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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 11431/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PONTORIERE MARIA ROSARIA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CALAMIA EMANUELA CP_1 P.IVA_1
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to GIOVANNI CALARCO resistente non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava atto di pignoramento presso terzi notificato in data 06.09.2023 relativo ai seguenti avvisi di addebito nn.: - 371 2017 0012546936000
per contributi previdenziali anno 2013; - 371 2018 00225515509000 per contributi previdenziali anno 2014; - 371 2022 0015039950000 per contributi previdenziali anno
2014; - 371 2022 0015040051000 per contributi previdenziali anno 2015. Eccepiva parte ricorrente la mancata rituale notificazione degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti vantati.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_4
chiedendo la reiezione della domanda.
[...]
Il presente procedimento, con decreto del 17.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 03/06/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario
CP_ per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario;
l' è
legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
La non si è costituita;
tuttavia, la stessa non è legittimata passiva nel CP_3
processo, in quanto è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai
Pag. 2 di 9 sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, si rileva che il presente giudizio potrà essere scrutinato in questa sede per il seguente principio statuito, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 7822 del 14/04/2020.
In particolare, secondo la Suprema Corte, gli atti inquadrabili in fase di esecuzione forzata devono essere impugnati necessariamente davanti al giudice ordinario in persona del giudice dell'esecuzione territorialmente competente ai sensi dell'art.57 del DPR n°
602/1973;
Tuttavia, l'unica deroga a tale principio sussiste nel caso in cui l'atto esecutivo venga impugnato per la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), ossia del titolo esecutivo. In questo caso eccezionalmente, l'impugnazione potrà essere proposta davanti al giudice che ha
Pag. 3 di 9 cognizione sulla questione essenzialmente riconducibile a fatti e circostanze che incidono direttamente sulla pretesa impositiva azionata dall'ente impositore.
In questo caso specifico, l'art. 19, comma 3 del D.lgs. n. 546/1992 fa salva la possibilità
di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto mai notificato al contribuente.
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla esecuzione presso terzi.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Pag. 4 di 9 Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la regolare notifica degli avvisi di CP_1
addebito contestati posti a base dell'esecuzione presso terzi, effettuata, rispettivamente,
a mezzo pec il 17/10/2017 e a mezzo posta raccomandata il 14/02/2019, 17.01.2023 e il
17.01.2023, delle quali è stato depositato l'avviso di ricevimento sottoscritto.
E' documentato che l'avviso di addebito n. 371 2017 0012546936000 è stato ricevuto dall'opponente al proprio indirizzo PEC, risultante dalla visura camerale depositata. Al
riguardo, l' ha prodotto la rispettiva ricevuta di consegna. CP_1
La regolarità di tali notifiche discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010,
convertito in L. n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via PEC,
Pag. 5 di 9 stabilendo che: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ...
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_1
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di abbebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente
Pag. 6 di 9 alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, è stata compiutamente provata l'interruzione della prescrizione successiva in quanto l'avviso di addebito n. 371 2017
0012546936000 è stato oggetto di definizione agevolata.
La Corte di Legittimità (cfr. Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015) afferma in materia:
“Quanto alla censura espressa nel secondo motivo, è sufficiente osservare che il
Pag. 7 di 9 riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è
sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (cfr. Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n.
18904)”.
Secondo la Cassazione, infatti, con specifico riferimento al debito contributivo, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass.
civ. 26.4.2017 n. 10327).
Per gli avvisi di addebito nn. 371 2018 00225515509000, 371 2022 0015039950000 e
371 2022 0015040051000, gli stessi non sono prescritti in quanto posti a base dell'esecuzione presso terzi.
Ciò posto il ricorso va quindi rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
PQM
Pag. 8 di 9 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 11431/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Aversa, 04.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 9 di 9
LAVORO
N.R.G. 11431/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PONTORIERE MARIA ROSARIA
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CALAMIA EMANUELA CP_1 P.IVA_1
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to GIOVANNI CALARCO resistente non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava atto di pignoramento presso terzi notificato in data 06.09.2023 relativo ai seguenti avvisi di addebito nn.: - 371 2017 0012546936000
per contributi previdenziali anno 2013; - 371 2018 00225515509000 per contributi previdenziali anno 2014; - 371 2022 0015039950000 per contributi previdenziali anno
2014; - 371 2022 0015040051000 per contributi previdenziali anno 2015. Eccepiva parte ricorrente la mancata rituale notificazione degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti vantati.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_4
chiedendo la reiezione della domanda.
[...]
Il presente procedimento, con decreto del 17.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 03/06/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario
CP_ per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario;
l' è
legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
La non si è costituita;
tuttavia, la stessa non è legittimata passiva nel CP_3
processo, in quanto è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_1
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai
Pag. 2 di 9 sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, si rileva che il presente giudizio potrà essere scrutinato in questa sede per il seguente principio statuito, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 7822 del 14/04/2020.
In particolare, secondo la Suprema Corte, gli atti inquadrabili in fase di esecuzione forzata devono essere impugnati necessariamente davanti al giudice ordinario in persona del giudice dell'esecuzione territorialmente competente ai sensi dell'art.57 del DPR n°
602/1973;
Tuttavia, l'unica deroga a tale principio sussiste nel caso in cui l'atto esecutivo venga impugnato per la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), ossia del titolo esecutivo. In questo caso eccezionalmente, l'impugnazione potrà essere proposta davanti al giudice che ha
Pag. 3 di 9 cognizione sulla questione essenzialmente riconducibile a fatti e circostanze che incidono direttamente sulla pretesa impositiva azionata dall'ente impositore.
In questo caso specifico, l'art. 19, comma 3 del D.lgs. n. 546/1992 fa salva la possibilità
di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto mai notificato al contribuente.
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla esecuzione presso terzi.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/1995.
Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Pag. 4 di 9 Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la regolare notifica degli avvisi di CP_1
addebito contestati posti a base dell'esecuzione presso terzi, effettuata, rispettivamente,
a mezzo pec il 17/10/2017 e a mezzo posta raccomandata il 14/02/2019, 17.01.2023 e il
17.01.2023, delle quali è stato depositato l'avviso di ricevimento sottoscritto.
E' documentato che l'avviso di addebito n. 371 2017 0012546936000 è stato ricevuto dall'opponente al proprio indirizzo PEC, risultante dalla visura camerale depositata. Al
riguardo, l' ha prodotto la rispettiva ricevuta di consegna. CP_1
La regolarità di tali notifiche discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010,
convertito in L. n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via PEC,
Pag. 5 di 9 stabilendo che: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ...
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_1
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di abbebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente
Pag. 6 di 9 alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, è stata compiutamente provata l'interruzione della prescrizione successiva in quanto l'avviso di addebito n. 371 2017
0012546936000 è stato oggetto di definizione agevolata.
La Corte di Legittimità (cfr. Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015) afferma in materia:
“Quanto alla censura espressa nel secondo motivo, è sufficiente osservare che il
Pag. 7 di 9 riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è
sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (cfr. Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n.
18904)”.
Secondo la Cassazione, infatti, con specifico riferimento al debito contributivo, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass.
civ. 26.4.2017 n. 10327).
Per gli avvisi di addebito nn. 371 2018 00225515509000, 371 2022 0015039950000 e
371 2022 0015040051000, gli stessi non sono prescritti in quanto posti a base dell'esecuzione presso terzi.
Ciò posto il ricorso va quindi rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
PQM
Pag. 8 di 9 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 11431/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Aversa, 04.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
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