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di delle spese Parte_1
processuali, che liquida in 145,50 per spese e € 6.000,00 per onorari, da maggiorare del 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo dott.ssa Elisa De Grossi.
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